Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23525/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

casciulli– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7570/2023depositata il 24/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 7570/2023, pubblicata in data 24 novembre2023, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione degliappellati [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e REGIONE LAZIOha parzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.22397/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018 e, per l’effetto, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 acorrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. la minorsomma di € 83.106,78 oltre interessi al tasso ex art. 5, D. Lgs. n.231/2002.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - struttura sanitariaprivata accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] - aveva agito neiconfronti sia della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 sia dellaREGIONE [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il pagamento delle sommetrattenute a titolo di “sconto tariffario” applicato alle prestazionisanitarie erogate negli anni 2010-2013, deducendo la illegittimità ditale sconto in quanto applicato oltre il periodo di vigenza della disciplinaprevista dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006.Sez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026Costituitesi entrambe le convenute, il Tribunale capitolino avevaaccolto parzialmente la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 al pagamento della somma di € 96.003,03, oltreinteressi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 19 dicembre 2014 – data delladiffida inviata dalla società – mentre aveva respinto la domandaformulata nei confronti di REGIONE [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che lo sconto tariffarioavesse natura transitoria e limitata al triennio 2007-2009 - conconseguente illegittimità della sua applicazione negli anni successivi –mentre aveva escluso la responsabilità della REGIONE [OSCURATO:PERSONA],gravando la responsabilità medesima unicamente sull’ente “incaricatodel pagamento del corrispettivo”, da individuarsi, alla luce dei contrattiprodotti, nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

4.3. La Corte d’appello investita del gravame di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 ha, in sintesi:− disatteso il motivo di gravame col quale si deduceva lariferibilità del rapporto giuridico a REGIONE [OSCURATO:PERSONA] e non allaAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4, avendo la Corteterritoriale ribadito che la fonte dell’obbligazione azionata erarappresentata dagli accordi contrattuali stipulati ai sensidell’art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, conclusidirettamente tra la struttura privata e l’azienda sanitaria, conla conseguenza che soggetto obbligato al pagamento delleprestazioni rese e, quindi, il legittimato passivo dell’azione, erada individuarsi nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - ASLROMA 4 quale soggetto contraente, mentre il ruolo finanziatoredi REGIONE [OSCURATO:PERSONA] non ne determinava la responsabilitàdiretta;Sez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026− disatteso i motivi di gravame con i quali l’appellante sostenevala persistente applicabilità dello sconto tariffario previstodall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006,quantomeno fino all’adozione del nuovo tariffario nazionale -intervenuta con il D.M. 18 ottobre 2012 – avendo la Corteterritoriale ribadito il carattere eccezionale e temporalmentelimitato della disciplina dello sconto tariffario, in quantofunzionale agli obiettivi di finanza pubblica espressamenteriferiti al triennio 2007-2009;− accolto il motivo di gravame con il quale si contestava il dirittodella struttura privata all’integrazione tariffaria per l’anno 2013– e si deduceva in particolare che le nuove tariffe introdottedal D.M. 18 ottobre 2012 avevano assorbito lo sconto previstodalla legge finanziaria 2007 - avendo la Corte territorialeosservato che la struttura privata non aveva dimostrato di aversubito, per l’anno 2013, una decurtazione non dovuta, essendoormai operative le nuove tariffe che incorporavano lo scontopregresso;− disatteso il motivo di gravame con il quale si contestaval’applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002,avendo la Corte territoriale osservato che il rapportoobbligatorio rilevante era scaturito dagli accordi contrattuali exart. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, stipulati in epocasuccessiva all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2002 edidonei ad integrare una transazione commerciale tra pubblicaamministrazione e impresa.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Sez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4.Resiste con controricorso REGIONE [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositatomemorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’unico motivo, il ricorso principale deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Si censura la decisione della Corte capitolina nella parte in cuiquest’ultima, accogliendo il quarto motivo di appello, ha escluso ladebenza delle somme richieste dalla struttura per l’anno 2013,ritenendo non provato che, per l’anno 2013, la struttura avesse subitodecurtazioni illegittime a titolo di “sconto tariffario” una volta entratoin vigore il tariffario di cui al D.M. 18 ottobre 2012.Il ricorso – dopo avere premesso che quella appena sintetizzata èuna possibile interpretazione di un passaggio motivazionale non chiaro(“Non è stato, infatti, dimostrata dalla struttura privata attrice conriferimento all’anno 2013 di aver corrisposto somme non dovute perl’anno 2013 una volta emesso il nuovo tariffario di cui al D.M.18.10.2012 (…)”) – deduce che la decisione impugnata avrebbeomesso di esaminare due profili, e cioè:− le fatture relative all’anno 2013, depositate sin dal giudizio diprimo grado e le quali indicherebbero espressamente, ancheper i mesi da gennaio a luglio 2013, l’applicazione dello scontoSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026tariffario di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n.296/2006;− il Decreto Commissariale n.

U00313 del 4 luglio 2013, con ilquale è stato recepito il tariffario nazionale di cui al D.M. 18ottobre 2012 e che stabiliva espressamente che, nel territoriodella Regione [OSCURATO:PERSONA], le nuove tariffe sarebbero divenuteapplicabili solo dalla data di pubblicazione del citato decretocommissariale sul B.U.R.L., avvenuta l’11 luglio 2013,applicandosi invece sino a tale momento le tariffe precedenti.Il ricorso deduce il carattere decisivo di entrambi i fatti nonesaminati in quanto l’esame delle fatture avrebbe dimostrato in modoinequivoco l’applicazione dello sconto anche nel 2013 mentre, lacorretta considerazione della data di recepimento regionale deltariffario ministeriale avrebbe escluso che le nuove tariffe fosseroapplicabili sin dall’inizio dell’anno.2.

Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10,D.L. n. 324/1993 (convertito con Legge n. 423/1993), nonché dellaL.R. [OSCURATO:PERSONA], n. 18/1994.Si censura la decisione della Corte capitolina per avere disatteso ilmotivo di gravame con il quale si contestava la legittimazione passivadella ricorrente incidentale.Argomenta il ricorso che l’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993stabilisce una regola speciale di imputazione soggettivadell’obbligazione nei confronti delle strutture private convenzionate,sottraendo la responsabilità alle unità sanitarie locali e trasferendolaall’ente finanziatore, e che tale disposizione si applica anche dopo laSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026riforma sanitaria di cui al D. Lgs. n. 502/1992, e riguarda tutte leprestazioni erogate in regime convenzionale o di accreditamento.Il ricorso incidentale richiama ulteriormente la L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.18/1994, che attribuisce alla Regione il potere di determinazione e dierogazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006; 12 Preleggi.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006sarebbe limitato al triennio 2007-2009.Argomenta il ricorso incidentale che il giudice di merito avrebbeerroneamente desunto tale limite temporale dall’incipit del comma 796,senza distinguere tra la funzione programmatica di detta premessa e ilcontenuto precettivo autonomo della lettera o), laddove quest’ultimaavrebbe previsto la cessazione dello sconto tariffario esclusivamente almomento dell’emanazione di un successivo decreto ministeriale diaggiornamento tariffario.In tal senso, prosegue il ricorso, deporrebbero i criteri di cui all’art.12 delle Preleggi, dai quali sarebbe desumibile che la citata lett. o) nonfissa alcun termine finale espresso a differenza di altre ipotesicontemplate nella medesima previsione.Il ricorso invoca ulteriormente la ratio della previsione, identificatanella necessità di garantire la continuità del contenimento della spesasanitaria sino al riordino complessivo del sistema tariffario il quale si èconcretizzato solo al momento dell’emanazione del D.M. 18 ottobre2012, che ha aggiornato e assorbito il valore dello sconto nelle nuovetariffe.Sez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/20262.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1;11 commi 1 e 3, D. Lgs. n. 231/2002.L’ultimo motivo di ricorso incidentale censura la decisione dellaCorte di Appello nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto applicabiligli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, ai sensidel D. Lgs. n. 231/2002.Il ricorso, in primo luogo, imputa alla decisione impugnata unaerrata qualificazione del rapporto intercorrente tra ASL e strutturaaccreditata come transazione commerciale, argomentando che ilrapporto di accreditamento e i successivi accordi contrattuali siinseriscono nell’ambito dell’erogazione di un servizio pubblico,caratterizzato dall’esercizio di poteri autoritativi e da una disciplinapubblicistica, incompatibile con la nozione di transazione commercialefondata su un rapporto paritetico tra le parti.In secondo luogo, il ricorso richiama l’art. 11 del D. Lgs. n.231/2002, che esclude espressamente l’applicazione della disciplina aicontratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 ed argomenta che ilrapporto tra la ricorrente e il Servizio sanitario regionale sarebbe sortoin epoca ampiamente antecedente, quantomeno con il regimeconvenzionale e poi con l’accreditamento provvisorio, che non avrebbeavuto natura novativa.Da ultimo, il ricorso contesta anche la sussistenza del presuppostosoggettivo del ritardo colpevole, richiesto dall’art. 3 del decreto,evidenziando che la ricorrente incidentale ASL avrebbe operatoesclusivamente come soggetto tecnico-esecutore; che i pagamentisono condizionati dai flussi finanziari regionali; che non sarebbe statodedotto né provato alcun ritardo imputabile all’Azienda.2.

Il ricorso principale è fondato.Sez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026Del tutto correttamente, invero, la ricorrente principale evidenziaprofili di vera e propria incomprensibilità della motivazione adottatadalla Corte capitolina in relazione all’accoglimento del quarto motivodell’appello proposto dall’odierna ricorrente incidentale.L’argomentare della decisione impugnata – con l’incomprensibileriferimento ad un diritto dell’odierna ricorrente principale “allaripetizione in relazione alle prestazioni svolte per conto del S.S.R.”(pag. 8) e con l’affermazione risolutiva per cui “Non è stato, infatti,dimostrata [sic] dalla struttura privata attrice con riferimento all’anno2013 di aver corrisposto somme non dovute per l’anno 2013 una voltaemesso il nuovo tariffario di cui al D.M. 18.10.2012 (…)” (pag. 9) –risulta, invero, radicalmente carente di concreti riferimenti a quelli chedovevano essere i profili rilevanti ai fini della decisione.Profili che – come dedotto dalla ricorrente, peraltro con adeguatorispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – eranocostituiti, da un lato, dall’esame specifico delle fatture prodotte in atti– e quindi dalla verifica dei caratteri concreti della decurtazionepecuniaria in esse applicata, ovvero: se con riferimento al D.M. 18ottobre 2012 oppure con riferimento alla (non più applicabile, come siavrà modo di vedere in sede di esame del ricorso incidentale) tariffaderivante dall’applicazione dello sconto previsto dall’art. 1, comma796, lettera o), della Legge n. 296/2006 – e, dall’altro lato, dallavalutazione del riferimento temporale indicato nelle fatture medesimee quindi della decorrenza in relazione alla data di entrata in vigore delgià citato D.M. 18 ottobre 2012.Giustamente, quindi, la ricorrente principale ha invocato un omessoesame, da parte della Corte territoriale, di profili fattuali chepresentavano carattere decisivo e la cui radicale obliterazione è allaSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026base di un percorso argomentativo che rasenta la radicaleincomprensibilità.Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente incidentale nelmedesimo ricorso incidentale – e nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – ove si argomenta che “il presunto mancato esamecompiuto dal Collegio di secondo grado non si è tradotto in unacontestuale omessa o insufficiente motivazione” – l’omesso esame deifatti indicati dalla ricorrente principale si è invece tradotto in unairrimediabile lacuna nella motivazione della Corte d’appello,motivazione di per sé già afflitta dai già evidenziati incomprensibiliriferimenti alla “ripetizione” di somme da parte dell’odierna ricorrenteprincipale.Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.3.

Il ricorso incidentale, nell’insieme dei motivi in cui si articola, nonpuò invece trovare accoglimento.3.1.

Il primo motivo di ricorso, infatti, è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente sancito ilprincipio di diritto in forza del quale la legittimazione passiva nelleazioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie inregime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art.8-quinques, D. Lgs. 502/92, spetta a queste ultime, a meno che - aisensi dell’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, convertito in legge n.423/1993 - non vi sia una disposizione della legge regionale o unprovvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambitocontrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamentoper le annualità in questione (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 34301 del27/12/2025).A tale approdo questa Corte è giunta in primo luogo sulla scorta diun’interpretazione letterale del dettato normativo, concludendo che, inSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026assenza dell’esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamentodel corrispettivo», la legittimazione passiva rispetto alla pretesa dellastruttura convenzionata deve essere ravvisata in capo all’unità oall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, quale parte delrapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (e primaconvenzionati.Si è, del resto, ulteriormente rilevato che “la fonte dell’obbligazionepecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ASL, ente pubblicodotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata,che opera come strumento funzionale alla regolazione degli aspettipatrimoniali del rapporto (Cass. n. 29472 del 14/11/2024)”, con laconseguenza che – in virtù della regola generale di cui all’art.1372,secondo comma, c.c., per cui il contratto non può produrre effetti neiconfronti dei terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge –il contratto trala struttura accreditata e l’ASL non può determinare l’insorgenza diobbligazioni in capo ad altri soggetti come - nel caso che viene qui inrilievo ma che era oggetto anche della decisione delle Sezioni Unite –in capo alla REGIONE [OSCURATO:PERSONA].È ben vero – hanno proseguito le Sezioni Unite – che l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 contempla effettivamente la possibilità che ilpagamento del debito facente capo alla ASL sia demandato a un entediverso da quello che ha stipulato la convenzione, e precisamente a unente «incaricato del pagamento», e tuttavia, “ciò non implica (…) lanecessaria identificazione dell’ente suddetto - «incaricato delpagamento» - nell’ente finanziatore e quindi sempre nella Regione, laquale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazionisvolte in regime di accreditamento”, in quanto proprio l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 “fa riferimento all’ «ente incaricato delSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026corrispettivo», non all’«ente finanziatore», né individua espressamentela Regione come l’Ente incaricato del pagamento delle prestazioni resedalle strutture in regime di convenzione”, laddove “se il Legislatoreavesse voluto fare riferimento alla Regione, in quanto Entefinanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificandol’interpretazione”.Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “seguendo taleinterpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur in mancanza di unaspecifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, peresempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e creditifacenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art.2, comma 14, l. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione,rimasta estranea alla convenzione, una sorta di «posizione di garanzia»rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generaleresponsabilità patrimoniale conseguente all’inadempimento diun’obbligazione assunta nell’ambito di un rapporto contrattuale”.Conseguenza di tale percorso ermeneutico è la conclusione per cui,la legittimazione passiva della contraente Asl può essere esclusa soloda uno specifico atto di «incarico» adottato con delibera della stessaRegione, incarico in assenza del quale “gli effetti del contratto conclusotra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo leregole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di unsoggetto terzo (vale a dire la Regione)”.L’orientamento sin qui delineato ha trovato successiva conferma inCass.

Sez. 3, Ordinanza n. 16817 del 2026, con ampia motivazione e– si aggiunge per completezza - non può ritenersi neppureindirettamente confutato dalla decisione Cass. Sez. 1, Ordinanza n.15160 del 2026, adottata in materia di strutture sanitarie equiparatealle strutture pubbliche, sol che si consideri che tale ultima decisioneSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026non risulta essersi misurata con la recente decisione delle SezioniUnite.L’insegnamento delle stesse Sezioni Unite, poi, non trova alcunaconfutazione nelle argomentazioni formulate dalla ricorrente anche inmemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., sostanziandosi le medesime nellariproposizione di argomenti - il paralogismo della equiparazione dellafigura di “ente finanziatore” con la figura di “ente incaricato delpagamento” (pag. 7 memoria) – e nel richiamo a precedenti anterioridi questa Corte, i quali sono stati già complessivamente esaminati evalutati dalle Sezioni Unite nel giungere alla formulazionedell’insegnamento cui in questa sede si intende dare continuità.La conclusione, quindi, è nel senso della correttezza della decisioneadottata sul punto dalla Corte d’appello di Roma, nel momento in cuila stessa – avendo escluso la sussistenza sia di una disposizione dellalegge regionale sia un provvedimento dell'autorità regionaleespressamente richiamato nel contratto tra la struttura accreditata el’ASL – è conseguentemente giunta ad affermare l’esclusivalegittimazione passiva sostanziale – rectius titolarità del lato passivodell’obbligazione - dell’odierna ricorrente e non della REGIONE [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Infondato è, parimenti, il secondo motivo di gravame.In ordine alla questione della durata temporale dello scontotariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006,infatti, questa Corte ha ormai affermato un principio ormai consolidato,in forza del quale, in tema di remunerazione delle prestazioni rese perconto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett.o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009,deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma - cheespressamente fa riferimento a detto triennio - ma ancheSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza delladisposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciaredubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione. (Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; nonché – non massimate – Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 22735 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16585del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 4832 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4160 del 2024;Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 2023)Come, del resto, osservato da altri precedenti di questa Corte, nonsolo la vigenza della previsione non è stata oggetto di proroga da partedel D.L. n.248/2007 (conv. con modificazioni con Legge n. 31/2008)ma anche il Legislatore - con l’art. 79, D.L. n. 112/2008 (conv. conmodificazioni con Legge n.133/2008), “ha introdotto l’obbligo diadeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, intal modo manifestando la volontà di superare definitivamente ladisciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quantoinadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione dellerisorse” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024).Il ricorso incidentale viene a censurare questo consolidatoorientamento – deducendo anche una errata lettura della decisione diCorte Cost. n. 94/2009 nonostante la netta affermazione di tale ultimadecisione nel senso della transitorietà della disciplina in questione - ma,nel concreto, non offre nuovi elementi validi per giungere ad unarevisione dell’indirizzo di questa Corte, in quanto riproponeargomentazioni già oggetto di valutazione da parte di questa Corte inoccasione del nutrito numero di giudizi nell’ambito dei quali si è venutaSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 14 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026a porre il tema dell’individuazione della vigenza temporale dell’art. 1,comma 796, lettera o), della Legge n. 296/2006.Considerazioni, queste dalle quali deriva l’infondatezza del mezzo,dovendosi ritenere che la Corte territoriale – nell’affermare che losconto previsto dalla norma testé citata non opera in epoca successivaal triennio 2007/2009 – si sia correttamente conformata all’indirizzoespresso da questa Corte.3.3.

Infondato, parimenti, è l’ultimo motivo.Questa Corte, a far tempo da Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 20391 del11/10/2016, ha affermato il principio in forza del quale, nel caso diprestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, dastrutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime avedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nellamisura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, sorge a condizione che, in datasuccessiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblicocompetente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena dinullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti dellastruttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati,determinate prestazioni di cura da essa erogate.Successivamente, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 35092 del 14/12/2023) ha puntualizzato che le prestazionisanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agliassistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento,concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002 e contenentela previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo - rientranonella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n. 231/2002, con conseguente riconoscimento degli interessi moratoriex art. 5 del medesimo D. Lgs. citato, in caso di ritardata esecuzione.Sez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 15 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Si è rammentato, infatti, che il rapporto tra struttura accreditata edente pubblico è assoggettato al c.d.

"regime delle tre A"(autorizzazione, accreditamento, accordo), risultando, pertanto,necessario che tale rapporto, dopo la fase di autorizzazione edaccreditamento, sia infine formalizzato con un contratto scritto, inpresenza del quale le prestazioni sanitarie erogate dalle struttureprivate accreditate in favore dei fruitori del SSN assumono natura ditransazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. n.231/2002, laddove, in assenza di un contratto scritto, tale ultima fontenormativa non potrà trovare applicazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.29472 del 14/11/2024).Alla luce di tali premesse, si palesa l’infondatezza del motivo inquanto lo stesso viene a basarsi sulla tesi, errata, per cui il rapportotra struttura accreditata ed ente pubblico dovrebbe essere fattoretroagire al regime convenzionale di cui alla Legge n. 833/1978, qualemera proroga di quest’ultimo, e non per effetto dell’accreditamentoprovvisorio di cui alla L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2003.L’infondatezza di tale tesi – che giunge al punto di sostenere che icontratti conclusi tra le parti si sarebbero limitati a disciplinare il soloaspetto economico senza novare “il fondamento dell’autorizzazione delprivato ad operare per conto del S.S.N.” (pag. 30 ricorso incidentale)– emerge, infatti, dalla mera constatazione del fatto che la stessa tentadi obliterare la terza “A” della sequenza procedimentale primarichiamata, e cioè l’“accordo”, incardinando, quale dato temporalefondamentale, il solo accreditamento.È, per contro, evidente che, in presenza della conclusione dicontratti in epoca successiva all'8 agosto 2002 – circostanza, questa,che nella specie risulta pacifica e non è mai stata posta in discussione– è al dato temporale della conclusione di questi ultimi che si deve fareSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 16 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026riferimento ai fini dell’applicazione degli interessi ex D. Lgs. n.231/2002.Risulta quindi del tutto irrilevante – oltre che inammissibile,trattandosi di profilo in fatto – la tesi per cui i contratti non avrebberonovato “il fondamento dell’autorizzazione del privato ad operare perconto del S.S.N.”: al di là della non perspicuità dell’espressione, èrisolutiva la considerazione che la conclusione dei contratti risultava inogni caso imprescindibile ai fini del completamento della proceduraancorata al il c.d.

"regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento,accordo).Quanto alla deduzione finale della non imputabilità del ritardoall’odierna ricorrente, l’infondatezza del motivo discende sia dallaregola di distribuzione degli oneri probatori di cui all’art. 3, D. Lgs. n.231/2002, sia dal carattere meramente asserito – edinammissibilmente in fatto – delle affermazioni del ricorso – sia dalcostante orientamento di questa Corte in tema di responsabilità dellap.A. per ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 16683 del 26/11/2002).4.

Alla luce di quanto sinora illustrato, mentre il ricorso principaledeve trovare accoglimento, il ricorso incidentale deve essere respinto.Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata inrelazione al ricorso principale con rinvio alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le speseanche del presente giudizio di legittimità.5.

Stante il tenore della pronuncia sul ricorso incidentale, va dato"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Sez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 17 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziariaverificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza dicause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso principale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione;rigetta il ricorso incidentale.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
casciulli– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7570/2023depositata il 24/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 7570/2023, pubblicata in data 24 novembre2023, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione degliappellati [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e REGIONE LAZIOha parzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.22397/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018 e, per l’effetto, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 acorrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. la minorsomma di € 83.106,78 oltre interessi al tasso ex art. 5, D. Lgs. n.231/2002.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - struttura sanitariaprivata accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] - aveva agito neiconfronti sia della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 sia dellaREGIONE [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il pagamento delle sommetrattenute a titolo di “sconto tariffario” applicato alle prestazionisanitarie erogate negli anni 2010-2013, deducendo la illegittimità ditale sconto in quanto applicato oltre il periodo di vigenza della disciplinaprevista dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006.Sez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026Costituitesi entrambe le convenute, il Tribunale capitolino avevaaccolto parzialmente la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 al pagamento della somma di € 96.003,03, oltreinteressi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 19 dicembre 2014 – data delladiffida inviata dalla società – mentre aveva respinto la domandaformulata nei confronti di REGIONE [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che lo sconto tariffarioavesse natura transitoria e limitata al triennio 2007-2009 - conconseguente illegittimità della sua applicazione negli anni successivi –mentre aveva escluso la responsabilità della REGIONE [OSCURATO:PERSONA],gravando la responsabilità medesima unicamente sull’ente “incaricatodel pagamento del corrispettivo”, da individuarsi, alla luce dei contrattiprodotti, nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4.3. La Corte d’appello investita del gravame di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 ha, in sintesi:− disatteso il motivo di gravame col quale si deduceva lariferibilità del rapporto giuridico a REGIONE [OSCURATO:PERSONA] e non allaAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4, avendo la Corteterritoriale ribadito che la fonte dell’obbligazione azionata erarappresentata dagli accordi contrattuali stipulati ai sensidell’art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, conclusidirettamente tra la struttura privata e l’azienda sanitaria, conla conseguenza che soggetto obbligato al pagamento delleprestazioni rese e, quindi, il legittimato passivo dell’azione, erada individuarsi nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - ASLROMA 4 quale soggetto contraente, mentre il ruolo finanziatoredi REGIONE [OSCURATO:PERSONA] non ne determinava la responsabilitàdiretta;Sez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026− disatteso i motivi di gravame con i quali l’appellante sostenevala persistente applicabilità dello sconto tariffario previstodall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006,quantomeno fino all’adozione del nuovo tariffario nazionale -intervenuta con il D.M. 18 ottobre 2012 – avendo la Corteterritoriale ribadito il carattere eccezionale e temporalmentelimitato della disciplina dello sconto tariffario, in quantofunzionale agli obiettivi di finanza pubblica espressamenteriferiti al triennio 2007-2009;− accolto il motivo di gravame con il quale si contestava il dirittodella struttura privata all’integrazione tariffaria per l’anno 2013– e si deduceva in particolare che le nuove tariffe introdottedal D.M. 18 ottobre 2012 avevano assorbito lo sconto previstodalla legge finanziaria 2007 - avendo la Corte territorialeosservato che la struttura privata non aveva dimostrato di aversubito, per l’anno 2013, una decurtazione non dovuta, essendoormai operative le nuove tariffe che incorporavano lo scontopregresso;− disatteso il motivo di gravame con il quale si contestaval’applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002,avendo la Corte territoriale osservato che il rapportoobbligatorio rilevante era scaturito dagli accordi contrattuali exart. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992, stipulati in epocasuccessiva all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2002 edidonei ad integrare una transazione commerciale tra pubblicaamministrazione e impresa.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Sez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4.Resiste con controricorso REGIONE [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositatomemorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’unico motivo, il ricorso principale deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Si censura la decisione della Corte capitolina nella parte in cuiquest’ultima, accogliendo il quarto motivo di appello, ha escluso ladebenza delle somme richieste dalla struttura per l’anno 2013,ritenendo non provato che, per l’anno 2013, la struttura avesse subitodecurtazioni illegittime a titolo di “sconto tariffario” una volta entratoin vigore il tariffario di cui al D.M. 18 ottobre 2012.Il ricorso – dopo avere premesso che quella appena sintetizzata èuna possibile interpretazione di un passaggio motivazionale non chiaro(“Non è stato, infatti, dimostrata dalla struttura privata attrice conriferimento all’anno 2013 di aver corrisposto somme non dovute perl’anno 2013 una volta emesso il nuovo tariffario di cui al D.M.18.10.2012 (…)”) – deduce che la decisione impugnata avrebbeomesso di esaminare due profili, e cioè:− le fatture relative all’anno 2013, depositate sin dal giudizio diprimo grado e le quali indicherebbero espressamente, ancheper i mesi da gennaio a luglio 2013, l’applicazione dello scontoSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026tariffario di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n.296/2006;− il Decreto Commissariale n. U00313 del 4 luglio 2013, con ilquale è stato recepito il tariffario nazionale di cui al D.M. 18ottobre 2012 e che stabiliva espressamente che, nel territoriodella Regione [OSCURATO:PERSONA], le nuove tariffe sarebbero divenuteapplicabili solo dalla data di pubblicazione del citato decretocommissariale sul B.U.R.L., avvenuta l’11 luglio 2013,applicandosi invece sino a tale momento le tariffe precedenti.Il ricorso deduce il carattere decisivo di entrambi i fatti nonesaminati in quanto l’esame delle fatture avrebbe dimostrato in modoinequivoco l’applicazione dello sconto anche nel 2013 mentre, lacorretta considerazione della data di recepimento regionale deltariffario ministeriale avrebbe escluso che le nuove tariffe fosseroapplicabili sin dall’inizio dell’anno.2. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10,D.L. n. 324/1993 (convertito con Legge n. 423/1993), nonché dellaL.R. [OSCURATO:PERSONA], n. 18/1994.Si censura la decisione della Corte capitolina per avere disatteso ilmotivo di gravame con il quale si contestava la legittimazione passivadella ricorrente incidentale.Argomenta il ricorso che l’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993stabilisce una regola speciale di imputazione soggettivadell’obbligazione nei confronti delle strutture private convenzionate,sottraendo la responsabilità alle unità sanitarie locali e trasferendolaall’ente finanziatore, e che tale disposizione si applica anche dopo laSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026riforma sanitaria di cui al D. Lgs. n. 502/1992, e riguarda tutte leprestazioni erogate in regime convenzionale o di accreditamento.Il ricorso incidentale richiama ulteriormente la L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.18/1994, che attribuisce alla Regione il potere di determinazione e dierogazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie.2.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006; 12 Preleggi.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006sarebbe limitato al triennio 2007-2009.Argomenta il ricorso incidentale che il giudice di merito avrebbeerroneamente desunto tale limite temporale dall’incipit del comma 796,senza distinguere tra la funzione programmatica di detta premessa e ilcontenuto precettivo autonomo della lettera o), laddove quest’ultimaavrebbe previsto la cessazione dello sconto tariffario esclusivamente almomento dell’emanazione di un successivo decreto ministeriale diaggiornamento tariffario.In tal senso, prosegue il ricorso, deporrebbero i criteri di cui all’art.12 delle Preleggi, dai quali sarebbe desumibile che la citata lett. o) nonfissa alcun termine finale espresso a differenza di altre ipotesicontemplate nella medesima previsione.Il ricorso invoca ulteriormente la ratio della previsione, identificatanella necessità di garantire la continuità del contenimento della spesasanitaria sino al riordino complessivo del sistema tariffario il quale si èconcretizzato solo al momento dell’emanazione del D.M. 18 ottobre2012, che ha aggiornato e assorbito il valore dello sconto nelle nuovetariffe.Sez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/20262.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1;11 commi 1 e 3, D. Lgs. n. 231/2002.L’ultimo motivo di ricorso incidentale censura la decisione dellaCorte di Appello nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto applicabiligli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, ai sensidel D. Lgs. n. 231/2002.Il ricorso, in primo luogo, imputa alla decisione impugnata unaerrata qualificazione del rapporto intercorrente tra ASL e strutturaaccreditata come transazione commerciale, argomentando che ilrapporto di accreditamento e i successivi accordi contrattuali siinseriscono nell’ambito dell’erogazione di un servizio pubblico,caratterizzato dall’esercizio di poteri autoritativi e da una disciplinapubblicistica, incompatibile con la nozione di transazione commercialefondata su un rapporto paritetico tra le parti.In secondo luogo, il ricorso richiama l’art. 11 del D. Lgs. n.231/2002, che esclude espressamente l’applicazione della disciplina aicontratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 ed argomenta che ilrapporto tra la ricorrente e il Servizio sanitario regionale sarebbe sortoin epoca ampiamente antecedente, quantomeno con il regimeconvenzionale e poi con l’accreditamento provvisorio, che non avrebbeavuto natura novativa.Da ultimo, il ricorso contesta anche la sussistenza del presuppostosoggettivo del ritardo colpevole, richiesto dall’art. 3 del decreto,evidenziando che la ricorrente incidentale ASL avrebbe operatoesclusivamente come soggetto tecnico-esecutore; che i pagamentisono condizionati dai flussi finanziari regionali; che non sarebbe statodedotto né provato alcun ritardo imputabile all’Azienda.2. Il ricorso principale è fondato.Sez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicazione 19/07/2026Del tutto correttamente, invero, la ricorrente principale evidenziaprofili di vera e propria incomprensibilità della motivazione adottatadalla Corte capitolina in relazione all’accoglimento del quarto motivodell’appello proposto dall’odierna ricorrente incidentale.L’argomentare della decisione impugnata – con l’incomprensibileriferimento ad un diritto dell’odierna ricorrente principale “allaripetizione in relazione alle prestazioni svolte per conto del S.S.R.”(pag. 8) e con l’affermazione risolutiva per cui “Non è stato, infatti,dimostrata [sic] dalla struttura privata attrice con riferimento all’anno2013 di aver corrisposto somme non dovute per l’anno 2013 una voltaemesso il nuovo tariffario di cui al D.M. 18.10.2012 (…)” (pag. 9) –risulta, invero, radicalmente carente di concreti riferimenti a quelli chedovevano essere i profili rilevanti ai fini della decisione.Profili che – come dedotto dalla ricorrente, peraltro con adeguatorispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – eranocostituiti, da un lato, dall’esame specifico delle fatture prodotte in atti– e quindi dalla verifica dei caratteri concreti della decurtazionepecuniaria in esse applicata, ovvero: se con riferimento al D.M. 18ottobre 2012 oppure con riferimento alla (non più applicabile, come siavrà modo di vedere in sede di esame del ricorso incidentale) tariffaderivante dall’applicazione dello sconto previsto dall’art. 1, comma796, lettera o), della Legge n. 296/2006 – e, dall’altro lato, dallavalutazione del riferimento temporale indicato nelle fatture medesimee quindi della decorrenza in relazione alla data di entrata in vigore delgià citato D.M. 18 ottobre 2012.Giustamente, quindi, la ricorrente principale ha invocato un omessoesame, da parte della Corte territoriale, di profili fattuali chepresentavano carattere decisivo e la cui radicale obliterazione è allaSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026base di un percorso argomentativo che rasenta la radicaleincomprensibilità.Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente incidentale nelmedesimo ricorso incidentale – e nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – ove si argomenta che “il presunto mancato esamecompiuto dal Collegio di secondo grado non si è tradotto in unacontestuale omessa o insufficiente motivazione” – l’omesso esame deifatti indicati dalla ricorrente principale si è invece tradotto in unairrimediabile lacuna nella motivazione della Corte d’appello,motivazione di per sé già afflitta dai già evidenziati incomprensibiliriferimenti alla “ripetizione” di somme da parte dell’odierna ricorrenteprincipale.Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.3. Il ricorso incidentale, nell’insieme dei motivi in cui si articola, nonpuò invece trovare accoglimento.3.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente sancito ilprincipio di diritto in forza del quale la legittimazione passiva nelleazioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie inregime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art.8-quinques, D. Lgs. 502/92, spetta a queste ultime, a meno che - aisensi dell’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, convertito in legge n.423/1993 - non vi sia una disposizione della legge regionale o unprovvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambitocontrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamentoper le annualità in questione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34301 del27/12/2025).A tale approdo questa Corte è giunta in primo luogo sulla scorta diun’interpretazione letterale del dettato normativo, concludendo che, inSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026assenza dell’esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamentodel corrispettivo», la legittimazione passiva rispetto alla pretesa dellastruttura convenzionata deve essere ravvisata in capo all’unità oall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, quale parte delrapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (e primaconvenzionati.Si è, del resto, ulteriormente rilevato che “la fonte dell’obbligazionepecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ASL, ente pubblicodotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata,che opera come strumento funzionale alla regolazione degli aspettipatrimoniali del rapporto (Cass. n. 29472 del 14/11/2024)”, con laconseguenza che – in virtù della regola generale di cui all’art.1372,secondo comma, c.c., per cui il contratto non può produrre effetti neiconfronti dei terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge –il contratto trala struttura accreditata e l’ASL non può determinare l’insorgenza diobbligazioni in capo ad altri soggetti come - nel caso che viene qui inrilievo ma che era oggetto anche della decisione delle Sezioni Unite –in capo alla REGIONE [OSCURATO:PERSONA].È ben vero – hanno proseguito le Sezioni Unite – che l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 contempla effettivamente la possibilità che ilpagamento del debito facente capo alla ASL sia demandato a un entediverso da quello che ha stipulato la convenzione, e precisamente a unente «incaricato del pagamento», e tuttavia, “ciò non implica (…) lanecessaria identificazione dell’ente suddetto - «incaricato delpagamento» - nell’ente finanziatore e quindi sempre nella Regione, laquale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazionisvolte in regime di accreditamento”, in quanto proprio l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 “fa riferimento all’ «ente incaricato delSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026corrispettivo», non all’«ente finanziatore», né individua espressamentela Regione come l’Ente incaricato del pagamento delle prestazioni resedalle strutture in regime di convenzione”, laddove “se il Legislatoreavesse voluto fare riferimento alla Regione, in quanto Entefinanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificandol’interpretazione”.Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “seguendo taleinterpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur in mancanza di unaspecifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, peresempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e creditifacenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art.2, comma 14, l. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione,rimasta estranea alla convenzione, una sorta di «posizione di garanzia»rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generaleresponsabilità patrimoniale conseguente all’inadempimento diun’obbligazione assunta nell’ambito di un rapporto contrattuale”.Conseguenza di tale percorso ermeneutico è la conclusione per cui,la legittimazione passiva della contraente Asl può essere esclusa soloda uno specifico atto di «incarico» adottato con delibera della stessaRegione, incarico in assenza del quale “gli effetti del contratto conclusotra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo leregole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di unsoggetto terzo (vale a dire la Regione)”.L’orientamento sin qui delineato ha trovato successiva conferma inCass. Sez. 3, Ordinanza n. 16817 del 2026, con ampia motivazione e– si aggiunge per completezza - non può ritenersi neppureindirettamente confutato dalla decisione Cass. Sez. 1, Ordinanza n.15160 del 2026, adottata in materia di strutture sanitarie equiparatealle strutture pubbliche, sol che si consideri che tale ultima decisioneSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026non risulta essersi misurata con la recente decisione delle SezioniUnite.L’insegnamento delle stesse Sezioni Unite, poi, non trova alcunaconfutazione nelle argomentazioni formulate dalla ricorrente anche inmemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., sostanziandosi le medesime nellariproposizione di argomenti - il paralogismo della equiparazione dellafigura di “ente finanziatore” con la figura di “ente incaricato delpagamento” (pag. 7 memoria) – e nel richiamo a precedenti anterioridi questa Corte, i quali sono stati già complessivamente esaminati evalutati dalle Sezioni Unite nel giungere alla formulazionedell’insegnamento cui in questa sede si intende dare continuità.La conclusione, quindi, è nel senso della correttezza della decisioneadottata sul punto dalla Corte d’appello di Roma, nel momento in cuila stessa – avendo escluso la sussistenza sia di una disposizione dellalegge regionale sia un provvedimento dell'autorità regionaleespressamente richiamato nel contratto tra la struttura accreditata el’ASL – è conseguentemente giunta ad affermare l’esclusivalegittimazione passiva sostanziale – rectius titolarità del lato passivodell’obbligazione - dell’odierna ricorrente e non della REGIONE [OSCURATO:PERSONA].3.2. Infondato è, parimenti, il secondo motivo di gravame.In ordine alla questione della durata temporale dello scontotariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006,infatti, questa Corte ha ormai affermato un principio ormai consolidato,in forza del quale, in tema di remunerazione delle prestazioni rese perconto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett.o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009,deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma - cheespressamente fa riferimento a detto triennio - ma ancheSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza delladisposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciaredubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione. (Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; nonché – non massimate – Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 22735 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16585del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 4832 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4160 del 2024;Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 2023)Come, del resto, osservato da altri precedenti di questa Corte, nonsolo la vigenza della previsione non è stata oggetto di proroga da partedel D.L. n.248/2007 (conv. con modificazioni con Legge n. 31/2008)ma anche il Legislatore - con l’art. 79, D.L. n. 112/2008 (conv. conmodificazioni con Legge n.133/2008), “ha introdotto l’obbligo diadeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, intal modo manifestando la volontà di superare definitivamente ladisciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quantoinadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione dellerisorse” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024).Il ricorso incidentale viene a censurare questo consolidatoorientamento – deducendo anche una errata lettura della decisione diCorte Cost. n. 94/2009 nonostante la netta affermazione di tale ultimadecisione nel senso della transitorietà della disciplina in questione - ma,nel concreto, non offre nuovi elementi validi per giungere ad unarevisione dell’indirizzo di questa Corte, in quanto riproponeargomentazioni già oggetto di valutazione da parte di questa Corte inoccasione del nutrito numero di giudizi nell’ambito dei quali si è venutaSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 14 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026a porre il tema dell’individuazione della vigenza temporale dell’art. 1,comma 796, lettera o), della Legge n. 296/2006.Considerazioni, queste dalle quali deriva l’infondatezza del mezzo,dovendosi ritenere che la Corte territoriale – nell’affermare che losconto previsto dalla norma testé citata non opera in epoca successivaal triennio 2007/2009 – si sia correttamente conformata all’indirizzoespresso da questa Corte.3.3. Infondato, parimenti, è l’ultimo motivo.Questa Corte, a far tempo da Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 20391 del11/10/2016, ha affermato il principio in forza del quale, nel caso diprestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, dastrutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime avedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nellamisura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, sorge a condizione che, in datasuccessiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblicocompetente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena dinullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti dellastruttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati,determinate prestazioni di cura da essa erogate.Successivamente, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U -Sentenza n. 35092 del 14/12/2023) ha puntualizzato che le prestazionisanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agliassistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento,concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002 e contenentela previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo - rientranonella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n. 231/2002, con conseguente riconoscimento degli interessi moratoriex art. 5 del medesimo D. Lgs. citato, in caso di ritardata esecuzione.Sez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 15 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Si è rammentato, infatti, che il rapporto tra struttura accreditata edente pubblico è assoggettato al c.d. "regime delle tre A"(autorizzazione, accreditamento, accordo), risultando, pertanto,necessario che tale rapporto, dopo la fase di autorizzazione edaccreditamento, sia infine formalizzato con un contratto scritto, inpresenza del quale le prestazioni sanitarie erogate dalle struttureprivate accreditate in favore dei fruitori del SSN assumono natura ditransazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. n.231/2002, laddove, in assenza di un contratto scritto, tale ultima fontenormativa non potrà trovare applicazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.29472 del 14/11/2024).Alla luce di tali premesse, si palesa l’infondatezza del motivo inquanto lo stesso viene a basarsi sulla tesi, errata, per cui il rapportotra struttura accreditata ed ente pubblico dovrebbe essere fattoretroagire al regime convenzionale di cui alla Legge n. 833/1978, qualemera proroga di quest’ultimo, e non per effetto dell’accreditamentoprovvisorio di cui alla L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2003.L’infondatezza di tale tesi – che giunge al punto di sostenere che icontratti conclusi tra le parti si sarebbero limitati a disciplinare il soloaspetto economico senza novare “il fondamento dell’autorizzazione delprivato ad operare per conto del S.S.N.” (pag. 30 ricorso incidentale)– emerge, infatti, dalla mera constatazione del fatto che la stessa tentadi obliterare la terza “A” della sequenza procedimentale primarichiamata, e cioè l’“accordo”, incardinando, quale dato temporalefondamentale, il solo accreditamento.È, per contro, evidente che, in presenza della conclusione dicontratti in epoca successiva all'8 agosto 2002 – circostanza, questa,che nella specie risulta pacifica e non è mai stata posta in discussione– è al dato temporale della conclusione di questi ultimi che si deve fareSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 16 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026riferimento ai fini dell’applicazione degli interessi ex D. Lgs. n.231/2002.Risulta quindi del tutto irrilevante – oltre che inammissibile,trattandosi di profilo in fatto – la tesi per cui i contratti non avrebberonovato “il fondamento dell’autorizzazione del privato ad operare perconto del S.S.N.”: al di là della non perspicuità dell’espressione, èrisolutiva la considerazione che la conclusione dei contratti risultava inogni caso imprescindibile ai fini del completamento della proceduraancorata al il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento,accordo).Quanto alla deduzione finale della non imputabilità del ritardoall’odierna ricorrente, l’infondatezza del motivo discende sia dallaregola di distribuzione degli oneri probatori di cui all’art. 3, D. Lgs. n.231/2002, sia dal carattere meramente asserito – edinammissibilmente in fatto – delle affermazioni del ricorso – sia dalcostante orientamento di questa Corte in tema di responsabilità dellap.A. per ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 16683 del 26/11/2002).4. Alla luce di quanto sinora illustrato, mentre il ricorso principaledeve trovare accoglimento, il ricorso incidentale deve essere respinto.Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata inrelazione al ricorso principale con rinvio alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le speseanche del presente giudizio di legittimità.5. Stante il tenore della pronuncia sul ricorso incidentale, va dato"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Sez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 17 di 18Numero registro generale 10860/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 23525/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziariaverificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza dicause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso principale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione;rigetta il ricorso incidentale.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 10860/2024 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 18 di 18