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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23418/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23440/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-MEYOHAS Michelle (C.F.: 20802443), elettivamente domiciliata in Roma, via Ronciglione n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro 2C [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Tivoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2986/2017, pubblicata in data 8 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. /(9 [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo la 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva al Tribunale di Tivoli il pagamento, nei confronti di Zur-[OSCURATO:PERSONA], residente in Conches (Ginevra), della somma complessiva di euro 25.916,99, di cui euro 24.351,00 a titolo di corrispettivo della fornitura di marmo lavorato e accessori per il montaggio e trasporto ed euro 1.565,99 a titolo di interessi maturati sino alla data del deposito del ricorso ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, espressamente invocando la concessione della clausola di provvisoria esecutorietà inaudita altera parte e la riduzione del termine per spiegare opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c.

Tale ultima richiesta era testualmente così formulata: "La rilevanza dell'importo, la evidente quanto infondata contestazione da parte della debitrice, il tempo trascorso nel verificare, vista l'ostilità della resistente nel riscontrare le legittime richieste della ricorrente, la necessità di attivare, successivamente all'emissione del titolo, le procedure idonee all'esecuzione in paese estero, ai sensi delle convenzioni e dei regolamenti internazionali, non essendo applicabili alla Svizzera le norme relative al decreto ingiuntivo europeo, determinano giusti motivi per i quali viene formulata anche espressa richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 641 c.p.c.". 2.- Con provvedimento monitorio n. 249/2013, depositato il 22 marzo 2013, notificato il 23 maggio 2013, il Giudice monocratico del Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, assegnando il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, con pedissequo decreto ingiuntivo, per proporre opposizione. 3.- Con citazione notificata il 9 luglio 2013, Zur-[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, sostenendo che non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la 2C Marmi, società sconosciuta all'opponente, che si era rivolta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], società francese, alla quale aveva ordinato la fornitura e la lavorazione del marmo e all'esito aveva integralmente corrisposto gli importi dovuti.

Per l'effetto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione italiana nei confronti della opponente e, nel merito, con la disposizione della revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

Si costituiva in giudizio la 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva all'opposizione, eccependo preliminarmente la tardività della sua proposizione, in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni concesso nel decreto ingiuntivo.

Nel merito, chiedeva che, previa dichiarazione della propria giurisdizione e competenza, l'opposizione fosse disattesa e il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato.

All'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., erano accordati i termini per l'integrazione del thema decidendum e del thema probandum.

In attuazione di tale facoltà, con la memoria depositata dalla Meyohas era dedotta la tempestività dell'opposizione spiegata, in quanto proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 641, secondo comma, c.p.c., ove il debitore ingiunto avesse risieduto in paese extra UE.

L'opponente evidenziava altresì che nel decreto ingiuntivo non erano stati enunciati, nemmeno per relationem, tramite mero richiamo al testo del ricorso, i giusti motivi atti a giustificare l'abbreviazione del termine stabilito per la proposizione dell'opposizione ed, invece, era stato semplicemente utilizzato un modello di provvedimento prestampato standard, che recava il termine di opposizione ordinario di quaranta giorni, senza tenere in adeguata considerazione il fatto che l'ingiunta risiedeva in Svizzera.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 2228/2015, depositata in data 11 novembre 2015, dichiarava inammissibile l'opposizione, perché tardiva, e al contempo dichiarava d'ufficio la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto privo di un requisito essenziale, stante che non vi era alcuna motivazione in merito alla riduzione del termine. 4.- Sul gravame interposto, in via principale, dalla 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via incidentale, da Zur-[OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto tardivamente proposta.

Rigettava, poi, l'appello incidentale e condannava l'appellata alla refusione delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di gravame in favore dell'appellante.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la dedotta invalidità del decreto ingiuntivo per omessa motivazione in ordine alla riduzione del termine - quand'anche si fosse ipotizzato che tale omessa motivazione costituisse motivo di nullità - doveva essere fatta valere con l'opposizione tempestivamente proposta, divenendo, in mancanza, esecutivo il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; b) che nella fattispecie l'opponente, nel proporre l'opposizione, nulla aveva argomentato in ordine alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo, quanto alla ampiezza del termine per contraddirvi, né aveva giustificato le ragioni della proposizione dell'opposizione oltre il termine concesso di quaranta giorni; c) che, in mancanza, risultando l'opposizione proposta tardivamente, essa doveva ritenersi inammissibile, con conseguente cristallizzazione del titolo, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacarne la validità; d) che, per altro verso, risultava espressamente richiesta, dalla parte ricorrente in via monitoria, la riduzione del termine per spiegare opposizione, risultandone altresì esplicitati i motivi; e) che, per l'effetto, la concessione del termine di quaranta giorni, da parte del giudice del monitorio, seppure in assenza di un espresso rinvio alle ragioni dell'istanza, doveva ritenersi validamente avvenuta, non risultando, in ogni caso, pregiudicato il termine minimo previsto dall'art. 641 c.p.c.; t) che, in virtù della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione della riduzione del termine poteva essere assolto anche implicitamente, mediante rinvio alle ragioni esposte nel ricorso, sicché potesse reputarsi che il giudice le avesse lette, vagliate ed accolte; g) che doveva essere respinto l'appello incidentale, tendente a dimostrare la contraddittorietà della sentenza. 5.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, Zur-[OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimata 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 6.- La controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 641, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la Corte d'appello illogicamente ritenuto tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'operatività del termine di sessanta giorni per proporre, l'opposizione, in ragione della residenza all'estero (in paese extra UE) dell'ingiunta, a garanzia del diritto di difesa, termine che avrebbe potuto essere ridotto, in deroga alla previsione generale sulla sua misura, solo con decreto motivato.

Al riguardo, si rileva che la previsione del termine ordinario di opposizione di quaranta giorni, indicato nel modello prestampato del decreto ingiuntivo, in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla sua presunta consapevole riduzione, avrebbe ingenerato nella intimata il legittimo affidamento nella circostanza che il termine non avesse di fatto subito alcuna riduzione e che, per l'effetto, si applicasse il termine di opposizione ordinario, stabilito per l'ingiunto che risiede all'estero.

Si aggiunge che - contrariamente all'assunto della Corte di merito -, ove l'opposizione fosse stata proposta nel termine di quaranta giorni, non avrebbe avuto alcun senso eccepire la nullità del decreto ingiuntivo per omessa motivazione sulla concessione di un termine abbreviato.

Si sostiene, poi, che il Giudice del monitorio avrebbe erroneamente utilizzato il modello di provvedimento prestampato, valido per gli intimati che risiedono in Italia, ovverosia quello operativo per la stragrande maggioranza dei provvedimenti emessi, senza avvedersi che in questo caso, invece, il debitore ingiunto risiedeva in Svizzera, con l'effetto che sarebbe mancata qualsiasi motivazione in ordine all'integrazione dei giusti motivi di riduzione, percepibili da parte del destinatario della notifica del provvedimento monitorio, non potendo l'abbreviazione del termine desumersi neppure per relationem, in quanto non vi era alcun rinvio al ricorso per decreto ingiuntivo. 1.1.- Il motivo è infondato.

Secondo l'art. 641, secondo comma, c.p.c., ove l'intimato risieda in Stati extra UE, il termine per la proposizione dell'opposizione è di sessanta giorni - decorrenti dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, con pedissequo provvedimento monitorio -, termine che può essere ridotto o aumentato, quando concorrano giusti motivi, in misura non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni.

La giurisprudenza di legittimità consolidatasi negli ultimi anni ha escluso che tale mutamento del termine possa essere disposto d'ufficio, dovendo piuttosto essere richiesto e argomentato dal ricorrente (e tanto a decorrere da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8334 del 26/05/2003).

All'esito, il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, secondo comma, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, "se concorrono giusti motivi", non si sottrae all'obbligo di motivazione, imposto dal primo comma dello stesso articolo ("con decreto motivato"), per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art.633 c.p.c.

Tale obbligo di motivazione, come non impone al giudice l'esplicazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso - venendo tale esigenza, di regola, soddisfatta con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente, che vengono portati a conoscenza del debitore ingiunto con la notifica dell'atto di ingiunzione, integrando per relationem il decreto stesso -, così comporta, per i motivi che consentono la modifica della durata del termine, ed anche le ragioni che li caratterizzano come "giusti", che essi risultino enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio, ancorché implicito, alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, le quali devono essere specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, sì che possa ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte.

La modifica del detto termine, infatti, costituente eccezione alla regola ordinaria che lo fissa in quaranta giorni, siccome destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul diritto di difesa del debitore ingiunto, in tanto può essere disposta, in quanto questi possa percepire l'esistenza dei giusti motivi, che deviano in concreto il momento introduttivo del giudizio di cognizione dal suo modello astratto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6361 del 25/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20561 del 30/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 3090 del 16/02/2005; Sez. 5, Sentenza n. 16455 del 20/08/2004).

Senonché, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la lettura comparata e dinamica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo provvedimento monitorio, atti debitamente notificati all'intimata, lasciava presagire che la previsione del termine di quaranta giorni concesso per la proposizione dell'opposizione fosse il precipitato dell'accoglimento - seppure implicitamente desumibile - dell'istanza articolata nell'atto introduttivo del procedimento monitorio, in cui espressamente era richiesta l'abbreviazione dello spatium deliberandi per inoltrare l'opposizione, alla stregua delle specifiche argomentazioni ivi dedotte.E non già il frutto di una mera svista del Giudice in ordine alla compilazione di un modulo prestampato in cui era riportato il termine ordinario per spiegare opposizione, valevole per i soli ingiunti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e decreto ingiuntivo fanno infatti corpo unico, integrandosi le motivazioni del decreto con le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, in ragione della peculiare natura del procedimento monitorio, la cui disciplina prescrive, anche ai fini della determinazione della litispendenza, che entrambi debbano essere notificati all'ingiunto, ai sensi dell'art. 643, secondo e terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021; Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999).

Sicché il ricorso e il decreto non possono essere letti in chiave atomistica e parcellizzata, ma devono costituire oggetto di una disamina complessiva e devono essere ponderati in reciproca sinergia.

A fronte del dato oggettivo risultante da detta dinamica integrazione e concatenazione tra motivazione del ricorso ed esito del decreto monitorio, tale da cristallizzare la riconduzione della concessione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione (contenuto nel decreto ingiuntivo) alle ragioni dell'abbreviazione esposte dal ricorrente ingiungente (contenute nel ricorso), non residua alcun margine valutativo ulteriore per indagare, secondo canoni puramente soggettivistici, l'interno volere del Giudice che ha rilasciato il provvedimento monitorio.

In altri termini, la plastica corrispondenza tra istanza motivata di riduzione di cui al ricorso e termine abbreviato concesso nel decreto legittima l'imputazione eziologica della misura riconosciuta del termine alle argomentazioni espresse dal ricorrente.

Al contempo, sempre alla stregua della lettura congiunta del ricorso e del decreto ingiuntivo, non può ritenersi ingenerato alcun affidamento incolpevole dell'intimata opponente, tale da determinare un pregiudizio all'effettiva esplicazione del diritto di difesa, in ordine alla reale portata del termine accordato per contestare il provvedimento monitorio, poiché la puntuale previsione del termine di quaranta giorni, ai fini dell'instaurazione del giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, avrebbe dovuto essere teleologicamente collegata ai "giusti motivi" addotti dal ricorrente nel corpo del ricorso, a supporto della predetta istanza di abbreviazione.

Tanto più che nella citazione introduttiva del giudizio di opposizione l'ingiunta opponente non ha reso alcuna spiegazione sulle ragioni dell'instaurazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine disposto dal decreto ingiuntivo, posticipando ogni difesa su detto aspetto alla previa eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposto.

Cosicché non è emersa, neanche in termini assertivi, l'impossibilità dell'ingiunta di spiegare l'opposizione entro il termine concesso, risultante dal provvedimento monitorio, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. 1.2.- A questo punto, occorre rilevare che, ai fini della proposizione dell'istanza di abbreviazione dei termini, non sono richieste formule sacramentali da parte del ricorrente, posto che l'art. 641, secondo comma, c.p.c. ne subordina il rilascio unicamente alla sussistenza di "giusti motivi", senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate, laddove sia ravvisabile una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere la riduzione dei termini suddetti.

Orbene, nel caso di specie, l'obbligo di motivazione della riduzione dei termini risulta essere stato assolto per relationem, con riferimento all'istanza attorea, ritenuta implicitamente "giustificata" dal Giudice del monitorio, contenendo essa plurime argomentazioni sull'interesse alla riduzione, ossia: a) il richiamo alla rilevanza dell'importo richiesto; b) il riferimento alla evidente, quanto infondata, contestazione della pretesa sostanziale da parte della debitrice; c) il rinvio al tempo trascorso nell'effettuazione delle verifiche, in relazione all'ostilità della ingiungenda A nel riscontrare le legittime richieste della ricorrente; d) il collegamento con la necessità di attivare, successivamente all'emissione del titolo, le procedure idonee all'esecuzione in paese estero, ai sensi delle convenzioni e dei regolamenti internazionali, non essendo applicabili in Svizzera le norme relative al decreto ingiuntivo europeo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 02/02/2017).

Da ciò si arguisce che l'obbligo di motivazione è stato assolto, poiché esso non imponeva al giudice del monitorio l'esplicazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di abbreviazione, essendo stato, detto onere, soddisfatto con il rinvio, ancorché implicito, ai motivi addotti dal ricorrente, portati a conoscenza del debitore ingiunto con la notifica dell'atto di ingiunzione.

Per l'effetto, le argomentazioni esternate nel ricorso hanno integrato per relationem il decreto stesso, in quanto dette ragioni sono state specificamente e ampiamente rappresentate dal creditore nel testo dell'atto introduttivo del procedimento monitorio, sì che deve ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte. 2.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del difensore anticipatario della controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del difensore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23440/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-MEYOHAS Michelle (C.F.: 20802443), elettivamente domiciliata in Roma, via Ronciglione n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro 2C [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Tivoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2986/2017, pubblicata in data 8 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. /(9 [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo la 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva al Tribunale di Tivoli il pagamento, nei confronti di Zur-[OSCURATO:PERSONA], residente in Conches (Ginevra), della somma complessiva di euro 25.916,99, di cui euro 24.351,00 a titolo di corrispettivo della fornitura di marmo lavorato e accessori per il montaggio e trasporto ed euro 1.565,99 a titolo di interessi maturati sino alla data del deposito del ricorso ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, espressamente invocando la concessione della clausola di provvisoria esecutorietà inaudita altera parte e la riduzione del termine per spiegare opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. Tale ultima richiesta era testualmente così formulata: "La rilevanza dell'importo, la evidente quanto infondata contestazione da parte della debitrice, il tempo trascorso nel verificare, vista l'ostilità della resistente nel riscontrare le legittime richieste della ricorrente, la necessità di attivare, successivamente all'emissione del titolo, le procedure idonee all'esecuzione in paese estero, ai sensi delle convenzioni e dei regolamenti internazionali, non essendo applicabili alla Svizzera le norme relative al decreto ingiuntivo europeo, determinano giusti motivi per i quali viene formulata anche espressa richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 641 c.p.c.". 2.- Con provvedimento monitorio n. 249/2013, depositato il 22 marzo 2013, notificato il 23 maggio 2013, il Giudice monocratico del Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, assegnando il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, con pedissequo decreto ingiuntivo, per proporre opposizione. 3.- Con citazione notificata il 9 luglio 2013, Zur-[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, sostenendo che non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la 2C Marmi, società sconosciuta all'opponente, che si era rivolta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], società francese, alla quale aveva ordinato la fornitura e la lavorazione del marmo e all'esito aveva integralmente corrisposto gli importi dovuti. Per l'effetto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione italiana nei confronti della opponente e, nel merito, con la disposizione della revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Si costituiva in giudizio la 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva all'opposizione, eccependo preliminarmente la tardività della sua proposizione, in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni concesso nel decreto ingiuntivo. Nel merito, chiedeva che, previa dichiarazione della propria giurisdizione e competenza, l'opposizione fosse disattesa e il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato. All'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., erano accordati i termini per l'integrazione del thema decidendum e del thema probandum. In attuazione di tale facoltà, con la memoria depositata dalla Meyohas era dedotta la tempestività dell'opposizione spiegata, in quanto proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 641, secondo comma, c.p.c., ove il debitore ingiunto avesse risieduto in paese extra UE. L'opponente evidenziava altresì che nel decreto ingiuntivo non erano stati enunciati, nemmeno per relationem, tramite mero richiamo al testo del ricorso, i giusti motivi atti a giustificare l'abbreviazione del termine stabilito per la proposizione dell'opposizione ed, invece, era stato semplicemente utilizzato un modello di provvedimento prestampato standard, che recava il termine di opposizione ordinario di quaranta giorni, senza tenere in adeguata considerazione il fatto che l'ingiunta risiedeva in Svizzera. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2228/2015, depositata in data 11 novembre 2015, dichiarava inammissibile l'opposizione, perché tardiva, e al contempo dichiarava d'ufficio la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto privo di un requisito essenziale, stante che non vi era alcuna motivazione in merito alla riduzione del termine. 4.- Sul gravame interposto, in via principale, dalla 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via incidentale, da Zur-[OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto tardivamente proposta. Rigettava, poi, l'appello incidentale e condannava l'appellata alla refusione delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di gravame in favore dell'appellante. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la dedotta invalidità del decreto ingiuntivo per omessa motivazione in ordine alla riduzione del termine - quand'anche si fosse ipotizzato che tale omessa motivazione costituisse motivo di nullità - doveva essere fatta valere con l'opposizione tempestivamente proposta, divenendo, in mancanza, esecutivo il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; b) che nella fattispecie l'opponente, nel proporre l'opposizione, nulla aveva argomentato in ordine alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo, quanto alla ampiezza del termine per contraddirvi, né aveva giustificato le ragioni della proposizione dell'opposizione oltre il termine concesso di quaranta giorni; c) che, in mancanza, risultando l'opposizione proposta tardivamente, essa doveva ritenersi inammissibile, con conseguente cristallizzazione del titolo, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacarne la validità; d) che, per altro verso, risultava espressamente richiesta, dalla parte ricorrente in via monitoria, la riduzione del termine per spiegare opposizione, risultandone altresì esplicitati i motivi; e) che, per l'effetto, la concessione del termine di quaranta giorni, da parte del giudice del monitorio, seppure in assenza di un espresso rinvio alle ragioni dell'istanza, doveva ritenersi validamente avvenuta, non risultando, in ogni caso, pregiudicato il termine minimo previsto dall'art. 641 c.p.c.; t) che, in virtù della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione della riduzione del termine poteva essere assolto anche implicitamente, mediante rinvio alle ragioni esposte nel ricorso, sicché potesse reputarsi che il giudice le avesse lette, vagliate ed accolte; g) che doveva essere respinto l'appello incidentale, tendente a dimostrare la contraddittorietà della sentenza. 5.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, Zur-[OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimata 2C Marmi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 6.- La controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 641, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la Corte d'appello illogicamente ritenuto tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'operatività del termine di sessanta giorni per proporre, l'opposizione, in ragione della residenza all'estero (in paese extra UE) dell'ingiunta, a garanzia del diritto di difesa, termine che avrebbe potuto essere ridotto, in deroga alla previsione generale sulla sua misura, solo con decreto motivato. Al riguardo, si rileva che la previsione del termine ordinario di opposizione di quaranta giorni, indicato nel modello prestampato del decreto ingiuntivo, in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla sua presunta consapevole riduzione, avrebbe ingenerato nella intimata il legittimo affidamento nella circostanza che il termine non avesse di fatto subito alcuna riduzione e che, per l'effetto, si applicasse il termine di opposizione ordinario, stabilito per l'ingiunto che risiede all'estero. Si aggiunge che - contrariamente all'assunto della Corte di merito -, ove l'opposizione fosse stata proposta nel termine di quaranta giorni, non avrebbe avuto alcun senso eccepire la nullità del decreto ingiuntivo per omessa motivazione sulla concessione di un termine abbreviato. Si sostiene, poi, che il Giudice del monitorio avrebbe erroneamente utilizzato il modello di provvedimento prestampato, valido per gli intimati che risiedono in Italia, ovverosia quello operativo per la stragrande maggioranza dei provvedimenti emessi, senza avvedersi che in questo caso, invece, il debitore ingiunto risiedeva in Svizzera, con l'effetto che sarebbe mancata qualsiasi motivazione in ordine all'integrazione dei giusti motivi di riduzione, percepibili da parte del destinatario della notifica del provvedimento monitorio, non potendo l'abbreviazione del termine desumersi neppure per relationem, in quanto non vi era alcun rinvio al ricorso per decreto ingiuntivo. 1.1.- Il motivo è infondato. Secondo l'art. 641, secondo comma, c.p.c., ove l'intimato risieda in Stati extra UE, il termine per la proposizione dell'opposizione è di sessanta giorni - decorrenti dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, con pedissequo provvedimento monitorio -, termine che può essere ridotto o aumentato, quando concorrano giusti motivi, in misura non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni. La giurisprudenza di legittimità consolidatasi negli ultimi anni ha escluso che tale mutamento del termine possa essere disposto d'ufficio, dovendo piuttosto essere richiesto e argomentato dal ricorrente (e tanto a decorrere da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8334 del 26/05/2003). All'esito, il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, secondo comma, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, "se concorrono giusti motivi", non si sottrae all'obbligo di motivazione, imposto dal primo comma dello stesso articolo ("con decreto motivato"), per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art.633 c.p.c. Tale obbligo di motivazione, come non impone al giudice l'esplicazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso - venendo tale esigenza, di regola, soddisfatta con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente, che vengono portati a conoscenza del debitore ingiunto con la notifica dell'atto di ingiunzione, integrando per relationem il decreto stesso -, così comporta, per i motivi che consentono la modifica della durata del termine, ed anche le ragioni che li caratterizzano come "giusti", che essi risultino enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio, ancorché implicito, alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, le quali devono essere specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, sì che possa ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte. La modifica del detto termine, infatti, costituente eccezione alla regola ordinaria che lo fissa in quaranta giorni, siccome destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul diritto di difesa del debitore ingiunto, in tanto può essere disposta, in quanto questi possa percepire l'esistenza dei giusti motivi, che deviano in concreto il momento introduttivo del giudizio di cognizione dal suo modello astratto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6361 del 25/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20561 del 30/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 3090 del 16/02/2005; Sez. 5, Sentenza n. 16455 del 20/08/2004). Senonché, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la lettura comparata e dinamica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo provvedimento monitorio, atti debitamente notificati all'intimata, lasciava presagire che la previsione del termine di quaranta giorni concesso per la proposizione dell'opposizione fosse il precipitato dell'accoglimento - seppure implicitamente desumibile - dell'istanza articolata nell'atto introduttivo del procedimento monitorio, in cui espressamente era richiesta l'abbreviazione dello spatium deliberandi per inoltrare l'opposizione, alla stregua delle specifiche argomentazioni ivi dedotte.E non già il frutto di una mera svista del Giudice in ordine alla compilazione di un modulo prestampato in cui era riportato il termine ordinario per spiegare opposizione, valevole per i soli ingiunti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e decreto ingiuntivo fanno infatti corpo unico, integrandosi le motivazioni del decreto con le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, in ragione della peculiare natura del procedimento monitorio, la cui disciplina prescrive, anche ai fini della determinazione della litispendenza, che entrambi debbano essere notificati all'ingiunto, ai sensi dell'art. 643, secondo e terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021; Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999). Sicché il ricorso e il decreto non possono essere letti in chiave atomistica e parcellizzata, ma devono costituire oggetto di una disamina complessiva e devono essere ponderati in reciproca sinergia. A fronte del dato oggettivo risultante da detta dinamica integrazione e concatenazione tra motivazione del ricorso ed esito del decreto monitorio, tale da cristallizzare la riconduzione della concessione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione (contenuto nel decreto ingiuntivo) alle ragioni dell'abbreviazione esposte dal ricorrente ingiungente (contenute nel ricorso), non residua alcun margine valutativo ulteriore per indagare, secondo canoni puramente soggettivistici, l'interno volere del Giudice che ha rilasciato il provvedimento monitorio. In altri termini, la plastica corrispondenza tra istanza motivata di riduzione di cui al ricorso e termine abbreviato concesso nel decreto legittima l'imputazione eziologica della misura riconosciuta del termine alle argomentazioni espresse dal ricorrente. Al contempo, sempre alla stregua della lettura congiunta del ricorso e del decreto ingiuntivo, non può ritenersi ingenerato alcun affidamento incolpevole dell'intimata opponente, tale da determinare un pregiudizio all'effettiva esplicazione del diritto di difesa, in ordine alla reale portata del termine accordato per contestare il provvedimento monitorio, poiché la puntuale previsione del termine di quaranta giorni, ai fini dell'instaurazione del giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, avrebbe dovuto essere teleologicamente collegata ai "giusti motivi" addotti dal ricorrente nel corpo del ricorso, a supporto della predetta istanza di abbreviazione. Tanto più che nella citazione introduttiva del giudizio di opposizione l'ingiunta opponente non ha reso alcuna spiegazione sulle ragioni dell'instaurazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine disposto dal decreto ingiuntivo, posticipando ogni difesa su detto aspetto alla previa eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposto. Cosicché non è emersa, neanche in termini assertivi, l'impossibilità dell'ingiunta di spiegare l'opposizione entro il termine concesso, risultante dal provvedimento monitorio, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. 1.2.- A questo punto, occorre rilevare che, ai fini della proposizione dell'istanza di abbreviazione dei termini, non sono richieste formule sacramentali da parte del ricorrente, posto che l'art. 641, secondo comma, c.p.c. ne subordina il rilascio unicamente alla sussistenza di "giusti motivi", senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate, laddove sia ravvisabile una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere la riduzione dei termini suddetti. Orbene, nel caso di specie, l'obbligo di motivazione della riduzione dei termini risulta essere stato assolto per relationem, con riferimento all'istanza attorea, ritenuta implicitamente "giustificata" dal Giudice del monitorio, contenendo essa plurime argomentazioni sull'interesse alla riduzione, ossia: a) il richiamo alla rilevanza dell'importo richiesto; b) il riferimento alla evidente, quanto infondata, contestazione della pretesa sostanziale da parte della debitrice; c) il rinvio al tempo trascorso nell'effettuazione delle verifiche, in relazione all'ostilità della ingiungenda A nel riscontrare le legittime richieste della ricorrente; d) il collegamento con la necessità di attivare, successivamente all'emissione del titolo, le procedure idonee all'esecuzione in paese estero, ai sensi delle convenzioni e dei regolamenti internazionali, non essendo applicabili in Svizzera le norme relative al decreto ingiuntivo europeo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 02/02/2017). Da ciò si arguisce che l'obbligo di motivazione è stato assolto, poiché esso non imponeva al giudice del monitorio l'esplicazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di abbreviazione, essendo stato, detto onere, soddisfatto con il rinvio, ancorché implicito, ai motivi addotti dal ricorrente, portati a conoscenza del debitore ingiunto con la notifica dell'atto di ingiunzione. Per l'effetto, le argomentazioni esternate nel ricorso hanno integrato per relationem il decreto stesso, in quanto dette ragioni sono state specificamente e ampiamente rappresentate dal creditore nel testo dell'atto introduttivo del procedimento monitorio, sì che deve ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte. 2.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del difensore anticipatario della controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del difensore antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor
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