CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 33000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29689-2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] del Dott. [OSCURATO:PERSONA] C., [ [OSCURATO:PERSONA] ] 07560930963,in persona del suo socio accomandario Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [ [OSCURATO:PERSONA] ] [OSCURATO:PERSONA] 51S49 C130N, Dott. [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] ] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Dott. [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] ] [OSCURATO:PERSONA] 50L26 E854V, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, Corso d’Italia n.19, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lo) il 4 settembre 1947 , [ [OSCURATO:PERSONA] ] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 19, 26837 Mulazzano (Lo), rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] con studio in 26900 Lodi (Lo) viaSolferino n.69 in virtù di procura in atti. -resistente - avversol’ordinanza resa in data 9 novembre 2022 e pronunciata dal Tribunale di Lodi nella causa civile rubricata al numero 1688/2021 RG , ordinanza comunicata in data 14 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. del dott. [OSCURATO:PERSONA] C. più gli altrisoggetti indicati in epigrafeproponevano regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 9 novembre 2022 del Tribunale di Lodi,assegnataria del procedimento RG n. 1688/2021 avente adoggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 245/21, emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA].Costei, facendo leva su un arbitrato irrituale che aveva determinato il residuocorrispettivo ad ella spettante per la vendita agli odierni ricorrenti della sua farmacia sita in Mulazzano, aveva ottenuto detto decreto ingiuntivo, opposto dagli odierni ricorrenti sulla base di una serie di eccezioni e domande identiche a quelle daloro avanzate in un altro giudizio, definito dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 538/2020, che era stata impugnata con giudizio pendente dinanzi alla Corte di appellodi Milano di cui al n. RG 1343/2021. 2. Rilevata questa identità di cause, la giudice del Tribunale di Lodi con la citataordinanza del 9 novembre 2022 dichiara va la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., disponendo la cancellazione dalla causa dal ruolo; al contempo, rigettava l’istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività del decretoingiuntivo, affermando che gli opponenti nulla avessero dedotto e provato in ordinealla sussistenza dei gravi motivi legittimanti tale sospensione. 3. La ordinanza, pubblicata il 9 novembre 2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] del Dott. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del suo socio accomandario Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per regolamento di competenza, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria difensiva. La Procura generale, nella persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 39 c.p.c., anche in relazione ai principi affermati da Cass. Sez. Un. n. 20596/2007. 1.1 I ricorrenti contestano la decisione impugnata , da un lato , sostenendo che nel caso di speciesi era in presenza di un rapporto di continenza e non di litispendenza e, attesa la pendenza delle due cause in gradi diversi , appariva utile la sospensione ex art. 295c.p.c. 1.2 Il motivo di ricorsoin esame non è fondato. Orbene, non vi sono dubbi che l’ordinanza impugnata si caratterizzi, in modo del tutto peculiare,per la contemporanea presenza di un provvedimento per sua natura endoprocedimentale einterlocutorio, quello relativo all’istanza ex art. 649 c.p.c., e di un provvedimentofinale di chiusura del processo (dinanzi al giudice adito), quello, cioè, dichiarativo della litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo. 1.3 Va subito osservato che il regolamento di competenza è nel caso di specie ammissibile. Ed invero, la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (Cass. 8975/2022; Cass.S.U. 17443/2014). 1.4 Occorre anche precisare in limineche il proposto regolamento è erroneo, laddove sostiene che il giudice a quo, e cioè il Tribunale di Lodi, avrebbe dovuto sospendere il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per la pendenza in appello, e cioè presso la Corte d’appello di Milano, di una identica causa di accertamento negativo del credito.Invero, a norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Cass. 15981/2018; Cass. 18082/2020). 1.5 L’istante chiede, poi, ‒ sul presupposto che il giudice a quo si sia limitato a dichiarare la litispendenza, senza dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dunque sarebbe rimasto in essere ‒ che questa Corte dichiari la continenza tra la causa conclusa con la declaratoria di litispendenza dinanzi al Tribunale di Lodi e quella pendente dinanzi alla Corte d’appello di Milano, affermando che il Tribunale debba dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e fissare un termine per la riassunzione della causa alla Corte d’appello di Milano. 1.6 Occorre invece applicare, al caso di specie, il principio secondo cui la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso. Con la conseguenza che quelloche trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione, concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. 1372/2016; Cass. 1121/2022). Tale declaratoria non è neanche preclusa, nella specie, dalla pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi sull’istanza ex art. 649 c.p.c. , che riveste un valore solo formale e risulta in realtà privo di contenuto, atteso che la stessa opposta avevadato atto dell’integrale pagamento della somma ingiunta (cfr. p. 4 del provvedimento impugnato). Orbene, l’avvenuto pagamento della somma ingiunta in corso di causa, dà luogo a revoca del decreto ingiuntivo (Cass. 8428/2014, ed altre), anche qui implicita nella motiv azione del provvedimento, che ha dunque correttamente dichiarato la sola litispendenza, non essendovi nulla più da riassumere, essendo la causa di accertamento negativo già pendente dinanzi alla Corte d’appello di Milano. Ne consegue il rigetto del ricorso per regolamento di competenza. spese al definitivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,