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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17047/2026

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Buonadonna,-ricorrenti-controMinistero della Giustizia,-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4369/2024 depositata il19.9.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con l’ordinanza n. 1306/2017 il Tribunale di Salerno respingeval’opposizione promossa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’assistita [OSCURATO:PERSONA]Auria avverso il decreto con cui il Tribunale diSalerno, sezione lavoro, aveva rigettato, per incompatibilità tra gli istitutidella distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e del patrocinio a spese delloStato, l’istanza di liquidazione degli onorari professionali presentata dallaprofessionista in virtù dell’ammissione al patrocinio a spese dello Statodisposta in favore dell’assistita.Pronunciandosi sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auria, conl’ordinanza n. 7997/2023, questa Corte cassava il provvedimento gravatoche non si era uniformato al principio espresso dall'ordinanza delle Sezioniunite di questa Corte n. 8561 del 26.3.2021, per la quale la presentazionedell'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore anticipatarionon poteva costituire una rinuncia implicita del cliente al beneficioammesso equiparabile alla revoca dell'ammissione, e rinviava la causa alTribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.Con atto di citazione in riassunzione [OSCURATO:PERSONA] e GiuliaD’Auria incardinavano il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno.Nella contumacia del Ministero della Giustizia, con la sentenzan.4369/2024, il Tribunale di Salerno, quale giudice di rinvio, annullava lastatuizione di revoca del beneficio, non ritenendone sussistere ipresupposti, e liquidava le competenze spettanti per la causa di lavoroall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in € 1.265,03 oltre accessori; inoltre, tenutoconto che il contrasto giurisprudenziale esistente attorno alla questioneche aveva comportato la revoca dell’ammissione al patrocinio – lapossibilità o meno di ricavare, dalla dichiarazione di antistatarietà, unarinuncia implicita al beneficio – aveva trovato composizione solo inseguito alla proposizione del ricorso per cassazione, e chel’Amministrazione evocata non si era mai costituita per opporsi all'avversaNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026domanda, il Tribunale di Salerno disponeva la compensazione delle spesedi lite per tutti i gradi del giudizio.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Auria hannoproposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di tre doglianze, ed ilMinistero della Giustizia, ha depositato atto di costituzione per l'eventualepartecipazione alla discussione orale in caso di fissazione di udienzapubblica.Le sole ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.nell’imminenza dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo articolato motivo, le ricorrenti deducono error iniudicando, violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., violazione ederrata applicazione dell’art. 91 c.p.c., non compensabilità delle spese dilite nel giudizio di rinvio per totale soccombenza del convenuto contumacein tutti i gradi di giudizio, violazione dell’art. 385 c.p.c. per omessaliquidazione delle spese di lite per come demandata e regolamentatadall’ordinanza di rinvio di questa Corte n. 7997/2023, violazione dell’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 1°, n. 4)c.p.c., violazione dei principi di cui alle decisioni della Suprema Cortenumeri 9987/2024 e 30095/2023, nonché nullità della sentenza in ordinealla regolamentazione delle spese di lite contenente solo formulestereotipate asetticamente trascritte e (quindi) priva di reale ericonoscibile motivazione.

Il Tribunale di Salerno, malgrado l’integraleaccoglimento dell’opposizione in riassunzione, e dunque la soccombenzadel Ministero opposto, avrebbe immotivatamente compensato le spese ditutti i gradi di giudizio, eludendo, peraltro, l’ordinanza di rinvio, cheavrebbe già implicitamente individuato la soccombenza e la conseguenteripartizione delle spese processuali, solo da quantificare con riferimento alprimo giudizio di opposizione e a quello di legittimità.Numero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/20262) Con il secondo articolato motivo, le ricorrenti lamentano error iniudicando, violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., violazione ederrata applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., non compensabilità dellespese di lite per la contumacia di controparte in tutti i gradi di giudizio,violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 132,comma 1°, n. 4) c.p.c., violazione dei principi di cui alle decisioni dellaSuprema Corte numeri 9987/2024, 36121/2023, 14199/2021 e32537/2022, nonché nullità della sentenza in ordine alla regolamentazionedelle spese di lite contenente solo formule stereotipate asetticamentetrascritte e (quindi) priva di reale e riconoscibile motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese, sullascorta della contumacia dell’Amministrazione, ed avrebbe omesso dirilevare l’applicabilità, al caso in esame, del testo dell’art. 92 comma 2°c.p.c. vigente all’epoca dell’introduzione della prima opposizione(9.2.2017), ovverosia la versione antecedente alla pronuncia additiva n.77/2018 della Corte Costituzionale.3) Con il terzo articolato motivo, le ricorrenti censurano error inprocedendo, violazione art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa liquidazione delle spese di lite per comedemandato e regolamentato dall’ordinanza di rinvio di questa Corte n.7997/2023, violazione dei principi di cui alle decisioni della Suprema Cortenumeri 32537/2022, 1950/2022, 21739/2021, 28143/2018, Cass. sez.un. n. 32601/2022, nullità della sentenza in ordine alle omesseliquidazioni delle spese di lite perché contenente solo formule stereotipateasetticamente trascritte, nonché motivazione apparente, perplessa,incomprensibile, illogica e di manifesta irriducibile contraddittorietà inrelazione all’applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

Il Tribunale di Salernoavrebbe erroneamente compensato le spese di lite in assenza della“assoluta novità della questione trattata o mutamento dellagiurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti” richiesti dalla legge, eNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026delle “gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla giurisprudenza, chenon potevano ravvisarsi in un mero e vetusto contrasto giurisprudenziale,ma soltanto in un repentino mutamento di indirizzo interpretativo, nonsussistente nel caso di specie.I tre motivi, tutti attinenti alle ragioni addotte dall'impugnata sentenza pergiustificare la compensazione delle spese processuali per tutti i gradi digiudizio, possono essere esaminati congiuntamente.Il giudice di rinvio dopo avere determinato il compenso spettanteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per avere patrocinato [OSCURATO:PERSONA]Auria inuna causa di lavoro, determinandolo in € 1.265,03 oltre accessori previoannullamento della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese delloStato di quest'ultima, che era stata erroneamente disposta equiparandoad essa la dichiarazione di anticipazione delle spese vive effettuata dallegale, che aveva chiesto la distrazione, ha giustificato la compensazioneintegrale delle spese processuali per il giudizio di opposizione, per ilgiudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, tenendo conto dellacomposizione del contrasto della giurisprudenza di legittimità e di meritoprima esistente, avvenuta con la sentenza delle Sezioni unite n. 8561 del26.3.2021, solo dopo l'introduzione del primo ricorso in cassazione, etenendo conto che il Ministero della Giustizia non si era mai costituito enon aveva mai avversato l'opposizione in tutti i gradi di giudizio.Risulta infondato, pertanto, il terzo motivo di ricorso, che si basasull'asserita mera apparenza della motivazione, che in realtà anche se perrelationem rispetto alla citata pronuncia delle Sezioni unite e incorrelazione alle argomentazioni spese per addivenire all'annullamentodella precedente revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello [OSCURATO:PERSONA]Auria, deve ritenersi idonea a soddisfare il minimum costituzionale,riferendosi detta sentenza, al mutato orientamento della giurisprudenzarispetto alla questione dirimente dell'equiparazione della dichiarazione deldifensore che chieda la distrazione delle spese processuali e rappresenti inNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026giudizio la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ad unarinuncia implicita della parte al beneficio concessole, e quindi ad un'ipotesidi revoca del patrocinio a spese dello Stato non contemplata dalla legge.Va aggiunto che l'ordinanza di questa Corte che aveva disposto il rinvio(n.7997/2023), aveva imposto il rispetto del principio di diritto enunciatodalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 8561 del 26.3.2021 acomposizione del contrasto giurisprudenziale all'epoca esistente, ed avevarinviato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] anche per provvedere, in baseall'esito finale della lite, sulle spese processuali del giudizio di legittimità,senza peraltro stabilire che per esse, così come per il precedente giudiziodi opposizione, dovesse necessariamente trovare applicazione il principiodella soccombenza per il governo delle spese, come invece asserito dallericorrenti.Il giudice di rinvio era quindi tenuto, secondo le regole generali, a regolarele spese processuali dei giudizi secondo il principio della soccombenza el'esito finale della lite, ma poteva addivenire alla compensazione totale, oparziale delle spese processuali ove ne ricorressero i presupposti (Cass.n.30095/2023; Cass. n. 9448/2023; Cass. sez. un. n. 32906/2022; Cass.sez. un. n.32906/2022; Cass. n. 32601/2022).Sono invece parzialmente fondati i primi due motivi di ricorso.In base all'art. 92 comma 2° c.p.c., ratione temporis applicabile alla datadella proposizione dell'opposizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il giudice potevacompensare parzialmente, o per intero le spese processuali: a) in caso disoccombenza reciproca; b) in caso di assoluta novità della questione; c) incaso di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.La sentenza impugnata ha ravvisato tali ragioni di compensazionenell'ipotesi della lettera c), facendo riferimento alla sopravvenienza nelcorso del primo giudizio di cassazione della sentenza n. 8561 del26.3.2021 delle Sezioni unite di questa Corte, che effettivamente avevasuperato il contrasto prima esistente, tra le sentenza ivi citate, sullaNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026questione dirimente se la dichiarazione del difensore antistatario di avereanticipato le spese delle quali chiedeva la distrazione potesse essereconsiderata come un'implicita rinuncia al beneficio della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, equiparabile ai casi di revocadell'ammissione previsti dall'art. 136 del D.P.R. n. 115/2002.Tale motivazione sarebbe stata certamente idonea a supportare unastatuizione di compensazione delle spese processuali per il giudizio diopposizione e per il primo giudizio di cassazione, introdotti in dataanteriore alla sentenza n. 8561 del 26.3.2021 delle Sezioni unite, cheaveva poi risolto il contrasto interpretativo sulla questione dirimente, seentrambe le parti fossero state costituite in quei giudizi, ma poiché ilMinistero della Giustizia era rimasto contumace in entrambi quei giudizi, lacompensazione non poteva per essi essere disposta, e più correttamentele spese processuali di [OSCURATO:PERSONA]Auria e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonadonna andavano dichiarate irripetibili.L'art. 92 c.p.c., comma 2, infatti, utilizza il termine "compensare" perindicare la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali allaparte che le abbia effettivamente sopportate, sicché, in caso di convenutocontumace, il quale in realtà non ha anticipato spese, la correttastatuizione da adottare, ove esistano le ragioni di cui alla citata norma,consiste nell'escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla partevincitrice (Cass. n. 3057/2026; Cass. n.530/2023; Cass. n. 10445/2011).La suddetta motivazione, invece, non era utilizzabile per giustificare lacompensazione (rectius irripetibilità) delle spese processuali per il giudiziodi rinvio, che è stato intrapreso, quando ormai il contrastogiurisprudenziale sulla questione dirimente sopra indicata, era stato risoltodalla sentenza n. 8561 del 26.3.2021 delle Sezioni unite di questa Corte,per cui l'unica giustificazione che residua della decisione di compensare lespese processuali del giudizio di rinvio è quella che il Ministero dellaNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026Giustizia non si era mai costituito e non aveva mai avversatol'opposizione.Tale motivazione, però, non rientra fra le possibili cause di compensazioneindicate dall'art. 92 comma 2° c.p.c. vigente ratione temporis, e neppurenelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenzaadditiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77, per cui in assenzadi ragioni di compensazione, per il giudizio di rinvio si sarebbe dovutoapplicare il principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c., non potendosiavere una compensazione delle spese processuali solo in ragionedell'accoglimento parziale dell'unica domanda (Cass. n. 3057/2026; Cass.sez. un. n. 530/2023).Va infatti ricordato che la contumacia e la mancata opposizioneprocessuale del convenuto non sono di per sé sufficienti a giustificare lacompensazione delle spese processuali, in quanto l'attore, sia pure soloparzialmente vittorioso sulla domanda proposta è stato comunquecostretto ad agire giudizialmente per vedere riconosciuto il proprio diritto(vedi in tal senso Cass. n. 3277/2026; Cass. n. 5255/2022; Cass.n.23632/2013).Sulle spese di questo giudizio di legittimità dovrà provvedere il giudice dirinvio, che si individua nel Tribunale di Salerno in composizionemonocratica in persona di diverso magistrato.

P.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo e il secondomotivo di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa l'impugnata sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Salerno in composizionemonocratica in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sullespese del secondo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Buonadonna,-ricorrenti-controMinistero della Giustizia,-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4369/2024 depositata il19.9.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con l’ordinanza n. 1306/2017 il Tribunale di Salerno respingeval’opposizione promossa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’assistita [OSCURATO:PERSONA]Auria avverso il decreto con cui il Tribunale diSalerno, sezione lavoro, aveva rigettato, per incompatibilità tra gli istitutidella distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e del patrocinio a spese delloStato, l’istanza di liquidazione degli onorari professionali presentata dallaprofessionista in virtù dell’ammissione al patrocinio a spese dello Statodisposta in favore dell’assistita.Pronunciandosi sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auria, conl’ordinanza n. 7997/2023, questa Corte cassava il provvedimento gravatoche non si era uniformato al principio espresso dall'ordinanza delle Sezioniunite di questa Corte n. 8561 del 26.3.2021, per la quale la presentazionedell'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore anticipatarionon poteva costituire una rinuncia implicita del cliente al beneficioammesso equiparabile alla revoca dell'ammissione, e rinviava la causa alTribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.Con atto di citazione in riassunzione [OSCURATO:PERSONA] e GiuliaD’Auria incardinavano il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno.Nella contumacia del Ministero della Giustizia, con la sentenzan.4369/2024, il Tribunale di Salerno, quale giudice di rinvio, annullava lastatuizione di revoca del beneficio, non ritenendone sussistere ipresupposti, e liquidava le competenze spettanti per la causa di lavoroall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in € 1.265,03 oltre accessori; inoltre, tenutoconto che il contrasto giurisprudenziale esistente attorno alla questioneche aveva comportato la revoca dell’ammissione al patrocinio – lapossibilità o meno di ricavare, dalla dichiarazione di antistatarietà, unarinuncia implicita al beneficio – aveva trovato composizione solo inseguito alla proposizione del ricorso per cassazione, e chel’Amministrazione evocata non si era mai costituita per opporsi all'avversaNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026domanda, il Tribunale di Salerno disponeva la compensazione delle spesedi lite per tutti i gradi del giudizio.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Auria hannoproposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di tre doglianze, ed ilMinistero della Giustizia, ha depositato atto di costituzione per l'eventualepartecipazione alla discussione orale in caso di fissazione di udienzapubblica.Le sole ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.nell’imminenza dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo articolato motivo, le ricorrenti deducono error iniudicando, violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., violazione ederrata applicazione dell’art. 91 c.p.c., non compensabilità delle spese dilite nel giudizio di rinvio per totale soccombenza del convenuto contumacein tutti i gradi di giudizio, violazione dell’art. 385 c.p.c. per omessaliquidazione delle spese di lite per come demandata e regolamentatadall’ordinanza di rinvio di questa Corte n. 7997/2023, violazione dell’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 1°, n. 4)c.p.c., violazione dei principi di cui alle decisioni della Suprema Cortenumeri 9987/2024 e 30095/2023, nonché nullità della sentenza in ordinealla regolamentazione delle spese di lite contenente solo formulestereotipate asetticamente trascritte e (quindi) priva di reale ericonoscibile motivazione. Il Tribunale di Salerno, malgrado l’integraleaccoglimento dell’opposizione in riassunzione, e dunque la soccombenzadel Ministero opposto, avrebbe immotivatamente compensato le spese ditutti i gradi di giudizio, eludendo, peraltro, l’ordinanza di rinvio, cheavrebbe già implicitamente individuato la soccombenza e la conseguenteripartizione delle spese processuali, solo da quantificare con riferimento alprimo giudizio di opposizione e a quello di legittimità.Numero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/20262) Con il secondo articolato motivo, le ricorrenti lamentano error iniudicando, violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., violazione ederrata applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., non compensabilità dellespese di lite per la contumacia di controparte in tutti i gradi di giudizio,violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 132,comma 1°, n. 4) c.p.c., violazione dei principi di cui alle decisioni dellaSuprema Corte numeri 9987/2024, 36121/2023, 14199/2021 e32537/2022, nonché nullità della sentenza in ordine alla regolamentazionedelle spese di lite contenente solo formule stereotipate asetticamentetrascritte e (quindi) priva di reale e riconoscibile motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese, sullascorta della contumacia dell’Amministrazione, ed avrebbe omesso dirilevare l’applicabilità, al caso in esame, del testo dell’art. 92 comma 2°c.p.c. vigente all’epoca dell’introduzione della prima opposizione(9.2.2017), ovverosia la versione antecedente alla pronuncia additiva n.77/2018 della Corte Costituzionale.3) Con il terzo articolato motivo, le ricorrenti censurano error inprocedendo, violazione art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa liquidazione delle spese di lite per comedemandato e regolamentato dall’ordinanza di rinvio di questa Corte n.7997/2023, violazione dei principi di cui alle decisioni della Suprema Cortenumeri 32537/2022, 1950/2022, 21739/2021, 28143/2018, Cass. sez.un. n. 32601/2022, nullità della sentenza in ordine alle omesseliquidazioni delle spese di lite perché contenente solo formule stereotipateasetticamente trascritte, nonché motivazione apparente, perplessa,incomprensibile, illogica e di manifesta irriducibile contraddittorietà inrelazione all’applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Il Tribunale di Salernoavrebbe erroneamente compensato le spese di lite in assenza della“assoluta novità della questione trattata o mutamento dellagiurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti” richiesti dalla legge, eNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026delle “gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla giurisprudenza, chenon potevano ravvisarsi in un mero e vetusto contrasto giurisprudenziale,ma soltanto in un repentino mutamento di indirizzo interpretativo, nonsussistente nel caso di specie.I tre motivi, tutti attinenti alle ragioni addotte dall'impugnata sentenza pergiustificare la compensazione delle spese processuali per tutti i gradi digiudizio, possono essere esaminati congiuntamente.Il giudice di rinvio dopo avere determinato il compenso spettanteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per avere patrocinato [OSCURATO:PERSONA]Auria inuna causa di lavoro, determinandolo in € 1.265,03 oltre accessori previoannullamento della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese delloStato di quest'ultima, che era stata erroneamente disposta equiparandoad essa la dichiarazione di anticipazione delle spese vive effettuata dallegale, che aveva chiesto la distrazione, ha giustificato la compensazioneintegrale delle spese processuali per il giudizio di opposizione, per ilgiudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, tenendo conto dellacomposizione del contrasto della giurisprudenza di legittimità e di meritoprima esistente, avvenuta con la sentenza delle Sezioni unite n. 8561 del26.3.2021, solo dopo l'introduzione del primo ricorso in cassazione, etenendo conto che il Ministero della Giustizia non si era mai costituito enon aveva mai avversato l'opposizione in tutti i gradi di giudizio.Risulta infondato, pertanto, il terzo motivo di ricorso, che si basasull'asserita mera apparenza della motivazione, che in realtà anche se perrelationem rispetto alla citata pronuncia delle Sezioni unite e incorrelazione alle argomentazioni spese per addivenire all'annullamentodella precedente revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello [OSCURATO:PERSONA]Auria, deve ritenersi idonea a soddisfare il minimum costituzionale,riferendosi detta sentenza, al mutato orientamento della giurisprudenzarispetto alla questione dirimente dell'equiparazione della dichiarazione deldifensore che chieda la distrazione delle spese processuali e rappresenti inNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026giudizio la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ad unarinuncia implicita della parte al beneficio concessole, e quindi ad un'ipotesidi revoca del patrocinio a spese dello Stato non contemplata dalla legge.Va aggiunto che l'ordinanza di questa Corte che aveva disposto il rinvio(n.7997/2023), aveva imposto il rispetto del principio di diritto enunciatodalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 8561 del 26.3.2021 acomposizione del contrasto giurisprudenziale all'epoca esistente, ed avevarinviato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] anche per provvedere, in baseall'esito finale della lite, sulle spese processuali del giudizio di legittimità,senza peraltro stabilire che per esse, così come per il precedente giudiziodi opposizione, dovesse necessariamente trovare applicazione il principiodella soccombenza per il governo delle spese, come invece asserito dallericorrenti.Il giudice di rinvio era quindi tenuto, secondo le regole generali, a regolarele spese processuali dei giudizi secondo il principio della soccombenza el'esito finale della lite, ma poteva addivenire alla compensazione totale, oparziale delle spese processuali ove ne ricorressero i presupposti (Cass.n.30095/2023; Cass. n. 9448/2023; Cass. sez. un. n. 32906/2022; Cass.sez. un. n.32906/2022; Cass. n. 32601/2022).Sono invece parzialmente fondati i primi due motivi di ricorso.In base all'art. 92 comma 2° c.p.c., ratione temporis applicabile alla datadella proposizione dell'opposizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il giudice potevacompensare parzialmente, o per intero le spese processuali: a) in caso disoccombenza reciproca; b) in caso di assoluta novità della questione; c) incaso di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.La sentenza impugnata ha ravvisato tali ragioni di compensazionenell'ipotesi della lettera c), facendo riferimento alla sopravvenienza nelcorso del primo giudizio di cassazione della sentenza n. 8561 del26.3.2021 delle Sezioni unite di questa Corte, che effettivamente avevasuperato il contrasto prima esistente, tra le sentenza ivi citate, sullaNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026questione dirimente se la dichiarazione del difensore antistatario di avereanticipato le spese delle quali chiedeva la distrazione potesse essereconsiderata come un'implicita rinuncia al beneficio della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, equiparabile ai casi di revocadell'ammissione previsti dall'art. 136 del D.P.R. n. 115/2002.Tale motivazione sarebbe stata certamente idonea a supportare unastatuizione di compensazione delle spese processuali per il giudizio diopposizione e per il primo giudizio di cassazione, introdotti in dataanteriore alla sentenza n. 8561 del 26.3.2021 delle Sezioni unite, cheaveva poi risolto il contrasto interpretativo sulla questione dirimente, seentrambe le parti fossero state costituite in quei giudizi, ma poiché ilMinistero della Giustizia era rimasto contumace in entrambi quei giudizi, lacompensazione non poteva per essi essere disposta, e più correttamentele spese processuali di [OSCURATO:PERSONA]Auria e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonadonna andavano dichiarate irripetibili.L'art. 92 c.p.c., comma 2, infatti, utilizza il termine "compensare" perindicare la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali allaparte che le abbia effettivamente sopportate, sicché, in caso di convenutocontumace, il quale in realtà non ha anticipato spese, la correttastatuizione da adottare, ove esistano le ragioni di cui alla citata norma,consiste nell'escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla partevincitrice (Cass. n. 3057/2026; Cass. n.530/2023; Cass. n. 10445/2011).La suddetta motivazione, invece, non era utilizzabile per giustificare lacompensazione (rectius irripetibilità) delle spese processuali per il giudiziodi rinvio, che è stato intrapreso, quando ormai il contrastogiurisprudenziale sulla questione dirimente sopra indicata, era stato risoltodalla sentenza n. 8561 del 26.3.2021 delle Sezioni unite di questa Corte,per cui l'unica giustificazione che residua della decisione di compensare lespese processuali del giudizio di rinvio è quella che il Ministero dellaNumero registro generale 71/2025Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 17047/2026Data pubblicazione 30/05/2026Giustizia non si era mai costituito e non aveva mai avversatol'opposizione.Tale motivazione, però, non rientra fra le possibili cause di compensazioneindicate dall'art. 92 comma 2° c.p.c. vigente ratione temporis, e neppurenelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenzaadditiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77, per cui in assenzadi ragioni di compensazione, per il giudizio di rinvio si sarebbe dovutoapplicare il principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c., non potendosiavere una compensazione delle spese processuali solo in ragionedell'accoglimento parziale dell'unica domanda (Cass. n. 3057/2026; Cass.sez. un. n. 530/2023).Va infatti ricordato che la contumacia e la mancata opposizioneprocessuale del convenuto non sono di per sé sufficienti a giustificare lacompensazione delle spese processuali, in quanto l'attore, sia pure soloparzialmente vittorioso sulla domanda proposta è stato comunquecostretto ad agire giudizialmente per vedere riconosciuto il proprio diritto(vedi in tal senso Cass. n. 3277/2026; Cass. n. 5255/2022; Cass.n.23632/2013).Sulle spese di questo giudizio di legittimità dovrà provvedere il giudice dirinvio, che si individua nel Tribunale di Salerno in composizionemonocratica in persona di diverso magistrato. P.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo e il secondomotivo di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa l'impugnata sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Salerno in composizionemonocratica in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sullespese del secondo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso