CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 42265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 9 gennaio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 256, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, per illecita gestione, deposito incontrollato e smaltimento, mediante interramento, di rifiuti speciali non pericolosi di categorie eterogenee, in mancanza di autorizzazioni e anche con la realizzazione di una discarica abusiva (il 21 novembre 2017). Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la nullità della sentenza, per mancata notificazione della citazione a giudizio in appello; 2) la mancata dichiarazione prescrizione del reato, intervenuta prima della sentenza di secondo grado, sul rilievo che l'interramento di rifiuti era avvenuto al più tardi nel maggio 2017; 3) la violazione di legge in relazione alla disposta confisca dell'area sulla quale insisteva la presunta discarica; 4) vizi della motivazione in relazione alla determinazione della pena, in presenza di rifiuti non pericolosi, privi di impatto ambientale nocivo. Considerato che il ricorso è inammissibile; che la prima doglianza è manifestamente infondata, perché dagli atti risulta che la notificazione è stata effettuata personalmente all'imputato; che la seconda censura rappresenta un motivo nuovo, non dedotto in precedenza nel ricorso in appello, e comunque sollecita, ai fini della determinazione del tempo del commesso reato, una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di cassazione; che il reato non era prescritto al momento della pronuncia di appello, dovendosi riferimento alla data indicata nell'imputazione, applicando - ratione tempons - il termine complessivo di cinque anni; che anche la terza censura rappresenta un motivo nuovo, non dedotto in precedenza nel ricorso in appello, e richiede una rivalutazione del materiale probatorio quanto alla confisca; rivalutazione preclusa nel giudizio di cassazione; che il quarto motivo di doglianza è parimenti inammissibile, in quanto - contrariamente alle asserzioni difensive - la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da adeguata motivazione nell'applicazione di una pena superiore al minimo di edittale, avuto riguardo alla compromissione ambientale cagionata - evidentemente non esclusa dalla natura non pericolosa dei rifiuti - nonché alla mancanza di elementi positivi di giudizio ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell'eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di un'eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (ex plurimis, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2026, dep. 2017, Rv. 268966). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]