CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 1658/2018 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata in data 27/06/2018 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010 l’Agenziadelle entrate riteneva sussistente una permuta di terreni edificatori, inNumero registro generale 25064/2019Numero sezionale 4399/2026Numero di raccolta generale 20737/2026Data pubblicazione 18/06/2026capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la società Il [OSCURATO:SOCIETA]., operazione non fatturata e non registrata, e pertantoaccertava, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973, l’Iva disconoscendo altresì il diritto alla detrazione del costo delterreno ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; recuperava, ai fini delle impostedirette, un maggior reddito di euro 312.750,00 pari al valore delterreno ceduto, ai sensi dell’art. 85 t.u.i.r.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Crotone rigettava ilricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria accoglieva inparte l’appello; in particolare riconosceva quale costo a fini delleimposte dirette il prezzo di acquisto del terreno; rigettava l’appellonella parte relativa al diritto alla detrazione dell’IVA, premesso chetrattandosi di permuta le operazioni dovevano considerarsi distinte, Edevidenziando che, non essendo stato esso esercitato nei termini di cuiall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, si era prescritto.4. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un motivo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso con ricorsoincidentale affidato a un motivo.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 22maggio 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione degli artt.85, 92 e 109 t.u.i.r.; la CTR avrebbe omesso di considerare che se eravero che a fronte del ricavo derivante dalla permuta vi era stato unmaggior costo, la società aveva però ricevuto a sua volta dallacontroparte un altro immobile, che, non avendo registrato l’operazione,non aveva contabilizzato tra le rimanenze finali al 31/12/2010, comeNumero registro generale 25064/2019Numero sezionale 4399/2026Numero di raccolta generale 20737/2026Data pubblicazione 18/06/2026tale omettendo di farlo concorrere, ai sensi dell’art. 92 t.u.i.r., alladeterminazione dei componenti positivi finali; inoltre la CTR non potevariconoscere costi privi di adeguata documentazione di supporto.1.1. Il motivo è inammissibile e ciò per due ragioni.In primo luogo, la deduzione che la sentenza avrebbe violato gliartt. 85 e 92 t.u.i.r., poiché la ripresa si fondava sulla omessarilevazione tra le rimanenze finali al 31/12/2010 del cespite ricevuto inpermuta, non coglie la ratio decidendi della CTR, che è fondata sullanecessità di eliminare una doppia imposizione, nel rispetto del principiodi capacità contributiva, riconoscendo un costo a fronte di un ricavoaccertato e compensando le due poste.In secondo luogo, la sentenza della CTR individua la ripresa nelricavo non contabilizzato derivante dalla permuta, il che appareconfermato dalla lettura dell’avviso di accertamento riprodotto dallostesso ufficio e nel quale era contestata l’omessa contabilizzazione delricavo.Da ciò deriva un secondo profilo di inammissibilità poiché, da unlato, la contestazione appare nuova rispetto all’accertamento, i cuimotivi delimitano il perimetro del giudizio, e, dall’altro, l’Agenzianeanche evidenzia di aver dedotto nel corso dei gradi di merito delprocesso tale circostanza.Le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essereoggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, inquanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nellamotivazione (cfr. Cass. n. 10035/2024). L'obbligo di idonea e completamotivazione dell'atto mira, infatti, proprio a garantire al contribuente ilpieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase delgiudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate,non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modoNumero registro generale 25064/2019Numero sezionale 4399/2026Numero di raccolta generale 20737/2026Data pubblicazione 18/06/2026risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (Cass. n.12251/2017; Cass. n. 11623/2017).Né l’elemento appare immediatamente decisivo poichérichiederebbe degli accertamenti in fatto diversi e nuovi da quellioggetto di causa, relativi alla indicazione tra le rimanenze finalidell’anno 2010 del cespite acquisito.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art.19 d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l’operazione di permuta sarebbeneutra a fini fiscali e la violazione degli obblighi formali non fa perdereil diritto alla detrazione potendo negarsi solo ove la violazione formaleabbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto deirequisiti sostanziali o che l’operatore abbia partecipato ad una frode,elementi pacificamente inesistenti in quanto neanche contestatidall’ufficio che aveva invece contestato l’omessa fatturazione eregistrazione.2.1. Anche tale motivo è inammissibile poichè non coglie laspecifica ratio decidendi.Premesso che il motivo non censura l’affermazione dell’autonomiadelle cessioni in caso di permuta, si osserva infatti che la CTR non haescluso il diritto alla detrazione in conseguenza della violazione diadempimenti formali impedendo di fornire la prova certa del rispettodei requisiti sostanziali ma ha invece affermato che il diritto alladetrazione era stato perso per l’intervenuta scadenza del termine didecadenza di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede, rationetemporis, che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardicon la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cuiil diritto alla detrazione è sorto.Su tale specifica ratio decidendi il motivo nulla deduce o osserva econ essa di fatto non si confronta; l’affermazione, peraltro, è in lineaNumero registro generale 25064/2019Numero sezionale 4399/2026Numero di raccolta generale 20737/2026Data pubblicazione 18/06/2026di principio coerente con quanto ritenuto da questa Corte, anche inbase alla giurisprudenza unionale. Si è ritenuto infatti che il diritto alladetrazione di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 opera eminentementesul piano probatorio, occorrendo che il contribuente che l'invocadimostri compiutamente, mediante fattura o altra documentazionecontabile, la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto stesso,il che esclude la rilevanza dell'assenza di quelli formali, sempre che siarispettata la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n.633/1972 per l'esercizio del diritto di detrazione (secondo leprecisazioni espresse, in particolare, da Cass. n. 14767/2015,confermate, tra varie, da Cass. n. 5401/2017, poi da Cass. n.4392/2018 e Cass. n. 28788/2021, nonché dalla recente Cass. n.31406/2025, con ampi riferimenti giurisprudenziali).3. Concludendo, vanno dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi,pronuncia cui segue la compensazione delle spese di lite in ragionedella reciproca soccombenza.Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,nei suoi confronti non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2001 (Cass. n. 1778/2016). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiarainammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 25064/2019Numero sezionale 4399/2026Numero di raccolta generale 20737/2026Data pubblicazione 18/06/2026Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]