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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 28384/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.765/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Comune di Piombino, in persona del Sindaco in carica;rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 113 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 728 /202 0 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE,pubblicata il 2 aprile 2020; [OSCURATO:PERSONA] est. udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2025 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 il Comune di Piombino ottennedal Tribunale di Livorno, Sez. distaccata di Piombino,un decreto ingiuntivo nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il recupero delle spese effettuate per lo smaltimento, a mezzo dell’Azienda di Servizi per l’[OSCURATO:PERSONA], dei rifiuti pericolosi abbandonati su un terreno di cui la prima era proprietaria e su cui il secondo gestiva un maneggio.

Il provvedimento fu opposto da entrambi gli ingiunti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che – dopo avere autorizzato la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] (indicata da [OSCURATO:PERSONA] quale effettiva gestrice del maneggio, nonché responsabile dell’inquinamento) – rigettò entrambe le opposizioni con sentenza n. 667/2014.

2. Avverso questa sentenza i due opponenti proposero separate impugnazioni dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, che le riunì all’udienza del 3 novembre 2015.

In data 6 marzo 2018, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositò in via telematica istanza di interruzione del processo per il soprav v enuto decesso dellaparte rappresentata e la notificò a tutte le controparti.

All’udienza del 3 aprile 2018, già fissata per la precisazione delle conclusioni, fudichiarata l’interruzione del processo .

In data 18 giugno 2018,il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositò istanza di riassunzionedel processo interrotto. [OSCURATO:PERSONA], rimessa la causa in decisione e concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, la Corte d’appello, con sentenza 2 aprile 2020, n.728, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] est. l’estinzione del processo d’appello con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti.

La Corte fiorentina ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- quanto al giudizio promosso dal defunto [OSCURATO:PERSONA] , la declaratoria di estinzione seguiva all’omessa riassunzione dello stesso da parte dei suoi eredi , avendo [OSCURATO:PERSONA] limitato la riassunzionea quella, tra le cause riunite, alla cui prosecuzione era interessata; ciò, in conformità al principio per cui la riunione degli appelli avverso la stessa sentenza non fa venir meno l’ autonomia dei s in goli giudizi, sicché, in caso di interruzione del processo concernente più cause riunite per ragioni di connessione, la parte interessata alla prosecuzione di una di esse non ha l’onere di riassumerle tutte, ma può lasciare estinguere le altre; II- quanto al giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di estinzione seguiva, invece, allatardiva riassunzione, avendo essa depositato l’atto di riassunzione dopo la scadenza del termine perentorio di tre mesi dall’interruzione (termine previsto d all’art.305 cod. proc. ci v . , nella formulazione modificata dalla legge n. 69 del 2009 , applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009); ciò, in conformità al principio per cui l’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti d al suo difensore, determina l’interruzione del processo dal momentodi questa dichiarazione o notificazione sicché il termine per la riassunzione decorre da tale momento, non assumendo rilievo, invece, il momento successivo in cui sia adottato e [OSCURATO:PERSONA] est. conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente “ricognitiva”; nella fattispecie , poiché il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato l’evento interruttivo alle altre parti in data 6 marzo 2018, il terminetrimestrale per la riassunzione decorrevada quella data e non da quella successiva (3 a prile 2018) in cui era stato emesso il provvedimento dichiarativo dell’avvenuta interruzione; es s o termine era dunque inesorabilmente scaduto alla data del deposito dell’atto di riassunzione(18 giugno 2018); III- non trovava applicazione, inoltre, il principio , invocato dall’appellante-riassumente,secondo cui, nel caso di riunione di più procedimenti relativi a cause scindibili, c on conseguente litisconsorziomeramente facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti, l’evento interruttivo che riguardi una di esse ha efficacia solo in riferimento al procedimentodi cui è parte il soggetto colpito dall’evento, con conseguente facoltà per il giudice di separare le cause e dichiarare l’interruzione solo di quella promossa dal predetto soggetto; nel caso concreto, infatti, essa Corte aveva omesso di esercitare questa facoltà e aveva invece dichiarato l’interruzione di tuttoil processo, sicché, esclusa la possibilità che il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] proseguisse in difetto di un atto di riassunzione (possibilità non considerata dalla stessa parte interessata, che aveva invece proceduto alla riassunzione medesima) , doveva necessariamente ritenersi che essa avesse l’onere di riattivarlo tempestivamente, nel [OSCURATO:PERSONA] est. rispetto del termine trimestraledalla data della notificazione dell’eventointerruttivo.

3. P er la cassazione della sentenza della Corte fiorentina ricorr e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo.

Rispondecon controricorso il Comune di Piombino.

La trattazione del ricorso è statafissata in aduna nza cam e rale .

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Il solo controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 103, 300, 305, 307 e 332 cod. proc. civ., nonché dell’art.111 Cost., per avere la Corte d’appello«dichiarato estinto il procedimento per una presunta tardività dell’atto di riassunzione depositato dall’ appellante [OSCURATO:PERSONA] in relazionead un processo che non andava neppure interrotto».

La ricorrenterammenta il principio (affermato da Cass. , Sez.

Un., n.15142/2007 e ribadito da successive pronunce a sezione semplice), secondo cui, in caso di trattazioneunitaria o di riunione di procedimenti relativi a cause scindibili, conconseguente litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenticonfluiti in un unico processo, l’evento interruttivorelativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse non spiegaeffetto nei confronti delle altre.

Osserva che, verificatasi tale evenienza, il giudicenon ha l’obbligo ma la mera facoltà di disporre la separazione dei procedimenti e che , tuttavia, a prescindere dall’ esercizio o meno di questa facoltà, l’interruzione non può essere dichiarata per l’intero processo ma solo nei confronti della parte colpita dall’evento , sicché , anche laddove la [OSCURATO:PERSONA] est. separazione non venga disposta, le altre parti non sono tenute a riassumere il processo.

Sostiene che, pertanto, qualora la riassunzione non sia tempestivamente effettuata nell’interesse della parte colpita dall’evento interruttivo, l’estinzione si verifica nei soli riguardi di quest’ultima, continuando il processo in confronto degli altri litisconsorti. 1.1.Il motivo è fondato. 1.1.a.

Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato il principio secondo cui, nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, la verificazione di una causa di interruzione relativa ad uno di essi nonha effetto nei confronti degli altri (Cass., Sez.

Un. , 5/07/2007, n. 15142).

In tal caso, il giudice può esercitare il potere attribuitogli dall’art. 103, secondo comma, cod. proc. civ. di disporre la separazione delle cause, ma, ovenon si avvalga di tale potere, la mancata riass unzione della lite nel termine fissato dall’art. 305cod. proc. civ. non impedisce l’ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei litisconsorti non colpiti dall’evento interruttivo (Cass. 21/02/2020, n. 4684).

In altri termini, dal momento che l ’ evento interruttivo ha effetto solo nei riguardi della parte che ne è colpita, le altre parti, anche se il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere nel termine fissato dall’art. 305 cod. proc. civ. il processo che nei loro confronti non si è mai interrotto; pertanto, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata dalla parte colpitadal suddetto evento, l’estinzione si verifica solo nei confronti di quest’ultima, continuando il processo relativamente agli altri [OSCURATO:PERSONA] est. litisconsorti (Cass. 23/04/2020, n. 8123; cfr., altresì, a contrario, Cass.29/12/2023, n. 36420, secondo cui l’integrale estinzione del processo a seguito dell’interruzione dello stesso conseguente ad un evento relativo ad uno solo dei convenuti, side termina nella contraria ipotesi di litisconsorzio necessarioprocessuale). 1.1.b.

L’orientamento prevalso all’esito della citata sentenza 5/07/2007 n. 15142 delle Sezioni Unite va condiviso, militando in tal senso –oltre la rilevata efficacia relativa dell’interruzione che colpisce una sola delle parti della pluralità di cause connessescindibili – , da un lato, il rilievo che la soluzione opposta darebbe luogo all’irragionevole implicazione per cui l’ error in procedendo del giudice (il quale abbia indebitamente dichiarat o l’interruzione di tutto il processo) determinerebbe la nascita di un non previsto onere processuale per la parte; dall’altro lato, la considerazione che il provvedimento dichiarativo dell’interruzione del processo ( come , del resto, esattamente ritenuto nel caso in esame dalla stessa Corte fiorentina , allorché essa ha individuatoil dies a quo del termine per la riassunzione nel momento della dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo ad opera del difensore della parte, anziché in quello successivo dell’adozione del provvedimento giudiziale) ha natura meramente “ricognitiva” di un effetto già precedentemente verificatosi; pertanto, la circostanza che per effetto di tale provvedimento, in mancanza di separazione della causa non colpita dall’evento, la “ricognizione” dell’effetto interruttivo venga erroneamente estesa a tutto il processo, non incide sul fatto che l’effetto interruttivo si produce, in sostanza, a far tempo dalla data precedente della dichiarazione o notificazione dell’evento, esclusivamente a carico del giudizio di cui è parte il [OSCURATO:PERSONA] est. litisconsorte interessato dall’evento medesimo, mentre l ’ altro (o gli altri)proseguono in quanto non interrotti . 1.1.c.Va però precisato, che, se , da un lato, a seguito della citata decisione delle SezioniUnite, deve reputarsi definitivamente superato l’antico indirizzo secondo cui l’error in procedendo commesso dal giudice comporterebbe comunque un onere di riassunzione entro il termine di legge nei confronti di tutte le parti (indirizzo evocato in memoria dal Comune controricorrente , attraverso la citazione del risalentearresto di Cass. n. 4412/2004) , dall’a l tro lato , non può essere tuttavia elusa la necessità di ancorare la ripresa d el giudizio (pur erroneamente) dichiarato interrotto nella sua interezza ad un atto di impulso della parte interessata, la cui inerzia, stante il carattere del processo civile quale processo dispositivo ad impulso d i parte , condurrebbe comunque all’estinzione anche del la causa non interessata dall’evento (e dall’effetto) interruttivo.

Avuto riguardo a tale esigenza, la Sezione Secondadi questa Corte ha recentemente riaffermato che , in caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse scindibili, sebbene – in conformità a quanto statuito daCass., Sez.

U n . , 5 luglio 2007, n. 15142 –l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse operi di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento (con la conseguenza che, in una simile ipotesi, l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. esclusivamente con riferimento alla causa in cui si è verificato l’evento interruttivo), tuttavia l’altra causa, ove non separata, resterebbein una “fase di stallo” o “di rinvio” (destinata a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa) e potrebbe [OSCURATO:PERSONA] est.

“rivitalizzarsi”e proseguire solo grazie ad un impulso di parte, essendo comunqueimprescindibile che la parte interessata proponga istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall’art. 289 cod. proc. civ.) entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, verificandosi, in assenza di tale istanza, l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. 2, 24/06/2025, n.16883). 1.1.d.

L’illustrato indirizzo g iurisprudenziale esprim e condivisibilmente, come detto, l’ineludibile esigenza di ancorare la ripresa di un giudizio , erroneamente dichiarato interrotto nella sua interezza, ad un atto di impulso della parte interessata , essendo estranea al sistema del processo civile – che non ha struttura inquisitoria ma dispositiva –la configurabilità di un impu l so officioso .

L’orientamento in esame, mentre da un lato, condivisibilmente esclude, con tutta evidenza, l’ applicabilità del termine perentorio trimestrale dalladichiarazione in udienza o dalla notificazione alle altre partidell’evento interruttivo, a i sensi del combinato disposto degli artt.300 e 305 cod. proc. civ., dall’altro lato consente di riconoscere un fondamento dogmatico all’ opinione – peraltro , tutt’altro che inedita nelle pronunce di questa Corte sui rimedi al provvedimento di interruzione emesso in difetto del presupposto richiesto dall’art. 300 cod. proc. civ. (cfr., ad es., Cass. n. n. 32228/2018 e, in epoca più risalente, Cass. n. 24546/2009) – che onera la parte non colpita dall’evento interruttivo di proporre l’atto d’impulso nel termine perentorio di sei mesi dal provvedimentodichiarativo dell’interruzione, ad istar della disciplina stabilita dall’art. 289 cod.proc. civ. 1.1.e.Nel caso in esame, avendo l’evento interruttivo ( dichiarato il 6 marzo2018)colpito esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito, previa eventuale separazione delle cause, con il provvedimento del 3 [OSCURATO:PERSONA] est. aprile 2018 avrebbedovuto circoscrivere la declaratoria di interruzione al solo giudizio da lui promosso , senza estenderla a quello introdotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale dunque sarebbe proseguito, senza potere andare incontro ad un provvedimentodi estinzione, pure in mancanza di riassunzione nel termine da parte degli eredi della parte deceduta.

In conformità al principio da ultimo richiamato – dato atto che il giudizio non interrotto era entrato in una situazione di “stallo” da cui sarebbe potuto uscire , “rivitalizzandosi”, solo in seguito ad un atto d’impulsoad opera della parte interessata – , deve poi ritersi che tale atto avrebbe dovuto essere compiuto nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione,ai sensi dell’art. cod. proc. civ. ; pertanto, l’atto di riassunzione posto in essereda [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2018 deve comunque reputa rsi tempestivo, non essendo a quel momento a n cora scaduto il termine semestrale rispetto sia alla data della notificazione dell’evento interruttivo (6 marzo 2018), sia, a fortiori, alla data del provvedimento dichiarativo dell’interruzione (3 aprile2018). 2.Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata , con rinvio alla Corte d’ appello di Firenze, in diversa compo siz ione, la quale provvederà sul merito del gravame proposto d a [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza n. n.667/2014 del Tribunale di Livorno , Sezione distaccatadi Piombino.

La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità(art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M La Corte accoglieil ricors o, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.765/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Comune di Piombino, in persona del Sindaco in carica;rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 113 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 728 /202 0 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE,pubblicata il 2 aprile 2020; [OSCURATO:PERSONA] est. udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2025 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 il Comune di Piombino ottennedal Tribunale di Livorno, Sez. distaccata di Piombino,un decreto ingiuntivo nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il recupero delle spese effettuate per lo smaltimento, a mezzo dell’Azienda di Servizi per l’[OSCURATO:PERSONA], dei rifiuti pericolosi abbandonati su un terreno di cui la prima era proprietaria e su cui il secondo gestiva un maneggio. Il provvedimento fu opposto da entrambi gli ingiunti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che – dopo avere autorizzato la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] (indicata da [OSCURATO:PERSONA] quale effettiva gestrice del maneggio, nonché responsabile dell’inquinamento) – rigettò entrambe le opposizioni con sentenza n. 667/2014. 2. Avverso questa sentenza i due opponenti proposero separate impugnazioni dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, che le riunì all’udienza del 3 novembre 2015. In data 6 marzo 2018, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositò in via telematica istanza di interruzione del processo per il soprav v enuto decesso dellaparte rappresentata e la notificò a tutte le controparti. All’udienza del 3 aprile 2018, già fissata per la precisazione delle conclusioni, fudichiarata l’interruzione del processo . In data 18 giugno 2018,il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositò istanza di riassunzionedel processo interrotto. [OSCURATO:PERSONA], rimessa la causa in decisione e concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, la Corte d’appello, con sentenza 2 aprile 2020, n.728, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] est. l’estinzione del processo d’appello con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti. La Corte fiorentina ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- quanto al giudizio promosso dal defunto [OSCURATO:PERSONA] , la declaratoria di estinzione seguiva all’omessa riassunzione dello stesso da parte dei suoi eredi , avendo [OSCURATO:PERSONA] limitato la riassunzionea quella, tra le cause riunite, alla cui prosecuzione era interessata; ciò, in conformità al principio per cui la riunione degli appelli avverso la stessa sentenza non fa venir meno l’ autonomia dei s in goli giudizi, sicché, in caso di interruzione del processo concernente più cause riunite per ragioni di connessione, la parte interessata alla prosecuzione di una di esse non ha l’onere di riassumerle tutte, ma può lasciare estinguere le altre; II- quanto al giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di estinzione seguiva, invece, allatardiva riassunzione, avendo essa depositato l’atto di riassunzione dopo la scadenza del termine perentorio di tre mesi dall’interruzione (termine previsto d all’art.305 cod. proc. ci v . , nella formulazione modificata dalla legge n. 69 del 2009 , applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009); ciò, in conformità al principio per cui l’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti d al suo difensore, determina l’interruzione del processo dal momentodi questa dichiarazione o notificazione sicché il termine per la riassunzione decorre da tale momento, non assumendo rilievo, invece, il momento successivo in cui sia adottato e [OSCURATO:PERSONA] est. conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente “ricognitiva”; nella fattispecie , poiché il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato l’evento interruttivo alle altre parti in data 6 marzo 2018, il terminetrimestrale per la riassunzione decorrevada quella data e non da quella successiva (3 a prile 2018) in cui era stato emesso il provvedimento dichiarativo dell’avvenuta interruzione; es s o termine era dunque inesorabilmente scaduto alla data del deposito dell’atto di riassunzione(18 giugno 2018); III- non trovava applicazione, inoltre, il principio , invocato dall’appellante-riassumente,secondo cui, nel caso di riunione di più procedimenti relativi a cause scindibili, c on conseguente litisconsorziomeramente facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti, l’evento interruttivo che riguardi una di esse ha efficacia solo in riferimento al procedimentodi cui è parte il soggetto colpito dall’evento, con conseguente facoltà per il giudice di separare le cause e dichiarare l’interruzione solo di quella promossa dal predetto soggetto; nel caso concreto, infatti, essa Corte aveva omesso di esercitare questa facoltà e aveva invece dichiarato l’interruzione di tuttoil processo, sicché, esclusa la possibilità che il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] proseguisse in difetto di un atto di riassunzione (possibilità non considerata dalla stessa parte interessata, che aveva invece proceduto alla riassunzione medesima) , doveva necessariamente ritenersi che essa avesse l’onere di riattivarlo tempestivamente, nel [OSCURATO:PERSONA] est. rispetto del termine trimestraledalla data della notificazione dell’eventointerruttivo. 3. P er la cassazione della sentenza della Corte fiorentina ricorr e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo. Rispondecon controricorso il Comune di Piombino. La trattazione del ricorso è statafissata in aduna nza cam e rale . Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il solo controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 103, 300, 305, 307 e 332 cod. proc. civ., nonché dell’art.111 Cost., per avere la Corte d’appello«dichiarato estinto il procedimento per una presunta tardività dell’atto di riassunzione depositato dall’ appellante [OSCURATO:PERSONA] in relazionead un processo che non andava neppure interrotto». La ricorrenterammenta il principio (affermato da Cass. , Sez. Un., n.15142/2007 e ribadito da successive pronunce a sezione semplice), secondo cui, in caso di trattazioneunitaria o di riunione di procedimenti relativi a cause scindibili, conconseguente litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenticonfluiti in un unico processo, l’evento interruttivorelativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse non spiegaeffetto nei confronti delle altre. Osserva che, verificatasi tale evenienza, il giudicenon ha l’obbligo ma la mera facoltà di disporre la separazione dei procedimenti e che , tuttavia, a prescindere dall’ esercizio o meno di questa facoltà, l’interruzione non può essere dichiarata per l’intero processo ma solo nei confronti della parte colpita dall’evento , sicché , anche laddove la [OSCURATO:PERSONA] est. separazione non venga disposta, le altre parti non sono tenute a riassumere il processo. Sostiene che, pertanto, qualora la riassunzione non sia tempestivamente effettuata nell’interesse della parte colpita dall’evento interruttivo, l’estinzione si verifica nei soli riguardi di quest’ultima, continuando il processo in confronto degli altri litisconsorti. 1.1.Il motivo è fondato. 1.1.a. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato il principio secondo cui, nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, la verificazione di una causa di interruzione relativa ad uno di essi nonha effetto nei confronti degli altri (Cass., Sez. Un. , 5/07/2007, n. 15142). In tal caso, il giudice può esercitare il potere attribuitogli dall’art. 103, secondo comma, cod. proc. civ. di disporre la separazione delle cause, ma, ovenon si avvalga di tale potere, la mancata riass unzione della lite nel termine fissato dall’art. 305cod. proc. civ. non impedisce l’ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei litisconsorti non colpiti dall’evento interruttivo (Cass. 21/02/2020, n. 4684). In altri termini, dal momento che l ’ evento interruttivo ha effetto solo nei riguardi della parte che ne è colpita, le altre parti, anche se il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere nel termine fissato dall’art. 305 cod. proc. civ. il processo che nei loro confronti non si è mai interrotto; pertanto, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata dalla parte colpitadal suddetto evento, l’estinzione si verifica solo nei confronti di quest’ultima, continuando il processo relativamente agli altri [OSCURATO:PERSONA] est. litisconsorti (Cass. 23/04/2020, n. 8123; cfr., altresì, a contrario, Cass.29/12/2023, n. 36420, secondo cui l’integrale estinzione del processo a seguito dell’interruzione dello stesso conseguente ad un evento relativo ad uno solo dei convenuti, side termina nella contraria ipotesi di litisconsorzio necessarioprocessuale). 1.1.b. L’orientamento prevalso all’esito della citata sentenza 5/07/2007 n. 15142 delle Sezioni Unite va condiviso, militando in tal senso –oltre la rilevata efficacia relativa dell’interruzione che colpisce una sola delle parti della pluralità di cause connessescindibili – , da un lato, il rilievo che la soluzione opposta darebbe luogo all’irragionevole implicazione per cui l’ error in procedendo del giudice (il quale abbia indebitamente dichiarat o l’interruzione di tutto il processo) determinerebbe la nascita di un non previsto onere processuale per la parte; dall’altro lato, la considerazione che il provvedimento dichiarativo dell’interruzione del processo ( come , del resto, esattamente ritenuto nel caso in esame dalla stessa Corte fiorentina , allorché essa ha individuatoil dies a quo del termine per la riassunzione nel momento della dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo ad opera del difensore della parte, anziché in quello successivo dell’adozione del provvedimento giudiziale) ha natura meramente “ricognitiva” di un effetto già precedentemente verificatosi; pertanto, la circostanza che per effetto di tale provvedimento, in mancanza di separazione della causa non colpita dall’evento, la “ricognizione” dell’effetto interruttivo venga erroneamente estesa a tutto il processo, non incide sul fatto che l’effetto interruttivo si produce, in sostanza, a far tempo dalla data precedente della dichiarazione o notificazione dell’evento, esclusivamente a carico del giudizio di cui è parte il [OSCURATO:PERSONA] est. litisconsorte interessato dall’evento medesimo, mentre l ’ altro (o gli altri)proseguono in quanto non interrotti . 1.1.c.Va però precisato, che, se , da un lato, a seguito della citata decisione delle SezioniUnite, deve reputarsi definitivamente superato l’antico indirizzo secondo cui l’error in procedendo commesso dal giudice comporterebbe comunque un onere di riassunzione entro il termine di legge nei confronti di tutte le parti (indirizzo evocato in memoria dal Comune controricorrente , attraverso la citazione del risalentearresto di Cass. n. 4412/2004) , dall’a l tro lato , non può essere tuttavia elusa la necessità di ancorare la ripresa d el giudizio (pur erroneamente) dichiarato interrotto nella sua interezza ad un atto di impulso della parte interessata, la cui inerzia, stante il carattere del processo civile quale processo dispositivo ad impulso d i parte , condurrebbe comunque all’estinzione anche del la causa non interessata dall’evento (e dall’effetto) interruttivo. Avuto riguardo a tale esigenza, la Sezione Secondadi questa Corte ha recentemente riaffermato che , in caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse scindibili, sebbene – in conformità a quanto statuito daCass., Sez. U n . , 5 luglio 2007, n. 15142 –l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse operi di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento (con la conseguenza che, in una simile ipotesi, l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. esclusivamente con riferimento alla causa in cui si è verificato l’evento interruttivo), tuttavia l’altra causa, ove non separata, resterebbein una “fase di stallo” o “di rinvio” (destinata a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa) e potrebbe [OSCURATO:PERSONA] est. “rivitalizzarsi”e proseguire solo grazie ad un impulso di parte, essendo comunqueimprescindibile che la parte interessata proponga istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall’art. 289 cod. proc. civ.) entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, verificandosi, in assenza di tale istanza, l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. 2, 24/06/2025, n.16883). 1.1.d. L’illustrato indirizzo g iurisprudenziale esprim e condivisibilmente, come detto, l’ineludibile esigenza di ancorare la ripresa di un giudizio , erroneamente dichiarato interrotto nella sua interezza, ad un atto di impulso della parte interessata , essendo estranea al sistema del processo civile – che non ha struttura inquisitoria ma dispositiva –la configurabilità di un impu l so officioso . L’orientamento in esame, mentre da un lato, condivisibilmente esclude, con tutta evidenza, l’ applicabilità del termine perentorio trimestrale dalladichiarazione in udienza o dalla notificazione alle altre partidell’evento interruttivo, a i sensi del combinato disposto degli artt.300 e 305 cod. proc. civ., dall’altro lato consente di riconoscere un fondamento dogmatico all’ opinione – peraltro , tutt’altro che inedita nelle pronunce di questa Corte sui rimedi al provvedimento di interruzione emesso in difetto del presupposto richiesto dall’art. 300 cod. proc. civ. (cfr., ad es., Cass. n. n. 32228/2018 e, in epoca più risalente, Cass. n. 24546/2009) – che onera la parte non colpita dall’evento interruttivo di proporre l’atto d’impulso nel termine perentorio di sei mesi dal provvedimentodichiarativo dell’interruzione, ad istar della disciplina stabilita dall’art. 289 cod.proc. civ. 1.1.e.Nel caso in esame, avendo l’evento interruttivo ( dichiarato il 6 marzo2018)colpito esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito, previa eventuale separazione delle cause, con il provvedimento del 3 [OSCURATO:PERSONA] est. aprile 2018 avrebbedovuto circoscrivere la declaratoria di interruzione al solo giudizio da lui promosso , senza estenderla a quello introdotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale dunque sarebbe proseguito, senza potere andare incontro ad un provvedimentodi estinzione, pure in mancanza di riassunzione nel termine da parte degli eredi della parte deceduta. In conformità al principio da ultimo richiamato – dato atto che il giudizio non interrotto era entrato in una situazione di “stallo” da cui sarebbe potuto uscire , “rivitalizzandosi”, solo in seguito ad un atto d’impulsoad opera della parte interessata – , deve poi ritersi che tale atto avrebbe dovuto essere compiuto nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione,ai sensi dell’art. cod. proc. civ. ; pertanto, l’atto di riassunzione posto in essereda [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2018 deve comunque reputa rsi tempestivo, non essendo a quel momento a n cora scaduto il termine semestrale rispetto sia alla data della notificazione dell’evento interruttivo (6 marzo 2018), sia, a fortiori, alla data del provvedimento dichiarativo dell’interruzione (3 aprile2018). 2.Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata , con rinvio alla Corte d’ appello di Firenze, in diversa compo siz ione, la quale provvederà sul merito del gravame proposto d a [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza n. n.667/2014 del Tribunale di Livorno , Sezione distaccatadi Piombino. La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità(art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M La Corte accoglieil ricors o, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche p
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