CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 547/2022 de-positata il 16/03/2022.Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 547/2022, pubblicata in data 16 marzo 2022,la Corte d'appello di Catania, nella regolare costituzione dell'appellataAZIENDA [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente ac-colto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tri-bunale di Catania n. 2702/2019, pubblicata in data 26 giugno 2019 e,per l'effetto, ha dichiarato infondata la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione dell'importo di € 101.898,68.2. [OSCURATO:PERSONA] - struttura sanitaria operante in regime di accre-ditamento - aveva agito al fine di far accertare l'insussistenza del cre-dito di € 327.974,56, vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di ripetizione di somme già corrisposte in esecu-zione degli accordi contrattuali annuali.L'[OSCURATO:PERSONA], infatti, avevacomunicato all'odierna ricorrente con nota del 29 ottobre 2014 il D.A.n. 170/2013, il quale disponeva il ripristino - con effetto retroattivo -delle tariffe di cui al D.A. n. 1977/07.Tali tariffe – che prevedevano l'applicazione dello sconto tariffariodi cui al D.M. 12 settembre 2006 – erano state infatti precedentementesospese con D.A. n. 336/2008 a seguito dell'impugnazione in sede am-ministrativa del D.A. n. 1977/07 e, solo all'esito del contenzioso am-ministrativo in senso favorevole all'Amministrazione, erano state ripri-stinate con il citato D.A. n. 170/2013.La Regione, quindi, all'esito del ripristino dello sconto tariffario,aveva attivato il procedimento di recupero delle somme corrispondentiSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 2 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026allo sconto temporaneamente non applicato per gli anni 2008, 2009 e2010.Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Tribunale di Catania,con la già citata sentenza n. 2702/2019, aveva integralmente disattesola domanda della CLINILAB SRL3. La Corte d'appello ha esaminato, in primo luogo, il motivo diappello con il quale l'odierna ricorrente deduceva la nullità della sen-tenza di prime cure per mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] avevaceduto pro soluto i crediti derivanti dalle prestazioni sanitarie.Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che la domanda avevaad oggetto esclusivamente l'accertamento negativo del credito vantatodall'odierna controricorrente nei confronti della stessa CLINILAB SRLquale soggetto parte del contratto di accreditamento ed ha quindi con-cluso che la cessione del credito alla società di factoring, avvenuta an-teriormente alla proposizione della domanda, risultava estranea al rap-porto dedotto in giudizio, non configurandosi alcuna ipotesi di litiscon-sorzio necessario.La Corte d'appello ha poi affrontato il secondo motivo di gravame,con il quale venivano formulate plurime censure all'indirizzo della de-cisione di prime cure, in quanto [OSCURATO:PERSONA] deduceva sia l'erroneaaffermazione della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] a richiedere la restituzione delle somme nono-stante la cessione del credito, sia l'omessa pronuncia sulla domanda diaccertamento negativo del credito, sia la mancata applicazione deiprincipi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203/2016, sia la mancata valutazione del carattere privatistico del rapportodi accreditamento e la conseguente assenza di riserva di ripetizionedelle somme già corrisposte, sia, infine, il valore ricognitivo del debitoSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 3 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026derivante dall'accettazione della cessione in favore dell'impresa di fac-toring.La Corte territoriale ha preliminarmente ritenuto inammissibile l'ec-cezione di difetto di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la stessa era stata sollevatatardivamente con la memoria ex art. 190 c.p.c. nel giudizio di primecure e che in ogni caso, nel merito, l'odierna controricorrente rimaneval'unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione delle sommecorrisposte in forza del contratto di accreditamento, essendo la societàdi factoring estranea a tale rapporto.Esaminando, poi, il profilo fondamentale della vicenda, la Corte ter-ritoriale ha ricostruito l'evoluzione diacronica del quadro normativo edamministrativo evidenziando che:− il D.A. n. 1977/2007, adottato in attuazione del Piano di conteni-mento della spesa sanitaria regionale per il triennio 2007-2009,aveva previsto che, a far data dal 1° ottobre 2007, le tariffe mas-sime applicabili in Sicilia per la remunerazione delle prestazioni diassistenza specialistica ambulatoriale sarebbero state quelle pre-viste dal D.M. 12 settembre 2006, recependo anche l'art. 1,comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006− a seguito della sospensione cautelare di tale decreto da parte delGiudice amministrativo, l'Assessorato regionale, con D.A. n. 336/2008, aveva sospeso in via generalizzata l'applicazione dellenuove tariffe, ripristinando temporaneamente quelle precedenti,ma con espressa riserva di ripetizione delle somme eventualmentecorrisposte in eccesso;− successivamente, definito il contenzioso amministrativo con esitofavorevole all'Amministrazione, il D.A. n. 170/2013 aveva presoSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 4 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026il ripristino delle tariffe di cui al D.A. n. 1977/2007, con la decor-renza in quest'ultimo stabilita ed invitando le aziende sanitarie alrecupero degli importi indebitamente erogati.La Corte territoriale ha, quindi, rilevato che la remunerazione delleprestazioni rese dai soggetti accreditati si basa – per effetto degli in-terventi normativi effettuati a far tempo dal D. Lgs. n. 502/1992 – suun sistema a tariffa, con la duplice conseguenza per cui, da un lato, laremunerazione non costituisce oggetto di pattuizione in seno ai con-tratti stipulati tra l'azienda e le singole strutture, ma è uniformementee previamente determinata mediante tariffe, inserendosi automatica-mente nel rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c. e, dall'altrolato, risulta escluso il potere di disapplicazione degli atti amministrativi,in quanto lo stesso si tradurrebbe in un esame diretto della legittimitàdell'atto amministrativo.La Corte d'appello, ulteriormente, ha disatteso le deduzioni con lequali la ricorrente argomentava nel senso dell'inapplicabilità retroattivadelle tariffe a prestazioni già eseguite, rilevando che il D.A. n. 170/2013 non aveva comportato un'applicazione retroattiva delle tariffe,ma si era limitato ad una mera ricognizione del venir meno del presup-posto che aveva indotto la Regione a sospendere con il D.A. n. 336/2008 le tariffe stabilite con il D.A. n. 1977/2007 e a precisare conte-stualmente che la sospensione avveniva con espressa riserva di ripeti-zione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore.Ha pertanto concluso la Corte d'appello che le tariffe introdotte nel2007 dovevano considerarsi efficaci fin dalla loro originaria vigenza,una volta venute meno le ragioni della sospensione cautelare, senzache potesse invocarsi una lesione del principio di affidamento e che,conseguentemente, ci si misurava non con una applicazione retroattivadel D.A. n. 170/2013, ma con l'applicazione del D.A. n. 1977/2007,Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 5 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026reso temporaneamente inapplicabile ed ora idoneo a produrre i proprieffetti sin dall'originaria vigenza, senza che potesse invocarsi una le-sione del principio di affidamento.La Corte catanese, poi, ha escluso che l'accettazione, da parte diAZIENDA [OSCURATO:PERSONA], della cessione delcredito da [OSCURATO:PERSONA] all'impresa di factoring potesse assumere va-lore di ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., evidenziando che l'o-dierna ricorrente non aveva neppure esplicitato i presupposti per taleinterpretazione.La Corte territoriale, tuttavia, anche sulla scorta della sentenza delConsiglio di Stato n. 4843/2021 – che aveva annullato il D.A n. 170/2013 nella parte in cui lo stesso presupponeva la perdurante vigenzadel regime tariffario anche oltre il triennio 2007-2009 ‒ ha conclusoche lo sconto che le strutture private accreditate erano tenute a prati-care operava limitatamente al triennio 2007-2009 e che, conseguente-mente, la pretesa restitutoria vantata dall'odierna controricorrente nonpoteva ritenersi fondata con riferimento ai pagamenti effettuati nelloanno 2010.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cataniaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sette motivi.Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 6 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 102c.p.c.; 1260 c.c.; della Legge n. 52/1991.Si censura la decisione della Corte d'appello per avere escluso lasussistenza di un litisconsorzio necessario rispetto all'impresa di facto-ring cui i crediti dell'odierna controricorrente sarebbero stati ceduti.Osserva la società ricorrente che l'eccezione è stata disattesa dallaCorte territoriale facendo riferimento al rapporto di accreditamento, ilquale intercorre tra Regione e struttura sanitaria, laddove nella speciea venire in rilievo era il diverso rapporto patrimoniale tra [OSCURATO:PERSONA] e struttura sanitaria accreditata.Deduce, quindi, che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento nega-tivo di un credito di natura patrimoniale scaturente dai singoli contrattiannuali ex art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, contratti che eranostati integralmente ceduti alla società di factoring.Argomenta, quindi, che l'impresa di factoring è divenuta la nuovatitolare del rapporto creditorio/debitorio, con la conseguenza che la de-cisione sull'esistenza o inesistenza del credito inciderebbe direttamentesulla sua sfera giuridica.Il ricorso sottolinea che il factoring costituisce un negozio unitarioplurilaterale, dal quale derivano inevitabili conseguenze della statui-zione giudiziale sulla posizione del cessionario e che, conseguente-mente, l'esclusione della società di factoring dal giudizio determine-rebbe una violazione delle regole sul litisconsorzio necessario.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c.La ricorrente censura la decisione impugnata deducendo una erratainterpretazione delle proprie difese, argomentando in particolare di nonaver sostenuto – come afferma la decisione impugnata ‒ che l'accetta-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 7 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026zione della cessione del credito da parte dell'odierna controricorrenteavesse valore di ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.Deduce, invece, che l'argomentazione difensiva era incentrata sullaautorizzazione al pagamento apposta dalla controricorrente sulle sin-gole fatture e che tale atto era idoneo ad integrare una dichiarazionericognitiva dell'esistenza e della debenza del credito in relazione alleprestazioni eseguite e remunerate secondo il tariffario contrattual-mente applicato.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.,per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione ditardività del richiamo all'art. 1339 c.c., eccezione con la quale l'odiernaricorrente veniva a dedurre che tale richiamo era stato operato dall'o-dierna controricorrente solo nella comparsa conclusionale di primogrado.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1339 c.c. peravere la Corte territoriale ritenuto applicabile il disposto di cui all'art.1339 c.c. ai contratti tra le parti, sebbene gli stessi avessero già trovatoesecuzione.Argomenta, in particolare, il ricorso che l'art. 1339 c.c. opera esclu-sivamente con riferimento ai contratti di durata e solo per gli effettifuturi del rapporto, mentre i contratti oggetto di causa erano annuali,integralmente eseguiti e già esauriti, con conseguente inapplicabilitàdell'art. 1339 c.c., “non essendovi alcuna “residua durata” che legitti-merebbe in thesi l'applicazione del disposto di cui all'art. 1339 c.c.”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., il carattere apparente della motivazione della sentenza.Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 8 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui que-st'ultima afferma che, anche a prescindere dall'applicabilità del D.A. n.170/2013, gli effetti sospensivi del D.A. n. 1977/2007 sarebbero co-munque venuti meno per effetto della definizione del contenzioso am-ministrativo.Secondo la ricorrente tale motivazione risulta oscura e incompren-sibile, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguitodal giudice di merito e traducendosi, di fatto, in una motivazione me-ramente apparente.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione: I) dell'art. 8-bis, comma1, D. Lgs. n. 502/1992; II) dell'art. 1, comma 796, lett. o), Legge n.296/2006; III) del D.M. 12 settembre 2006; IV) del D.A. 1977 del28.9.2007; V) del D.A. 1745/2007.Si censura la decisione impugnata sotto quattro profili.In primo luogo, la ricorrente imputa alla decisione impugnata unaerronea individuazione del thema decidendum, in quanto la Corte d'ap-pello avrebbe concentrato la propria analisi sulla disciplina pubblicisticadelle tariffe e degli sconti, mentre l'oggetto della domanda era l'accer-tamento negativo di un credito nell'ambito della fase contrattuale con-seguente al rapporto di accreditamento, regolata da contratti di naturaprivatistica.Deduce, quindi, che nei contratti stipulati con l'odierna controricor-rente non risultava richiamato il tariffario di cui al D.A. n. 1977/2007né l'art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006, bensì esclusiva-mente il tariffario vigente di cui al D.A. n. 24059/1997, e che l'applica-zione delle tariffe ridotte introdotte o ripristinate successivamente sirisolverebbe in una modifica unilaterale del regolamento contrattuale,in violazione dei principi di certezza e di affidamento.Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 9 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026In secondo luogo, la ricorrente censura la decisione impugnata inquanto quest'ultima non avrebbe considerato che il D.A. n. 170/2013,nel ripristinare le tariffe scontate, non poteva incidere sui contratti giàinteramente eseguiti dalle parti e relativi a rapporti già esauriti, do-vendo al riguardo operare i principi espressi con la sentenza della Cortecostituzionale n. 203/2006.Il ricorso critica la qualificazione che la Corte d'appello ha dato delD.A. n. 170/2013 come atto meramente ricognitivo, ed argomenta –anche alla luce della rubrica del medesimo D.A. ‒ che esso ha in realtàdisposto un ripristino con effetto retroattivo delle tariffe scontate, incontrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema diirretroattività.In terzo luogo, la ricorrente contesta l'affermazione secondo cui ilD.A. n. 336/2008 conteneva una riserva di ripetizione, osservando chené tale decreto né i singoli contratti annuali prevedevano una simileclausola.In quarto luogo, la ricorrente evidenzia che con sentenza emessa il24 giugno 2021, il Consiglio di Stato ha in parte annullato il D.A. n.170/2013, ritenendo che l'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del2006 avesse efficacia temporale limitata agli anni 2007 e 2008, con laconseguenza che il D.A. n. 170/2013 non poteva giustificare la ripeti-zione dei compensi liquidati per gli anni successivi.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.Si censura, infine, la decisione impugnata, nella parte in cui lastessa, previa compensazione per un terzo, ha gravato l'odierna ricor-rente dei residui due terzi delle spese dei due gradi di giudizio.Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 10 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026Argomenta il ricorso che, venendo meno la soccombenza della ri-corrente, si verrà ad imporre la condanna dell'odierna controricorrenteal pagamento integrale delle spese dei gradi di merito.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non può trovare accoglimento, dovendo, anzi, questa Corte dare con-tinuità ai principi già enunciati con una nutrita serie di propri precedentiin vicende aventi stretta affinità con quella ora in esame (cfr. Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 22383 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22742del 12/08/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22735 del 2024; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 16585 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4160 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordi-nanza n. 36566 del 2023).2.1. Il primo motivo è infondato.In fattispecie sul punto quasi sovrapponibile a quella ora in esame,infatti, questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16585 del 2024,successivamente richiamata da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22383 del2025) ha osservato – con principio che si intende confermare in questasede ‒ che “il rapporto tra cedente e cessionario - sia nel caso in cui lacessione sia stata notificata al debitore ceduto, sia nel caso in cui siastata da costui accettata - rimane autonomo e distinto da quello tracessionario e debitore ceduto e così pure dal rapporto tra cedente edebitore ceduto, giacché non si tratta di un rapporto giuridico sostan-ziale unico comune a più soggetti (cfr. Cass. 15.12.1987, n. 9295)”;che “gli enunciati postulati possono essere riferiti pur ai rapporti che sicorrelano ad un contratto di factoring”; che “da tempo questo Giudicespiega che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone lapartecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di ta-luno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché l'a-zione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisogget-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 11 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026tivo unico ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile, inci-dente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più sog-getti (cfr. Cass. 27.6.2006, n. 17027; Cass. 30.1.1995, n. 1093; Cass.(ord.) 16.2.2023, n. 4849)”.2.2. Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.Inammissibile, in primo luogo, in quanto, nonostante il protestatoossequio al principio di autosufficienza (rectius specificità) di cui all'art.366 c.p.c., il ricorso procede ad una riproduzione assolutamente som-maria ed inadeguata dell'atto processuale di cui la ricorrente lamentaun'errata lettura da parte della Corte territoriale.Di tale atto – la cui natura non viene neppure specificata, ma chedeve ritenersi essere l'atto di appello, peraltro localizzato in modo im-preciso (“All. A in All. 2, pag. 30”, laddove, alla luce dell'elenco docu-menti in calce al ricorso, si tratta verosimilmente dell'All. A nell'All. 5)– la ricorrente si limita alla mera riproduzione di un minimo passaggio,che non consente a questa Corte di valutare l'effettivo tenore e conte-nuto delle difese svolte in sede di appello.L'inammissibilità del mezzo – seppur valutata in conformità alle in-dicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia) – vale a precludere l'esercizio, da parte di questa Corte, delpotere-dovere di procedere l'esame diretto degli atti, in quanto è ne-cessariamente dall'ammissibilità del motivo di ricorso che discende lapossibilità di procedere a tale esercizio (Cass. Sez. Un. - Sentenza n.20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 1/12/2020; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Infondato, in secondo luogo, in quanto lo stesso, minimo, passaggioargomentativo riprodotto nel ricorso risulta smentire l'impianto argo-mentativo della ricorrente – secondo la quale l'autorizzazione al paga-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 12 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026mento delle singole fatture costituiva ricognizione di debito ex art.1988 c.c. – dal momento che il medesimo passaggio non opera alcunriferimento all'autorizzazione al pagamento, bensì, come corretta-mente rilevato dalla Corte d'appello, si riferisce all'accettazione dellacessione ad all'ipotetico – ma insussistente ‒ valore di riconoscimentodi debito che tale accettazione dovrebbe rivestire.2.3. Sempre sia inammissibile sia infondato è il terzo motivo di ri-corso.Poiché nello sviluppo argomentativo del motivo non si rinviene al-cuna concreta precisazione in ordine alla vicenda processuale cheavrebbe caratterizzato la specifica questione, è necessario assumerecome riferimento quanto dedotto dallo stesso ricorso nella parte inizialededicata allo svolgimento del giudizio.Si legge, allora, a pag. 8, che: “In sede conclusionale l'odierna ri-corrente, tra le altre, stigmatizzava oltre che l'inammissibilità, per tar-dività, del richiamo operato dall'Asp in primo grado solo in sede con-clusionale all'art. 1339 c.c. (…)”.È quindi lo stesso ricorso ad evidenziare che l'eccezione di cui l'o-dierna ricorrente lamenta l'omesso esame sarebbe stata sollevata soloin conclusionale con riferimento ad una deduzione svolta dall'odiernacontroricorrente già in sede di prime cure, seppure, anche in questocaso, solo in conclusionale.tardività ‒ avrebbe dovuto essere, alternativamente, sottoposto al giu-dice del gravame con uno specifico motivo di appello, ove disatteso,oppure comunque tempestivamente e formalmente riproposto, ovenon affrontato dal giudice di prime cure - aspetto che il ricorso omettedi specificare, così violando l'art. 366 c.p.c. - si deve rammentare chegli scritti difensivi conclusivi hanno la sola funzione di illustrare le do-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 13 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026mande e le eccezioni già ritualmente proposte (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 5478 del 14/03/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22970 del 7/12/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 16/07/2004), sicché, ovecon tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, ilgiudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo,senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 98 del 07/01/2016), risultando, anzi, inammissibile il motivo di ri-corso con il quale ci si venga a dolere dell'omessa pronuncia del giudicedi appello, qualora la questione sia stata sollevata con gli scritti con-clusivi di tale grado (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005).Sebbene quanto sin qui osservato risulti sufficiente a far ritenereinammissibile il mezzo, nondimeno, si deve ulteriormente rammentareche, in relazione all'omessa pronuncia su una eccezione di natura pro-cessuale – nella specie “l'inammissibilità, per tardività, del richiamooperato dall'Asp in primo grado solo in sede conclusionale all'art. 1339c.c." – vale il consolidato orientamento di questa Corte, a mente delquale il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di man-cato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudizialidi rito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.1876 del 25/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013).Il motivo, già inammissibile, risulta comunque anche infondato, inquanto l'applicazione del meccanismo di integrazione tariffaria di cuiall'art. 1339 c.c. viene ad operare ex lege – sussistendone i presupposti– con la conseguenza che la deduzione dell'ipotesi di sostituzione au-tomatica di clausole non può ritenersi costituire oggetto di un'eccezionein senso proprio.Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 14 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/20262.4. Inammissibile è anche il quarto motivo.Lo stesso, infatti, non riesce a cogliere – e quindi censurare ade-guatamente - la ratio della decisione impugnata, la quale è venuta arichiamare l'art. 1339 c.c. solo in relazione alla tematica della prede-terminazione delle tariffe da applicare nei contratti conclusi tra la strut-tura accreditata ed il [OSCURATO:PERSONA], affermando, testualmente, che“(…) la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti previamenteaccreditati non è oggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati tral'ASP e le singole strutture ma, ex art. 1339 c.c., è uniformemente epreviamente determinata mediante tariffe determinate in base a spe-cifiche regole dalle regioni con propri provvedimenti autoritativi”.L'art. 1339 c.c., cioè, è stato richiamato dalla Corte d'appello soloper escludere che le prestazioni con i soggetti accreditati siano regolateda una mera trattativa privata e per ribadire, invece, che operano ta-riffe stabilite su base regionale in virtù di una previsione nazionale.Il decisum della sentenza impugnata, per contro, si viene invece adimperniare sulla ben diversa ratio per cui, venuta meno la temporaneasospensione disposta con il D.A. n. 336 del 27/02/2008, il precedenteD.A. n. 1977 del 28/09/2007 aveva ripreso piena vigenza con effettoex tunc – e cioè, come se non fosse mai stato sospeso – con conse-guente applicazione ab initio delle tariffe richiamate dallo stesso D.A.n. 1977 del 28/09/2007 a tutti i contratti conclusi dalle parti nel corsodegli anni.Tale ratio non risulta in alcun modo censurata adeguatamente dalmotivo in esame – mentre è infondatamente censurata dal sesto mo-tivo, come si avrà modo di vedere ‒ da ciò derivando l'inammissibilitàdel mezzo.Conclusione, questa, che non esime dall'evidenziare un ulteriore,duplice, limite delle argomentazioni della ricorrente nel momento in cuiSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 15 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026la stessa, da un lato, afferma che l'art. 1339 c.c. sarebbe stato appli-cato a rapporti già integralmente eseguiti e, dall'altro lato, lamental'erronea applicazione dell'art. 1339 c.c. ad un rapporto non di durata.Quanto alla prima tesi, è sufficiente osservare che, secondo il con-divisibile ragionamento della Corte d'appello, i rapporti in questioneerano stati comunque eseguiti dopo l'adozione del D.A. n. 1977/2007,e cioè in un momento in cui le tariffe erano già vigenti, seppur oggettodi una temporanea sospensione che non valeva tuttavia ad eliderle de-finitivamente.Quanto alla seconda tesi, è da dire che - al di là del carattere noncondivisibile della tesi per cui l'art. 1339 c.c. troverebbe applicazioneai soli contratti di durata - sfuggono le ragioni per cui un contratto chepreveda lo svolgimento di distinte prestazioni per la durata di un interoanno dovrebbe essere escluso dall'ambito dei contratti di durata, va-lendo in ogni caso la considerazione – già svolta da questa Corte – percui “Una volta definitivamente rigettata l'impugnazione del D.A. n.1977/2007 e venuta meno la sospensione della sua efficacia, comestabilito dal D.A. n. 170/2013, e tenuto conto della normativa primariaapplicabile, ai rapporti contrattuali in questione, interessati dalla pre-visione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 doveva ap-plicarsi il regime tariffario scontato, a nulla rilevando che i contrattierano stati già eseguiti, trattandosi di criterio tariffario imposto dallalegge ai sensi dell'art. 1339 c.c.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22742 del2024).2.5. Il quinto motivo risulta, ancora, inammissibile.Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito chela riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticiSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 16 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzio-nale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenzache è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sisia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esau-rendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a-spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con-trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando inveceesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 3/03/2022).Il motivo di ricorso, invece, si limita ad affermare del tutto apodit-ticamente la incomprensibilità della motivazione della decisione impu-gnata, senza neppure procedere ad un'analisi del percorso argomenta-tivo seguito dalla Corte catanese e senza individuare alcun possibileelemento anche solo astrattamente riconducibile alle ipotesi primaelencate, da ciò derivando la radicale inammissibilità del motivo mede-simo.Ciò non esime questa Corte dal rilevare, in ogni caso, che nessunadelle carenze estreme cui viene ora a ridursi l'ambito applicativo delloart. 132, n. 4), c.p.c. risulta ravvisabile nella motivazione della deci-sione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo inmodo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed im-mune da affermazioni reciprocamente inconciliabili.In particolare, si deve osservare che il passaggio motivazionale sulquale sembrano nel concreto appuntarsi le censure della ricorrente noncostituisce fondamentale ratio decidendi in quanto si sostanzia in unamera argomentazione ad abundantiam, che, come tale, non svolge ilruolo di pilastro della motivazione.Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 17 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026La Corte territoriale si è invero limitata a svolgere un mero ragio-namento astratto, affermando che ‒ essendo il D.A. n. 170/2013 attomeramente ricognitivo del venir meno dei presupposti della sospen-sione delle tariffe di cui al D.A. n. 1977/2007 – la rinnovata piena vi-genza di queste ultime non veniva a dipendere dallo stesso D.A. n.170/2013, con la conseguenza che, anche eliminando - in via di meraipotesi - quest'ultimo, comunque avrebbero trovato applicazione delletariffe di cui al D.A. n. 1977/2007.È tuttavia evidente che il vero – ed evidente ‒ fulcro della motiva-zione è costituito dall'affermazione del carattere meramente tempora-neo della sospensione delle “tariffe scontate”, con conseguente pienaapplicazione ex tunc delle medesime, una volta risoltosi il contenziosoamministrativo.2.6. Il sesto motivo risulta invece infondato.La ricorrente, invero, viene a sollevare una questione che – comegià rammentato anche in premessa generale ‒ è stata affrontata daquesta Corte in numerosi propri precedenti (cfr. Cass. Sez. 1, Ordi-nanza n. 22383 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22742 del 12/08/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22735 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordi-nanza n. 16585 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 2024;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4160 del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.36566 del 2023), ai cui principi, in questa sede, si intende dare conti-nuità e la cui motivazione deve comunque intendersi qui richiamata aisensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.In tali pronunce si è osservato che i provvedimenti assessoriali dellaRegione Sicilia via via succedutisi nella materia hanno dato attuazionealla disciplina nazionale in tema di sconti, senza produrre alcuna inde-bita modifica dei rapporti intercorsi fra strutture ambulatoriali e S.S.N.,poiché all'esito del contenzioso riguardante il D.A. n. 1977/2007, l'As-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 18 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026sessorato ha semplicemente preso atto del venir meno dell'efficaciasospensiva prodotta dall'intervento cautelare del Giudice amministra-tivo, non trattandosi di ripristino retroattivo delle tariffe scontate, madella loro “reviviscenza” connessa al venir meno dell'effetto sospensivo(v. tra le tante Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14778 del 10/07/2020; Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 30/12/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 4832 del 23/02/2024).Va, allora, rammentato che l'art. 8-sexies, comma 5, D. Lgs. n.502/1992, da un lato, prevede che il Ministro della sanità con appositodecreto individui i sistemi di classificazione che definiscono l'unità diprestazione o di servizio da remunerare e determini le tariffe massimeda corrispondere alle strutture accreditate, dall'altro lato, stabilisce icriteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistematariffario.In termini non dissimili, l'art. 1, Legge n. 311/2004, nel testo mo-dificato dall'art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006 ha previstoche la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delleprestazioni e delle funzioni assistenziali sia operata con decreto del Mi-nistero della salute - di concerto con il Ministero dell'economia e dellefinanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - precisandoche gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffemassime restano a carico dei bilanci regionali.In base al meccanismo normativo sopra descritto, quindi, il decretoministeriale ha determinato le tariffe massime da applicare mentre,entro il limite della soglia massima determinata, appunto, dal decretoministeriale, la Regione ha fissato le tariffe.Si ha, quindi, un fenomeno di concorso delle due fonti, in quantol'autorità ministeriale determina la soglia massima, mentre entro il li-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 19 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026mite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le re-gioni fissano le tariffe, ed ove tale soglia risulti superata l'importo ec-cedente resta a carico del bilancio regionale.Come osservato da questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22742del 12/08/2024), “Le due fonti, in sintesi, concorrono, nel senso chel'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regionefissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia, con laconseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico dellaregione.”.Su tale quadro è venuto ad intervenire l'art. 1, comma 796, lett.o), Legge n. 296/2006, introducendo, per il triennio 2007-2009 unosconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistichedal D.M. Sanità 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati perle prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.[OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della legge statale è stata previ-sta dal D.A. n. 1745/2007, il quale ha stabilito l'applicazione nel terri-torio siciliano dei predetti sconti tariffari del 2% e del 20% da detrarredalle tariffe in atto vigenti.Successivamente, con il D.A. n. 1977/2007 – recependo integral-mente tale normativa nazionale, senza eccezioni (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 36566 del 30/12/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del23/02/2024) ‒ è stato sancito che le tariffe massime applicabili nelterritorio della Regione Sicilia per la remunerazione delle prestazioni diassistenza specialistica ambulatoriale a far data dal 1/10/2007 sareb-bero state quelle precisate dal D.M. Salute 13 settembre 2006, art. 3,con l'applicazione dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o),l. n. 296 del 2006.Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regionenell'ambito della soglia massima determinata con il decreto ministe-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 20 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026riale, ed ove tale soglia venga superata unica conseguenza è che l'ec-cedenza resti a carico del bilancio regionale (v. da ultimo Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 22742 del 12/08/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832del 23/02/2024).A seguito del provvedimento di sospensione del D.A. n. 1977/2006da parte del Giudice amministrativo, è stato adottato il D.A. n. 336/2008, che ha previsto la temporanea reviviscenza dei valori tariffariprevigenti al D.A. (previsti dal D.A. n. 24059/1997 e dal D.A. n. 7104/2005), nelle more della definizione del giudizio amministrativo, e conriserva di ripetizione.A seguito della definizione del contenzioso amministrativo con ri-getto dei ricorsi proposti avverso il D.A. n. 1977/2007 e la cessazionedegli effetti sospensivi scaturenti dal D.A. n. 366/2008, è stato ema-nato l'ulteriore D.A. n. 170/2013, che ha dato atto della reviviscenzadelle tariffe di cui al D.A. n. 1977/2007 (tra le tante, v. da ultimo Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.11079 del 10/06/2020).L'intervento operato con il D.A. n. 336/2008, infatti, risultava chia-ramente finalizzato a ripristinare il regime tariffario senza applicazionedegli sconti, al solo fine di recepire gli effetti della sospensiva dispostadal Giudice amministrativo dei precedenti DD.AA. nn. 1745/2007 e1977/2007 – cioè dei provvedimenti con i quali veniva prevista l'appli-cazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o),Legge n. 296/2006 ‒ con la conseguenza che l'efficacia del medesimoD.A. n. 336/2008 era condizionata alla definizione del contenzioso re-lativo ai DD.AA. nn. 1745/2007 e 1977/2007.Ne consegue che, al verificarsi della condizione risolutiva previstanello stesso D.A. n. 336/2008, quale conseguenza della reiezione deiricorsi avverso i già menzionati DD.AA., e quindi al venir meno degliSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 21 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026effetti delle sospensive ivi adottate, la temporanea sospensione deglisconti tariffari ha cessato di produrre ogni effetto ed ha ripreso pienovigore il relativo meccanismo e con esso anche il diritto alla ripetizionedelle maggiori somme erogate in pendenza della sospensiva pure con-tenuta nel D.A. n. 336/2008 (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22742 del12/08/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.14778 del 10/07/2020; Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, quindi, il D.A. n.170/2013 non si prefigge il fine di esprimere una potestà amministra-tiva, ma si limita a prendere atto del venir meno - per effetto delladefinizione sfavorevole ai ricorrenti dei giudizi aventi ad oggetto il D.A.n. 1977/2007 - della sospensione dei relativi effetti giuridici dispostanelle more dei giudizi amministrativi.Dal che discende la conclusione, già enunciata da questa Corte, percui “In definitiva, il diritto vivente di questa Corte è fermo nell'escludereche la disciplina assessoriale sopra ricordata resa in ambito regionalesiciliano abbia indebitamente applicato nella regione siciliana il regimedi sconti tariffari introdotto dalla legislazione nazionale per il periodo divigenza della legislazione nazionale- triennio 2007/2009- che viene quiin considerazione.” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22742 del 12/08/2024).Questa stessa Corte ha tuttavia precisato che la disciplina introdottadall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, operativa ed efficaceanche in Sicilia per effetto del D.A. n. 1745/2007, secondo le tariffedeterminate con il D.A. n. 1977/2007, è intrinsecamente connaturataal “piano di rientro" esplicitato nella legge finanziaria e, pertanto, haefficacia temporalmente limitata, che non può superare il triennio2007/2009 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Cass.Sez. 6-1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; Cass. Sez. 1, OrdinanzaSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 22 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026n. 20758 del 28/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).Al riguardo, occorre rammentare che la Corte costituzionale ha di-chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, nella parte in cui ha previstogli sconti tariffari, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97,103, 113, 117, terzo comma, e 119 Cost. (Corte cost., Sentenza n. 94del 2/04/2009), evidenziando che, con la norma richiamata, il legisla-tore ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di «ga-rantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiet-tivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del pro-tocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale laConferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione», concor-dando, in buona sostanza, sull'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria,realizzato, tra l'altro, precisamente con detta norma, mediante la fis-sazione delle tariffe massime ed uno sconto, nei termini sopra indicati.Ai fini dell'esito positivo del vaglio di costituzionalità, tuttavia, hasvolto rilievo fondamentale il carattere transitorio della norma - evin-cibile dalla formulazione della stessa, riferita al triennio 2007-2009, econfermata dalle sopravvenienze normative e, in particolare, dall'art.8 D.L. n. 248/2007 (conv. con modif. con Legge n. 31/2008) e dall'art.79 D.L. n. 112/2008 (conv. con modif. con Legge n. 133/2008 (che hamodificato la disciplina della fissazione delle tariffe, al fine di permet-tere un'accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equaremunerazione delle stesse) – come successivamente rilevato ancheda questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.14778 del 10/07/2020;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024).Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 23 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026Alle stesse conclusioni è pervenuta la sentenza del Consiglio diStato che ha affermato che lo sconto che le strutture private accredi-tate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto delS.S.N., devono praticare ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n.296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009, con conseguente inva-lidità del D.A. n. 170/2013, nella parte in cui, prendendo atto dellareviviscenza delle tariffe scontate, a seguito del rigetto delle impugnazioni che avevano determinato la sospensione cautelare dell'efficaciadel D.A. n. 1977/2007, non tiene conto di tale limite temporale ai finidel recupero del credito derivante dagli sconti applicati (Cons. Stato,Sez. III, Sentenza n. 4840 del 24/06/2021; conf. Cons. Stato, Sez. III,Sentenza n. 4843 del 24/06/2021).Alla luce dei principi sin qui sintetizzati emerge, da un lato, che ladecisione impugnata ha fatto corretto governo delle norme di dirittoapplicabili alla fattispecie e, dall'altro lato, che le deduzioni sulle qualisi viene a basare il motivo di ricorso risultano infondate.La Corte territoriale, infatti, non solo è pervenuta alla corretta con-clusione per cui il D.A. n. 170/2013 non aveva determinato un'applica-zione retroattiva dello sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett.o), l. n. 296/2006 ma si era limitato a prendere atto del venir menodella sospensione del D.A. n. 1977/2007 - e quindi della piena applica-bilità ex tunc delle tariffe in esso contenute - ma anche ha evidenziatoche tale meccanismo trovava nondimeno un limite nel carattere tem-poraneo dello sconto tariffario, e quindi della sua inapplicabilità alletariffe per l'anno 2010, affermando l'infondatezza, su tale punto, dellapretesa restitutoria dell'odierna controricorrente.Infondate risultano, invece, le deduzioni svolte nel ricorso.Infondate nella parte in cui si deduce che la Corte territorialeavrebbe dovuto concentrare la propria attenzione non sulla disciplinaSez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 24 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026pubblicistica delle tariffe e degli sconti ma sulla fase contrattuale con-seguente al rapporto di accreditamento, regolata da contratti di naturaprivatistica, in quanto tale tesi oblitera radicalmente il meccanismonormativo di cui è stata fatta poc'anzi ricostruzione e che viene ad in-tervenire sul contenuto degli accordi conclusi con le strutture accredi-tate, “trattandosi di criterio tariffario imposto dalla legge ai sensidell'art. 1339 c.c.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22742 del 2024) cheopera al di là della presenza di un espresso richiamo nella fonte con-trattuale.Infondate nella parte in cui si deduce che il D.A. n. 170/2013, nelripristinare le tariffe scontate, non poteva incidere sui contratti già in-teramente eseguiti dalle parti e relativi a rapporti già esauriti, in quantotale tesi continua ad obliterare la ricostruzione operata da questaCorte, in base alla quale le tariffe in questione dovevano ritenersi ope-ranti ab initio e cioè dal momento dell'adozione del D.A. n. 1977/2007,mentre il D.A. n. 170/2013 deve ritenersi atto meramente ricognitivo.Infondate nella parte in cui si deduce che né il D.A. n. 336/2008 néi singoli contratti annuali contenevano una riserva di ripetizione, do-vendosi osservare che – al di là della novità ed inammissibilità dellaquestione – il diritto della struttura sanitaria a ripetere le prestazionicorrisposte senza titolo deriva comunque direttamente dalla legge enon da eventuali riserve contenute in singoli provvedimenti o contratti.Infondate nella parte in cui richiamano la sentenza del Consiglio diStato 24 giugno 2021, in quanto la decisione impugnata risulta piena-mente conforme a quanto in tale decisione – e nella giurisprudenza diquesta Corte – affermato.Infondate, infine, nella parte in cui – in memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. – richiamano la sentenza n. 503/2022 del Consiglio di GiustiziaAmministrativa della Regione Siciliana, argomentando che da quest'ul-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 25 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026tima verrebbe a discendere l'annullamento integrale del D.A. n. 170/2013 rispetto al caso di specie.Come già osservato da questa Corte in fattispecie similare (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 2024), “si tratta di una lettura dellapronunzia del C.G.A. che non può essere in alcun modo condivisa oassecondata, ove si consideri che la sentenza n. 4840/2021 del Consi-glio di Stato sulla base della quale il C.G.A. ha annullato il decreto as-sessoriale Regione Siciliana n. 170/2013 prende luogo dall'annulla-mento parziale del detto provvedimento pronunziato dalla sentenza n.4840/2021 solo per la parte in cui aveva ripristinato lo sconto tariffarioper il periodo successivo al triennio 2007/2009, ciò risultando agevol-mente dalla lettura della sentenza n. 4840/2021. Pronunzia, quella delConsiglio di Stato, già qui più sopra ricordata, nella quale è stata con-fermata la legittimità del decreto assessoriale Regione Siciliana n.170/13 con riferimento al triennio 2007/2009 (…)”.2.7. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo.Ci si trova di fronte ad un motivo meramente ottativo o ipotetico,in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisionesulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesidelle ricorrenti.È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella cheavrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazionedelle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diversoesito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile mo-tivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sulla speseper la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agliartt. 91 segg. c.p.c. ‒ ma una semplice prospettazione alternativa, de-stinata ad essere o assorbita dall'eventuale accoglimento degli altri mo-tivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuova statui-Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 26 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026zione sulle spese ‒ o, in caso di rigetto dei motivi medesimi – come nelcaso in esame ‒ a risultare inammissibile per radicale carenza di auto-nomia.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., sentenza n. 4315del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 25 giugno 2026.Sez. S1 - R.G. 24898/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 27 di 28Numero registro generale 24898/2022Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 23829/2026Data pubblicazione 22/07/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. 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