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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22955/2026

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ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliodigitale: pierpaololucchese@ordineavvocatiroma.org-ricorrente-controliquidazione, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3764/2024depositata il 28/05/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/20261. — Il Tribunale di Roma, con decreto del 27.7.2022, ha dichiaratoinammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2015 s.r.l. perl’ammissione a concordato preventivo in continuità diretta con transazionefiscale, per l’inattendibilità dell’attestazione del professionista (che avevamancato di indicare i criteri seguiti nella certificazione di fattibilità delpiano) e, con separata sentenza in pari data, ne ha dichiarato il fallimento,su istanza del P.M. e del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,ritenendo inapplicabile l’esenzione dalle procedure concorsuali ex art. 31,d.l. n. 179 del 2021, per decorso del termine di iscrizione nella sezione delregistro delle imprese dedicata alle start-up innovative.1.1. — La Corte d’appello di Roma, dopo aver disposto CTU, haritenuto infondato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2015 s.r.l. siaavverso il decreto di inammissibilità del concordato preventivo (alla lucedelle conclusioni dell’elaborato peritale per cui «in considerazione, dunquedella incompletezza del Piano sopra evidenziata e, conseguentemente,delle relazioni degli attestatori, il CTU ritiene che sulla base delleinformazioni la proposta risulti manifestamente priva di una ragionevolechance di successo” (…) del pari inattendibile è risultata l’asseverazionecon riguardo al giudizio di affidabilità del coassuntore/fideiussoreobbligatosi all’apporto di finanza esterna»), sia avverso la conseguentesentenza dichiarativa di fallimento.2. — [OSCURATO:PERSONA] 2015 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.

Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia (in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 25, comma 2 e 31, comma 4, del d.l. n. 179 del2012 – come prorogato dal d.l. n. 34 del 2020 – e dell’art. 1 l.fall., pernon avere la corte d’appello dichiarato la nullità della sentenza dichiarativadi fallimento, nonostante la non fallibilità della società reclamante, inragione della asseritamente perdurante esenzione derivante dalla suaiscrizione nella sezione delle start-up innovative del registro delle imprese.Numero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/20262.2. — Con il secondo mezzo si lamenta (in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt.160, 161 e 162 l.fall., e la lesione del diritto di difesa e al contraddittorio –con riguardo alla difformità tra i profili di inammissibilità segnalati neldecreto di convocazione in camera di consiglio e quelli poi evidenziati neldecreto di inammissibilità – nonché la violazione dell’art. 15 l.fall. e lanullità della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata ritenutainammissibile la domanda di concordato in ragione della presuntainidoneità della relazione ex art. 160 l.fall. a svolgere la funzione suapropria, nonché, ancora, il «difetto/illogicità della motivazione sul punto».2.3. — Con il terzo mezzo si deduce (sempre in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) la ulteriore violazione e falsa applicazionedegli artt. 160, 161 e 162 l.fall., in ordine alla mancata valutazione delsuperamento, da parte del tribunale, dei limiti di valutazione in punto difattibilità giuridica della proposta di concordato, e alla illegittimità delsindacato giudiziale sulla fattibilità economica del piano e della proposta,nonché la «mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta dellamotivazione sul punto» (art. 360 co 1, 3 e 5 c.p.c.).2.4. — Il quarto motivo prospetta infine la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 e 15 l.fall., in relazione allo stato di insolvenza,nonché la violazione del diritto di difesa e al contraddittorio in riferimentoalla mancata concessione di termini a difesa a fronte della istanza difallimento del P.M., e ancora, sul punto, la «motivazione apparente edillogica».3. — Tutti i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.3.1. — Il primo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.La corte d’appello ha correttamente ritenuto che «l’esenzione dellestart-up innovative dal fallimento opera esclusivamente per i primisessanta mesi dalla data di costituzione della compagine societaria e nondalla sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

A taleconclusione interpretativa si giunge in considerazione della natura nonNumero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/2026costitutiva dell’iscrizione nella predetta sezione e, soprattutto, in forza deldisposto dell’art. 31, comma 4, del citato d.l. n. 179 del 2012, a norma delquale: “4.

Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisitiprevisti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque annidalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodicoaggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessal'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione […]”».

Nelcaso di specie, essendo stata [OSCURATO:PERSONA] costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], «icinque anni di esenzione sono venuti a scadere il 20 novembre 2021(considerata la proroga di un anno disposta dall’art. 38, comma 5, del D.L.n. 34 del 2020), dunque antecedentemente al deposito del ricorso ex art.15 L.F. che ha dato avvio al procedimento conclusosi con la sentenzaimpugnata».Parte ricorrente continua invece a sostenere che la cd. proroga di 12mesi, rispetto agli originari 5 anni, sarebbe applicabile (come da circolareMISE n. 3724/C del 19 giugno 2020) a tutte le start-up innovativeregolarmente iscritte (come la ricorrente) alla sezione speciale delRegistro delle Imprese alla data del 19.5.2020, a far tempo, però, nondalla data di costituzione, ma da quella di iscrizione al registro speciale,nella specie avvenuta 23.03.2018, con conseguente permanenza delregime “agevolato” almeno fino al 23.03.2024.L’assunto è manifestamente infondato, alla luce della consolidatagiurisprudenza di questa Corte in base alla quale «Il termine quinquennaledi non assoggettabilità della "start-up" innovativa a procedure concorsualidiverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3 del 2012 e succ. mod.,ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012,decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data dideposito della domanda e della autocertificazione del legalerappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali esostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start upNumero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/2026innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25 delpredetto decreto» ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 23980 del 2022).In coerenza con il suddetto principio è stato anche chiarito che «Lacessazione della disciplina di favore della esenzione della start upinnovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capoII della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Procedimenti di composizione dellacrisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”), ai sensidell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifichedalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico al momento deldecorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimodecreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto dalsuccessivo comma 16 per l'adempimento delle formalità amministrative dicancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né che lacancellazione sia in concreto disposta» (Cass. Sez. 1, n. 1587 del 2024).Destituita di ogni fondamento è poi l’asserita preclusione dagiudicato in forza del precedente decreto del 7.1.2021 con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato analoga istanza di fallimento proprio a causa della«esenzione dal fallimento prevista dall’art. 31 comma 1 DL 179/2012», edanche perché, relativamente al 2020/2021, risultava la «attestazione sullapermanenza dei requisiti prevista dall’art. 25 DL 179/2012».E’ noto, infatti, lo stabile orientamento di questa Corte che escludel’idoneità al giudicato del decreto reiettivo dell'istanza di fallimento (al paridi quello confermativo del rigetto in sede di reclamo), trattandosi diprovvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su dirittisoggettivi (dal momento che nessun istante è portatore di un dirittoall'altrui fallimento), perciò non ricorribile per cassazione ex art. 111,comma 7, Cost., e nemmeno invocabile nell'ambito di un diverso giudiziopromosso nei confronti del destinatario della medesima istanza (explurimis, da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 8360 del 2025, con richiamo a Cass.nn. 15806/2021, 5069/2017, 20297/2015, 6683/2015, 19446/2011,21834/2009, nonché a Cass. Sez.

U., n. 26181 del 2006).Numero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/20263.2. — Il secondo motivo è inammissibile poiché veicola in modoconfuso e inestricabile censure eterogenee (errores in procedendo e iniudicando, nonché omesso esame di fatti decisivi), in contrasto con ilsolido indirizzo nomofilattico per cui il ricorso per cassazione deve esserearticolato in specifiche censure, riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art.360, comma 1 c.p.c., sicché – pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi – èindispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati,tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez.

U, n.32415/2021).

Si è detto, infatti, che una simile tecnica espositiva riversaimpropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singolecensure (ex plurimis, Cass. nn. 21444/2025, 3397/2024, 7340/2023,26874/2018, 19761/2016, 18021/2016, 5964/2015, 26018/2014).Inoltre il ricorrente fa confusione tra l’oggetto dei chiarimentirichiesti dal tribunale (incentrati sulla medesimezza del professionistadecisione resa all’esito del deposito di relazioni distinte (incentrato suicontenuti di dette attestazioni), trascurando che la facoltà del tribunale diconcedere un termine per apportare integrazioni e produrre documenti, exart. 162 comma 1, l.fall. – cui non corrisponde un diritto della parte – noncircoscrive né limita il potere decisorio finale su tutti gli aspetti rilevanti,senza necessità di una preventiva e specifica sollecitazione delcontraddittorio sui possibili, futuri, rilievi, essendo onere del debitoredepositare atti conformi alle prescrizioni di legge.3.3. — Analoghi profili di inammissibilità inficiano il terzo motivo,rispetto al quale va altresì richiamato l’orientamento di questa Corte inbase al quale, mentre è pacificamente riservata ai singoli creditori lavalutazione del merito della proposta avanzata dal debitore – in relazionealla convenienza soggettiva delle sue specifiche previsioni sotto il profilosatisfattivo – spetta altrettanto pacificamente al tribunale il sindacato nonsolo (e senza particolari limiti) sulla cd. fattibilità giuridica – da intendersiNumero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/2026come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causaconcreta dell'accordo – ma anche sulla cd. fattibilità economica, intesacome realizzabilità di fatto del piano, nei limiti della verifica dellasussistenza o meno di una sua manifesta inettitudine a raggiungere gliobiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specificheprevisioni del piano medesimo (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 11233 del2025, con richiamo esplicito a Cass. Sez.

U, n. 1521/2013, nonché Cass.nn. 19233/2023, 17103/2023, 2027/2024, 21336/2024, 23280/2024,34842/2024, 3640/2025, 3746/2025, 3790/2025).3.4. — Nel quarto motivo, alla inammissibilità propria dei motivi cd.“misti”, si aggiungono ragioni di inammissibilità derivanti dal fatto che conesso vengono prospettate censure di tipo prettamente meritale, peraltro incarenza del requisito di “autosufficienza”, che lo rendono scarsamenteintelligibile, ferma restando la congruità della motivazione dei giudici delreclamo sulla sussistenza dello stato di insolvenza.4. — Segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sullespese, in assenza di difese degli intimati.5. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/06/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliodigitale: pierpaololucchese@ordineavvocatiroma.org-ricorrente-controliquidazione, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3764/2024depositata il 28/05/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/20261. — Il Tribunale di Roma, con decreto del 27.7.2022, ha dichiaratoinammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2015 s.r.l. perl’ammissione a concordato preventivo in continuità diretta con transazionefiscale, per l’inattendibilità dell’attestazione del professionista (che avevamancato di indicare i criteri seguiti nella certificazione di fattibilità delpiano) e, con separata sentenza in pari data, ne ha dichiarato il fallimento,su istanza del P.M. e del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,ritenendo inapplicabile l’esenzione dalle procedure concorsuali ex art. 31,d.l. n. 179 del 2021, per decorso del termine di iscrizione nella sezione delregistro delle imprese dedicata alle start-up innovative.1.1. — La Corte d’appello di Roma, dopo aver disposto CTU, haritenuto infondato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2015 s.r.l. siaavverso il decreto di inammissibilità del concordato preventivo (alla lucedelle conclusioni dell’elaborato peritale per cui «in considerazione, dunquedella incompletezza del Piano sopra evidenziata e, conseguentemente,delle relazioni degli attestatori, il CTU ritiene che sulla base delleinformazioni la proposta risulti manifestamente priva di una ragionevolechance di successo” (…) del pari inattendibile è risultata l’asseverazionecon riguardo al giudizio di affidabilità del coassuntore/fideiussoreobbligatosi all’apporto di finanza esterna»), sia avverso la conseguentesentenza dichiarativa di fallimento.2. — [OSCURATO:PERSONA] 2015 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia (in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 25, comma 2 e 31, comma 4, del d.l. n. 179 del2012 – come prorogato dal d.l. n. 34 del 2020 – e dell’art. 1 l.fall., pernon avere la corte d’appello dichiarato la nullità della sentenza dichiarativadi fallimento, nonostante la non fallibilità della società reclamante, inragione della asseritamente perdurante esenzione derivante dalla suaiscrizione nella sezione delle start-up innovative del registro delle imprese.Numero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/20262.2. — Con il secondo mezzo si lamenta (in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt.160, 161 e 162 l.fall., e la lesione del diritto di difesa e al contraddittorio –con riguardo alla difformità tra i profili di inammissibilità segnalati neldecreto di convocazione in camera di consiglio e quelli poi evidenziati neldecreto di inammissibilità – nonché la violazione dell’art. 15 l.fall. e lanullità della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata ritenutainammissibile la domanda di concordato in ragione della presuntainidoneità della relazione ex art. 160 l.fall. a svolgere la funzione suapropria, nonché, ancora, il «difetto/illogicità della motivazione sul punto».2.3. — Con il terzo mezzo si deduce (sempre in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) la ulteriore violazione e falsa applicazionedegli artt. 160, 161 e 162 l.fall., in ordine alla mancata valutazione delsuperamento, da parte del tribunale, dei limiti di valutazione in punto difattibilità giuridica della proposta di concordato, e alla illegittimità delsindacato giudiziale sulla fattibilità economica del piano e della proposta,nonché la «mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta dellamotivazione sul punto» (art. 360 co 1, 3 e 5 c.p.c.).2.4. — Il quarto motivo prospetta infine la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5 e 15 l.fall., in relazione allo stato di insolvenza,nonché la violazione del diritto di difesa e al contraddittorio in riferimentoalla mancata concessione di termini a difesa a fronte della istanza difallimento del P.M., e ancora, sul punto, la «motivazione apparente edillogica».3. — Tutti i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.3.1. — Il primo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.La corte d’appello ha correttamente ritenuto che «l’esenzione dellestart-up innovative dal fallimento opera esclusivamente per i primisessanta mesi dalla data di costituzione della compagine societaria e nondalla sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. A taleconclusione interpretativa si giunge in considerazione della natura nonNumero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/2026costitutiva dell’iscrizione nella predetta sezione e, soprattutto, in forza deldisposto dell’art. 31, comma 4, del citato d.l. n. 179 del 2012, a norma delquale: “4. Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisitiprevisti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque annidalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodicoaggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessal'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione […]”». Nelcaso di specie, essendo stata [OSCURATO:PERSONA] costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], «icinque anni di esenzione sono venuti a scadere il 20 novembre 2021(considerata la proroga di un anno disposta dall’art. 38, comma 5, del D.L.n. 34 del 2020), dunque antecedentemente al deposito del ricorso ex art.15 L.F. che ha dato avvio al procedimento conclusosi con la sentenzaimpugnata».Parte ricorrente continua invece a sostenere che la cd. proroga di 12mesi, rispetto agli originari 5 anni, sarebbe applicabile (come da circolareMISE n. 3724/C del 19 giugno 2020) a tutte le start-up innovativeregolarmente iscritte (come la ricorrente) alla sezione speciale delRegistro delle Imprese alla data del 19.5.2020, a far tempo, però, nondalla data di costituzione, ma da quella di iscrizione al registro speciale,nella specie avvenuta 23.03.2018, con conseguente permanenza delregime “agevolato” almeno fino al 23.03.2024.L’assunto è manifestamente infondato, alla luce della consolidatagiurisprudenza di questa Corte in base alla quale «Il termine quinquennaledi non assoggettabilità della "start-up" innovativa a procedure concorsualidiverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3 del 2012 e succ. mod.,ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012,decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data dideposito della domanda e della autocertificazione del legalerappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali esostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start upNumero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/2026innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25 delpredetto decreto» ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 23980 del 2022).In coerenza con il suddetto principio è stato anche chiarito che «Lacessazione della disciplina di favore della esenzione della start upinnovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capoII della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Procedimenti di composizione dellacrisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”), ai sensidell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifichedalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico al momento deldecorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimodecreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto dalsuccessivo comma 16 per l'adempimento delle formalità amministrative dicancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né che lacancellazione sia in concreto disposta» (Cass. Sez. 1, n. 1587 del 2024).Destituita di ogni fondamento è poi l’asserita preclusione dagiudicato in forza del precedente decreto del 7.1.2021 con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato analoga istanza di fallimento proprio a causa della«esenzione dal fallimento prevista dall’art. 31 comma 1 DL 179/2012», edanche perché, relativamente al 2020/2021, risultava la «attestazione sullapermanenza dei requisiti prevista dall’art. 25 DL 179/2012».E’ noto, infatti, lo stabile orientamento di questa Corte che escludel’idoneità al giudicato del decreto reiettivo dell'istanza di fallimento (al paridi quello confermativo del rigetto in sede di reclamo), trattandosi diprovvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su dirittisoggettivi (dal momento che nessun istante è portatore di un dirittoall'altrui fallimento), perciò non ricorribile per cassazione ex art. 111,comma 7, Cost., e nemmeno invocabile nell'ambito di un diverso giudiziopromosso nei confronti del destinatario della medesima istanza (explurimis, da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 8360 del 2025, con richiamo a Cass.nn. 15806/2021, 5069/2017, 20297/2015, 6683/2015, 19446/2011,21834/2009, nonché a Cass. Sez. U., n. 26181 del 2006).Numero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/20263.2. — Il secondo motivo è inammissibile poiché veicola in modoconfuso e inestricabile censure eterogenee (errores in procedendo e iniudicando, nonché omesso esame di fatti decisivi), in contrasto con ilsolido indirizzo nomofilattico per cui il ricorso per cassazione deve esserearticolato in specifiche censure, riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art.360, comma 1 c.p.c., sicché – pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi – èindispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati,tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U, n.32415/2021). Si è detto, infatti, che una simile tecnica espositiva riversaimpropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singolecensure (ex plurimis, Cass. nn. 21444/2025, 3397/2024, 7340/2023,26874/2018, 19761/2016, 18021/2016, 5964/2015, 26018/2014).Inoltre il ricorrente fa confusione tra l’oggetto dei chiarimentirichiesti dal tribunale (incentrati sulla medesimezza del professionistadecisione resa all’esito del deposito di relazioni distinte (incentrato suicontenuti di dette attestazioni), trascurando che la facoltà del tribunale diconcedere un termine per apportare integrazioni e produrre documenti, exart. 162 comma 1, l.fall. – cui non corrisponde un diritto della parte – noncircoscrive né limita il potere decisorio finale su tutti gli aspetti rilevanti,senza necessità di una preventiva e specifica sollecitazione delcontraddittorio sui possibili, futuri, rilievi, essendo onere del debitoredepositare atti conformi alle prescrizioni di legge.3.3. — Analoghi profili di inammissibilità inficiano il terzo motivo,rispetto al quale va altresì richiamato l’orientamento di questa Corte inbase al quale, mentre è pacificamente riservata ai singoli creditori lavalutazione del merito della proposta avanzata dal debitore – in relazionealla convenienza soggettiva delle sue specifiche previsioni sotto il profilosatisfattivo – spetta altrettanto pacificamente al tribunale il sindacato nonsolo (e senza particolari limiti) sulla cd. fattibilità giuridica – da intendersiNumero registro generale 15014/2024Numero sezionale 2747/2026Numero di raccolta generale 22955/2026Data pubblicazione 09/07/2026come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causaconcreta dell'accordo – ma anche sulla cd. fattibilità economica, intesacome realizzabilità di fatto del piano, nei limiti della verifica dellasussistenza o meno di una sua manifesta inettitudine a raggiungere gliobiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specificheprevisioni del piano medesimo (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 11233 del2025, con richiamo esplicito a Cass. Sez. U, n. 1521/2013, nonché Cass.nn. 19233/2023, 17103/2023, 2027/2024, 21336/2024, 23280/2024,34842/2024, 3640/2025, 3746/2025, 3790/2025).3.4. — Nel quarto motivo, alla inammissibilità propria dei motivi cd.“misti”, si aggiungono ragioni di inammissibilità derivanti dal fatto che conesso vengono prospettate censure di tipo prettamente meritale, peraltro incarenza del requisito di “autosufficienza”, che lo rendono scarsamenteintelligibile, ferma restando la congruità della motivazione dei giudici delreclamo sulla sussistenza dello stato di insolvenza.4. — Segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sullespese, in assenza di difese degli intimati.5. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/06/2026.Il PresidenteMassimo Ferro