CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 22742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei ricorsi riuniti R.G.N.19870/2021 promossoda [OSCURATO:PERSONA] s.n. c . di G. Girlando e G. Paravizzini, in persona dei l egal i rappresentant i pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 56/2021 della Corte di appello di Catania, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].R.G.N.21168/2021 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di G. Girlando e G. Paravizzini, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del Direttore generale pro tempore; intimata avverso la sentenza n. 56/2021 della Corte di appello di Catania, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con nota prot. n. 113444 del 29/ 10 / 2014 l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania (di seguito, l’ASP) comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di G. Girlando e G. Paravizzini (di seguito, il Laboratorio di analisi) l'avvio del procedimento per il recupero delle somme dovute all'Aziendain ragione delle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale (di seguito, D.A.) n. 170 del 28/01/2013, che stabiliva l'obbligo per le [OSCURATO:PERSONA] siciliane diprocedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle eventualimaggiori somme erogate in loro favore a seguito della non applicazione, a partire dal 2008 , delle tariffe (più basse) previste dal D.A. n. 1977 del 28 /0 9 / 2007, adottato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 796,lett. o), l . n. 296 del 2007 (legge finanziaria 2007). In particolare, dai conteggi elaborati da parte dell’ASP di Catania emergeva un debito del Laboratorio di a nalisi pari a complessivi € 1.535.822,39, di cui € 546.320,61 per l'anno 2008, € 448.319,38 per l'anno 2009, ed € 441.182,40 per l'anno 2010. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 28/09/2015, il Laboratorio di analisi chiedeva al Tribunale di Catania adito, mediante domanda di accertamento negativo, di ritenere e dichiarare inesistenti le pretese creditorie vantatedall’ASP di Catania, la quale, nel costituirsi chiedeva il rigetto delle richieste avversarie. Il giudice di prime cure respingeva la domanda e il Laboratorio di analisi impugnava la decisione. In particolare, con il primo motivo di appello, il Laboratorio di analisi lamentava l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice "ritenuto che la soluzione della controversia richiedesse di accertare l'applicabilità degli sconti tariffari nella Regione Sicilia ", così violando l'art. 112 c.p.c. ed incorrendo in omessa pronuncia per omesso esame dellares controversa e del petitum sostanziale , perché la tematica degli sconti tariffari riguardava solo le prestazioni extra budget. Con il secondo motivo di appello, lo stesso Laboratorio censurava il conseguente travisamento dell’oggetto del giudizio, avendo il giudice ritenuto di essere investito del vaglio diretto del D.A. n. 170/2013, mentre invece non si trattava di prestazioni rese fuori contratto, ma di rapporti dare-avere su base privatistica del tutto estranei alla regolamentazione autoritativa del D.A. menzionato, cui devono applicarsi il principio di buona fede, nella specie violati dalla ASL che pretendeva di recuperare somme in adempimento di un contratto che aveva esaurito i suoi effetti. Con il terzo motivo veniva censurata la condanna alle spese di giudizio.L’appellata si costituiva, eccependo l'assoluta infondatezza diogni motivo d'appello e, pertanto, ne chiedevail rigetto. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione. Il giudice del gravame rilevava che il regime tariffario e la relativa scontistica, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante nei primi due motivi di gravame, riguardavano la remunerazione di prestazioni erogate dalla struttura privata accreditata, che opera va in base al contratto con l’ASP provinciale. La materia del contendere andava, dunque, inquadrata nell’ambito degli sconti tariffari di cui all’art. 1, comma 796, lettera o), l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) , dato che la domanda di accertamento negativo , proposta dal Laboratorio di analisi, riguardava proprio i l diritto vantato dall’ ASP di ripetere le somme corrisposte per la remunerazione delle prestazioni erogate a tariffa piena anziché con le tariffe scontate,per effetto della temporanea sospensione del D.A. n. 1977 del 28 /09/ 2007 , disposta con il D.A. n. 336 del 27 /0 2 / 2008 , nelle more della definizione del contenzioso amministrativo, che aveva interessato il D.A. per primo menzionato, la cui efficacia era stata oggetto di sospensiva in pendenza di giudizio. Una volta definitivamente rigettata l’impugnazione del D.A. n. 1977/2007 e v enuta meno la sospensione della sua efficacia , come stabilito dal D.A. n. 170/2013,e tenuto conto della normativa primaria applicabile, ai rapporti contrattuali in questione, interessati da lla previsione dell’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006doveva applicarsi il regime tariffario scontato, a nulla rilevando che i contratti erano stati già eseguiti, trattandosi di criterio tariffario imposto dalla leggeai sensi dell’art. 1339 c.c. Tutte le ulteriori questioni proposte con l’appello venivano ritenute infondate dalla Corte di merito , in considerazione del f atto che la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti previamente accreditati non eraoggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati tra l’ASP e le singole strutture, ma veniva uniformemente e previamente determinata dalle regioni, mediante tariffe fissate in base a specifiche regole, con propri provvedimenti autoritativi , a ciò autorizzate dalla norma primaria. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Laboratorio di analisi, affidato adue motivi di ricorso. L’intimata si è difesacon controricorso. Parte ricorrente ha prodotto documentazione con n ota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Parte ricorrente ha depositato un secondo ricorso per cassazione in tutto identico a quello appena illustrato, cui è stato attribuito il numero di ruolo R.G.N. 21168/2021, che è stato riunito al precedente, inscritto al numero di ruolo R.G.N. 19870/2021. Al ricorso ha fatto seguito il deposito di documenti con nota del 15/03/2024 e di memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono identici in entrambi i giudizi riuniti. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello consideratoche il D.A. n. 170/2013, nel ripristinare le tariffe scontate, non poteva incidere sui contratti già interamente eseguiti dalle parti e relativi a rapporti già esauriti, in applicazione de i principi di buona fede, correttezza , diligenza e reciproco affidamento , senza dubbio applicabili alla fattispecie, poiché, anche ricorrendo alla figura della concessione di servizio pubblico ( richiamata dal giudice di appello), occorre va sempre distinguere l’atto di accreditamento istituzionale (art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992) dall’accordo contrattuale (art. 8 quinquiesd.lgs. n. 502 del 1992).Proprio guardando a tale accordo, secondo parte ricorrente, non poteva non rilevarsi che il comportamento dell’ASP aveva irrimediabilmente travolto l’equilibrio contrattuale, perché, in presenza di un limite massimo di spesa per l’ASP,il numero delle prestazioni ad essa erogate è inversamente proporzionale alle tariffe applicate, con la conseguenza che la riduzione tariffaria aveva ridotto gli importi nel complesso liquidati in favore del soggetto accreditato, senza che quest’ultimo avesse potuto porvi rimedio con il compimento di un maggior numero di prestazioni. In tale ottica, parte ricorrente ha anche evidenziato che, con le sentenze nn. 4840 e 4843 del 2021, la Sezione Terza del Consiglio di Statoaveva in parte annullato il D.A. n. 170/2013, ritenendo che l’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 avesse efficacia temporale limitata agli anni 2007 e 2008, con la conseguenza che il D.A. n. 170/2013 non poteva giustificare la ripetizione dei compensi liquidati per gli anni successivi. La stessa parte ha, infine, aggiunto che la ricostruzione proposta è anche coerente con la sentenza della Corte costituzionalen. 203/2006, che aveva già affermato il basilareprincipio giuridico per cui una norma che prevede una riduzione della remunerazione contrattualmente prevista per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento devesenz’altro interpretarsi nel senso che può sì incidere sui contratti già stipulati, ma solo con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, ossia con esclusivo riguardo alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite daisoggetti accreditati. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, un relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la ritenuta fondatezza del primo motivo comportava anche una diversa statuizione sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato.2. Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente, nella propria memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ha dedotto l’intervenuto passaggio in giudicato, in pendenza del presente procedimento, delle decisioni del Consiglio di Stato già menzionate nel ricorso per cassazione e depositate nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 4840 del 24/06/2021 e Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 4843 del 24/06/2021). A supporto di tale allegazione, la parte ha depositato, in entrambi i giudizi riuniti, le relative certificazioni ex art. 124 disp. att. c.p.c. ed anche una nota del 01/06/2022, con la quale l’ASP aveva comunicato l’avvio di un nuovo procedimento per il recupero delle somme ritenute pagate in eccesso, applicando lo sconto tariffario per il triennio 2007/2009 (e non anche per l’anno 2010), nell’espressa volontà di adeguarsi a quanto statuito nelle decisioni sopra menzionate. La controricorrente, nel giudizio R.G.N. 19870/2021 , ha eccepito l’inammissibilità della produzione documentale. La produzioneè, invece, da ritenersi ammissibile, tenuto conto che attiene alla prova del passaggio in giudicato di decisionigià menzionate nel ricorso per cassazione, intervenuto successivamente a lla introduzione del presente giudizio di legittimità. 3.È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrentenel ricorso R.G.N. 19870 /2021 , in ragione della ritenuta proposizione di mere censure di merito alla statuizione impugnata. Dalla lettura dell’atto di impugnazione si evince chiaramente che, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha, in primo luogo, criticato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la ritenuta modifica unilaterale, autoritativa e retroattiva delle condizioni economiche contrattualmente pattuite e, in secondo luogo, ha dedotto la mancata considerazione della efficacia temporalmente limitata della disciplina che ha previsto sconti tariffari. Quanto al secondo motivo, invece, è evidente che con lo stesso non sia stata chiesto alcun riesame nel merito della controversia, bensì soltanto una corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso e della corretta applicazione del principio di soccombenza e di corretta regolazione delle spese di lite. 4.Il primo motivo di ricorso, in entrambi i giudizi riuniti, è in parte fondato. 4.1.Appare opportuno procedere in via preliminare a una sintetica ricognizione dei provvedimenti legislativi e amministrativi rilevanti nella vicenda. Com’è noto, la procedura di accreditamento è disciplinata dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992, cui segue quella degli accordi contrattuali, contenuta nell’art. 8 quinquiesd.lgs. n. 502 del 1992, ove è, tra l’altro, specificato che, con essi, è determinato il corrispettivo preventivato,a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte. Con specifico riferimento alla determinazione della tariffe, poi, l’art. 8 sexies, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992stabilisce che il Ministro della sanità con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario e gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. L’art. 1, comma 170, l. n. 311 del 2004 , nel testo modificato dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, vigente per tutto l’anno 2007 ( e successivamente modificato ) ha previsto, in termini analoghi, che alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e dellefunzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, precisando che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali . È anche previsto (oltre alla ricognizione e all’ eventuale aggiornamento delle tariffemassime applicate, da effettuarsi entro il mese di marzo 2005) un meccanismo di aggiornamento biennale delle tariffe massime, da compiersi con decreto del Ministero della salute - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano- entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. L’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha , poi, introdotto una disposizione che ha dato origine al presente contenzioso, perché ha stabilito: «Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: … o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, quarto periodo,come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore dellapresente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazionirese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 216 del 14 settembre1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. …omissis.» In applicazione di tale disciplina nazionale, l'Assessorato regionale siciliano,con D.A. n. 1745 del 29 /08/ 2007, ha stabilito l'applicazione nel territorio siciliano dei predetti scontitariffari del 2% e del 20% da detrarre dalle tariffe in atto vigenti.Con il successivo D.A. n. 1977 del 28/09/2007, l'Assessorato regionale ha fissato le tariffe massime applicabili nella Regione Sicilia, a partire dal 2007,con gli abbattimenti dovuti per gli sconti dicui all’art. 1, comma 796, l. cit. Poiché nel frattempo erano stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali amministrativi e il TAR Sicilia aveva sospeso gli effetti del D.A. n. 1977/2007, la Regione, preso atto dei predetti provvedimenti di sospensione cautelare, ritenendo di doversi conformare nelle more del giudizio di merito , e con riserva di ripetizione,a tali provvedimenti giurisdizionali , ha disposto , con D.A. n. 336/2008, che rivivessero e fossero applicati i valori tariffari previgenti. Una volte che le impugnative sono state respinte, con D.A. n. 170/2013, l’Assessorato per la salute, preso atto del venir meno della sospensionedegli effetti giuridici della D.A. n. 1977/2007 , disposta in via cautelare dal giudice amministrativo, ha sancito l’operatività di detto D.A., disponendo, per l’effetto, la restituzione da parte delle strutture sanitarie di tutte le somme percepite “indebitamente” dal 2007. 4.2.Questa Corte, infatti, già più volte chiamata ad esaminare un contenzioso analogo a quello che qui si esamina, ha ritenuto che i provvedimenti assessoriali via via succedutisi nella materia hannodato attuazione alla disciplina nazionale in tema di sconti, senza produrre alcuna indebita modifica dei rapporti intercorsi fra strutture ambulatoriali e S.S.N., poiché all’esito del contenzioso riguardante il D.A. n. 1977/2007, l’Assessorato ha semplicemente preso atto del venir meno dell’efficacia sospensiva prodotta dall’intervento cautelare del giudice amministrativo, non trattandosi di ripristino retroattivo delle tariffe scontate, ma della loro “reviviscenza” connessa al venir meno dell’effetto sospensivo. Questa stessa Corte haanche precisato che la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, operativaed efficace anche in Sicilia per effetto del D.A. n. 1745/2007 , secondo le tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, è intrinsecamente connaturata al “piano di rientro" esplicitato nella legge finanziaria e , pertanto , ha efficacia temporalmente limitata, che non può superare il triennio 2007/2009. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale ricostruzione, che viene in questa sede confermata. 4.2.1.Occorre, prima di tutto, ricordare che la Corte c ostituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, nella parte in cui ha previsto gli sconti tariffari, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 Cost. (Corte cost., Sentenza n. 94 del 02/04/2009). In tale pronuncia, la Corte costituzionale ha ricordato che, conla norma richiamata, il legislatore ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione», concordando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fissazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati. La menzionata Corte ha evidenziato che lo scopo è stato conseguito stabilendo una disciplina che, incidendo su un numero determinato e limitato di destinatari ed avendo contenuto particolare e concreto, sarebbe stata di spettanza dell'autorità amministrativa e che, tuttavia, il legislatore ha ritenuto di fissare, in virtù di una scelta in sé legittima, comunque suscettibile di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza. In relazione a detti profili, la stessa Corte ha dato rilievo alla particolarità del S.S.N., che richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute,nella misura più ampia possibile, dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo. Siffatto bilanciamento costituisce il frutto di una scelta discrezionale compiuta, di regola, nella sede a tanto specificamente destinata, cioè con la legge annuale finanziaria, che, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie da destinare al settore, non può ritenersi viziata da intrinseca irragionevolezza per la sola circostanza di fare riferimento a dati pregressi.Nello scrutinio operato dalla Corte costituzionale, ha assunto grande rilievo il rilevato carattere transitorio della norma, evincibile dalla formulazione della stessa, riferita al triennio 2007-2009, e confermata dalle sopravvenienze normative e, in particolare, dall’ art. 8 d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in l. n. 31 del 2008 (che ha modificato l'art. 1, comma 170, l. n. 311 del 2004, sostituendo all’aggiornamento biennale delle tariffe massime un aggiornamento triennale)- e dal l'art. 79 d.l. n. 112 del 2008, convertito con modif. in l. n. 133 del 2008(che ha modificato la disciplina della fissazione delle tariffe, al fine di permettere un’accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse). 4.2.2. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la disciplina ex lege ed, in particolare, il meccanismo dello sconto tariffario introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento, a cui il legislatore ha inteso procedere, tra le esigenze di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quelle di rendere la spesa sanitaria compatibile con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, la cui imperatività e cogenza per le Regioni non può essere messa in discussione (v. tra le tante Cass., S ez. 1, Ordinanza n.14778 del 10/07/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024). L’intervento operato con il D.A. n. 336/2008 si rivela chiaramente finalizzato a ripristinare il regime tariffario al netto degli sconti,al solo fine di recepire gli effetti della sospensiva disposta dal giudice amministrativo dei precedenti DD.AA. nn. 1745/2007 e 1977/2007, recettivi, come detto , dello sconto tariffario previsto ex lege , con la conseguenza che la sua efficacia era condizionata alla definizione del contenzioso riguardo a questi ultimi, di modo che al verificarsi della condizione risolutiva in esso prevista quale conseguenza della reiezione dei ricorsi avverso i già menzionati DD.AA.,e quindi al venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate la temporanea sospensione degli sconti tariffari ha cessato di produrre ogni effetto ed ha ripreso pieno vigore il relativo meccanismo e con esso anche la riserva di ripetizione delle maggiori somme erogate in pendenza della sospensiva pure contenuta nel D.A. n. 336/2008(v. tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n.14778 del 10/07 /2020 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024). E, in effetti, si è anche precisato che, per la Sicilia, il D .A. n. 1977/2007 ha recepito integralmente tale normativa nazionale, senza eccezioni (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 30/12/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024). In base al meccanismo normativo sopra descritto, infatti, compito del decreto ministeriale è, infatti, quello di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni fissano le tariffe, ed ove tale soglia risulti superata l'importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Le due fonti, in sintesi, concorrono, nel senso che l'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia, con la conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico della regione. Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell'ambito della soglia massima determinata con il decreto ministeriale ed ove tale soglia venga superata unica conseguenza è che l'eccedenza resti a carico del bilancio regionale (v. da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024). [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della legge statale è stata prevista dal D.A. n. 1745 del 2007 a far data dal 01/01/2007, poi, con il D.A. n. 1977 del 2007 èstato sancito che le tariffe massime applicabili nel territorio della Regione Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dal 1/10/2007 sarebbero state quelle precisate dal D.M. Salute 13 settembre 2006, art. 3, con l'applicazione dello sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006. A seguito del provvedimento di sospensione del D.A. n. 1977 del 2006 da parte del G.A. era stato adottato il D.A. n. 336 del 2008 - che aveva previsto la reviviscenza dei valori tariffari previgenti al D.A.(previsti dal D.A. n. 24059 / 1997 e dal D.A. n. 7104/2005), nelle more della definizione del giudizio amministrativo, con riserva di ripetizione - e quindi, a seguito della definizione del contenzioso amministrativo con rigetto dei ricorsi proposti avverso il D.A. n. 1977/2007 e la cessazione degli effetti sospensivi scaturenti dal D.A. n. 366/2008, era stato emanato l'ulteriore D.A. n. 170/2013 che aveva ripristinato il D.A. n. 1977 del 2007(tra le tante, v. da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11079 del 10/06/2020). In definitiva, il diritto vivente di questa Corte è fermo nell’escludere che la disciplina assessoriale sopra ricordata resa in ambito regionale siciliano abbia indebitamente applicato nella regione siciliana il regime di sconti tariffari introdotto dalla legislazione nazionale per il periodo di vigenza della legislazione nazionale-triennio 2007/2009- che viene qui in considerazione. 4.2.3.Secondo l'indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, tuttavia, lo sconto da praticare, ai sensi dell ’art. comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007- 2009 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20758 del 28/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).Tale conclusione è in linea con la pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, che ha evidenziato l’ efficacia temporalmente limitata degli sconti tariffati previsti , ma estesa all'intero triennio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre 2009), con la precisazione che i l termine del 31 dicembre 2008 , invocato dal parte ricorrente, è riferito alla sola necessità dell'aggiornamento delle tariffe, previsto dall’art. 1, comma 170 l. n. 311 del 2004, nel testo vigente nel 2007, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more, purché nell'ambito del triennio 2007/2009(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 30/12/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024). Tale ricostruzione risulta altresì pienamente coerente con le sentenze del Consiglio di Stato, richiamat e nel ricorso per cassazione e nella memoria difensiva del Laboratorio ricorrente (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 4840 del 24/06/2021 e Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 4843 del 24/06/2021), le quali hanno anch’esse rilevato che l’operatività ed efficacia dello sconto tariffario di cui al D.A. n.1745/2007 era intrinsecamente connaturata al "piano di rientro" (periodo 2007/2009). Anche secondo il Consiglio di Stato, il D.A. n. 170/2013 non si prefigge di esprimere una potestà amministrativa, ma si limita a prendere atto del venir meno, per effetto della definizione sfavorevole ai ricorrenti dei giudizi aventi ad oggetto il D.A. n. 1977/2007, della sospensionedei relativi effetti giuridici disposta nelle more dei giudizi amministrativi, senza però tenere conto del fatto che la fonte del regimetariffario ripristinato aveva perso, a decorrere dal 2010, la sua efficacia, limitata, al triennio 2007/2009, come rilevato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza e da numerosi altri precedenti giurisprudenziali anche di legittimità ivi richiamati.5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso , con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata, rende superfluo l’esame del secondo motivo, che deve ritenersi assorbito. 6.In conclusione, in entrambi i giudizi riuniti, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, in applicazione del seguente principio: «In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009». Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato assorbito e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di merito esamini la residua materia del contendere alla luce del principio enunciato, il quale provvederà anche a liquidare le spese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, in entrambi i giudizi riuniti, il primo motivo di ricorso, nei ter