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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16096/2026

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ttivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente–avverso la sentenza n. 4159/2017 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 18/10/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/20261.

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Monza e Brianza,con provvedimento n.

T95COCA01160/2014 irrogava ad Enrico AzzaliZanola, per il periodo d’imposta 2008 una sanzione amministrativa pariad € 912,78 per la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.2.

Il ricorso proposto avverso tale atto di irrogazione sanzioni daEnrico [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMilano era respinto.3.

Proposto gravame dal contribuente, la Commissione tributariaregionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata,rigettava l’appello.

In particolare, riteneva avvenuta entro i termini didecadenza la notifica dell’atto e nel merito confermava la validità delcomplesso quadro indiziario emerso a carico del contribuente.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EnricoAzzali Zanola, sulla base di tre motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,nel testo vigente sino al 31 dicembre 2015, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Sostiene, in particolare, il ricorrente che non vi era, nella specie, laprova dell’avvenuta presentazione della denuncia penale alla Procuradella Repubblica competente, e quindi non avrebbe potuto applicarsi ilraddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle normesuddette.

Deduce poi che tale interpretazione sarebbe altresì impostadal sopravvenuto art. 1, commi 130, 131, 132 della legge n. 208 delNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/20262015 che avrebbe implicitamente abrogato il regime transitorio di cuiall’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015.1.1.

Il motivo è infondato, come deciso per analoga controversiarelativa al medesimo contribuente (Cass. n. 903/2023), in quanto incontrasto con consolidati orientamenti di questa Corte.Sul punto, deve infatti rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei terminiper l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unicacondizione prevista è quella della sussistenza dei presuppostidell’obbligo della denuncia penale, indipendentementedall’adempimento di tale obbligo, e quindi indipendentementedall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penalee dall'accertamento del reato nel processo, come peraltro chiaritoanche da Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. n. 40132/2021;Cass. n. 13481/2020; Cass. n. 17586/2019).

A maggior ragione, lalettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciatenel senso che il raddoppio dei termini presupponga necessariamenteun accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.Inoltre, in relazione all’evoluzione normativa sul punto, questaCorte ha già da tempo chiarito che, in tema di accertamento tributario,i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF edall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificatidall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche searchiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamentogià notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corsoalla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdottedall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa ladisposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazionedell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effettiNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzionie degli inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 già notificatial 2 settembre 2015 (Cass. n. 33793/2019; Cass. n. 11620/2018;Cass. n. 26037/2016 richiamata anche dalla CTR; Cass. n.16728/2016; Cass. n. 11620/2018), come nel caso di specie, ove l’attoè stato notificato il 27 dicembre 2014.Questa Corte (Cass. n. 16728/2016 citata) ha infatti al riguardoprecisato che la salvezza contemplata da quest'ultima norma,riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può cheriguardare l'intero corredo disciplinare, sul piano delle conseguenze,scaturente dal diritto vivente, dinanzi sunteggiato, al cospetto del qualeè destinata a cedere l'applicabilità immediata delle norme introdottenel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro naturaprocedimentale.

Né si può invocare il principio del favor rei,l'applicazione del quale è predicabile unicamente al cospetto di normesanzionatorie, non già allorquando, come nel caso in esame, si trattidei poteri di accertamento dell'ufficio.Infine, al riguardo, questa Corte (Cass. n. 39416/2021) ha ancheritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, percontrasto con gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cuicircoscrive l'ambito di operatività delle modifiche al regime del cd.raddoppio dei termini per l'accertamento tributario ai soli avvisinotificati dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs., essendo espressionedel ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore laconservazione, pur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma132 della l. n. 208 del 2015, della vigenza della disciplina transitoria dicui al succitato art. 2, comma 3.2.

Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazioneNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in leggen. 102 del 2009, censurando la decisione ove ha escluso chetrattandosi di sanzione per omessa dichiarazione nel quadro RW di cuiall’art. 4 d.l. n. 167 del 1990, i termini di decadenza dovevano essereapplicati in base all’art. 12 citato e non in base all’art. 43 d.P.R. n. 600del 1973.2.1.

Il motivo è da respingere.Premesso che secondo quanto esposto dalla sentenza e dal ricorsonon viene in rilievo l’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, come pureindicato nel corpo del motivo, la CTR ha escluso la validitàdell’argomentazione difensiva (di cui ha anche evidenziato la tardività,con affermazione incensurata) secondo cui la sopravvenuta disciplinadell’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, più severa delladisciplina di cui all’art. 43, dovesse applicarsi in luogo di quest’ultima.Il motivo, che denuncia una violazione o falsa applicazione di taledisposizione, è quindi inammissibile poiché di tale norma la CTR nonha fatto utilizzo.Inoltre, e comunque, non è conforme a quanto ritenuto da questaCorte l’assunto in diritto della irretroattività delle previsioni di cui aicommi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l.n. 102 del 2009; ed infatti, anche di recente, questa Corte ha ritenutoche tali previsioni, che raddoppiano, rispettivamente, i termini didecadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sullapresunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e allefiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quellidi decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti dicontestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denunciadelle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno naturaprocedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche inNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1°luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione diredditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cuiall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto (Cass. n. 34129/2025 conrichiami giurisprudenziali).3.

Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 7della legge n. 212/2000, 42 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972,16 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., per non avere la CTR applicato correttamente le norme sullaripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria econtribuente.3.1.

Il motivo è evidentemente inammissibile sia per la mescolanzadi censure di varia natura (relative alla motivazione dell’atto impugnatoe al governo della prova presuntiva) sia in quanto contestaesclusivamente l’accertamento in fatto operato dalla CTR, e quindi lavalutazione delle prove documentali effettuata dall’organo giudicante,con una serie di considerazioni che esulano dal giudizio di legittimità,e tendenti genericamente a rivalutare il materiale probatorio giàesaminato in sede di merito, con una valutazione, peraltro,doppiamente conforme, sia in primo che in secondo grado, nel sensodella sussistenza delle operazioni fraudolente contestate.4.

Concludendo, il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso;Numero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 510,00 percompensi oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente–avverso la sentenza n. 4159/2017 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 18/10/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/20261. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Monza e Brianza,con provvedimento n. T95COCA01160/2014 irrogava ad Enrico AzzaliZanola, per il periodo d’imposta 2008 una sanzione amministrativa pariad € 912,78 per la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.2. Il ricorso proposto avverso tale atto di irrogazione sanzioni daEnrico [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMilano era respinto.3. Proposto gravame dal contribuente, la Commissione tributariaregionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata,rigettava l’appello. In particolare, riteneva avvenuta entro i termini didecadenza la notifica dell’atto e nel merito confermava la validità delcomplesso quadro indiziario emerso a carico del contribuente.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EnricoAzzali Zanola, sulla base di tre motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,nel testo vigente sino al 31 dicembre 2015, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Sostiene, in particolare, il ricorrente che non vi era, nella specie, laprova dell’avvenuta presentazione della denuncia penale alla Procuradella Repubblica competente, e quindi non avrebbe potuto applicarsi ilraddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle normesuddette. Deduce poi che tale interpretazione sarebbe altresì impostadal sopravvenuto art. 1, commi 130, 131, 132 della legge n. 208 delNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/20262015 che avrebbe implicitamente abrogato il regime transitorio di cuiall’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015.1.1. Il motivo è infondato, come deciso per analoga controversiarelativa al medesimo contribuente (Cass. n. 903/2023), in quanto incontrasto con consolidati orientamenti di questa Corte.Sul punto, deve infatti rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei terminiper l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unicacondizione prevista è quella della sussistenza dei presuppostidell’obbligo della denuncia penale, indipendentementedall’adempimento di tale obbligo, e quindi indipendentementedall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penalee dall'accertamento del reato nel processo, come peraltro chiaritoanche da Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. n. 40132/2021;Cass. n. 13481/2020; Cass. n. 17586/2019). A maggior ragione, lalettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciatenel senso che il raddoppio dei termini presupponga necessariamenteun accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.Inoltre, in relazione all’evoluzione normativa sul punto, questaCorte ha già da tempo chiarito che, in tema di accertamento tributario,i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF edall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificatidall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche searchiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamentogià notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corsoalla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdottedall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa ladisposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazionedell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effettiNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzionie degli inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 già notificatial 2 settembre 2015 (Cass. n. 33793/2019; Cass. n. 11620/2018;Cass. n. 26037/2016 richiamata anche dalla CTR; Cass. n.16728/2016; Cass. n. 11620/2018), come nel caso di specie, ove l’attoè stato notificato il 27 dicembre 2014.Questa Corte (Cass. n. 16728/2016 citata) ha infatti al riguardoprecisato che la salvezza contemplata da quest'ultima norma,riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può cheriguardare l'intero corredo disciplinare, sul piano delle conseguenze,scaturente dal diritto vivente, dinanzi sunteggiato, al cospetto del qualeè destinata a cedere l'applicabilità immediata delle norme introdottenel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro naturaprocedimentale. Né si può invocare il principio del favor rei,l'applicazione del quale è predicabile unicamente al cospetto di normesanzionatorie, non già allorquando, come nel caso in esame, si trattidei poteri di accertamento dell'ufficio.Infine, al riguardo, questa Corte (Cass. n. 39416/2021) ha ancheritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, percontrasto con gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cuicircoscrive l'ambito di operatività delle modifiche al regime del cd.raddoppio dei termini per l'accertamento tributario ai soli avvisinotificati dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs., essendo espressionedel ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore laconservazione, pur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma132 della l. n. 208 del 2015, della vigenza della disciplina transitoria dicui al succitato art. 2, comma 3.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazioneNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in leggen. 102 del 2009, censurando la decisione ove ha escluso chetrattandosi di sanzione per omessa dichiarazione nel quadro RW di cuiall’art. 4 d.l. n. 167 del 1990, i termini di decadenza dovevano essereapplicati in base all’art. 12 citato e non in base all’art. 43 d.P.R. n. 600del 1973.2.1. Il motivo è da respingere.Premesso che secondo quanto esposto dalla sentenza e dal ricorsonon viene in rilievo l’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, come pureindicato nel corpo del motivo, la CTR ha escluso la validitàdell’argomentazione difensiva (di cui ha anche evidenziato la tardività,con affermazione incensurata) secondo cui la sopravvenuta disciplinadell’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, più severa delladisciplina di cui all’art. 43, dovesse applicarsi in luogo di quest’ultima.Il motivo, che denuncia una violazione o falsa applicazione di taledisposizione, è quindi inammissibile poiché di tale norma la CTR nonha fatto utilizzo.Inoltre, e comunque, non è conforme a quanto ritenuto da questaCorte l’assunto in diritto della irretroattività delle previsioni di cui aicommi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l.n. 102 del 2009; ed infatti, anche di recente, questa Corte ha ritenutoche tali previsioni, che raddoppiano, rispettivamente, i termini didecadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sullapresunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e allefiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quellidi decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti dicontestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denunciadelle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno naturaprocedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche inNumero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1°luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione diredditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cuiall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto (Cass. n. 34129/2025 conrichiami giurisprudenziali).3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 7della legge n. 212/2000, 42 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972,16 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., per non avere la CTR applicato correttamente le norme sullaripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria econtribuente.3.1. Il motivo è evidentemente inammissibile sia per la mescolanzadi censure di varia natura (relative alla motivazione dell’atto impugnatoe al governo della prova presuntiva) sia in quanto contestaesclusivamente l’accertamento in fatto operato dalla CTR, e quindi lavalutazione delle prove documentali effettuata dall’organo giudicante,con una serie di considerazioni che esulano dal giudizio di legittimità,e tendenti genericamente a rivalutare il materiale probatorio giàesaminato in sede di merito, con una valutazione, peraltro,doppiamente conforme, sia in primo che in secondo grado, nel sensodella sussistenza delle operazioni fraudolente contestate.4. Concludendo, il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite, liquidate come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;Numero registro generale 9851/2018Numero sezionale 3908/2026Numero di raccolta generale 16096/2026Data pubblicazione 25/05/2026condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 510,00 percompensi oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]