Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15065/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPiergiorgio Finocchiaro unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Siracusa n.4849/2021 depositata il 20/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale deriva dalla domanda che gli eredidella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato per il rimborso delleimposte versate per il triennio 1990, 1991 e 1992 in forza dell'art. 9comma 17 della L. 289/2002, rilevando, in merito al quantum, chel’[OSCURATO:PERSONA] avesse a disposizione i dati necessari perdeterminare gli importi.2.

Assumendo che su tale domanda si fosse formato il silenzio rifiutoNumero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’Amministrazione finanziaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diSiracusa che lo rigettava.3.

Avverso siffatta pronuncia proponevano appello i contribuenti che laCommissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva, ritenendo lalegittimazione attiva dei ricorrenti e, nel merito, previa affermazione dellatempestività dell’istanza, che le imposte di cui gli stessi chiedevano larestituzione rientrassero tra quelle oggetto di rimborso in quanto, sebbenenon contemplate dal comma 17 dell’art.9 della legge 289/2002, madall’art.11 della stessa legge, erano anch’esse oggetto di agevolazionefiscale come da Risoluzione del Ministero Finanze 190/E del 1997.4.

L’Agenzia delle Entrate (ADE) ricorre per cassazione avverso talesentenza, affidandosi a tre motivi.5.

Resistono con controricorso i contribuenti che in prossimitàdell’adunanza camerale hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art. 3601° comma 1 n. 3 c.p.c., della violazione del combinato disposto di cui agliartt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice diseconde cure avesse omesso di rilevare la manifesta inammissibilità delricorso di primo grado, dovuta alla genericità dell'istanza di rimborsopresentata, nonché alla mancata allegazione alla stessa didocumentazione idonea a comprovare il diritto al chiesto rimborso.2.

Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 1° comman.3 cit., la violazione di legge in riferimento agli artt. 9 e 11 L. 289/2002 eart. 1 comma 665 della legge n. 190 del 23/1 2/2014, assumendo che lasentenza impugnata, in spregio a quanto disposto dall'art. 1 comma 665citato in premessa, avesse accolto l’appello nonostante che dal dettatonormativo emerga che le uniche imposte rimborsabili sono le impostedirette derivanti dalle dichiarazioni annuali relative al triennio 1990-1992 eNumero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026non anche le imposte indirette, atteso il puntuale richiamo all'art. 9comma 17 della l. 289/2002 e non anche all' art. 11 della medesima leggeche risulta privo di una disposizione analoga.3.

Con il terzo motivo, infine, censura l’impugnata sentenza sotto ilprofilo dell’art.360 1° comma n.5 c.p.c. per omesso esame di un fattodecisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente accolto l’appellosenza minimamente esaminare la questione relativa alla prova del dirittoal rimborso chiesto dai contribuenti, competendo ai medesimi l'onere diprovare il presupposto del diritto azionato.3.1.

Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento deirestanti.3.2.

Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.11335/2023) in casodi istanze di rimborso prive degli elementi che permettano di collegare ilversamento alla richiesta, queste non possono considerarsi idonee alloscopo, nè giuridicamente valide e, poichè non consentono di valutare lafondatezza o meno della richiesta, non sono atte alla formazione delsilenzio-rifiuto impugnabile.

Infatti, in assenza di una domanda precisa, laP.A. non è posta in condizione di provvedere né tantomeno il giudicetributario può dirsi in condizione di valutare le presuntive ragioni deldiniego, poiché un tale vizio non è sanabile con un successivo deposito didocumenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che sarebbecomunque tardivo.3.3.

Ne consegue che dall’inesistenza di un provvedimento di silenzio-rifiuto a causa dell’indeterminatezza della domanda di rimborso deriva ildifetto di un atto impugnabile, ossia di un presupposto processuale,rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (vediCass.30349/2023, Cass.SS.UU. 24172/2025 sulle questioni cc.dd.‘fondanti’).3.4.

Orbene nel caso di specie, la CTR è incorsa nella violazionedenunziata in virtù dell’indeterminatezza della domanda di rimborso conNumero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026conseguente inesistenza di un atto impugnabile, per la mancataformazione del silenzio-rifiuto su siffatta istanza.3.5.

Ciò perché essa risulta presentata da non meglio identificati "eredi diModica [OSCURATO:PERSONA]'', con cui la parte ha instato per il rimborso del90% delle imposte versate nel triennio [...] oltre gli interessi maturati ematurandi, in quanto indebitamente trattenuto in virtù dell’art. 9 comma 17 della L. 289/2002; essa non reca neppure l'ammontare delle sommepretese, dal momento che secondo il sottoscrittore l'Ufficio delle Entratepuò facilmente determinare l’importo da rimborsare avendo a disposizionetutti i dati dichiarati dai contribuenti.3.6.

L’istanza è generica, e quindi indeterminata, perché difetta: -dell’identificazione degli eredi e della documentazione idonea a qualificarlitali;- dei dati dei versamenti effettuati con indicazione dei soggetti chehanno sostenuto l’onere;- dell’identificazione della tipologia di imposta edel quantum richiesto in restituzione.3.7.

In ragione dell’indeterminatezza della domanda, non si è quindiformato un silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell’art.19 delD.Lgs.546/1992.3.8.

In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento deirestanti, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto.

Sicchè, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la causava decisa nel merito con rigetto del ricorso originario.4.

Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo, già ridotte del 20% inrelazione ai gradi di merito, considerato che nel contenzioso tributario,all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari odipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, la liquidazione delle spesemediante applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocaticon riduzione del 20% dei compensi spettanti, contemplate dall'art. 15,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vedi Cass.18041/25).Numero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna i controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità che così liquida:quanto al primo grado, in Euro 3.000,00 a titolo di compenso; quanto alsecondo, in Euro 3.200,00 a titolo di compenso; quanto al giudizio dilegittimità, in Euro 6.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPiergiorgio Finocchiaro unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Siracusa n.4849/2021 depositata il 20/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale deriva dalla domanda che gli eredidella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato per il rimborso delleimposte versate per il triennio 1990, 1991 e 1992 in forza dell'art. 9comma 17 della L. 289/2002, rilevando, in merito al quantum, chel’[OSCURATO:PERSONA] avesse a disposizione i dati necessari perdeterminare gli importi.2. Assumendo che su tale domanda si fosse formato il silenzio rifiutoNumero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’Amministrazione finanziaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diSiracusa che lo rigettava.3. Avverso siffatta pronuncia proponevano appello i contribuenti che laCommissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva, ritenendo lalegittimazione attiva dei ricorrenti e, nel merito, previa affermazione dellatempestività dell’istanza, che le imposte di cui gli stessi chiedevano larestituzione rientrassero tra quelle oggetto di rimborso in quanto, sebbenenon contemplate dal comma 17 dell’art.9 della legge 289/2002, madall’art.11 della stessa legge, erano anch’esse oggetto di agevolazionefiscale come da Risoluzione del Ministero Finanze 190/E del 1997.4. L’Agenzia delle Entrate (ADE) ricorre per cassazione avverso talesentenza, affidandosi a tre motivi.5. Resistono con controricorso i contribuenti che in prossimitàdell’adunanza camerale hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art. 3601° comma 1 n. 3 c.p.c., della violazione del combinato disposto di cui agliartt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice diseconde cure avesse omesso di rilevare la manifesta inammissibilità delricorso di primo grado, dovuta alla genericità dell'istanza di rimborsopresentata, nonché alla mancata allegazione alla stessa didocumentazione idonea a comprovare il diritto al chiesto rimborso.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 1° comman.3 cit., la violazione di legge in riferimento agli artt. 9 e 11 L. 289/2002 eart. 1 comma 665 della legge n. 190 del 23/1 2/2014, assumendo che lasentenza impugnata, in spregio a quanto disposto dall'art. 1 comma 665citato in premessa, avesse accolto l’appello nonostante che dal dettatonormativo emerga che le uniche imposte rimborsabili sono le impostedirette derivanti dalle dichiarazioni annuali relative al triennio 1990-1992 eNumero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026non anche le imposte indirette, atteso il puntuale richiamo all'art. 9comma 17 della l. 289/2002 e non anche all' art. 11 della medesima leggeche risulta privo di una disposizione analoga.3. Con il terzo motivo, infine, censura l’impugnata sentenza sotto ilprofilo dell’art.360 1° comma n.5 c.p.c. per omesso esame di un fattodecisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente accolto l’appellosenza minimamente esaminare la questione relativa alla prova del dirittoal rimborso chiesto dai contribuenti, competendo ai medesimi l'onere diprovare il presupposto del diritto azionato.3.1. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento deirestanti.3.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.11335/2023) in casodi istanze di rimborso prive degli elementi che permettano di collegare ilversamento alla richiesta, queste non possono considerarsi idonee alloscopo, nè giuridicamente valide e, poichè non consentono di valutare lafondatezza o meno della richiesta, non sono atte alla formazione delsilenzio-rifiuto impugnabile. Infatti, in assenza di una domanda precisa, laP.A. non è posta in condizione di provvedere né tantomeno il giudicetributario può dirsi in condizione di valutare le presuntive ragioni deldiniego, poiché un tale vizio non è sanabile con un successivo deposito didocumenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che sarebbecomunque tardivo.3.3. Ne consegue che dall’inesistenza di un provvedimento di silenzio-rifiuto a causa dell’indeterminatezza della domanda di rimborso deriva ildifetto di un atto impugnabile, ossia di un presupposto processuale,rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (vediCass.30349/2023, Cass.SS.UU. 24172/2025 sulle questioni cc.dd.‘fondanti’).3.4. Orbene nel caso di specie, la CTR è incorsa nella violazionedenunziata in virtù dell’indeterminatezza della domanda di rimborso conNumero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026conseguente inesistenza di un atto impugnabile, per la mancataformazione del silenzio-rifiuto su siffatta istanza.3.5. Ciò perché essa risulta presentata da non meglio identificati "eredi diModica [OSCURATO:PERSONA]'', con cui la parte ha instato per il rimborso del90% delle imposte versate nel triennio [...] oltre gli interessi maturati ematurandi, in quanto indebitamente trattenuto in virtù dell’art. 9 comma 17 della L. 289/2002; essa non reca neppure l'ammontare delle sommepretese, dal momento che secondo il sottoscrittore l'Ufficio delle Entratepuò facilmente determinare l’importo da rimborsare avendo a disposizionetutti i dati dichiarati dai contribuenti.3.6. L’istanza è generica, e quindi indeterminata, perché difetta: -dell’identificazione degli eredi e della documentazione idonea a qualificarlitali;- dei dati dei versamenti effettuati con indicazione dei soggetti chehanno sostenuto l’onere;- dell’identificazione della tipologia di imposta edel quantum richiesto in restituzione.3.7. In ragione dell’indeterminatezza della domanda, non si è quindiformato un silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell’art.19 delD.Lgs.546/1992.3.8. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento deirestanti, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto. Sicchè, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la causava decisa nel merito con rigetto del ricorso originario.4. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo, già ridotte del 20% inrelazione ai gradi di merito, considerato che nel contenzioso tributario,all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari odipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, la liquidazione delle spesemediante applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocaticon riduzione del 20% dei compensi spettanti, contemplate dall'art. 15,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vedi Cass.18041/25).Numero registro generale 20696/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 15065/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna i controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità che così liquida:quanto al primo grado, in Euro 3.000,00 a titolo di compenso; quanto alsecondo, in Euro 3.200,00 a titolo di compenso; quanto al giudizio dilegittimità, in Euro 6.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15065/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris