Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17455/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

empore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in1934 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4023/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 20/09/2021 R.G.N. 3172/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenzan.4023/21, la Corte d’appello di Napoli accertava che ilCentro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevadiritto ad ulteriori sgravi, rispetto a quelli già riconosciutiin sede amministrativa dall’Inps, riferiti a lavoratoriassunti da imprese operanti nel mezzogiorno ex art.59d.P.R. n.218/78 e addetti al laboratorio di analisi cliniche,dovendosi escludere dall’ambito degli sgravi i lavoratoriaddetti alla radiologia.Secondo la Corte, non poteva tenersi conto deidocumenti acquisiti nel corso della consulenza tecnicaespletata in primo grado, poiché non prodotti dalla parte,la quale non aveva provato quali e quanti lavoratoriavessero diritto agli sgravi in più rispetto a quantoriconosciuto dall’Inps.La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’Inpsrigettava al contempo quello proposto dalla società, laquale lamentava che spettavano ulteriori sgravi, riferitiad altri lavoratori e non computati dal giudice di primogrado.Avverso la sentenza, la società ricorre per due motivi,illustrati da memoria.L’Inps ha depositato controricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026Con il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.198 e 421 c.p.c., per non avere laCorte considerato che in sede di consulenza contabile èammessa la produzione di documenti nuovi con ilconsenso delle parti, e l’Inps non si era opposto allaconsegna dei documenti al consulente tecnico di primogrado.

Quest’ultimo, poi, aveva autorizzato il consulentead acquisire documenti non prodotti, nell’ambito delpotere istruttorio d’ufficio di cui all’art.421 c.p.c.Il motivo è infondato.Occorre in premessa considerare che: a) durante laconsulenza di primo grado, finalizzata a quantificarel’importo degli sgravi, la società produsse al c.t.u. ladocumentazione sui contratti di assunzione dei varilavoratori con il loro inquadramento e sulle retribuzionicorrisposte; b) tale documentazione serviva perindividuare la platea di lavoratori rispetto ai quali vi eradiritto agli sgravi; c) come affermato dalla Corted’appello, infatti, lo sgravio spettava ai soli addetti allaboratorio analisi cliniche e non agli addetti allaradiologia; d) era dunque onere dell’attrice dimostrareche vi erano lavoratori ulteriori, rispetto a quellicomputati dall’Inps, addetti al laboratorio di analisicliniche.Tanto premesso, la violazione dell’art.198 c.p.c. èinsussistente.

La norma abilita il consulente ad acquisiredocumenti su fatti costitutivi del diritto non prodottitempestivamente, ma purché vi sia il consenso delle parti(v.

Cass.

S.U. 3086/2022), il quale non può esseresurrogato dal consenso del consulente tecnico di parte(Cass.16012/2024).Numero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ora, la ricorrente deduce che l’Inps non si oppose allaproduzione dei documenti nuovi, ma tale affermazione èda un lato priva di autosufficienza, in quanto il ricorsonon riporta in modo specifico l’atto difensivo dell’Inps dacui sarebbe emerso il consenso, né riporta in modospecifico gli snodi processuali dai quali ricavare unconsenso per fatti concludenti da parte dell’Inps.Dall’altro lato, l’affermazione risulta smentita dallostesso motivo di ricorso, ove è detto che all’incontrosuccessivo alla avvenuta produzione documentalenessuno comparve per l’Inps dinnanzi al c.t.u.

Ebbene,dalla mancata comparizione non può trarsi in modoespresso o concludente alcun consenso.Nemmeno è fondato il richiamo all’art.421 c.p.c.Non emerge dal ricorso che il giudice di primo gradoabbia fatto uso del potere istruttorio d’ufficio, cosìsuperando i limiti delle produzioni documentali nuove alc.t.u.

Il giudice di primo grado, a quanto è scritto inricorso, autorizzò a chiedere documenti presso entipubblici o privati (e non anche alle parti, come poi fece ilc.t.u.); ma tale autorizzazione non esprimeva alcunesercizio del potere ufficioso ex art.421 c.p.c., poichénon menzionava alcuna pista probatoria in essere,nessuna prova incompleta e da integrare, e nessunaautorizzazione alla produzione di documenti su fattiprincipali, anziché su fatti secondari, non costitutivi deldiritto.Dunque, non può dirsi che la Corte d’appello, dichiarandoinutilizzabili i documenti invece utilizzati dal primogiudice, abbia violato l’art.421 c.p.c., poiché non risultache il primo giudice avesse utilizzato tali documentifacendo ricorso all’art.421 c.p.c.

Né del resto il ricorsoNumero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026allega che l’uso del potere ufficioso fosse stato sollecitatodalla società alla stessa Corte d’appello, al fine di rendereutilizzabili i documenti irritualmente prodotti in corso dicausa.Occorre aggiungere che, vertendo i documenti inquestione su fatti principali, poiché costitutivi del dirittoallo sgravio su ogni singolo lavoratore assunto comeaddetto al laboratorio analisi cliniche, l’utilizzazione ditali documenti, acquisiti in corso di consulenza, dà luogoa nullità relativa (Cass.

S.U. 3086/2022).

Ebbene, ilmotivo di ricorso non adduce che la Corte d’appello abbiaviolato tale principio, rilevando d’ufficio una nullità invecesanata per non avere l’Inps nella prima difesa successivaal deposito della consulenza tecnica di primo gradoeccepito l’inutilizzabilità dei nuovi documenti prodotti.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.111, co.6 Cost., 132, co.2, n.4 c.p.c.e 118 d.a. c.p.c., per avere la Corte omesso lamotivazione di rigetto dell’appello della società.Il motivo è infondato.La motivazione del rigetto dell’appello della società nonè omessa, poiché la Corte ha respinto il gravameaffermando che non risultavano documentate ledoglianze sollevate avverso la sentenza di primo grado.Tale motivazione, sebbene succinta, integra il minimocostituzionale richiesto, poiché esprime l’argomentofondativo del rigetto, ovvero la mancanza di prova dellecensure addotte alla pronuncia.Peraltro, poiché l’appello chiedeva l’estensione deglisgravi ad ulteriori lavoratori, ed era quindisimmetricamente opposto all’appello dell’Inps,l’accoglimento di tale ultimo gravame non poteva cheNumero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026condurre al rigetto del gravame della società.Data pubblicazione 02/06/2026L’accoglimento dell’impugnazione dell’Inps implicavainfatti il diritto allo sgravio per i soli lavoratori riconosciutiin sede amministrativa dall’ente, in numero inferiore aquello statuito dalla sentenza di primo grado e quindi,ancor più, a quello rivendicato con l’atto d’appello.In conclusione, il ricorso va respinto con condanna allespese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate in €200 per esborsi, €18.000 percompensi, oltre 15% per spese generali e accessori dilegge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in1934 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4023/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 20/09/2021 R.G.N. 3172/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenzan.4023/21, la Corte d’appello di Napoli accertava che ilCentro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevadiritto ad ulteriori sgravi, rispetto a quelli già riconosciutiin sede amministrativa dall’Inps, riferiti a lavoratoriassunti da imprese operanti nel mezzogiorno ex art.59d.P.R. n.218/78 e addetti al laboratorio di analisi cliniche,dovendosi escludere dall’ambito degli sgravi i lavoratoriaddetti alla radiologia.Secondo la Corte, non poteva tenersi conto deidocumenti acquisiti nel corso della consulenza tecnicaespletata in primo grado, poiché non prodotti dalla parte,la quale non aveva provato quali e quanti lavoratoriavessero diritto agli sgravi in più rispetto a quantoriconosciuto dall’Inps.La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’Inpsrigettava al contempo quello proposto dalla società, laquale lamentava che spettavano ulteriori sgravi, riferitiad altri lavoratori e non computati dal giudice di primogrado.Avverso la sentenza, la società ricorre per due motivi,illustrati da memoria.L’Inps ha depositato controricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026Con il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.198 e 421 c.p.c., per non avere laCorte considerato che in sede di consulenza contabile èammessa la produzione di documenti nuovi con ilconsenso delle parti, e l’Inps non si era opposto allaconsegna dei documenti al consulente tecnico di primogrado. Quest’ultimo, poi, aveva autorizzato il consulentead acquisire documenti non prodotti, nell’ambito delpotere istruttorio d’ufficio di cui all’art.421 c.p.c.Il motivo è infondato.Occorre in premessa considerare che: a) durante laconsulenza di primo grado, finalizzata a quantificarel’importo degli sgravi, la società produsse al c.t.u. ladocumentazione sui contratti di assunzione dei varilavoratori con il loro inquadramento e sulle retribuzionicorrisposte; b) tale documentazione serviva perindividuare la platea di lavoratori rispetto ai quali vi eradiritto agli sgravi; c) come affermato dalla Corted’appello, infatti, lo sgravio spettava ai soli addetti allaboratorio analisi cliniche e non agli addetti allaradiologia; d) era dunque onere dell’attrice dimostrareche vi erano lavoratori ulteriori, rispetto a quellicomputati dall’Inps, addetti al laboratorio di analisicliniche.Tanto premesso, la violazione dell’art.198 c.p.c. èinsussistente. La norma abilita il consulente ad acquisiredocumenti su fatti costitutivi del diritto non prodottitempestivamente, ma purché vi sia il consenso delle parti(v. Cass. S.U. 3086/2022), il quale non può esseresurrogato dal consenso del consulente tecnico di parte(Cass.16012/2024).Numero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ora, la ricorrente deduce che l’Inps non si oppose allaproduzione dei documenti nuovi, ma tale affermazione èda un lato priva di autosufficienza, in quanto il ricorsonon riporta in modo specifico l’atto difensivo dell’Inps dacui sarebbe emerso il consenso, né riporta in modospecifico gli snodi processuali dai quali ricavare unconsenso per fatti concludenti da parte dell’Inps.Dall’altro lato, l’affermazione risulta smentita dallostesso motivo di ricorso, ove è detto che all’incontrosuccessivo alla avvenuta produzione documentalenessuno comparve per l’Inps dinnanzi al c.t.u. Ebbene,dalla mancata comparizione non può trarsi in modoespresso o concludente alcun consenso.Nemmeno è fondato il richiamo all’art.421 c.p.c.Non emerge dal ricorso che il giudice di primo gradoabbia fatto uso del potere istruttorio d’ufficio, cosìsuperando i limiti delle produzioni documentali nuove alc.t.u. Il giudice di primo grado, a quanto è scritto inricorso, autorizzò a chiedere documenti presso entipubblici o privati (e non anche alle parti, come poi fece ilc.t.u.); ma tale autorizzazione non esprimeva alcunesercizio del potere ufficioso ex art.421 c.p.c., poichénon menzionava alcuna pista probatoria in essere,nessuna prova incompleta e da integrare, e nessunaautorizzazione alla produzione di documenti su fattiprincipali, anziché su fatti secondari, non costitutivi deldiritto.Dunque, non può dirsi che la Corte d’appello, dichiarandoinutilizzabili i documenti invece utilizzati dal primogiudice, abbia violato l’art.421 c.p.c., poiché non risultache il primo giudice avesse utilizzato tali documentifacendo ricorso all’art.421 c.p.c. Né del resto il ricorsoNumero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026Data pubblicazione 02/06/2026allega che l’uso del potere ufficioso fosse stato sollecitatodalla società alla stessa Corte d’appello, al fine di rendereutilizzabili i documenti irritualmente prodotti in corso dicausa.Occorre aggiungere che, vertendo i documenti inquestione su fatti principali, poiché costitutivi del dirittoallo sgravio su ogni singolo lavoratore assunto comeaddetto al laboratorio analisi cliniche, l’utilizzazione ditali documenti, acquisiti in corso di consulenza, dà luogoa nullità relativa (Cass. S.U. 3086/2022). Ebbene, ilmotivo di ricorso non adduce che la Corte d’appello abbiaviolato tale principio, rilevando d’ufficio una nullità invecesanata per non avere l’Inps nella prima difesa successivaal deposito della consulenza tecnica di primo gradoeccepito l’inutilizzabilità dei nuovi documenti prodotti.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.111, co.6 Cost., 132, co.2, n.4 c.p.c.e 118 d.a. c.p.c., per avere la Corte omesso lamotivazione di rigetto dell’appello della società.Il motivo è infondato.La motivazione del rigetto dell’appello della società nonè omessa, poiché la Corte ha respinto il gravameaffermando che non risultavano documentate ledoglianze sollevate avverso la sentenza di primo grado.Tale motivazione, sebbene succinta, integra il minimocostituzionale richiesto, poiché esprime l’argomentofondativo del rigetto, ovvero la mancanza di prova dellecensure addotte alla pronuncia.Peraltro, poiché l’appello chiedeva l’estensione deglisgravi ad ulteriori lavoratori, ed era quindisimmetricamente opposto all’appello dell’Inps,l’accoglimento di tale ultimo gravame non poteva cheNumero registro generale 7657/2022Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 17455/2026condurre al rigetto del gravame della società.Data pubblicazione 02/06/2026L’accoglimento dell’impugnazione dell’Inps implicavainfatti il diritto allo sgravio per i soli lavoratori riconosciutiin sede amministrativa dall’ente, in numero inferiore aquello statuito dalla sentenza di primo grado e quindi,ancor più, a quello rivendicato con l’atto d’appello.In conclusione, il ricorso va respinto con condanna allespese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate in €200 per esborsi, €18.000 percompensi, oltre 15% per spese generali e accessori dilegge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 17455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris