CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21825 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B50 M109A) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L68 G508E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57E67 I220M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57E41 H224U) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 288/2019, pubblicata in data 21 gennaio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di titolo giudiziale (sentenza di condanna), ha pignorato i crediti pensionistici vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS. La debitrice, che aveva già pro- posto opposizione avverso l’atto di precetto che aveva Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 Numero sezionale 396/2022 preceduto il pignoramento, ha proposto opposizione all’esecu-Numero di raccolta generale 8975/2022Data pubblicazione 18/03/2022 zione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pavia. La Corte di Appello di Milano, rilevato che l’oggetto dell’opposi- zione all’esecuzione iniziata, proposta dalla Venuti ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., era del tutto identico a quello dell’opposizione dalla stessa già proposta avverso l’atto di pre- cetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., sostanzialmente ravvisando la litispendenza tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ha dichiarato l’improcedibilità «dell’opposizione a pigno- ramento proposta da [OSCURATO:PERSONA]» e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, per l’effetto respingendo l’appello. Ricorre la Venuti, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta preliminare ed assorbente di ogni altra questione (di rito e di merito) la verifica dell’ammissibilità del presente ri- corso per cassazione, che ha esito negativo. Va premesso che, con la decisione impugnata, la corte di ap- pello non si è pronunciata sul merito dell’opposizione all’esecu- zione proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., limitandosi a rilevare che la stessa aveva iden- tico oggetto ad una precedente opposizione già proposta dalla medesima Venuti, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., av- verso l’atto di precetto che aveva preceduto il pignoramento e ravvisando, dunque, una situazione di litispendenza tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., con conseguente competenza esclusiva del giudice della causa preventivamente instaurata a Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 pronunciarsi sul merito della controversia e necessità di di- Numero sezionale 396/2022Numero di raccolta generale 8975/2022 sporre la cancellazione dal ruolo del presente giudizio. Data pubblicazione 18/03/2022 Si tratta, cioè, di un provvedimento con cui il giudice adito si è limitato a dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., provvedimento che non è impugnabile con l’ordinario ricorso per cassazione, ma esclusivamente con lo strumento del rego- lamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., se- condo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni per rimeditare (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 17443 del 31/07/2014, Rv. 632602 – 01: «la litispen- denza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente as- similabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regola- mento necessario di competenza»; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006, Rv. 588102 - 01). Il presente ordinario ricorso per cassazione non può, quindi, ritenersi ammissibile, né sussistono i requisiti di forma e di so- stanza necessari perché lo stesso possa essere eventualmente convertito in regolamento necessario di competenza, non risul- tando (a tacer d’altro) che esso sia stato proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedi- mento previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.c., la prova della cui data incombe alla parte impugnante (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009, Rv. 607280 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010, Rv. 613018 - 01) e nella specie non risulta fornita (né è in verità neanche allegata, così come non è allegata una eventuale totale omis- sione di detta comunicazione). Quanto esposto, determinando la radicale inammissibilità del presente strumento di impugnazione, esime altresì dal richia- mare il contenuto dei singoli motivi posti alla sua base. Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Numero sezionale 396/2022Numero di raccolta generale 8975/2022 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non potendo la Data pubblicazione 18/03/2022 società intimata ritenersi regolarmente costituita, in ragione della tardiva notificazione del controricorso, avvenuta solo in data 2 settembre 2019, a fronte di ricorso notificato in data 16 luglio 2019, in violazione, quindi, del termine previsto dall’art.370 c.p.c. (non essendo nella specie applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecu- zione forzata; ex plurimis, cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21825/2019 Numero sezionale 396/2022 limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1Numero di raccolta generale 8975/2022 bis Data pubblicazione 18/03/2022 dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 8 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 21825/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F