Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 36566/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 17130 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17130del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67P46 I199U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 42/2020, pubblicatain data 29 gennaio 2020 (e notificata in data 30 gennaio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.P.) di Mes- sina, per l’importo di € 46.007,28, a titolo di saldo del Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 pagamento delleprestazioni sanitarie di emodialisi erogate in regime di convenzione nel mese di dicembre 2009.

L’opposizione dell’ente ingiunto è stata accolta dal Tribunale di Messina.

La Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di cinquemotivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione di leggee/o nullità della sentenza e/o procedimento ex art. 360 c.p.c.

1. nn. 3 e 4- travisamento di fatti che, vertendo su un punto decisivo ha messo in crisi in modo irreversibile il percorso argomentativo del giudice -omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c.

1. n 5». 1.1La Corte osserva, preliminarmente, che le censure di cui al motivo di ricorso in esame non risultano esposte con la neces- saria chiarezza e risultano, pertanto, di non agevole intelligibi- lità.

In particolare, la censura di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., viene formulata senza uno specifico riferimento alle disposizioni normative che sarebbero state vio- late ed è, per ciò solo, senz’altro inammissibile. 1.2Per quanto riguarda le ulteriori censure, secondo la ricor- rente, dalla motivazione della pronuncia impugnata, « non emerge quale è la vera contesa, ossia che l’ASP, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, portato dalla distinta Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 riepilogativa di dicembre 2009, non contestato (tant’è che il giudice del primo grado ha ritenuto che sul punto non ci fosse contesa), per le prestazioni rese nel mese di dicembre 2009, avesse omesso di pagare la predetta mensilità, operando una compensazione con un presunto credito per gli sconti tariffari relativi a tutto il 2009».

A suo avviso,«dai fatti come esposti dal giudice di merito non emerge che l’Asp abbia attuato un recupero sulla mensilità di dicembre 2009, per recuperare tutto lo sconto 2009» e «pertanto è rimasta priva di riscontro la prima censura di cui all’atto di appello, secondo cui nella fatti- specie mancava un atto autoritativo che permettesse tale recu- pero».

Conclude, pertanto,affermando che « tale travisamento dei fatti e dei documenti a supporto delle rispettive posizioni processuali hanno portato a far ritenere che fosse stata la Struttura a non applicare lo sconto e di avere richiesto il pagamento con giudi- zio monitorio, così da avere determinato un capovolgimento dei fatti e del relativo onere probatorio», mentre, d’altra parte, la corte territoriale avrebbe «sorvolato sulla legittimità o meno delle previsioni contenute nella circolare n. 30039 del 09/12/2009 e della nota prot. n. 3928 del 28/12/2009 dell’A.S.P.». 1.3Si tratta di censure formulate, come premesso, in modo non del tutto chiaro, per cui appare arduo anche ricostruirne l’effettivo e compiutosenso logico e giuridico.

Per quanto, comunque, è possibile intendere per questa Corte, la ricorrente pare lamentare un travisamento dei fatti e delle contestazioni avanzate in relazione alla vicenda sostanziale e a quella processuale, da parte della corte d’appello, che avrebbe determinato una decisione non coerente con queste ultime.

Ricostruita in questi termini, si tratta, peraltro, di una doglianza infondata.

Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 1.4La corte territoriale ha correttamente ricostruito sia la vi- cenda sostanziale che quella processuale ed ha emesso una statuizione che risulta del tutto coerente, sul piano logico e giu- ridico, rispetto ai fatti, alle domande ed eccezioni avanzate nel giudizio e, quindi, alle contrapposte posizioni difensive delle parti.

In particolare, emerge chiaramente, dalla decisione impugnata: - che la A.S.P., nel corrispondere alla società ricorrente il pagamento dovuto per le prestazioni di cui alla distinta riepilogativa delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2009, aveva operato una compensazione con il proprio credito avente ad oggetto la r estituzione degli importi precedentemente corrisposti in eccedenza, in quanto non decurtati dello “sconto” del 2% oggetto di controversia, per le prestazioni di cui alle distinte riepilogative dell’in- tero anno 2009, versando, pertanto, esclusivamente la differenzatra le contrapposte pretese; - che la società accreditata aveva, quindi, domandato, in sede monitoria, il pagamento del residuo importo a suo dire ancora dovuto per la distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009, cioè per una somma esattamente cor- rispondente al predetto sconto, per l’intero anno 2009, contestando la legittimità della compensazione operata dalla A.S.P.

Altrettanto chiaramente,nella decisione impugnata viene affer- matoche tale compensazione doveva – a giudizio della corte territoriale –ritenersi legittima, in quanto lo “sconto” in conte- stazione, sulle tariffe applicabili alle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accredi- tate, eradirettamente previsto dalla legge finanziaria nazionale per il 2007 (legge n. 296 del 2006), recepita nella regione Sici- lia con il Decreto Assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, la cui applicazione era stata semplicemente sospesa, con il Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 successivo Decreto Assessoriale n. 336 del 27 febbraio 2008, in attesa della definizione dei giudizi amministrativi nei quali ne era stata contestata la legittimità, ma con espressa riserva di ripetizione di quanto frattanto corrisposto in eccedenza, onde, essendo stati infine definiti quei giudizi con il rigetto delle im- pugnative, da una parte,non vi era bisogno di alcun ulteriore atto autoritativo che disponesse espressamente la suddetta re- stituzione e, dall’altra parte, non poteva condividersi l’assunto della società ricorrente per cuisarebbe stata disposta una ille- gittima applicazione in via retroattiva di tariffe più svantaggiose per le strutture sanitarie, sulla base di mere circolari e note esplicative emesse nel dicembre 2009 (segnatamente, la circo- lare n. 30039 del 9dicembre 2009 e la nota prot. n. 3928 del 28dicembre 2009 dell’A.S.P., richiamate dalla ricorrente).

Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, si tratta di un percorso argomentativo logico e del tutto coerente sia con le vicende di fatto che hanno dato luogo alla controversia, siacon le rispettive allegazioni difensive delle parti: devono pertanto escludersi il «travisamento dei fatti e dei documenti a supporto delle rispettive posizioni processuali», nonché il «capovolgi- mento dei fatti e del relativo onere probatorio»dedotti con il motivo di ricorsoin esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796. lett.

O), L. n. 311 del 2004, art. 1. comma 170, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 sexies, D.G.R.C. n. 1874 del 1998e D.G.R.C. n. 1269 del 2009, DA n. 1977 del 28 settembre 2007, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 1, n. 3 e 5ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia».

Con il terzo motivosi denunzia «violazione di legge ed in parti- colare dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di irretroattività della legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3».

Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 Il secondo e il terzo motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 2.1In primo luogo, va evidenziato che la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»non è ammissibile, per come formulata, in quanto il mero vizio di motivazione non costituisce più uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione, secondo l’attuale for- mulazione dell’art. 360 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, ratione temporis. 2.2Ciò premesso, con le ulteriori censure di cui ai motivi di ricorso in esame, la società ricorrente sostiene una tesi riassu- mibile nei seguenti termini: -il cd.

“sconto tariffario” del 2% introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della leggen. 296 del 2006, per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, non sarebbe stato immedia- tamente recepito, dalla Regione Sicilia, per le prestazioni di emodialisi, in ragione della «loro particolare natura ed impor- tanza»; -le prestazioni dei centri di dialisi, infatti, sarebbero da ritenersi escluse dal “recepimento”, nella regione Sicilia , delle disposi- zioni sopra richiamate della legge nazionale n. 296 del 2006, operatocon il Decreto Assessoriale (D.A.) n. 1977 del 2007; -tale recepimento sarebbe, in realtà , avvenuto solo nel 2009, ma illegittimamente, sia perché inizialmente disposto in virtù di mere circolari e note esplicative interne (e, solo successiva- mente, con il Decreto Assessoriale n. 170 del 2013), sia per il suo carattere retroattivo. 2.3Gli assunti della ricorrente sono infondati. 2.3.1L’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 ha previsto che «… a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sa- nitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 216 del 14 settembre 1996»; tra le prestazioni specialistiche indicate neldecreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996sono comprese anche quelle di emodialisi (cfr., in particolare, alle note codice nn.39.95.1, 2, 3, 4, 9,nonché 89.03 dell’allegato 1 di detto decreto mini- steriale). 2.3.2Per la Sicilia, il Decreto Assessoriale della Sanità n. 1977 del 28 settembre 2007 ha recepito integralmente tale norma- tiva nazionale, senza eccezioni (art. 1: «le tariffe massime ap- plicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunera- zione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dall’1 ottobre 2007, sono quelle previste dall’articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 12 settembre 2006, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, nonché dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), di cui all'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente de- creto»).

In base al decreto assessoriale di recepimento in Sicilia delle previsioni tariffarie della legge n. 296 del 2006, dunque, lo sconto del 2% deve ritenersi applicabile a tutte le prestazioni rese per conto del Servizio sanitario, ivi incluse quelle di emo- dialisi. 2.3.3Successivamente, peraltro, in virtù del Decreto Assesso- riale n. 336 del 27 febbraio 2008, è stata dispostauna sospen- sione provvisoria dell’applicazione di tali disposizioninormative in Sicilia, anche in ragione delle contestazioni giudiziarie pen- denti davanti al giudice amministrativo, che avevano condotto all’emissione di provvedimenti giurisdizionali di sospensiva Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 dellenuove tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi, ma con espressa salvezza della successiva ripetizione degli importi corrisposti in eccedenza.

Nelle premesse di cui al D.A. n. 336/2008, dopo il richiamo ai provvedimenti di sospensiva emanati dal T.A.R. di Palermo, è, infatti, espressamente previsto quanto segue: «ritenuto di do- versi conformare, nelle more della definizione del giudizio di merito e con riserva di ripetizione, al contenuto delle superiori ordinanze giudiziali, per l’effetto delle quali, in atto, rivivono nel territorio della Regione siciliana i valori tariffari previgenti di cui al decreto n. 24059 dell’11 dicembre 1997 e successivemodi- fiche ed integrazioni ed al decreto n. 7104 del 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell’assistenza specialistica ambu- latoriale e delle prestazioni di emodialisi…». 2.3.4La sospensione prevista dal D .

A . n. 336/2008 è , succes- sivamente,venuta meno, essendo stati rigettati i ricorsi propo- sti al T.A.R. e , con il D ecreto A ssessoriale n. 170 del 2013 , ne è stato dato atto espressamente, imponendo altresì alle A.S.P. della regione di procedere al recupero delle maggiori somme frattanto erogatealle strutture ( l’art . 1 di tale decreto assesso- riale prevede quanto segue: «si dà atto che sono venuti meno i presupposti del D.A. n. 336/08, con rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 set- tembre 2007»;l’art. 2, a sua volta, prevede quanto segue: «È fatto obbligo alle aziende sanitarie provinciali di procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle even- tuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A. n. 1977/07, fermo re- stando che per le prestazioni di emodialisi le stesse dovranno tenere conto dei valori tariffari rideterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 temporale stabilita dall’art. 7 di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell’art. 1comma 796 lett. o) della legge n. 296/06»). 2.4Sulla base del quadro normativo appena ricostruito, non può attribuirsi rilievo alla circostanza, di mero fatto,che, per le prestazioni specialistiche diverse da quelle di emodialisi, lo “sconto tariffario” previsto dalla Legge Finanziaria del 2007 sia stato, in concreto, immediatamente applicato nella Regione Si- cilia, mentre per le prestazioni di emodialisi esso, in un primo momento, non sia stato di fatto applicato e che, successiva- mente, lo sia stato solo con riguardo alle prestazioni rese nel 2009, in mancanza di espresse disposizioni normative che avessero disposto tale diversa o, comunque, differita applica- zione degli sconti tariffari per le diverse tipologie di prestazioni e per gli anni precedenti al 2009.

Deve, di conseguenza, altresì escludersi che le riduzioni tariffa- rie per le prestazioni di emodialisi erogate nell’anno 2009 siano state disposte illegittimamente, con carattere retroattivo: esse devono, al contrario, ritenersi immediatamente riconducibili alle disposizioni normative emanate nel 2006e nel 2007 (legge nazionale n. 296 del 2006; D.A. n. 1977 del 2007, per la Re- gione Sicilia) e la loro applicazione deve ritenersi semplice- mente sospesa, in viaprovvisoria, per il periodo successivo al D.A. n. 336/2008 (ovvero in virtù dei precedenti provvedimenti giudiziari, nei limiti della loro effettiva efficacia), ma con espressa riserva della ripetizione dei maggiori importi frattanto erogati. 2.5In definitiva, la tesi della ricorrente , secondo la quale lo “sconto tariffario” del 2% introdotto dalla Legge n. 296/2006 non sarebbe stato recepito per la Regione Sicilia con il D.A. n. 1977/2007, non trova alcun effettivo riscontro nel contenuto delle disposizioni normativeapplicabili alla fattispecie : essa fa leva sulla valorizzazione, in contrasto con tali disposizioni Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 normative, di una mera circostanza di fatto (alla quale si vor- rebbe in qualche modo attribuire una valore para-normativo), e cioè la constatazione che gli sconti previsti dalla Legge finan- ziaria per il 2007 per le prestazioni di emodialisi non siano stati subito applicati in concreto, ma lo siano stati solo a partire dall’anno 2009.

Poiché, però, il D.A. n. 1977/2007 non prevede alcuna ecce- zione nel recepimento della legge nazionale del 2006, la circo- stanza di fatto che ad esso non sia stata data immediata appli- cazione concreta per i centri di dialisi non può valere a modifi- carne il contenuto normativo.Del resto, la ritardata attuazione dello stessosi spiega, da una parte, con i contrasti interpretativi che erano sorti sul suo ambito di efficacia e, dall’altra parte, con la espressa sospensione della sua applicazione, dapprima in via giudiziaria (almeno per le strutture che avevano pro- mosso i giudizi amministrativi davanti al T.A.R.

Palermo) e poi, in via generalizzata, con il decreto assessoriale n. 336/2008, che peraltro contienel’espressa riserva di ripetizione dei mag- giori importi frattanto erogati, all’esito della definizione di quei giudizi. 2.6Non altera la sostanza del quadro normativo fin qui deli- neato, né consente di mutare le conclusioni appena esposte, neanchela circostanza che nella Regione Sicilia siano stati pre- visti, per le prestazioni di emodialisi, “valori tariffari omnicom- prensivi”, in deroga alle previsioni tariffarie di cui al D.M. del 1996, restando comunque applicabile lo sconto tariffario del 2% di cui si discute nel presente giudizio.

Tali specifici provvedimenti tariffari risultano, del resto, espres- samente richiamati nel D.A. n. 170/2013, il quale ha impostoil recupero delle maggiori somme erogate dalle A.S.P. , preci- sando però che, per le prestazioni di emodialisi, si sarebbe do- vuto tener conto dei valori tariffari «rideterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7 di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell’art. 1comma 796 lett. o) della legge n. 296/06».

In effetti, la stessa società ricorrente (per quanto l’esposizione di cui al ricorso non risulti del tutto chiara e lineare, come ripe- tutamente sottolineato) non pare neanche sostenere che siano state trattenute in ripetizione, dalla A.S.P.di Messina, somme maggiori di quanto le sarebbe spettato in applicazione di tali valori tariffari omnicomprensividecurtati del 2%, ma pare ri- chiamarli al solo scopo di fornire ulteriori argomenti alla tesi secondo la quale in realtà, per le prestazioni di emodialisi,non sarebbero state immediatamente recepite, con il D.A. n. 1977/2007, le tariffe con lo sconto del 2% di cui alla legge n. 296/2006, essendo previste diverse specifiche tariffe regionali.

Neanche si precisa adeguatamente, nel ricorso, se tale que- stione (che nella sentenza impugnata non viene affrontata) fosse stata già avanzatanel corso del giudizio di merito (e, in tal caso, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini), onde parrebbe tratta rsi di questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibile, richie- dendo anche valutazioni di fatto.

In ogni caso, l’assunto non potrebbe ritenersi fondato in diritto, una volta ribaditoche il recepimento della Legge statale n. 296 del 2006 operato in Sicilia con il D.A. n. 1977del 2007 era stato integrale, con la conseguenza che lo sconto del 2% previsto in tali atti normativi riguardava anche le prestazioni di emodialisi e che esso era stato solo provvisoriamente sospeso (ma con riserva di ripetizione) nel 2008. 2.7In definitiva, vanno condivise le conclusioni di cui alla sen- tenza impugnata, secondo cui l’applicazione dello “sconto tarif- fario” del 2% alle prestazioni di emodialisi rese nel 2009 non è riconducibile ai provvedimenti amministrativi del 2009 (aventi Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 carattere meramente ricognitivo e informativo) ma deriva di- rettamente dai provvedimenti normativi del 2006 e del 2007 e deve ritenersi solo provvisoriamente sospesa nel 2008, ma con riserva di ripetizione.

Di conseguenza, l’applicazione di detto “sconto tariffario”, dopo la cessazione della sospensione, non comporta il carattere re- troattivodella tariffa, ma esclusivamente l’obbligo, per le strut- ture sanitarie, di restituire i maggiori importi frattanto indebi- tamente ricevuti, rispetto a quanto effettivamente loro spet- tante.

Ne deriva, altresì, che effettivamente alla A.S.P. controricor- rentespettava il diritto di recuperare le maggiori somme ero- gate per le prestazioni di emodialisi, anche relativamente all’anno 2009, come del resto espressamente previsto dal D.A. n. 170 del 2013. 3.Con il quarto motivo si denunzia « violazione di legge , erro- nea interpretazione del citato articolo 1, comma 796, lettera O), della legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007), che espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 efficacia temporanea dello sconto tariffario, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3».

Secondo la società ricorrente, l’operatività dello “sconto tariffa- rio” del 2% previsto dalla legge n. 296/2006 aveva una efficacia temporalmente limitata e non poteva operare oltre il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge 28febbraio 2008 n. 31, all’art. 8, come ter- mine massimo per l’aggiornamento delle tariffe delle presta- zioni sanitarie.

Il motivo è infondato.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità,«in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007- 2009» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 –01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021 , Rv. 662736 -01).

L’applicabilità degli sconti tariffari di cui alla legge n. 296/2006 anche per l’anno 2009 (cioè, l’ultimo anno del triennio 2007- 2009) è, del resto,implicitamente, ma inequivocabilmente, ri- conosciutanei richiamati precedenti di questa Corte (in parti- colare, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 –01; Sez. 3, Sentenza n. 25845 del 31/10/2017), che –in controversie tra AA.SS.LL. e strutture sanitarie –hanno escluso le riduzioni tariffarie in questione per il solo anno 2010, confermandole, invece, in relazione alle prestazioni rese nell’anno 2009.

Nelle suddette decisioni vengono altresì richiamate, a sostegno dell’assunto per cui gli sconti tariffari hanno operato per l’intero triennio 2007/2009, anche le pronunzie n. 739, del 1° febbraio 2017, del Consiglio di Stato, nonché n. 94, del 2 aprile 2009, della Corte Costituzionale, dalle quali (sebbene invocate dalla società ricorrente a sostegno dei suoi contrari assunti) deve ri- tenersi emergere, in effetti, la sostanziale conferma che l’appli- cabilità degli sconti tariffari disposti dalla legge n. 296 del 2007 ha efficacia temporalmente limitata, ma estesa all’interotrien- nio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre 2009), mentre il termine del 31 dicembre 2008 è riferito alla sola ne- cessità dell’aggiornamento delle tariffe, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more, purché nell’ambito del triennio 2007/2009.

4. Con il quinto motivo si denunzia « IV violazione degli artt.112 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia».

Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 4.1In primo luogo, va ribadito che la censura di «omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»non è ammissibile, per come formulata, in quanto il mero vizio di motivazione non costituisce più uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione, secondo l’attuale for- mulazione dell’art. 360 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, ratione temporis. 4.2Neanche possono accogliersi le ulteriori censure, di viola- zione degli artt. 112 e 346 c.p.c..

Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata emer- gono, infatti, le ragioni per le quali la corte d’appelloha ritenuto conforme a diritto la compensazione operata dalla A.S.P. nel liquidare le prestazioni di cui alla distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009.

Avendo chiarito che il recupero da parte della A.S.P. dei mag- giori importi versati in ragione della provvisoria sospensione degli sconti tariffari era del tutto lecito e che era addirittura imposto dal D.A. n. 170/2013, è evidente che la corte territo- riale abbia inteso, implicitamente ma inequivocabilmente, af- fermare che era, altresì, legittima la compensazione operata dalla stessa A.S.P. tra il relativo credito ed il debito avente ad oggetto la remunerazione delle prestazioni di cui alla distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009, senza che ciò potesse dirsi impedito dalla mera contestazione della controparte, trat- tandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, quindi certa- mente opponibile in compensazione, ai sensi dell’art. 1243 c.c., e senza che potesse ritenersi necessaria un’azione giudiziale autonoma, ovvero un previo contraddittorio stragiudiziale o al- tre forme di interlocuzione, le quali avrebbero di fatto finito per impedire tale compensazione. 5.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva.

Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 15 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 17130 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17130del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67P46 I199U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 42/2020, pubblicatain data 29 gennaio 2020 (e notificata in data 30 gennaio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.P.) di Mes- sina, per l’importo di € 46.007,28, a titolo di saldo del Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 pagamento delleprestazioni sanitarie di emodialisi erogate in regime di convenzione nel mese di dicembre 2009. L’opposizione dell’ente ingiunto è stata accolta dal Tribunale di Messina. La Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di cinquemotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione di leggee/o nullità della sentenza e/o procedimento ex art. 360 c.p.c. 1. nn. 3 e 4- travisamento di fatti che, vertendo su un punto decisivo ha messo in crisi in modo irreversibile il percorso argomentativo del giudice -omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c. 1. n 5». 1.1La Corte osserva, preliminarmente, che le censure di cui al motivo di ricorso in esame non risultano esposte con la neces- saria chiarezza e risultano, pertanto, di non agevole intelligibi- lità. In particolare, la censura di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., viene formulata senza uno specifico riferimento alle disposizioni normative che sarebbero state vio- late ed è, per ciò solo, senz’altro inammissibile. 1.2Per quanto riguarda le ulteriori censure, secondo la ricor- rente, dalla motivazione della pronuncia impugnata, « non emerge quale è la vera contesa, ossia che l’ASP, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, portato dalla distinta Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 riepilogativa di dicembre 2009, non contestato (tant’è che il giudice del primo grado ha ritenuto che sul punto non ci fosse contesa), per le prestazioni rese nel mese di dicembre 2009, avesse omesso di pagare la predetta mensilità, operando una compensazione con un presunto credito per gli sconti tariffari relativi a tutto il 2009». A suo avviso,«dai fatti come esposti dal giudice di merito non emerge che l’Asp abbia attuato un recupero sulla mensilità di dicembre 2009, per recuperare tutto lo sconto 2009» e «pertanto è rimasta priva di riscontro la prima censura di cui all’atto di appello, secondo cui nella fatti- specie mancava un atto autoritativo che permettesse tale recu- pero». Conclude, pertanto,affermando che « tale travisamento dei fatti e dei documenti a supporto delle rispettive posizioni processuali hanno portato a far ritenere che fosse stata la Struttura a non applicare lo sconto e di avere richiesto il pagamento con giudi- zio monitorio, così da avere determinato un capovolgimento dei fatti e del relativo onere probatorio», mentre, d’altra parte, la corte territoriale avrebbe «sorvolato sulla legittimità o meno delle previsioni contenute nella circolare n. 30039 del 09/12/2009 e della nota prot. n. 3928 del 28/12/2009 dell’A.S.P.». 1.3Si tratta di censure formulate, come premesso, in modo non del tutto chiaro, per cui appare arduo anche ricostruirne l’effettivo e compiutosenso logico e giuridico. Per quanto, comunque, è possibile intendere per questa Corte, la ricorrente pare lamentare un travisamento dei fatti e delle contestazioni avanzate in relazione alla vicenda sostanziale e a quella processuale, da parte della corte d’appello, che avrebbe determinato una decisione non coerente con queste ultime. Ricostruita in questi termini, si tratta, peraltro, di una doglianza infondata. Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 1.4La corte territoriale ha correttamente ricostruito sia la vi- cenda sostanziale che quella processuale ed ha emesso una statuizione che risulta del tutto coerente, sul piano logico e giu- ridico, rispetto ai fatti, alle domande ed eccezioni avanzate nel giudizio e, quindi, alle contrapposte posizioni difensive delle parti. In particolare, emerge chiaramente, dalla decisione impugnata: - che la A.S.P., nel corrispondere alla società ricorrente il pagamento dovuto per le prestazioni di cui alla distinta riepilogativa delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2009, aveva operato una compensazione con il proprio credito avente ad oggetto la r estituzione degli importi precedentemente corrisposti in eccedenza, in quanto non decurtati dello “sconto” del 2% oggetto di controversia, per le prestazioni di cui alle distinte riepilogative dell’in- tero anno 2009, versando, pertanto, esclusivamente la differenzatra le contrapposte pretese; - che la società accreditata aveva, quindi, domandato, in sede monitoria, il pagamento del residuo importo a suo dire ancora dovuto per la distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009, cioè per una somma esattamente cor- rispondente al predetto sconto, per l’intero anno 2009, contestando la legittimità della compensazione operata dalla A.S.P. Altrettanto chiaramente,nella decisione impugnata viene affer- matoche tale compensazione doveva – a giudizio della corte territoriale –ritenersi legittima, in quanto lo “sconto” in conte- stazione, sulle tariffe applicabili alle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accredi- tate, eradirettamente previsto dalla legge finanziaria nazionale per il 2007 (legge n. 296 del 2006), recepita nella regione Sici- lia con il Decreto Assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, la cui applicazione era stata semplicemente sospesa, con il Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 successivo Decreto Assessoriale n. 336 del 27 febbraio 2008, in attesa della definizione dei giudizi amministrativi nei quali ne era stata contestata la legittimità, ma con espressa riserva di ripetizione di quanto frattanto corrisposto in eccedenza, onde, essendo stati infine definiti quei giudizi con il rigetto delle im- pugnative, da una parte,non vi era bisogno di alcun ulteriore atto autoritativo che disponesse espressamente la suddetta re- stituzione e, dall’altra parte, non poteva condividersi l’assunto della società ricorrente per cuisarebbe stata disposta una ille- gittima applicazione in via retroattiva di tariffe più svantaggiose per le strutture sanitarie, sulla base di mere circolari e note esplicative emesse nel dicembre 2009 (segnatamente, la circo- lare n. 30039 del 9dicembre 2009 e la nota prot. n. 3928 del 28dicembre 2009 dell’A.S.P., richiamate dalla ricorrente). Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, si tratta di un percorso argomentativo logico e del tutto coerente sia con le vicende di fatto che hanno dato luogo alla controversia, siacon le rispettive allegazioni difensive delle parti: devono pertanto escludersi il «travisamento dei fatti e dei documenti a supporto delle rispettive posizioni processuali», nonché il «capovolgi- mento dei fatti e del relativo onere probatorio»dedotti con il motivo di ricorsoin esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796. lett. O), L. n. 311 del 2004, art. 1. comma 170, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 sexies, D.G.R.C. n. 1874 del 1998e D.G.R.C. n. 1269 del 2009, DA n. 1977 del 28 settembre 2007, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 1, n. 3 e 5ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». Con il terzo motivosi denunzia «violazione di legge ed in parti- colare dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di irretroattività della legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 Il secondo e il terzo motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 2.1In primo luogo, va evidenziato che la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»non è ammissibile, per come formulata, in quanto il mero vizio di motivazione non costituisce più uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione, secondo l’attuale for- mulazione dell’art. 360 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, ratione temporis. 2.2Ciò premesso, con le ulteriori censure di cui ai motivi di ricorso in esame, la società ricorrente sostiene una tesi riassu- mibile nei seguenti termini: -il cd. “sconto tariffario” del 2% introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della leggen. 296 del 2006, per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, non sarebbe stato immedia- tamente recepito, dalla Regione Sicilia, per le prestazioni di emodialisi, in ragione della «loro particolare natura ed impor- tanza»; -le prestazioni dei centri di dialisi, infatti, sarebbero da ritenersi escluse dal “recepimento”, nella regione Sicilia , delle disposi- zioni sopra richiamate della legge nazionale n. 296 del 2006, operatocon il Decreto Assessoriale (D.A.) n. 1977 del 2007; -tale recepimento sarebbe, in realtà , avvenuto solo nel 2009, ma illegittimamente, sia perché inizialmente disposto in virtù di mere circolari e note esplicative interne (e, solo successiva- mente, con il Decreto Assessoriale n. 170 del 2013), sia per il suo carattere retroattivo. 2.3Gli assunti della ricorrente sono infondati. 2.3.1L’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 ha previsto che «… a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sa- nitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 216 del 14 settembre 1996»; tra le prestazioni specialistiche indicate neldecreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996sono comprese anche quelle di emodialisi (cfr., in particolare, alle note codice nn.39.95.1, 2, 3, 4, 9,nonché 89.03 dell’allegato 1 di detto decreto mini- steriale). 2.3.2Per la Sicilia, il Decreto Assessoriale della Sanità n. 1977 del 28 settembre 2007 ha recepito integralmente tale norma- tiva nazionale, senza eccezioni (art. 1: «le tariffe massime ap- plicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunera- zione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dall’1 ottobre 2007, sono quelle previste dall’articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 12 settembre 2006, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, nonché dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), di cui all'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente de- creto»). In base al decreto assessoriale di recepimento in Sicilia delle previsioni tariffarie della legge n. 296 del 2006, dunque, lo sconto del 2% deve ritenersi applicabile a tutte le prestazioni rese per conto del Servizio sanitario, ivi incluse quelle di emo- dialisi. 2.3.3Successivamente, peraltro, in virtù del Decreto Assesso- riale n. 336 del 27 febbraio 2008, è stata dispostauna sospen- sione provvisoria dell’applicazione di tali disposizioninormative in Sicilia, anche in ragione delle contestazioni giudiziarie pen- denti davanti al giudice amministrativo, che avevano condotto all’emissione di provvedimenti giurisdizionali di sospensiva Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 dellenuove tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi, ma con espressa salvezza della successiva ripetizione degli importi corrisposti in eccedenza. Nelle premesse di cui al D.A. n. 336/2008, dopo il richiamo ai provvedimenti di sospensiva emanati dal T.A.R. di Palermo, è, infatti, espressamente previsto quanto segue: «ritenuto di do- versi conformare, nelle more della definizione del giudizio di merito e con riserva di ripetizione, al contenuto delle superiori ordinanze giudiziali, per l’effetto delle quali, in atto, rivivono nel territorio della Regione siciliana i valori tariffari previgenti di cui al decreto n. 24059 dell’11 dicembre 1997 e successivemodi- fiche ed integrazioni ed al decreto n. 7104 del 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell’assistenza specialistica ambu- latoriale e delle prestazioni di emodialisi…». 2.3.4La sospensione prevista dal D . A . n. 336/2008 è , succes- sivamente,venuta meno, essendo stati rigettati i ricorsi propo- sti al T.A.R. e , con il D ecreto A ssessoriale n. 170 del 2013 , ne è stato dato atto espressamente, imponendo altresì alle A.S.P. della regione di procedere al recupero delle maggiori somme frattanto erogatealle strutture ( l’art . 1 di tale decreto assesso- riale prevede quanto segue: «si dà atto che sono venuti meno i presupposti del D.A. n. 336/08, con rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 set- tembre 2007»;l’art. 2, a sua volta, prevede quanto segue: «È fatto obbligo alle aziende sanitarie provinciali di procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle even- tuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A. n. 1977/07, fermo re- stando che per le prestazioni di emodialisi le stesse dovranno tenere conto dei valori tariffari rideterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 temporale stabilita dall’art. 7 di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell’art. 1comma 796 lett. o) della legge n. 296/06»). 2.4Sulla base del quadro normativo appena ricostruito, non può attribuirsi rilievo alla circostanza, di mero fatto,che, per le prestazioni specialistiche diverse da quelle di emodialisi, lo “sconto tariffario” previsto dalla Legge Finanziaria del 2007 sia stato, in concreto, immediatamente applicato nella Regione Si- cilia, mentre per le prestazioni di emodialisi esso, in un primo momento, non sia stato di fatto applicato e che, successiva- mente, lo sia stato solo con riguardo alle prestazioni rese nel 2009, in mancanza di espresse disposizioni normative che avessero disposto tale diversa o, comunque, differita applica- zione degli sconti tariffari per le diverse tipologie di prestazioni e per gli anni precedenti al 2009. Deve, di conseguenza, altresì escludersi che le riduzioni tariffa- rie per le prestazioni di emodialisi erogate nell’anno 2009 siano state disposte illegittimamente, con carattere retroattivo: esse devono, al contrario, ritenersi immediatamente riconducibili alle disposizioni normative emanate nel 2006e nel 2007 (legge nazionale n. 296 del 2006; D.A. n. 1977 del 2007, per la Re- gione Sicilia) e la loro applicazione deve ritenersi semplice- mente sospesa, in viaprovvisoria, per il periodo successivo al D.A. n. 336/2008 (ovvero in virtù dei precedenti provvedimenti giudiziari, nei limiti della loro effettiva efficacia), ma con espressa riserva della ripetizione dei maggiori importi frattanto erogati. 2.5In definitiva, la tesi della ricorrente , secondo la quale lo “sconto tariffario” del 2% introdotto dalla Legge n. 296/2006 non sarebbe stato recepito per la Regione Sicilia con il D.A. n. 1977/2007, non trova alcun effettivo riscontro nel contenuto delle disposizioni normativeapplicabili alla fattispecie : essa fa leva sulla valorizzazione, in contrasto con tali disposizioni Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 normative, di una mera circostanza di fatto (alla quale si vor- rebbe in qualche modo attribuire una valore para-normativo), e cioè la constatazione che gli sconti previsti dalla Legge finan- ziaria per il 2007 per le prestazioni di emodialisi non siano stati subito applicati in concreto, ma lo siano stati solo a partire dall’anno 2009. Poiché, però, il D.A. n. 1977/2007 non prevede alcuna ecce- zione nel recepimento della legge nazionale del 2006, la circo- stanza di fatto che ad esso non sia stata data immediata appli- cazione concreta per i centri di dialisi non può valere a modifi- carne il contenuto normativo.Del resto, la ritardata attuazione dello stessosi spiega, da una parte, con i contrasti interpretativi che erano sorti sul suo ambito di efficacia e, dall’altra parte, con la espressa sospensione della sua applicazione, dapprima in via giudiziaria (almeno per le strutture che avevano pro- mosso i giudizi amministrativi davanti al T.A.R. Palermo) e poi, in via generalizzata, con il decreto assessoriale n. 336/2008, che peraltro contienel’espressa riserva di ripetizione dei mag- giori importi frattanto erogati, all’esito della definizione di quei giudizi. 2.6Non altera la sostanza del quadro normativo fin qui deli- neato, né consente di mutare le conclusioni appena esposte, neanchela circostanza che nella Regione Sicilia siano stati pre- visti, per le prestazioni di emodialisi, “valori tariffari omnicom- prensivi”, in deroga alle previsioni tariffarie di cui al D.M. del 1996, restando comunque applicabile lo sconto tariffario del 2% di cui si discute nel presente giudizio. Tali specifici provvedimenti tariffari risultano, del resto, espres- samente richiamati nel D.A. n. 170/2013, il quale ha impostoil recupero delle maggiori somme erogate dalle A.S.P. , preci- sando però che, per le prestazioni di emodialisi, si sarebbe do- vuto tener conto dei valori tariffari «rideterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7 di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell’art. 1comma 796 lett. o) della legge n. 296/06». In effetti, la stessa società ricorrente (per quanto l’esposizione di cui al ricorso non risulti del tutto chiara e lineare, come ripe- tutamente sottolineato) non pare neanche sostenere che siano state trattenute in ripetizione, dalla A.S.P.di Messina, somme maggiori di quanto le sarebbe spettato in applicazione di tali valori tariffari omnicomprensividecurtati del 2%, ma pare ri- chiamarli al solo scopo di fornire ulteriori argomenti alla tesi secondo la quale in realtà, per le prestazioni di emodialisi,non sarebbero state immediatamente recepite, con il D.A. n. 1977/2007, le tariffe con lo sconto del 2% di cui alla legge n. 296/2006, essendo previste diverse specifiche tariffe regionali. Neanche si precisa adeguatamente, nel ricorso, se tale que- stione (che nella sentenza impugnata non viene affrontata) fosse stata già avanzatanel corso del giudizio di merito (e, in tal caso, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini), onde parrebbe tratta rsi di questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibile, richie- dendo anche valutazioni di fatto. In ogni caso, l’assunto non potrebbe ritenersi fondato in diritto, una volta ribaditoche il recepimento della Legge statale n. 296 del 2006 operato in Sicilia con il D.A. n. 1977del 2007 era stato integrale, con la conseguenza che lo sconto del 2% previsto in tali atti normativi riguardava anche le prestazioni di emodialisi e che esso era stato solo provvisoriamente sospeso (ma con riserva di ripetizione) nel 2008. 2.7In definitiva, vanno condivise le conclusioni di cui alla sen- tenza impugnata, secondo cui l’applicazione dello “sconto tarif- fario” del 2% alle prestazioni di emodialisi rese nel 2009 non è riconducibile ai provvedimenti amministrativi del 2009 (aventi Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 carattere meramente ricognitivo e informativo) ma deriva di- rettamente dai provvedimenti normativi del 2006 e del 2007 e deve ritenersi solo provvisoriamente sospesa nel 2008, ma con riserva di ripetizione. Di conseguenza, l’applicazione di detto “sconto tariffario”, dopo la cessazione della sospensione, non comporta il carattere re- troattivodella tariffa, ma esclusivamente l’obbligo, per le strut- ture sanitarie, di restituire i maggiori importi frattanto indebi- tamente ricevuti, rispetto a quanto effettivamente loro spet- tante. Ne deriva, altresì, che effettivamente alla A.S.P. controricor- rentespettava il diritto di recuperare le maggiori somme ero- gate per le prestazioni di emodialisi, anche relativamente all’anno 2009, come del resto espressamente previsto dal D.A. n. 170 del 2013. 3.Con il quarto motivo si denunzia « violazione di legge , erro- nea interpretazione del citato articolo 1, comma 796, lettera O), della legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007), che espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 efficacia temporanea dello sconto tariffario, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». Secondo la società ricorrente, l’operatività dello “sconto tariffa- rio” del 2% previsto dalla legge n. 296/2006 aveva una efficacia temporalmente limitata e non poteva operare oltre il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge 28febbraio 2008 n. 31, all’art. 8, come ter- mine massimo per l’aggiornamento delle tariffe delle presta- zioni sanitarie. Il motivo è infondato. Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità,«in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007- 2009» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 –01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021 , Rv. 662736 -01). L’applicabilità degli sconti tariffari di cui alla legge n. 296/2006 anche per l’anno 2009 (cioè, l’ultimo anno del triennio 2007- 2009) è, del resto,implicitamente, ma inequivocabilmente, ri- conosciutanei richiamati precedenti di questa Corte (in parti- colare, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 –01; Sez. 3, Sentenza n. 25845 del 31/10/2017), che –in controversie tra AA.SS.LL. e strutture sanitarie –hanno escluso le riduzioni tariffarie in questione per il solo anno 2010, confermandole, invece, in relazione alle prestazioni rese nell’anno 2009. Nelle suddette decisioni vengono altresì richiamate, a sostegno dell’assunto per cui gli sconti tariffari hanno operato per l’intero triennio 2007/2009, anche le pronunzie n. 739, del 1° febbraio 2017, del Consiglio di Stato, nonché n. 94, del 2 aprile 2009, della Corte Costituzionale, dalle quali (sebbene invocate dalla società ricorrente a sostegno dei suoi contrari assunti) deve ri- tenersi emergere, in effetti, la sostanziale conferma che l’appli- cabilità degli sconti tariffari disposti dalla legge n. 296 del 2007 ha efficacia temporalmente limitata, ma estesa all’interotrien- nio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre 2009), mentre il termine del 31 dicembre 2008 è riferito alla sola ne- cessità dell’aggiornamento delle tariffe, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more, purché nell’ambito del triennio 2007/2009. 4. Con il quinto motivo si denunzia « IV violazione degli artt.112 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 4.1In primo luogo, va ribadito che la censura di «omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»non è ammissibile, per come formulata, in quanto il mero vizio di motivazione non costituisce più uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione, secondo l’attuale for- mulazione dell’art. 360 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, ratione temporis. 4.2Neanche possono accogliersi le ulteriori censure, di viola- zione degli artt. 112 e 346 c.p.c.. Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata emer- gono, infatti, le ragioni per le quali la corte d’appelloha ritenuto conforme a diritto la compensazione operata dalla A.S.P. nel liquidare le prestazioni di cui alla distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009. Avendo chiarito che il recupero da parte della A.S.P. dei mag- giori importi versati in ragione della provvisoria sospensione degli sconti tariffari era del tutto lecito e che era addirittura imposto dal D.A. n. 170/2013, è evidente che la corte territo- riale abbia inteso, implicitamente ma inequivocabilmente, af- fermare che era, altresì, legittima la compensazione operata dalla stessa A.S.P. tra il relativo credito ed il debito avente ad oggetto la remunerazione delle prestazioni di cui alla distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009, senza che ciò potesse dirsi impedito dalla mera contestazione della controparte, trat- tandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, quindi certa- mente opponibile in compensazione, ai sensi dell’art. 1243 c.c., e senza che potesse ritenersi necessaria un’azione giudiziale autonoma, ovvero un previo contraddittorio stragiudiziale o al- tre forme di interlocuzione, le quali avrebbero di fatto finito per impedire tale compensazione. 5.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Ric. n. 17130/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 15 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA]