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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 21187/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19773/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RAVENNA via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1415/2024 depositata il 26/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -è stato proposto ricorso per cassazione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], contro ordinanza della Corte d’appellodi Bologna, la quale ha accolto l’opposizione proposta dal ricorrente, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di penale, aumentando l’importo dei compensi liquidati dal giudice del procedimento, senza tuttavia provvedere sulle spese della opposizione; -la mancata pronunzia sulle spese è oggetto dei tre motivi di ricorso, che denunciano violazione delle norme in tema di riparto delle spese nel giudizio civile (primo motivo), difetto di motivazione, qualora si potesse intendere la mancata statuizione sulle spese alla stregua di una implicita compensazione, in quanto disposta fuori dai casi previsti dalla legge (secondo motivo), violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato (terzo motivo); -il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Considerato che: -il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei restantimotivi; -il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. n. 7072/2018; n. 4082/2024); -è stato inoltre precisato che, nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato (Cass. n. 5255/2022); -si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19773/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RAVENNA via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1415/2024 depositata il 26/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -è stato proposto ricorso per cassazione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], contro ordinanza della Corte d’appellodi Bologna, la quale ha accolto l’opposizione proposta dal ricorrente, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di penale, aumentando l’importo dei compensi liquidati dal giudice del procedimento, senza tuttavia provvedere sulle spese della opposizione; -la mancata pronunzia sulle spese è oggetto dei tre motivi di ricorso, che denunciano violazione delle norme in tema di riparto delle spese nel giudizio civile (primo motivo), difetto di motivazione, qualora si potesse intendere la mancata statuizione sulle spese alla stregua di una implicita compensazione, in quanto disposta fuori dai casi previsti dalla legge (secondo motivo), violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato (terzo motivo); -il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Considerato che: -il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei restantimotivi; -il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. n. 7072/2018; n. 4082/2024); -è stato inoltre precisato che, nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato (Cass. n. 5255/2022); -si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della