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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2019

Cassazione n. 00530/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04919/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA n. 1896/2019,depositata il 19/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di un’azione di regolamento di confini.

La sentenza di primo grado ha: (a) accolto la domanda dell’attore, [OSCURATO:PERSONA] , accertando che i confini tra le due proprietà corrispondono a quelli segnati dalle mappe catastali; (b) ha condannato il convenuto , [OSCURATO:PERSONA], ad arretrare l’opera divisoria di 2,80 metri , posizionandola sul confine come accertato, oppure ad eliminarla del tutto.

La sentenza d’appello conferma la sentenza di primo grado.

Catena impugna in Cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorsoFischione. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 950, co. 3 c.c. per avere la Corte di appello preso in considerazione unicamente le mappe catastali, pur risultando in atti i titoli di proprietà e le relat ive planimetrie, al fine di valutare l'incertezza del confine tra i fondi oggetto di causa, e dunque di pronunciarsi sulla domanda di regolamento di confini.

1.2. -Il primo motivo di ricorso è da dichiarare inammissibile .

1.3. - Nella sent enza di secondo grado si legge che « il primo giudice, in mancanza di elementi desumibili dai rispettivi atti di acquisto, ha ritenuto di fare ricorso al criterio residuale delle risultanze catastali» (p. 6).

Pertanto, la Corte d’appello ha attestato di aver controllato il rispetto dell’art. 950, co. 3 c.c., secondo cui, in materia di azione di regolamento di confini, in mancanza di altri elementi, il giudice è chiamato ad attenersi al confine delineato dalle mappe catastali.

Al cospetto di ciò, l’intera esposizione del motivo è percorsa dall’insistita riproduzione e rivalutazione di passi dei titoli di acquisto 3di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. e della perizia.

Al di là del tentativo di autoqualificarsi come denuncia di un errore di diritto -la censura si traduce pertanto in una denuncia di falsa applicazione di norme di diritto per (affermata) erronea soluzione di una quaestio facti, che ha ad oggetto la mancanza di elementi desumibili dai rispettivi atti di acquisto al fine di determinare il confine.

1.4. - Per sondare l’ammissibilità della censura , occorre quindi sussumere la censura nella fattispecie che le è propria, non ex n. 3, bensì ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Tuttavia, anche per questa via il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità, poiché ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012in avanti, come nel caso di specie), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello (nel capo investito dal motivo di ricorso), dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Nel caso di specie, la parte ricorrente non si è avveduta di dover argomentare in tale direzione.

1.5. -In conclusione, il primo motivo è inammissibile.

2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di disporre una nuova c.t.u. con ampliamento del quesito tecnico su un punto decisivo della controversia, atteso che l'originario quesito posto al c.t.u. limitava erroneamente l'accertamento del confine con il ricorso alle sole mappe catastali, mentre l'ulteriore accertamento 4di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. relativo ai confini di fatto esistenti in loco, alle linee d i confine con gli altri fondi estranei, alla corrispondenza o meno tra superfici dei fondi e superfici risultanti dai titoli, avrebbe consentito di accertare se anche gli altri confini fossero traslati o meno rispetto alla linea catastale.

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 348 - ter, co. 5 c.p.c., trattandosi di doppia pronuncia conforme.

Per l’argomentazione si rinvia al precedente n. 1.4.

3.1. - Con il terzo motivo, proposto sotto un primo profilo ex art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.950, co. 1 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il presupposto dell' incertezza del c onfine , mentre nel caso di specie il confine non sarebbe incerto, con conseguente violazione di quest'ultima norma, tenuto conto de: (a) l’ accertata t raslazione di entrambi i fondirispetto al confine segnato dalle mappe catastali; (b) l'esistenza di un evidente confine di fatto costituito da una staccionata con pali e filo spinato risalente nel tempo, segnato anche da una antica quercia; (c) il difetto di illecito utiliz zo del bene altr ui in relazione anche ai titoli.

In particolare, secondo la parte ricorrente: «se fosse stata accertata la effettiva situazione di fatto e se i precedenti giudici avessero tenuto conto delle risultanze dei titoli sarebbe emersa la corrispondenza tra le superficie dei fondi in quelle risultanti dai titoli e dalle foto aeree, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, si vincono chiaramente le staccionate preesistenti e ciò escluderebbe definitivamente l'incertezza del confine» (cfr. ricorso, p. 19).

Sotto il suo primo profilo, il terzo motivo è da dichiarare inammissibile per la ragione resa manifesta dalla precedentecitazione 5di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. del passo con cui il ricorrente sintetizza efficacemente il senso complessivo della propria censura: come già accaduto in relazione al primo motivo di ricorso, si tratta di una denuncia di falsa applicazione di norme per (reputata) erronea soluzione di una quaestio facti , che ha ad oggetto l’incertezza o meno del confine.

Pertanto, si deve rinviare a quanto già argomentato in relazione al primo motivo di ricorso.

Sussuntala censura nella fattispecie che le è propria - non ex n. 3, bensì ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - si profila la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c., poiché ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado (cfr. indietro, n. 1.4).

In conclusione, sotto il suo primo profilo il terzo motivo è inammissibile.

3.2. - Sempre c on il terzo motivo, proposto sotto un secondo profiloex art. 360, n. 3 [ rectius: n. 4] c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345, co. 3 c.p.c. , per avere la Cort e di appello ritenuto inammissibile la produzione di foto aeree in secondo grado sebbene indispensabiliai fini del decidere, in quanto sarebbero idoneead escludere definitivamente l'incertezza del confine.

Anche sotto il suo secondo profilo il terzo motivo è da dichiarare inammissibile.

Infatti, la pronuncia delle Sezioni Uniteche il ricorrente invoca a sostegno(Cass.

SU 10790/2017) vale per l’art. 345, co. 3, c.p.c. nel testo anteriore al d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, applicabile ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione prima dell’11/09/2012.

Viceversa il caso di specie è disciplinato dall’art. 345, co. 3, c.p.c. nel testo attuale, per cui l’ammissibilità delle nuove prove in appello è commisurata non più al loro carattere di indispensabilità, bensì esclusivamente all’intervento di una causa non 6di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. imputabile alla parte che ne abbia impedito la proposizione o produzione in primo grado ( cfr. ex Cass. 21606/2021).

In conclusione, sotto il suo secondo profilo il terzo motivo è inammissibile.

L’inammissibilità di ciascuno dei due profi li in cui si articola il terzo motivo determina l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso.

4. - Con il quarto moti vo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto la specie di ultrapetizione, per avere la Corte di appello condannato all’arretramento di 2,80 metri, nonostante che nell’atto di citazione si lamentasse un’invasione di soli 80 centimetri.

Il quarto motivo non è fondato.

Il ricorrente si riferisce ad un’affermazione contenuta in narrativa, di carattere incidentale, non idonea a delimitare il petitum.

Viceversa, dagli atti di causa risulta che le conclusioni sono state formulate in termini molto ampi: «Voglia l'adito giudice - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese - accertare, s ulla scorta di titoli, dei dati catastali i vi richiamati e delle mappe censuarie, l'esatto confine tra i fondi di cui in premessa e, di conseguenza, condannare il signor [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la realizzata opera divisoria (passoni in legno) sino alridetto accertando confine».

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

5. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina l’infondatezza nel suo complesso del ricorso, che pertanto deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente 7di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 1.415 ,00 e uro , oltre a 200,00 euro per esborsi, o ltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04919/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA n. 1896/2019,depositata il 19/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di un’azione di regolamento di confini. La sentenza di primo grado ha: (a) accolto la domanda dell’attore, [OSCURATO:PERSONA] , accertando che i confini tra le due proprietà corrispondono a quelli segnati dalle mappe catastali; (b) ha condannato il convenuto , [OSCURATO:PERSONA], ad arretrare l’opera divisoria di 2,80 metri , posizionandola sul confine come accertato, oppure ad eliminarla del tutto. La sentenza d’appello conferma la sentenza di primo grado. Catena impugna in Cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorsoFischione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 950, co. 3 c.c. per avere la Corte di appello preso in considerazione unicamente le mappe catastali, pur risultando in atti i titoli di proprietà e le relat ive planimetrie, al fine di valutare l'incertezza del confine tra i fondi oggetto di causa, e dunque di pronunciarsi sulla domanda di regolamento di confini. 1.2. -Il primo motivo di ricorso è da dichiarare inammissibile . 1.3. - Nella sent enza di secondo grado si legge che « il primo giudice, in mancanza di elementi desumibili dai rispettivi atti di acquisto, ha ritenuto di fare ricorso al criterio residuale delle risultanze catastali» (p. 6). Pertanto, la Corte d’appello ha attestato di aver controllato il rispetto dell’art. 950, co. 3 c.c., secondo cui, in materia di azione di regolamento di confini, in mancanza di altri elementi, il giudice è chiamato ad attenersi al confine delineato dalle mappe catastali. Al cospetto di ciò, l’intera esposizione del motivo è percorsa dall’insistita riproduzione e rivalutazione di passi dei titoli di acquisto 3di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. e della perizia. Al di là del tentativo di autoqualificarsi come denuncia di un errore di diritto -la censura si traduce pertanto in una denuncia di falsa applicazione di norme di diritto per (affermata) erronea soluzione di una quaestio facti, che ha ad oggetto la mancanza di elementi desumibili dai rispettivi atti di acquisto al fine di determinare il confine. 1.4. - Per sondare l’ammissibilità della censura , occorre quindi sussumere la censura nella fattispecie che le è propria, non ex n. 3, bensì ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Tuttavia, anche per questa via il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità, poiché ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012in avanti, come nel caso di specie), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello (nel capo investito dal motivo di ricorso), dimostrando che esse sono tra loro diverse. Nel caso di specie, la parte ricorrente non si è avveduta di dover argomentare in tale direzione. 1.5. -In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di disporre una nuova c.t.u. con ampliamento del quesito tecnico su un punto decisivo della controversia, atteso che l'originario quesito posto al c.t.u. limitava erroneamente l'accertamento del confine con il ricorso alle sole mappe catastali, mentre l'ulteriore accertamento 4di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. relativo ai confini di fatto esistenti in loco, alle linee d i confine con gli altri fondi estranei, alla corrispondenza o meno tra superfici dei fondi e superfici risultanti dai titoli, avrebbe consentito di accertare se anche gli altri confini fossero traslati o meno rispetto alla linea catastale. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 348 - ter, co. 5 c.p.c., trattandosi di doppia pronuncia conforme. Per l’argomentazione si rinvia al precedente n. 1.4. 3.1. - Con il terzo motivo, proposto sotto un primo profilo ex art.360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.950, co. 1 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il presupposto dell' incertezza del c onfine , mentre nel caso di specie il confine non sarebbe incerto, con conseguente violazione di quest'ultima norma, tenuto conto de: (a) l’ accertata t raslazione di entrambi i fondirispetto al confine segnato dalle mappe catastali; (b) l'esistenza di un evidente confine di fatto costituito da una staccionata con pali e filo spinato risalente nel tempo, segnato anche da una antica quercia; (c) il difetto di illecito utiliz zo del bene altr ui in relazione anche ai titoli. In particolare, secondo la parte ricorrente: «se fosse stata accertata la effettiva situazione di fatto e se i precedenti giudici avessero tenuto conto delle risultanze dei titoli sarebbe emersa la corrispondenza tra le superficie dei fondi in quelle risultanti dai titoli e dalle foto aeree, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, si vincono chiaramente le staccionate preesistenti e ciò escluderebbe definitivamente l'incertezza del confine» (cfr. ricorso, p. 19). Sotto il suo primo profilo, il terzo motivo è da dichiarare inammissibile per la ragione resa manifesta dalla precedentecitazione 5di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. del passo con cui il ricorrente sintetizza efficacemente il senso complessivo della propria censura: come già accaduto in relazione al primo motivo di ricorso, si tratta di una denuncia di falsa applicazione di norme per (reputata) erronea soluzione di una quaestio facti , che ha ad oggetto l’incertezza o meno del confine. Pertanto, si deve rinviare a quanto già argomentato in relazione al primo motivo di ricorso. Sussuntala censura nella fattispecie che le è propria - non ex n. 3, bensì ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - si profila la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c., poiché ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado (cfr. indietro, n. 1.4). In conclusione, sotto il suo primo profilo il terzo motivo è inammissibile. 3.2. - Sempre c on il terzo motivo, proposto sotto un secondo profiloex art. 360, n. 3 [ rectius: n. 4] c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345, co. 3 c.p.c. , per avere la Cort e di appello ritenuto inammissibile la produzione di foto aeree in secondo grado sebbene indispensabiliai fini del decidere, in quanto sarebbero idoneead escludere definitivamente l'incertezza del confine. Anche sotto il suo secondo profilo il terzo motivo è da dichiarare inammissibile. Infatti, la pronuncia delle Sezioni Uniteche il ricorrente invoca a sostegno(Cass. SU 10790/2017) vale per l’art. 345, co. 3, c.p.c. nel testo anteriore al d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, applicabile ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione prima dell’11/09/2012. Viceversa il caso di specie è disciplinato dall’art. 345, co. 3, c.p.c. nel testo attuale, per cui l’ammissibilità delle nuove prove in appello è commisurata non più al loro carattere di indispensabilità, bensì esclusivamente all’intervento di una causa non 6di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. imputabile alla parte che ne abbia impedito la proposizione o produzione in primo grado ( cfr. ex Cass. 21606/2021). In conclusione, sotto il suo secondo profilo il terzo motivo è inammissibile. L’inammissibilità di ciascuno dei due profi li in cui si articola il terzo motivo determina l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso. 4. - Con il quarto moti vo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto la specie di ultrapetizione, per avere la Corte di appello condannato all’arretramento di 2,80 metri, nonostante che nell’atto di citazione si lamentasse un’invasione di soli 80 centimetri. Il quarto motivo non è fondato. Il ricorrente si riferisce ad un’affermazione contenuta in narrativa, di carattere incidentale, non idonea a delimitare il petitum. Viceversa, dagli atti di causa risulta che le conclusioni sono state formulate in termini molto ampi: «Voglia l'adito giudice - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese - accertare, s ulla scorta di titoli, dei dati catastali i vi richiamati e delle mappe censuarie, l'esatto confine tra i fondi di cui in premessa e, di conseguenza, condannare il signor [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la realizzata opera divisoria (passoni in legno) sino alridetto accertando confine». In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina l’infondatezza nel suo complesso del ricorso, che pertanto deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente 7di 7 – RG 4919/2020 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 20) – Caponi est. dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 1.415 ,00 e uro , oltre a 200,00 euro per esborsi, o ltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da part
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