Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1013/2025

ECLI:EU:C:2025:818
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0221_RES

Cause riunite C-221/24 e C-222/24 Naturvårdsverket contro

[OSCURATO:PERSONA]

e IC (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizione – Ripresa in caso di spedizione illegale – Ripresa di rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione – Obbligo o facoltà per tale autorità di recuperare o smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Validità» Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento n. 1013/2006 – Spedizione illegale – Obblighi incombenti all’autorità competente del paese di spedizione – Rifiuti che hanno lasciato il paese di spedizione – Obbligo di ripresa dei rifiuti – Rifiuti che non hanno mai lasciato il paese di spedizione o che sono già arrivati nel paese di destinazione – Obbligo di recuperare o di smaltire i rifiuti nel paese di destinazione o di spedizione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, art. 24, § 2, comma 1, c) e d)] (v. punti 36-42, dispositivo 1) Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, art. 24, § 2, comma 1, d)] (v. punti 44, 45) Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento n. 1013/2006 – Spedizione illegale – Obbligo incombente all’autorità competente del paese di spedizione – Rifiuti che hanno lasciato il paese di spedizione – Obbligo di ripresa dei rifiuti – Obbligo di recuperare o di smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Violazione del diritto di proprietà – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, art. 24, § 2, comma 1, c)] (v. punti 46-55, 59-75, disp. 1 e 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo Svea hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia), la Corte dichiara che, qualora l'autorità competente di un paese di spedizione scopra una spedizione illegale di rifiuti e decida di riprendere questi ultimi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 ( 1 ), tale disposizione le impone di procedere al recupero o allo smaltimento di detti rifiuti.

UQ e IC sono due mittenti che intendevano effettuare una spedizione di container dalla Svezia con destinazione, rispettivamente, il Camerun attraverso il Belgio, e la Repubblica democratica del Congo attraverso la Germania.

Ritenendo che i contenitori contenessero rifiuti, ivi compresi rifiuti pericolosi, il Naturvårdsverket (Agenzia per la tutela dell’ambiente, Svezia) (in prosieguo: l'«agenzia») concludeva che UQ e IC avevano effettuato una spedizione illegale di rifiuti verso paesi terzi e li informava che i due container avrebbero dovuto essere rispediti in Svezia.

Poiché UQ e IC non potevano garantire il rientro dei container in Svezia, l'agenzia ha deciso di organizzarlo essa stessa.

Ai fini del rientro dei contenitori in Svezia, l'agenzia ha proceduto a notifiche di spedizione dei rifiuti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1013/2006.

In tali notifiche, l'agenzia era essa stessa indicata in qualità di notificatore e di responsabile della spedizione e veniva designato un impianto di raccolta dei rifiuti autorizzato in Svezia quale destinatario di questi ultimi.

In tale contesto, UQ e IC hanno proposto ricorso dinanzi al giudice di primo grado avverso le decisioni dell'agenzia.

Accogliendo parzialmente i due ricorsi, tale giudice ha spiegato che, poiché tali decisioni prevedevano il trattamento del contenuto dei container da parte dell'agenzia, esse violavano il diritto di proprietà, mentre nessuna base giuridica consentiva all'agenzia di procedere in tal modo.

Infatti, nulla nel testo delle disposizioni del regolamento n. 1013/2006 avrebbe consentito all’agenzia di decidere che i beni appartenenti a UQ e a IC, e che l’agenzia aveva qualificato come «rifiuti», dovessero essere recuperati dopo il loro ritorno in Svezia contro la volontà di questi ultimi.

L'agenzia ha interposto appello avverso tali sentenze dinanzi al giudice del rinvio facendo valere che, se l'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 dovesse essere interpretato nel senso che non consente all'autorità competente del paese di spedizione di recuperare i rifiuti nel paese di spedizione qualora l'esportatore non li abbia ripresi e sia considerato non in grado di trattarli in modo adeguato, allora la base giuridica appropriata a tal fine sarebbe costituita dall'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), di tale regolamento, il quale prevede il recupero o lo smaltimento «in un altro modo» dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale.

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se le lettere c) e d) dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 si applichino in via alternativa e, dall'altro, se una ripresa dei rifiuti sulla base della lettera c) comporti per l'agenzia l'obbligo o soltanto la facoltà di procedere al loro smaltimento o al loro recupero.

Inoltre, esso si interroga sulla compatibilità di tale effetto con il diritto di proprietà.

Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte esamina se la lettera c) dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 e la lettera d) della medesima disposizione si applichino in via alternativa.

L'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento designa, secondo l'ordine di priorità stabilito rispettivamente alle lettere da a) a c), le autorità nonché le persone fisiche o giuridiche che sono successivamente tenute a procedere alla ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale.

Si tratta, anzitutto, del soggetto che ha proceduto alla notifica della spedizione, denominato il «notificatore de facto »; poi, in caso di mancata notifica, del soggetto che avrebbe dovuto procedere a tale notifica, ma che non l'ha fatto, denominato il «notificatore de jure » e, infine, in caso di impossibilità di ripresa da parte di quest'ultimo, dell'autorità competente del paese di spedizione o del suo rappresentante.

La lettera d), dal canto suo, prevede il recupero o lo smaltimento «in un altro modo» dei rifiuti nel paese di destinazione o di spedizione da parte dell'autorità competente del paese di spedizione.

Orbene, come risulta dall'espressione di collegamento che collega la lettera c) alla lettera d), vale a dire «o, qualora ciò risulti impossibile», l'applicazione della lettera d) può avvenire solo in assenza di ripresa dei rifiuti da parte dell'autorità competente del paese di spedizione ai sensi della lettera c) di tale disposizione.

Inoltre, l'ipotesi di cui alla lettera d) di detta disposizione riguarda una situazione diversa da quella contemplata dalle lettere da a) a c) della stessa disposizione.

Mentre queste ultime riguardano una situazione in cui i rifiuti di cui trattasi hanno lasciato il paese di spedizione, implicante un «rinvio» o una «reintroduzione» in tale paese, la lettera d) riguarda le situazioni in cui i rifiuti non hanno mai lasciato il paese di spedizione o sono già arrivati nel paese di destinazione o si trovano in un altro paese, ma non possono essere ritrasportati nel paese di spedizione.

In tal caso, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti nel paese in cui si trovano.

Pertanto, in situazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nelle quali i rifiuti hanno lasciato il paese di spedizione, sono oggetto di una spedizione illegale in uno Stato membro e non sono stati ripresi dai loro mittenti, trova applicazione l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006.

La Corte esamina poi le conseguenze da trarre dall'applicazione della lettera c) dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 e, in particolare, se la ripresa dei rifiuti da parte dell'autorità competente del paese di spedizione comporti necessariamente il recupero o lo smaltimento di questi ultimi.

A tal riguardo, la Corte rileva, in primo luogo, che, a differenza in particolare delle versioni in lingua spagnola, francese e italiana dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, nelle versioni in lingua tedesca e inglese, i termini «in un altro modo» potrebbero essere intesi nel senso che si riferiscono ad un recupero o ad uno smaltimento dei rifiuti mediante un processo che non implica la loro previa ripresa.

La suddetta disposizione significherebbe quindi che il recupero e lo smaltimento devono sempre aver luogo dopo la ripresa, ma che, in subordine, essi possono aver luogo senza previa ripresa dei rifiuti qualora tale ripresa si riveli impossibile.

Orbene, poiché a tutte le versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione deve, in linea di principio, essere riconosciuto lo stesso valore, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata, in caso di disparità tra tali versioni, secondo la ratio e la finalità della normativa di cui essa fa parte.

A tal fine, la Corte constata, in secondo luogo, che, adottando il regolamento n. 1013/2006, il legislatore dell’Unione ha emanato norme intese a restringere e a controllare le spedizioni di rifiuti allo scopo, tra l’altro, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea ( 2 ), della quale l’Unione è parte.

Orbene, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Basilea menziona, rispettivamente alle lettere a) e b), l’ipotesi della ripresa dei rifiuti o, in caso di impossibilità, quella del loro smaltimento «in un altro modo».

Una siffatta formulazione tende a suggerire, al pari delle versioni in lingua tedesca e inglese dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, che l’obbligo di ripresa comporta di per sé lo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi e che, qualora ciò sia impossibile, questi ultimi possono essere smaltiti «in un altro modo».

Di conseguenza, lo smaltimento o il recupero appaiono essere lo scopo da raggiungere a seguito dell’accertamento di una spedizione illegale di rifiuti, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in seguito alla ripresa dei rifiuti o in «un altro modo», qualora tale ripresa si riveli impossibile.

In terzo luogo, una siffatta interpretazione dell'obbligo di ripresa si impone anche alla luce dell'obiettivo principale che il regolamento n. 1013/2006 persegue, vale a dire la tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché alla luce della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti che esso comporta.

Infatti, se, a seguito del riavviamento di rifiuti spediti illegalmente, l’autorità competente li consegnasse al loro proprietario, vi sarebbe il rischio che essi siano nuovamente spediti illegalmente e, in ogni caso, non trattati, il che comprometterebbe l’obiettivo di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nonché l’esigenza di ridurre i loro movimenti al minimo compatibile con una gestione efficace ed ecologicamente corretta degli stessi, prevista dalla convenzione di Basilea e richiamata al considerando 8 del regolamento n. 1013/2006.

Pertanto, l'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), deve essere interpretato nel senso che esso impone all’autorità competente del paese di spedizione, qualora scopra una spedizione che considera illegale, di recuperare o smaltire i rifiuti ripresi a seguito di tale spedizione.

Infine, la Corte risponde alla questione se l'obbligo di recuperare o di smaltire i rifiuti ripresi dall'autorità competente del paese di spedizione, malgrado l'opposizione del mittente originario, sia valido alla luce della tutela del diritto di proprietà sancito dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Dalla formulazione stessa dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 risulta che la ripresa, da parte dell’autorità competente del paese di spedizione, di rifiuti oggetto di una spedizione illegale ai fini del loro recupero o smaltimento, si applica in subordine, in quanto tale autorità interviene unicamente qualora la spedizione illegale di rifiuti sia imputabile al notificatore, e quest’ultimo non abbia ripreso tali rifiuti né, a fortiori , abbia dimostrato la sua volontà o capacità di gestirli in modo ecologicamente corretto o possa tentare nuovamente di spedirli illegalmente.

Pertanto, alla luce del carattere subordinato dell’intervento dell’autorità competente, la ripresa di rifiuti da parte di quest’ultima non costituisce una privazione di proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

Ciò non toglie che una siffatta misura costituisce una limitazione all’esercizio del diritto di proprietà, rientrante nella disciplina dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, dal momento che la destinazione di tali rifiuti deve necessariamente essere il loro recupero o il loro smaltimento.

A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto, alle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione.

Nel caso di specie, in primo luogo, il requisito previsto all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui le restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà devono «essere previste dalla legge», è soddisfatto, dal momento che l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che obbliga l’autorità competente di spedizione a recuperare o a smaltire i rifiuti ripresi, il che può limitare il diritto di proprietà dei loro proprietari.

In secondo luogo, la tutela dell'ambiente e della salute umana, che costituisce l'obiettivo principale del regolamento n. 1013/2006, figura tra le finalità di interesse generale che possono giustificare restrizioni che possono essere apportate al diritto di proprietà.

In terzo luogo, la ripresa dei rifiuti da parte dell’autorità competente del paese di spedizione ai fini del loro recupero o smaltimento a seguito di una spedizione illegale, poiché garantisce il trattamento di tali rifiuti, è conforme al principio di proporzionalità.

Infatti, da un lato, una siffatta ripresa è idonea a preservare la finalità di tutelare l'ambiente e la salute umana e, dall'altro, gli inconvenienti causati, vale a dire, nel caso di specie, le restrizioni apportate al diritto di proprietà, non sono sproporzionati rispetto a tale obiettivo.

Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 accolta dalla Corte consente di garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana, obiettivo parimenti perseguito dalla Carta, ed è quindi conforme all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU 2006, L 190, pag. 1 ). ( 2 ) Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1 o febbraio 1993 ( GU 1993, L 39, pag. 1 ; in prosieguo: la «convenzione di Basilea»).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0221_RES Cause riunite C-221/24 e C-222/24 Naturvårdsverket contro [OSCURATO:PERSONA] e IC (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizione – Ripresa in caso di spedizione illegale – Ripresa di rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione – Obbligo o facoltà per tale autorità di recuperare o smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Validità» Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento n. 1013/2006 – Spedizione illegale – Obblighi incombenti all’autorità competente del paese di spedizione – Rifiuti che hanno lasciato il paese di spedizione – Obbligo di ripresa dei rifiuti – Rifiuti che non hanno mai lasciato il paese di spedizione o che sono già arrivati nel paese di destinazione – Obbligo di recuperare o di smaltire i rifiuti nel paese di destinazione o di spedizione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, art. 24, § 2, comma 1, c) e d)] (v. punti 36-42, dispositivo 1) Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, art. 24, § 2, comma 1, d)] (v. punti 44, 45) Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento n. 1013/2006 – Spedizione illegale – Obbligo incombente all’autorità competente del paese di spedizione – Rifiuti che hanno lasciato il paese di spedizione – Obbligo di ripresa dei rifiuti – Obbligo di recuperare o di smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Violazione del diritto di proprietà – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, art. 24, § 2, comma 1, c)] (v. punti 46-55, 59-75, disp. 1 e 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo Svea hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia), la Corte dichiara che, qualora l'autorità competente di un paese di spedizione scopra una spedizione illegale di rifiuti e decida di riprendere questi ultimi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 ( 1 ), tale disposizione le impone di procedere al recupero o allo smaltimento di detti rifiuti. UQ e IC sono due mittenti che intendevano effettuare una spedizione di container dalla Svezia con destinazione, rispettivamente, il Camerun attraverso il Belgio, e la Repubblica democratica del Congo attraverso la Germania. Ritenendo che i contenitori contenessero rifiuti, ivi compresi rifiuti pericolosi, il Naturvårdsverket (Agenzia per la tutela dell’ambiente, Svezia) (in prosieguo: l'«agenzia») concludeva che UQ e IC avevano effettuato una spedizione illegale di rifiuti verso paesi terzi e li informava che i due container avrebbero dovuto essere rispediti in Svezia. Poiché UQ e IC non potevano garantire il rientro dei container in Svezia, l'agenzia ha deciso di organizzarlo essa stessa. Ai fini del rientro dei contenitori in Svezia, l'agenzia ha proceduto a notifiche di spedizione dei rifiuti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1013/2006. In tali notifiche, l'agenzia era essa stessa indicata in qualità di notificatore e di responsabile della spedizione e veniva designato un impianto di raccolta dei rifiuti autorizzato in Svezia quale destinatario di questi ultimi. In tale contesto, UQ e IC hanno proposto ricorso dinanzi al giudice di primo grado avverso le decisioni dell'agenzia. Accogliendo parzialmente i due ricorsi, tale giudice ha spiegato che, poiché tali decisioni prevedevano il trattamento del contenuto dei container da parte dell'agenzia, esse violavano il diritto di proprietà, mentre nessuna base giuridica consentiva all'agenzia di procedere in tal modo. Infatti, nulla nel testo delle disposizioni del regolamento n. 1013/2006 avrebbe consentito all’agenzia di decidere che i beni appartenenti a UQ e a IC, e che l’agenzia aveva qualificato come «rifiuti», dovessero essere recuperati dopo il loro ritorno in Svezia contro la volontà di questi ultimi. L'agenzia ha interposto appello avverso tali sentenze dinanzi al giudice del rinvio facendo valere che, se l'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 dovesse essere interpretato nel senso che non consente all'autorità competente del paese di spedizione di recuperare i rifiuti nel paese di spedizione qualora l'esportatore non li abbia ripresi e sia considerato non in grado di trattarli in modo adeguato, allora la base giuridica appropriata a tal fine sarebbe costituita dall'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), di tale regolamento, il quale prevede il recupero o lo smaltimento «in un altro modo» dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se le lettere c) e d) dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 si applichino in via alternativa e, dall'altro, se una ripresa dei rifiuti sulla base della lettera c) comporti per l'agenzia l'obbligo o soltanto la facoltà di procedere al loro smaltimento o al loro recupero. Inoltre, esso si interroga sulla compatibilità di tale effetto con il diritto di proprietà. Giudizio della Corte Anzitutto, la Corte esamina se la lettera c) dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 e la lettera d) della medesima disposizione si applichino in via alternativa. L'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento designa, secondo l'ordine di priorità stabilito rispettivamente alle lettere da a) a c), le autorità nonché le persone fisiche o giuridiche che sono successivamente tenute a procedere alla ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale. Si tratta, anzitutto, del soggetto che ha proceduto alla notifica della spedizione, denominato il «notificatore de facto »; poi, in caso di mancata notifica, del soggetto che avrebbe dovuto procedere a tale notifica, ma che non l'ha fatto, denominato il «notificatore de jure » e, infine, in caso di impossibilità di ripresa da parte di quest'ultimo, dell'autorità competente del paese di spedizione o del suo rappresentante. La lettera d), dal canto suo, prevede il recupero o lo smaltimento «in un altro modo» dei rifiuti nel paese di destinazione o di spedizione da parte dell'autorità competente del paese di spedizione. Orbene, come risulta dall'espressione di collegamento che collega la lettera c) alla lettera d), vale a dire «o, qualora ciò risulti impossibile», l'applicazione della lettera d) può avvenire solo in assenza di ripresa dei rifiuti da parte dell'autorità competente del paese di spedizione ai sensi della lettera c) di tale disposizione. Inoltre, l'ipotesi di cui alla lettera d) di detta disposizione riguarda una situazione diversa da quella contemplata dalle lettere da a) a c) della stessa disposizione. Mentre queste ultime riguardano una situazione in cui i rifiuti di cui trattasi hanno lasciato il paese di spedizione, implicante un «rinvio» o una «reintroduzione» in tale paese, la lettera d) riguarda le situazioni in cui i rifiuti non hanno mai lasciato il paese di spedizione o sono già arrivati nel paese di destinazione o si trovano in un altro paese, ma non possono essere ritrasportati nel paese di spedizione. In tal caso, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti nel paese in cui si trovano. Pertanto, in situazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nelle quali i rifiuti hanno lasciato il paese di spedizione, sono oggetto di una spedizione illegale in uno Stato membro e non sono stati ripresi dai loro mittenti, trova applicazione l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006. La Corte esamina poi le conseguenze da trarre dall'applicazione della lettera c) dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 e, in particolare, se la ripresa dei rifiuti da parte dell'autorità competente del paese di spedizione comporti necessariamente il recupero o lo smaltimento di questi ultimi. A tal riguardo, la Corte rileva, in primo luogo, che, a differenza in particolare delle versioni in lingua spagnola, francese e italiana dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, nelle versioni in lingua tedesca e inglese, i termini «in un altro modo» potrebbero essere intesi nel senso che si riferiscono ad un recupero o ad uno smaltimento dei rifiuti mediante un processo che non implica la loro previa ripresa. La suddetta disposizione significherebbe quindi che il recupero e lo smaltimento devono sempre aver luogo dopo la ripresa, ma che, in subordine, essi possono aver luogo senza previa ripresa dei rifiuti qualora tale ripresa si riveli impossibile. Orbene, poiché a tutte le versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione deve, in linea di principio, essere riconosciuto lo stesso valore, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata, in caso di disparità tra tali versioni, secondo la ratio e la finalità della normativa di cui essa fa parte. A tal fine, la Corte constata, in secondo luogo, che, adottando il regolamento n. 1013/2006, il legislatore dell’Unione ha emanato norme intese a restringere e a controllare le spedizioni di rifiuti allo scopo, tra l’altro, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea ( 2 ), della quale l’Unione è parte. Orbene, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Basilea menziona, rispettivamente alle lettere a) e b), l’ipotesi della ripresa dei rifiuti o, in caso di impossibilità, quella del loro smaltimento «in un altro modo». Una siffatta formulazione tende a suggerire, al pari delle versioni in lingua tedesca e inglese dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, che l’obbligo di ripresa comporta di per sé lo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi e che, qualora ciò sia impossibile, questi ultimi possono essere smaltiti «in un altro modo». Di conseguenza, lo smaltimento o il recupero appaiono essere lo scopo da raggiungere a seguito dell’accertamento di una spedizione illegale di rifiuti, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in seguito alla ripresa dei rifiuti o in «un altro modo», qualora tale ripresa si riveli impossibile. In terzo luogo, una siffatta interpretazione dell'obbligo di ripresa si impone anche alla luce dell'obiettivo principale che il regolamento n. 1013/2006 persegue, vale a dire la tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché alla luce della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti che esso comporta. Infatti, se, a seguito del riavviamento di rifiuti spediti illegalmente, l’autorità competente li consegnasse al loro proprietario, vi sarebbe il rischio che essi siano nuovamente spediti illegalmente e, in ogni caso, non trattati, il che comprometterebbe l’obiettivo di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nonché l’esigenza di ridurre i loro movimenti al minimo compatibile con una gestione efficace ed ecologicamente corretta degli stessi, prevista dalla convenzione di Basilea e richiamata al considerando 8 del regolamento n. 1013/2006. Pertanto, l'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), deve essere interpretato nel senso che esso impone all’autorità competente del paese di spedizione, qualora scopra una spedizione che considera illegale, di recuperare o smaltire i rifiuti ripresi a seguito di tale spedizione. Infine, la Corte risponde alla questione se l'obbligo di recuperare o di smaltire i rifiuti ripresi dall'autorità competente del paese di spedizione, malgrado l'opposizione del mittente originario, sia valido alla luce della tutela del diritto di proprietà sancito dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Dalla formulazione stessa dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 risulta che la ripresa, da parte dell’autorità competente del paese di spedizione, di rifiuti oggetto di una spedizione illegale ai fini del loro recupero o smaltimento, si applica in subordine, in quanto tale autorità interviene unicamente qualora la spedizione illegale di rifiuti sia imputabile al notificatore, e quest’ultimo non abbia ripreso tali rifiuti né, a fortiori , abbia dimostrato la sua volontà o capacità di gestirli in modo ecologicamente corretto o possa tentare nuovamente di spedirli illegalmente. Pertanto, alla luce del carattere subordinato dell’intervento dell’autorità competente, la ripresa di rifiuti da parte di quest’ultima non costituisce una privazione di proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Ciò non toglie che una siffatta misura costituisce una limitazione all’esercizio del diritto di proprietà, rientrante nella disciplina dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, dal momento che la destinazione di tali rifiuti deve necessariamente essere il loro recupero o il loro smaltimento. A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto, alle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. Nel caso di specie, in primo luogo, il requisito previsto all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui le restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà devono «essere previste dalla legge», è soddisfatto, dal momento che l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che obbliga l’autorità competente di spedizione a recuperare o a smaltire i rifiuti ripresi, il che può limitare il diritto di proprietà dei loro proprietari. In secondo luogo, la tutela dell'ambiente e della salute umana, che costituisce l'obiettivo principale del regolamento n. 1013/2006, figura tra le finalità di interesse generale che possono giustificare restrizioni che possono essere apportate al diritto di proprietà. In terzo luogo, la ripresa dei rifiuti da parte dell’autorità competente del paese di spedizione ai fini del loro recupero o smaltimento a seguito di una spedizione illegale, poiché garantisce il trattamento di tali rifiuti, è conforme al principio di proporzionalità. Infatti, da un lato, una siffatta ripresa è idonea a preservare la finalità di tutelare l'ambiente e la salute umana e, dall'altro, gli inconvenienti causati, vale a dire, nel caso di specie, le restrizioni apportate al diritto di proprietà, non sono sproporzionati rispetto a tale obiettivo. Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 accolta dalla Corte consente di garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana, obiettivo parimenti perseguito dalla Carta, ed è quindi conforme all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU 2006, L 190, pag. 1 ). ( 2 ) Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1 o febbraio 1993 ( GU 1993, L 39, pag. 1 ; in prosieguo: la «convenzione di Basilea»).