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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30349/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3343, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 25.6.2020, e pubblicata il 12.4.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 –Due istanze di rimborso del 90% delle imposte versate - Richiesta di rimborso mai prodotta -Ricorso proposto prima del decorso di 90 gg. dalla presentazione dell’istanza -Conseguenze.

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando il silenzio- rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alle loro domande di rimborso, nella misura del 90% dei contributi versati con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza della legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002), proponevano ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania.

“[OSCURATO:PERSONA] adita rigettava il ricorso … non avendo” i ricorrenti “fornito alcuna prova circa la presentazione dell’istanza di rimborso” (sent.

CTR, p. 1).

2. I contribuenti spiegavano appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania.

La CTR riteneva fondate la ragioni dei contribuenti, riformava la decisione dei primi giudici, e riconosceva agli istanti il diritto di conseguire il rimborso come richiesto.

3. Avverso la decisione adottata dalla CTR ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

I contribuenti hanno ricevuto la notificazione a mezzo PEC del ricorso il 13.10.2021 presso il difensore costituito in grado di appello, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della pronuncia impugnata in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt. 53 e 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai proposto istanza di rimborso, e [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto copia della sua richiesta tardivamente, in grado di appello, e comunque ha introdotto il ricorso in primo grado prima della formazione del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza restitutoria.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura ancora la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 99, 100 e 115, cod. proc. civ., degli artt. 19, comma 1, lett. g) e 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 2697 cod. civ., perché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai proposto istanza di rimborso, e [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto copia della sua richiesta tardivamente, in grado di appello, e comunque ha introdotto il ricorso in primo grado prima della formazione del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla CGUE con sentenza 17.7.2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della VI sezione CGUE 15.7.2015 in causa C-82/14, nonché della decisione (2015) finaldel 14.8.2015 della Commissione Europea, per avere il giudice dell’appello riconosciuto il diritto dei contribuenti a conseguire il richiesto rimborso in violazione del diritto europeo, perché gli stessi avevano conseguito redditi d’impresa o da lavoro autonomo, senza neppure verificare la compatibilità della pronuncia con la disciplina europea “de minimis”.

2. I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

3. L’Amministrazione finanziaria contesta la inammissibilità e/o improcedibilità dell’originario ricorso proposto dai contribuenti perché, in primo luogo, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la contribuente non ha mai provato di avere proposto istanza di rimborso, non si è pertanto formato il silenzio rifiuto, ed il ricorso è stato proposto in mancanza di un atto impugnabile.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], poi, la prova della proposizione dell’istanza di rimborso è stata fornita dal contribuente solo tardivamente, in grado di appello, e comunque l’istanza di rimborso è stata proposta il 25.2.2010, ed il ricorso è stato introdotto il 22.4.2010, quindi prima della scadenza del termine di novanta giorni riconosciuto all’Amministrazione finanziaria per provvedere, con la conseguenza che pure in questo caso il silenzio rifiuto non si è formato, ed il ricorso risultava comunque inammissibile.

4. Invero la CTR dà atto che i giudici di primo grado hanno negato il diritto al rimborso dei contribuenti per non aver “fornito alcuna prova circa la presentazione dell’istanza di rimborso” (sent.

CTR, p. 1).

I giudici dell’appello chiariscono quindi che il (solo) [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in sede di gravame l’istanza di rimborso presentata il 25 febbraio 2010.

Quindi la CTR propone estese considerazioni circa la fondatezza dell’istanza di rimborso e la tempestività della sua proposizione, senza però soffermarsi sulle ragioni che la inducono a non condividere la decisione di primo grado.

5. Devono quindi ritenersi fondate le critiche proposte dall’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti provato di avere proposto un’istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, e non ha quindi potuto formarsi il silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate che l’avrebbe legittimata a proporre il ricorso in sede giudiziaria.

5.1. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha dimostrato di avere proposto l’istanza di rimborso, ma la stessa è stata presentata il 25 febbraio 2010, ed il ricorso in primo grado è stato introdotto il 22 aprile 2010, pertanto prima che decorressero i novanta giorni necessari per la formazione del silenzio rifiuto. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non disponeva della legittimazione a proporre il ricorso in sede giudiziaria.

In proposito questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di contenzioso tributario, il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso di somme che assuma indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso, esplicito o implicito, la cui inesistenza, dovuta al non ancora avvenuto decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione (previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; mentre, una volta formatosi il silenzio-rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto”, Cass. sez.

V, 5.7.2017, n. 16520 (conf.

Cass. sez.

V, 30.11.2012, n. 21356).

6. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria risultano quindi fondati e devono essere accolti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso proposto dai contribuenti.

Il terzo strumento di impugnazione rimane assorbito.

7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in relazione ai gradi di merito del processo, mentre le spese processuali del giudizio di cassazione seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dai contribuenti.

Compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito del giudizio, e condanna gli int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3343, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 25.6.2020, e pubblicata il 12.4.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 –Due istanze di rimborso del 90% delle imposte versate - Richiesta di rimborso mai prodotta -Ricorso proposto prima del decorso di 90 gg. dalla presentazione dell’istanza -Conseguenze. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando il silenzio- rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alle loro domande di rimborso, nella misura del 90% dei contributi versati con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza della legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002), proponevano ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania. “[OSCURATO:PERSONA] adita rigettava il ricorso … non avendo” i ricorrenti “fornito alcuna prova circa la presentazione dell’istanza di rimborso” (sent. CTR, p. 1). 2. I contribuenti spiegavano appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR riteneva fondate la ragioni dei contribuenti, riformava la decisione dei primi giudici, e riconosceva agli istanti il diritto di conseguire il rimborso come richiesto. 3. Avverso la decisione adottata dalla CTR ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di impugnazione. I contribuenti hanno ricevuto la notificazione a mezzo PEC del ricorso il 13.10.2021 presso il difensore costituito in grado di appello, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della pronuncia impugnata in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt. 53 e 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai proposto istanza di rimborso, e [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto copia della sua richiesta tardivamente, in grado di appello, e comunque ha introdotto il ricorso in primo grado prima della formazione del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza restitutoria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura ancora la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 99, 100 e 115, cod. proc. civ., degli artt. 19, comma 1, lett. g) e 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 2697 cod. civ., perché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai proposto istanza di rimborso, e [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto copia della sua richiesta tardivamente, in grado di appello, e comunque ha introdotto il ricorso in primo grado prima della formazione del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla CGUE con sentenza 17.7.2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della VI sezione CGUE 15.7.2015 in causa C-82/14, nonché della decisione (2015) finaldel 14.8.2015 della Commissione Europea, per avere il giudice dell’appello riconosciuto il diritto dei contribuenti a conseguire il richiesto rimborso in violazione del diritto europeo, perché gli stessi avevano conseguito redditi d’impresa o da lavoro autonomo, senza neppure verificare la compatibilità della pronuncia con la disciplina europea “de minimis”. 2. I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 3. L’Amministrazione finanziaria contesta la inammissibilità e/o improcedibilità dell’originario ricorso proposto dai contribuenti perché, in primo luogo, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la contribuente non ha mai provato di avere proposto istanza di rimborso, non si è pertanto formato il silenzio rifiuto, ed il ricorso è stato proposto in mancanza di un atto impugnabile. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], poi, la prova della proposizione dell’istanza di rimborso è stata fornita dal contribuente solo tardivamente, in grado di appello, e comunque l’istanza di rimborso è stata proposta il 25.2.2010, ed il ricorso è stato introdotto il 22.4.2010, quindi prima della scadenza del termine di novanta giorni riconosciuto all’Amministrazione finanziaria per provvedere, con la conseguenza che pure in questo caso il silenzio rifiuto non si è formato, ed il ricorso risultava comunque inammissibile. 4. Invero la CTR dà atto che i giudici di primo grado hanno negato il diritto al rimborso dei contribuenti per non aver “fornito alcuna prova circa la presentazione dell’istanza di rimborso” (sent. CTR, p. 1). I giudici dell’appello chiariscono quindi che il (solo) [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in sede di gravame l’istanza di rimborso presentata il 25 febbraio 2010. Quindi la CTR propone estese considerazioni circa la fondatezza dell’istanza di rimborso e la tempestività della sua proposizione, senza però soffermarsi sulle ragioni che la inducono a non condividere la decisione di primo grado. 5. Devono quindi ritenersi fondate le critiche proposte dall’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti provato di avere proposto un’istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, e non ha quindi potuto formarsi il silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate che l’avrebbe legittimata a proporre il ricorso in sede giudiziaria. 5.1. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha dimostrato di avere proposto l’istanza di rimborso, ma la stessa è stata presentata il 25 febbraio 2010, ed il ricorso in primo grado è stato introdotto il 22 aprile 2010, pertanto prima che decorressero i novanta giorni necessari per la formazione del silenzio rifiuto. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non disponeva della legittimazione a proporre il ricorso in sede giudiziaria. In proposito questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di contenzioso tributario, il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso di somme che assuma indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso, esplicito o implicito, la cui inesistenza, dovuta al non ancora avvenuto decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione (previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; mentre, una volta formatosi il silenzio-rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto”, Cass. sez. V, 5.7.2017, n. 16520 (conf. Cass. sez. V, 30.11.2012, n. 21356). 6. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria risultano quindi fondati e devono essere accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso proposto dai contribuenti. Il terzo strumento di impugnazione rimane assorbito. 7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in relazione ai gradi di merito del processo, mentre le spese processuali del giudizio di cassazione seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dai contribuenti. Compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito del giudizio, e condanna gli int
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