CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 23065/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1393/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 816/ 2021depositata il 01/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società SILBAha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti dell'ASL, deducendo di avere erogato , nel triennio 2006-2008, in regime di accreditamento provvisorio, pre- stazioni di riabilitazione e che nonostante l'adeguamento tariffario approvato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 224/2009, le prestazioni erano state retribuite sulla base dell'importo delle rette stabilito dal previgente tariffario, sicché era ancora dovuta la diffe- renza. LaASL ha proposto opposizione che è stata accolta dal giudi- ce di primo grado. La società ha proposto appello, deducendo che l ' opposizione della ASL era tardiva e in ogni caso che era stata omessa la pro- nuncia sulla eccezione di giudicato formatosicon il decreto ingiunti- vo n. 4472/10, reso tra le stesse parti, nell ' ambito del medesimo rapporto e per la medesima causale. La Corte d'appello ha respinto il gravame, ritenendo corretta la decisione di primo grado sulla non tardività dell'opposizione della ASL, in quanto,pur se erano stati ridotti i termini per proporre op- posizione,si trattava di una provvedimento che la parte non aveva richiesto enon era stato motivato; quindi era stato adottato invali- damente.Inoltre , la Corte di merito ha ritenuto non fondata l ' ecce- zione di giudicato, in quanto il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudi- ce, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; ha rilevato che, in assenza del provvedi- mento suddetto, al decreto ingiuntivo invocato dalla parte non può attribuirsi la efficacia di giudicato, e analogamente per altri due de- creti ingiuntivi, comunque allegati alla comparsa conclusionale. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. La ASL non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla adunanza camerale del 15 mag- gio 2025,riconvocata in data 23 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 650 c.p.c., avuto riguardo all'art.360, n. 3, 4, 5 c.p.c., per violazione di legge in relazione alla rite- nuta ammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. La parte deduce che il decreto ingiuntivo di pagamento, nel quale era stato stabilito il termine (ridotto) di giorni 10 per la opposizione, è stato notificato all'ASL Salerno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che solo in data 22/09/2010, l'ASL Salerno proponeva opposizione deducendo la impossibilità di rispettare il termine per causa di forza maggiore, sussistente in quanto «quotidianamente vengono notificati all'ASL di Salerno centinaia di atti giudiziari, sui quali l'Ente deve svolgere la necessaria istruttoria per la verifica della fondatezza della prete- sa». La ricorrente deduce che, stante la tardività, non bastava rile- vare, come ha fatto la Corte d'appello, la illegittimità del provvedi- mento di riduzione termini, ma occorreva anche rilevare la presen- za o meno di una forza esterna costituita dalla forza maggiore o dal caso fortuito, nel caso di specie insussistente. 2.-Il motivo è infondato . La Corte d'appello ha correttamente ritenuto nullo il provve- dimento di riduzione del termine, rilevando che esso era privo di motivazione (v. Cass. 23418/2022), ed escludendo la motivazione per relationem- cioè con riferimento alle ragioni esposte dalla par- te che ha chiesto la riduzione del termine - poiché la parte non aveva chiesto tale riduzione e non era stata esposta la ragione per cui il giudice l'aveva disposta d'ufficio. Ritenuto nullo il provvedimento di riduzione dei termini, di conseguenza torna ad applicarsi il termine ordinario previsto dallo art. 641 c.p.c. (quaranta giorni) , ed è pertanto con riferimento a questo termine che deve valutarsi la tempestività o meno dell'op- posizione. Come dedotto da parte ricorrente (pag. 3 ricorso), il de- creto ingiuntivo è stato notificato il 28 giugno 2010 e la opposizione è del 22 settembre 2010; quindi l'opposizione è stat a notificat a in tempo utile, tenendo conto della sospensione dei termini feriali (prima della riduzione introdotta dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014, convertito con mod., dalla legge n. 162 del 2014). Pertanto, l'opposizione è da ritenersi tempestiva, senza ne- cessità di verificare se la ragione adottadalla ASL fosse o meno va- lida, non essendovi ritardo da giustificare. 3.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità del- la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avuto riguardo all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nonché per conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per omesso rilievo di un giudicato esterno rilevante per la decisione, vale a dire la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1103/2019. La parte deduce che nella comparsa conclusionale del giudizio di appello (all.9), depositata il 3/2/2021 (presente nel fa- scicolo telematico di parte), alle pagine 8 e 14, è stata richiamata la sentenza n. 1103/2019, emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 18/7/2019 e depositata il 29/7/2019 (all. 10, già all. 4 alla comparsa conclusionale del 3/2/2021) e passata in giudicato (cfr. ultima pagina della citata sentenza), nella quale per il medesimo triennio 2006-2008 è stato riconosciuto il diritto della società SILBA nei confronti dell'ASL di Salerno ad ottenere il pagamento dell'inte- grazione tariffaria secondo la delibera di aggiornamento della Giun- ta Regionale nr. 224 del 2009. Deduce che la Corte di Appello,nello affrontare la tematica del giudicato esterno, negletta dal giudice di prime cure, si è limitata ad analizzare la questione solo con riferi- mento a plurimi decreti ingiuntivi non opposti e favorevoli alla SIL- BA, ma non con riferimento alla citata sentenza.Rileva che il giudi- cato esterno può essere anche rilevato d'ufficio qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito. 4.-Il motivo è infondato. La parte espone di avere eccepito il giudicato con la compar- sa conclusionale depositata in grado di appello il 3/2/2012, nono- stante si tratti – dichiaratamente – di sentenza depositata in data 29/7/2019 e passata in giudicato per difetto di impugnazione, quindi prima della udienza di precisazione della conclusioni; pertan- to il giudice d'appello non aveva l'obbligo di rimettere la causa sul ruolo per discutere questa eccezione, trattandosi di giudicato for- matosi anteriormente alla udienza di precisazione conclusioni e non ritualmente eccepito nel corso del giudizio (Cass n. 8982 del 15/05/2020;Cass. n. 27906/2011). Il giudicato non può neppure essere eccepito per la prima volta in questa sede,posto che l ' eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si èformato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibi- lità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, do- po il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di ap- pello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità (Cass. n. 5370 del 29/02/2024). Quanto al resto,può qui ricordarsi che in tema di convenzio- namento tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accre- ditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la sti- pula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determi- nazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni eroga- bili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le presta- zioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti (Cass. n. 5213 del 27/02/2025) Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzionedella parte intima- P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo