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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 22398/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17412/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma , via Adriano I n. 93, presso l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 138 /20 20 de lla Corte d’Appello di Milano, depositata il 14/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attualecontroricorrente, già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. addetto all’[OSCURATO:PERSONA] (IVCA), venne trasferito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza de ll’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11, comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 .

La legge che ha disposto il trasferimento prevede che « Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» .

Inoltre, « Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

Il lavorat ore convenne in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantifica zione dell’assegno ad personam, anche del le seguenti voci , previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di rischio , indennità di zona , rimborso indennità di zona e valore dell’ assicurazione sanitaria.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, respinse ledomande con riferimento a tutte le voci contestate , ritenute componenti della retribuzione varia bi le e non fisse e continuative.

Il lavoratore appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Milano , la quale , in parziale acco glimento dell’impugnazione, riconobbe il diritto all’inserimento ne l trattamento economico d elle voci contestate, con esclusione del solo valore dell’assicurazione sanitaria, condannando il Ministero a pagare l’assegno ad personam nella misura da rideterminare in base a quanto accertato.

Contro la sentenza della corte territoriale il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in du e motivi.

Il lavoratore si è difeso con controricorso.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, e dell’art. 4, comma 3, del d.m. di attuazione n. 341/2012, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

1.1. Il ricorrente addebita alla corte d’appello di non avere adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, in particolare all’art. 77, inserisce le voci di cui qui si discute tra quelle della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa».

Contesta, inoltre, alla corte territoriale di avere ridotto il carattere della fissità e continuità delle voci retributive al «mero dato della loro presenza in busta paga».

Nel considerare analiticamente ciascuna delle voci controverse, nega che esse possano essere considerate fisse e continuative e afferma, con particolare riferimento al premio di produzione, che la sua «corresponsione al dipendente è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi e non, invece, alla prestazione lavorativa ex se».

2. Il motivo è infondato.

2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011 prescrive di riconoscere ai dipendenti transitati da [OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al loro inquadramento ministeriale risulti inferiore al «trattamento economico fondamentale ed accessorio» goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative».

Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sulla materia del contendere – che a quei rapporti di lavoro si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratti collettivi del «comparto Ministeri e dell’Area I della dirigenza», come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge.

Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del [OSCURATO:PERSONA] ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci del trattamento economico venivano erogate.

2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: «La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege, del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso [OSCURATO:SOCIETA].» e che «la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Cass. n. 35690/2021; conf.

Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021).

2.3. A tale impostazione si intende qui dare continuità, dal che consegue che è senz’altro pertinente il riferimento all’art. 77 del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 che, nell’individuare la struttura della retribuzione, distingue le voci di «retribuzione fissa» da quelle di «retribuzione variabile», inserendo tra queste ultime «premio di produzione», « indennità di rischio » e «indennità di funzione».

Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, «evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021).

L’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporre che il trattamento economico che il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative ».

Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, pro prio le voci del trattamento accessorio, le quali non necessariamente dipendono dal conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative».

In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, andando a riscontrare nelle specifiche clausole del contratto collettivo (artt. 88, 89 e 91) la natura stabile e garantita – in altri termini, fissa e continuativa – dell e voci in contestazione.

In oltre , la corte territoriale ha preso atto di un costante comportamento datoriale conforme al contenuto delle specifiche clausole del contratto collettivo, evidenziando che ess o «emerge chiaramente, non solo dall’esame delle buste paga …, ma dalla stessa dichiarazione resa dall’ANAS» sul trattamento economico del lavoratore trasmessa al Ministero.

La corte ha infine costatatoche anche il premio di produzione, che pure è solitamente agganciato all’evento incerto del raggiungimento di un determinato risultato positivo, è invece riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 91) «come voce fissa, da versarsi per 12 mensilità …, senza alcun riferimento a particolari risultati economici o obiettivi».

Né ciò può porre un problema di ingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è diversamente remunerata.

Infatti, le differenti modalità di formazione dei rispettivi trattamenti economici complessivi sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applicavano, fino al trasferimento dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., diverse discipline contrattuali.

Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dalla corte d’appello alle singole clausole del CCNL è coerente con il loro contenuto testuale e che, del resto, nulla di specifico ha obiettato in proposito il Ministero.

3. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

3.1. Il ricorrente contesta alla corte d’appello di non avere dato rilievo alla mancanza di prova, da parte del lavoratore, che le sue mansionisiano rimaste invariate dopo il trasferimento alle dipendenze del Ministero.

4. A prescindere dall’improprietà del riferiment o normativo (la corte d’appello non ha fatto applicazione delle norme sulla distribuzione dell’onere della prova), il motivo è infondato, perché, come si è già scritto con riguardo al primo motivo, «la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma [contenuta nell’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011]né corrisponde alla sua ratio».

Infatti, non si tratta di riconoscere al lavoratore, per il futuro, il premio e le indennità di cui qui si discute.

Sicuramente queste voci, come disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA], non saranno più dovute, per la ragione che il trattamento economico, così come ogni altro aspetto del rapporto di lavoro, è disciplinato, dopo il trasferimento, dal pertinente contratto collettivo del comparto Ministeri.

Oggetto di questa causa è soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno ad personam riassorbibile e l’unico criterio rilevante per decidere è quello che guarda alla struttura del trattamento economico goduto dal dipendent e , presso [OSCURATO:SOCIETA]., nel momento immediatamente precedente al suo trasferimento.

5. In definitiva, la sentenza impugnata non merita censura e il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

La liquidazione segue in dispositivo.

6. Si dà atto che, nonostante il rigetto del ricorso, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, come tale esente dal pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta ilricorso; condanna il Ministero al pagamento delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17412/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma , via Adriano I n. 93, presso l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 138 /20 20 de lla Corte d’Appello di Milano, depositata il 14/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attualecontroricorrente, già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. addetto all’[OSCURATO:PERSONA] (IVCA), venne trasferito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza de ll’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11, comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012 . La legge che ha disposto il trasferimento prevede che « Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» . Inoltre, « Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti». Il lavorat ore convenne in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantifica zione dell’assegno ad personam, anche del le seguenti voci , previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di rischio , indennità di zona , rimborso indennità di zona e valore dell’ assicurazione sanitaria. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, respinse ledomande con riferimento a tutte le voci contestate , ritenute componenti della retribuzione varia bi le e non fisse e continuative. Il lavoratore appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Milano , la quale , in parziale acco glimento dell’impugnazione, riconobbe il diritto all’inserimento ne l trattamento economico d elle voci contestate, con esclusione del solo valore dell’assicurazione sanitaria, condannando il Ministero a pagare l’assegno ad personam nella misura da rideterminare in base a quanto accertato. Contro la sentenza della corte territoriale il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in du e motivi. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, e dell’art. 4, comma 3, del d.m. di attuazione n. 341/2012, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 1.1. Il ricorrente addebita alla corte d’appello di non avere adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, in particolare all’art. 77, inserisce le voci di cui qui si discute tra quelle della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa». Contesta, inoltre, alla corte territoriale di avere ridotto il carattere della fissità e continuità delle voci retributive al «mero dato della loro presenza in busta paga». Nel considerare analiticamente ciascuna delle voci controverse, nega che esse possano essere considerate fisse e continuative e afferma, con particolare riferimento al premio di produzione, che la sua «corresponsione al dipendente è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi e non, invece, alla prestazione lavorativa ex se». 2. Il motivo è infondato. 2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011 prescrive di riconoscere ai dipendenti transitati da [OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al loro inquadramento ministeriale risulti inferiore al «trattamento economico fondamentale ed accessorio» goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative». Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sulla materia del contendere – che a quei rapporti di lavoro si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratti collettivi del «comparto Ministeri e dell’Area I della dirigenza», come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge. Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del [OSCURATO:PERSONA] ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci del trattamento economico venivano erogate. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: «La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege, del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso [OSCURATO:SOCIETA].» e che «la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Cass. n. 35690/2021; conf. Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021). 2.3. A tale impostazione si intende qui dare continuità, dal che consegue che è senz’altro pertinente il riferimento all’art. 77 del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 che, nell’individuare la struttura della retribuzione, distingue le voci di «retribuzione fissa» da quelle di «retribuzione variabile», inserendo tra queste ultime «premio di produzione», « indennità di rischio » e «indennità di funzione». Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, «evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021). L’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporre che il trattamento economico che il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative ». Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, pro prio le voci del trattamento accessorio, le quali non necessariamente dipendono dal conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative». In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, andando a riscontrare nelle specifiche clausole del contratto collettivo (artt. 88, 89 e 91) la natura stabile e garantita – in altri termini, fissa e continuativa – dell e voci in contestazione. In oltre , la corte territoriale ha preso atto di un costante comportamento datoriale conforme al contenuto delle specifiche clausole del contratto collettivo, evidenziando che ess o «emerge chiaramente, non solo dall’esame delle buste paga …, ma dalla stessa dichiarazione resa dall’ANAS» sul trattamento economico del lavoratore trasmessa al Ministero. La corte ha infine costatatoche anche il premio di produzione, che pure è solitamente agganciato all’evento incerto del raggiungimento di un determinato risultato positivo, è invece riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 91) «come voce fissa, da versarsi per 12 mensilità …, senza alcun riferimento a particolari risultati economici o obiettivi». Né ciò può porre un problema di ingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è diversamente remunerata. Infatti, le differenti modalità di formazione dei rispettivi trattamenti economici complessivi sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applicavano, fino al trasferimento dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., diverse discipline contrattuali. Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dalla corte d’appello alle singole clausole del CCNL è coerente con il loro contenuto testuale e che, del resto, nulla di specifico ha obiettato in proposito il Ministero. 3. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 3.1. Il ricorrente contesta alla corte d’appello di non avere dato rilievo alla mancanza di prova, da parte del lavoratore, che le sue mansionisiano rimaste invariate dopo il trasferimento alle dipendenze del Ministero. 4. A prescindere dall’improprietà del riferiment o normativo (la corte d’appello non ha fatto applicazione delle norme sulla distribuzione dell’onere della prova), il motivo è infondato, perché, come si è già scritto con riguardo al primo motivo, «la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma [contenuta nell’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011]né corrisponde alla sua ratio». Infatti, non si tratta di riconoscere al lavoratore, per il futuro, il premio e le indennità di cui qui si discute. Sicuramente queste voci, come disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA], non saranno più dovute, per la ragione che il trattamento economico, così come ogni altro aspetto del rapporto di lavoro, è disciplinato, dopo il trasferimento, dal pertinente contratto collettivo del comparto Ministeri. Oggetto di questa causa è soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno ad personam riassorbibile e l’unico criterio rilevante per decidere è quello che guarda alla struttura del trattamento economico goduto dal dipendent e , presso [OSCURATO:SOCIETA]., nel momento immediatamente precedente al suo trasferimento. 5. In definitiva, la sentenza impugnata non merita censura e il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. La liquidazione segue in dispositivo. 6. Si dà atto che, nonostante il rigetto del ricorso, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, come tale esente dal pagamento del contributo. P.Q.M. La Corte: rigetta ilricorso; condanna il Ministero al pagamento delle spese d