CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2026
Cassazione n. 23524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5396/2024depositata il 06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 5396/2024, pubblicata in data 7 agosto 2024,la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione degli appellatiLABORATORIO [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE LAZIO haparzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.16413/2018, pubblicata in data 8 AGOSTO 2018 e, per l’effetto, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 4 acorrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] laminor somma di € 84.841,17 oltre al tasso ex art. 1284, quartocomma, c.c.2. [OSCURATO:PERSONA] - strutturasanitaria privata accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] - avevaagito nei confronti sia della [OSCURATO:PERSONA] - ASL ROMA1 sia della REGIONE LAZIO al fine di ottenere il pagamento dellesomme trattenute in relazione alle prestazioni sanitarie erogate neglianni 2010-2013, deducendo la illegittimità di tale decurtazione.Costituitesi entrambe le convenute, il Tribunale capitolino avevaaccolto parzialmente la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 al pagamento della somma di € 109.222,99,Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026oltre interessi legali, mentre aveva respinto la domanda formulata neiconfronti di REGIONE LAZIO.In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che lo sconto tariffario dicui all’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006 avesse naturatransitoria e limitata al triennio 2007-2009 - con conseguenteillegittimità della sua applicazione negli anni successivi – mentre avevaescluso la responsabilità della REGIONE LAZIO, gravando laresponsabilità medesima unicamente sull’ente “incaricato delpagamento del corrispettivo”, da individuarsi, alla luce dei contrattiprodotti, nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1.3. La Corte d’appello investita del gravame di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 ha, in sintesi:− disatteso il motivo di gravame col quale si deduceva lariferibilità del rapporto giuridico a REGIONE LAZIO e non allaAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1, avendo la Corteterritoriale ribadito che la fonte dell’obbligazione azionata erarappresentata dagli accordi contrattuali conclusi direttamentetra la struttura privata e l’azienda sanitaria, con laconseguenza che soggetto obbligato al pagamento delleprestazioni rese e, quindi, il legittimato passivo dell’azione, erada individuarsi nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - ASLROMA 1 quale soggetto contraente;− disatteso i motivi di gravame con i quali l’appellante sostenevala persistente applicabilità dello sconto tariffario previstodall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006,quantomeno fino all’adozione del nuovo tariffario nazionale -intervenuta con il D.M. 18 ottobre 2012 – avendo la Corteterritoriale ribadito il carattere eccezionale e temporalmentelimitato della disciplina dello sconto tariffario, in quantoSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026funzionale agli obiettivi di finanza pubblica espressamenteriferiti al triennio 2007-2009;− accolto il motivo di gravame con il quale, in relazione alleprestazioni per gli anni 2010 e 2011, veniva eccepital’operatività dei c.d. “tetti di spesa”, avendo la Corteterritoriale, in generale, evidenziato, sulla base del richiamoagli orientamenti del Consiglio di Stato, che il sistema sanitariosi fonda su una programmazione autoritativa della spesa, conlimiti annuali invalicabili, funzionali al contenimento dellafinanza pubblica e, nel concreto, ritenuto dimostrato che,mentre per gli anni 2012 e 2013, il maggior corrispettivoriconosciuto dal Tribunale rientrava nei limiti dei budgetassegnati, per gli anni 2010 e 2011, invece, il creditoriconosciuto superava i tetti di spesa fissati dai decreticommissariali regionali, con conseguente necessità dirideterminare il credito della struttura accreditata nella minorsomma di € 84.841,17;− disatteso i motivi di gravame con i quali si contestava il dirittodella struttura privata all’integrazione tariffaria per l’anno 2013- e si deduceva in particolare che le nuove tariffe introdotte dalD.M. 18 ottobre 2012 avevano assorbito lo sconto previstodalla legge finanziaria 2007 - avendo la Corte territorialeaffermato che, dall’esame dalle fatture dell’anno 2013,risultava ancora applicato lo “sconto tariffario” previstodall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006, e non latariffa di cui al D.M. 18 ottobre 2012.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romahanno proposto autonomi ricorsi sia [OSCURATO:PERSONA],già [OSCURATO:PERSONA] srl, incorporante di LABORATORIO ANALISISez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026CLINICHE [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] - ASL ROMA1 ma quest’ultimo, in quanto proposto successivamente, si converte,pertanto, in ricorso incidentale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 7759 del31/03/2026; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024; Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenzan. 448 del 14/01/2020).Resiste con controricorso REGIONE LAZIO.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le due ricorrenti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tremotivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8-sexies, D. Lgs.n. 502/1992; 3, comma 6, D.M. Sanità 15 aprile 1994; 15, comma 15,D.L. n. 95/2012; 8, comma 1, lett. b) e lett. d), e comma 3, Legge n.42/2009; 1, comma 1-bis, Legge n. 241/1990; 1218, 1337 e 1338 c.c.Si censura la decisione della Corte capitolina nella parte in cui lastessa ha affermato che l’esistenza del tetto di spesa costituiva fattoimpeditivo dell’integrale riconoscimento del credito vantato dallastruttura accreditata.Con diffusa ed articolata argomentazione, la ricorrente argomentain primo luogo che nel sistema dell’accreditamento sanitario il budgetnon è un limite autonomo e assoluto, ma uno strumento chepresuppone tariffe legittimamente determinate e congrue secondo leprocedure previste dalla legge, risultando conseguentementeSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026l’individuazione unilaterale di tetti di spesa al di fuori di tali procedureda parte dell’Azienda sanitariaDeduce, quindi, il ricorso che la Corte d’appello avrebbeerroneamente tenuto distinti, da un lato, l’accertamentodell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria per averapplicato lo sconto tariffario oltre il termine di legge e, dall’altro lato, ilregime dei tetti di spesa, in tal modo pervenendo all’erroneaconclusione per cui secondi poteva neutralizzare gli effettidell’inadempimento.Obietta, quindi, il ricorso che il tetto di budget non può essereinvocato per sanare o neutralizzare una condotta illegittima – qualequella dell’applicazione degli sconti tariffari – e non giustificare laritenzione di somme indebitamente trattenute.La ricorrente sottolinea la circostanza fatto che l’azione propostanon riguardava prestazioni eccedenti il budget, bensì il correttocorrispettivo di prestazioni regolarmente rese, remunerate con unatariffa illecitamente ridotta.Conclude, pertanto, attribuendo alla decisione della Corte d’appelloil plurimo vizio di violazione:− della normativa sulla determinazione delle tariffe;− dei principi civilistici in materia di inadempimento contrattuale.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115,secondo comma, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Deduce il ricorso che la Corte territoriale avrebbe applicato in modoerroneo il principio di non contestazione ed avrebbe invertito l’oneredella prova, ponendolo a carico della struttura, anziché dell’Aziendasanitaria.Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026Dopo aver ribadito che la circostanza del superamento dei tetti erastato oggetto di costante contestazione, il ricorso imputa alla decisioneimpugnata di avere dedotto argomenti decisivi da profili non probanti- come l’assenza di contestazioni analitiche di conteggi basati su fattureo la mera produzione di fatture non quietanzate - giungendo così aritenere provato il superamento del budget in assenza didocumentazione attestante i pagamenti effettivi.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.La ricorrente censura ulteriormente la decisione della Cortecapitolina in quanto quest’ultima avrebbe considerato le fattureprodotte in giudizio come idonee a dimostrare l’avvenuto pagamentodelle prestazioni e, quindi, il superamento dei tetti di spesa.Evidenzia, per contro, che le fatture prodotte non erano quietanzatee recavano esclusivamente il timbro di ricezione da parte dell’Aziendasanitaria, essendo state depositate unicamente per dimostrarel’applicazione dello sconto tariffario illegittimo.Deduce, quindi, che la Corte d’appello, valutando le fatture comese fossero prova dell’avvenuta corresponsione delle somme, avrebbedegli artt. 115 e 116 c.p.c.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 èaffidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10,D.L. n. 324/1993 (convertito con Legge n. 423/1993), nonché dellaL.R. Lazio, n. 18/1994.Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026Si censura la decisione della Corte capitolina per avere disatteso ilmotivo di gravame con il quale si contestava la legittimazione passivadella ricorrente incidentale.Argomenta il ricorso che l’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993stabilisce una regola speciale di imputazione soggettivadell’obbligazione nei confronti delle strutture private convenzionate,sottraendo la responsabilità alle unità sanitarie locali e trasferendolaall’ente finanziatore, e che tale disposizione si applica anche dopo lariforma sanitaria di cui al D. Lgs. n. 502/1992, e riguarda tutte leprestazioni erogate in regime convenzionale o di accreditamento.Il ricorso richiama ulteriormente la L.R. Lazio n. 18/1994, chedelle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma796, lett. o), Legge n. 296/2006; 12 Preleggi.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006sarebbe limitato al triennio 2007-2009.Argomenta il ricorso che il giudice di merito avrebbe erroneamentedesunto tale limite temporale dall’incipit del comma 796, senzadistinguere tra la funzione programmatica di detta premessa e ilcontenuto precettivo autonomo della lettera o), laddove quest’ultimaavrebbe previsto la cessazione dello sconto tariffario esclusivamente almomento dell’emanazione di un successivo decreto ministeriale diaggiornamento tariffario.In tal senso, prosegue il ricorso, deporrebbero i criteri di cui all’art.12 delle Preleggi, dai quali sarebbe desumibile che la citata lett. o) nonSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026fissa alcun termine finale espresso a differenza di altre ipotesicontemplate nella medesima previsione.Il ricorso invoca ulteriormente la ratio della previsione, identificatanella necessità di garantire la continuità del contenimento della spesasanitaria sino al riordino complessivo del sistema tariffario il quale si èconcretizzato solo al momento dell’emanazione del D.M. 18 ottobre2012, che ha aggiornato e assorbito il valore dello sconto nelle nuovetariffe.3. Il ricorso principale è infondato.3.1. In relazione al primo motivo, invero, questa Corte intende darecontinuità all’orientamento – che pienamente condivide –recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U - Sentenza n.34301 del 27/12/2025), le quali - pronunciandosi su questione le cuicoordinate giuridiche erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle allabase del motivo ora in esame – così hanno argomentato in ordineall’applicazione dei tetti di spesa:“Con il D.lgs. n. 502/1992, dopo l’istituzione del Servizio SanitarioNazionale ex L. n. 833/1978, si è operato un riordino della disciplinaapplicabile in materia sanitaria.L’art. 8 ha affidato alle Regioni il compito di definire i requisitiminimi che le strutture devono avere per poter iniziare ovveroproseguire ad operare per conto del S.S.N. (art. 8, comma 4),introducendo un sistema basato su un corrispettivo determinato afronte della prestazione resa al fine di perfezionare il controllo dellaspesa sanitaria pubblica (art. 8, comma 5) e prevedendo, altresì, lacessazione dei rapporti convenzionali in atto entro un trienniodall’entrata in vigore del decreto (art. 8 comma 7).Successivamente e nel medesimo contesto di razionalizzazionedella finanza pubblica, la L. n. 724/1994 ha disciplinato il sistema delSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026pagamento a tariffa, introducendo limiti ben precisi di spesa regionaleper ciascun anno (cfr. art. 6 della L. n. 724/1994).Il D.lgs. n. 229/1999, modificando l’art. 1 del D.lgs. 502/1992, hapuntualizzato il principio per il quale deve procedersi contestualmenteall’individuazione dei L.E.A. (Livelli essenziali di Assistenza) e dell’entitàdelle risorse finanziarie.Si sono aggiunti all’art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 i successivi artt.8-bis - 8-octies, definendo un sistema ancora più articolato dicollaborazione tra strutture private e servizio pubblico, basato sullapluralità di livelli destinati alla progressiva integrazione-autorizzazione,accreditamento ed accordi (le c.d. tre “A”).L’erogazione di prestazioni da parte della struttura accreditatapresuppone la stipula di appositi accordi con i quali viene autorizzatolo stanziamento delle prestazioni, da remunerarsi con il sistema «atariffa», entro un tetto massimo prefissato (art. 8-quinquies del D.Lgs.n. 229/1999 che ha modificato il D.Lgs. n. 502/1992).E l’art. 8-sexies prescrive che: «Le strutture che erogano assistenzaospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionalesono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicatonegli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies e determinato inbase alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e perconto della rete dei servizi di riferimento.Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singolestrutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remuneratein base al costo standard di produzione del programma di assistenza,mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffepredefinite per prestazione».La legge Regione Lazio n. 4 del 2003 è in linea con tali principi.Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026La legittimazione della struttura privata ad operare per conto ed acarico del S.S.N. trova un insuperabile limite normativo nella esistenzadi un sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate conriferimento ad un tetto di spesa”.Tariffe - si deve precisare anche in questa sede - che, in virtù dellasottoscrizione degli accordi - stipulati ai sensi e per gli effetti dell’art.8-quinquies D. Lgs. n. 229/1999 che ha modificato il D. Lgs. n.502/1992 – comportano l’accettazione, da parte della strutturaaccreditata dei Budget ovvero dei tetti massimi di spesa fissatidall’Amministrazione.Risulta, pertanto, non meritevole di condivisione la tesi spesa dallaricorrente principale in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., nel momentoin cui – senza peraltro in alcun modo confrontarsi con la decisione delleSezioni Unite (richiamata solo in relazione alla legittimazione passivasostanziale dell’odierna ricorrente incidentale) – la medesimaricorrente principale viene ad affermare che “la struttura contraente siera vincolata al tetto di spesa ritenendo che la tariffa applicata fossequella piena, essendo lo sconto non più vigente, in quanto limitato altriennio 2007-2009, e non essendo menzionata nel contratto l’applicazione dello sconto.” (pag. 4).Infatti - al di là del profilo inammissibilmente fattuale delladeduzione e degli ulteriori argomenti in fatto svolti in ricorso (pag.- 15)- a rilevare è il fatto che con la sottoscrizione degli accordi la strutturaaccreditata viene ad accettare l’applicazione del meccanismonormativo dei tetti di spesa, quale elemento che viene ad integrare ilregolamento contrattuale.Neppure valgono a superare tali conclusioni i riferimenti allo“sconto” operante per triennio 2007-2009 di cui alle pag. 13-14,Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026nonché pag. 18, del ricorso ed alla pag. 4 memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.Si tratta, infatti, di deduzioni che costituiscono riferimento ad unben diverso profilo - rispetto a quello dei tetti di spesa che è qui inesame - e cioè quello della disciplina temporanea di cui all’art. 1,comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006.Non è, tuttavia, questa la tematica che viene in rilievo nellapresente sede: le censure della ricorrente, infatti, si appuntanosull’accoglimento – da parte della Corte capitolina – del terzo motivo diappello che era riferito alla tematica – appunto – dei c.d. “tetti dispesa”, laddove la diversa tematica di cui all’art. 1, comma 796, lett.o), Legge n. 296/2006 (come si vedrà anche in seguito) avevacostituito, semmai, oggetto di altri motivi di appello in relazione aiquali, peraltro, l’odierna ricorrente principale aveva visto accogliere leproprie tesi.Operato tale ultimo chiarimento, si osserva che le già richiamateSezioni Unite hanno ulteriormente osservato:Il sistema di programmazione è incentrato su di un modello bifasicoin seno al quale, alla fase autoritativa regionale, segue un momento dinegoziazione su base territoriale.In forza di tale modello bifasico, la Regione non solo definisceunilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con ilfondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed ipreventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successivacontrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi.L’atto programmatorio regionale rappresenta, in definitiva, il primoe fondamentale strumento di orientamento per le strutture sanitariepubbliche e private.Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026Nella fase di negoziazione particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] non puòche applicare tali determinazioni programmatiche. Il numero delleprestazioni è direttamente correlato al fabbisogno assistenziale el’entità della tariffa non incide né sul numero delle prestazioni né sulfabbisogno stesso.In sostanza, la struttura sanitaria privata accreditata, salva lafacoltà di censurare tempestivamente la determinazione del budgetannualmente assegnatole dall’A.S.L. competente, deve attenersi altetto di spesa e non erogare prestazioni oltre il suddetto budget.E questa Corte (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 29/10/2019, n.27608) ha affermato che la struttura accreditata vanta un credito allaremunerazione delle prestazioni erogate, benché extra budget, «soloin astratto», in quanto, in concreto, «la remunerazione risultavainesigibile, con conseguente corretta declaratoria di non antigiuridicitàdella condotta della Asl, stante la ricorrenza di un obbligo ex legeavente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendositale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la ASL e laRegione non avrebbero potuto sottrarsi». In presenza di un generaledivieto di remunerazione di prestazioni extra budget, non si possonoritenere talune prestazioni rispondenti alle caratteristiche dedotte dallaricorrente e comunque remunerabili, anche in ragione del pertinenterilievo che alla struttura accreditata è data la possibilità di rifiutare laprestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitarionazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza, mentre lastruttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioniagli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez. III, 07/01/2014,n. 2; Cons. Stato, sez. V, 30/04/2003, n. 2253).E in Cass. 26334 del 29/9/2021 si è affermato che « In tema diSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite dispesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e dellaRegione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazionedelle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessitàdi dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziariadelle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che lastruttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazionieccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione dirilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenutoaccreditamento».(…)”Alle considerazioni sin qui richiamate non può che aggiungersi chele stesse, proprio in virtù dei loro contenuti, valgono ad escluderequalsiasi forma non solo di inadempimento della p.A. ma anche di culpain contrahendo, non potendosi ravvisare alcuna di tali fattispecie nelmomento in cui ad essere applicato è un meccanismo di controllo dellaspesa sanitaria di fonte legale.3.2. Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo, i qualipossono essere esaminati congiuntamente.La ricorrente principale censura la decisione della Corte capitolinanella parte in quest’ultima avrebbe ritenuto provato il pagamento dellesomme indicate nelle fatture prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’atto introduttivo del giudizio di primogrado al solo fine di dare prova della illegittima applicazione dellariduzione tariffaria oggetto di contestazione.Argomenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenutoprovato il pagamento delle fatture offerte in comunicazione, da un latodando inadeguata applicazione al principio di non contestazione e,Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 14 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026dall’altro lato, omettendo di considerare che le fatture non sono da soleidonee a dimostrare l’intervenuto pagamento delle somme ivi riportate.Il complesso delle deduzioni articolare dalla ricorrente principale neidue motivi risulta infondato.Si deve infatti osservare che l’originaria ricorrente (ex art. 702-bisc.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] aveva agito alfine di far accertare sia l’illegittima ultrattività del c.d. sconto previstodalla Legge Finanziaria 2007 e sia di avere subito un’ingiustificata edirragionevole decurtazione della remunerazione per gli anni 2010/2013(pag. 4 ricorso).Che sia così, del resto, emerge dallo stesso ricorso, nel momentoin cui lo stesso – operando la ricostruzione dei fatti del giudizio –riferisce che “L’indicata struttura, quindi, agiva in giudizio mediantericorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la corretta remunerazionedelle prestazioni erogate nel quadriennio 2010 – 2013 e, per l’effetto,previo accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’AziendaU.S.L. Roma A (ora Azienda U.S.L. Roma 1), sentir condannare in viasolidale e/o alternativa, l’Azienda U.S.L. Roma A e/o la Regione Lazio,al pagamento della somma di 109.222,99 Euro, corrispondente alladifferenza tra la remunerazione scontata corrisposta dal ServizioSanitario, e quella integrale prevista dal vigente nomenclatore tariffarioper le prestazioni erogate, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.” (pag.4, sottolineatura aggiunta).Si deve, a questo punto, osservare che nelle deduzioni contenutenel secondo e terzo motivo la ricorrente sembra mescolare due profilidistinti: da un lato il superamento del budget e, dall’altro lato ilpagamento integrale delle fatture prodotte in giudizio, laddove emergein modo univoco dalle tesi delle parti che l’unico tema in discussioneera il diritto dell’odierna ricorrente principale a conseguire il pagamentoSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 15 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026di ulteriori somme a fronte della replica della ricorrente incidentale percui l’ulteriore pretesa economica azionata in giudizio – e solo essa –risultava incompatibile con il meccanismo dei c.d. “tetti di spesa”.È quindi la stessa odierna ricorrente principale che, agendo per ilriconoscimento della sola presunta debenza in suo favore della sommapari ad € 109.222,99, della quale assumeva essere creditrice a frontedell’emissione delle fatture allegate al ricorso introduttivo e dalle qualirisultava l’applicazione della decurtazione tariffaria, ha evidentementedato atto che le fatture in questione erano state effettivamente saldatenel loro ammontare seppur al netto di decurtazioni di cui si contestavala legittimità.Correttamente, allora, la Corte territoriale è pervenuta allaconclusione per cui le somme portate dalle fatture dovevano ritenersi– si ripete: al netto delle somme oggetto di decurtazioni contestate –già adempiute da parte dell’odierna ricorrente incidentale, convalutazione che, del resto, ha visto la Corte territoriale accomunata algiudice di prime cure dal momento che quest’ultimo – ed ancora unavolta è la stessa ricostruzione dei fatti del giudizio offerta in ricorso adevidenziarlo – aveva ritenuto non adempiute le sole somme oggetto dicontestazione.Da ciò si evince che nessun inadeguato governo della regola di noncontestazione è stato fatto dalla Corte di merito, la quale ha preso attodel fatto che la somma azionata in giudizio costituiva il corrispettivoresiduo a fronte di quanto già corrisposto per le prestazioni effettuatedalla ricorrente principale e che il pagamento di tale corrispettivoresiduo era contestato dall’odierna ricorrente incidentale invocandol’operatività dei tetti di spesa.Si deve, del resto, rammentare che, come chiarito da questa Corte,spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fattoSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 16 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, exart. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamentoesige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda edelle deduzioni delle parti da ciò derivando che l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazionerisulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto oapparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenzan. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).Quanto alle deduzioni inerenti la prova del superamento dei tetti dispesa, pacifico il principio per cui il superamento della capacitàoperativa massima costituisce un fatto impeditivo della remunerazionedelle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova èonerato il debitore (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021), si deve, tuttavia, osservare chela Corte territoriale non ha in alcun modo affermato che sarebbespettato all’odierna ricorrente principale dare prova del mancatosuperamento dei tetti di spesa.La Corte capitolina, invece, con accertamento in fatto che nellapresente sede non è adeguatamente contestato, nei limiti in cui ciòsarebbe stato possibile, è pervenuta (pagg. 7-8) alla conclusione percui “il maggior corrispettivo riconosciuto per gli anni 2010 e 2011supera il budget di spesa annualmente assegnato alla LaboratorioAnalisi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, procedendo quindi alla specificaindividuazione dei tetti di spesa operanti anno per anno ed allaSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 17 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026conseguente determinazione delle somme che non potevano esserericonosciute all’odierna ricorrente principale proprio perché esorbitantirispetto ai medesimi tetti di spesa.È inevitabile, allora, concludere che le deduzioni della ricorrente nonevidenziano una effettiva violazione né dell’art. 2697 c.c. né degli artt.115 e 116 c.p.c. ma si traducono in una inammissibile sollecitazione adoperare un rinnovato sindacato sul materiale probatorio, riservatoinvece alla valutazione del giudice di merito.4. Neppure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1 - ASLRM 1 può trovare accoglimento.4.1. Quanto al primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hannorecentemente sancito il principio di diritto in forza del quale lalegittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che eroganoprestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarielocali, ai sensi dell’art. 8-quinques, D. Lgs. 502/92, spetta a questeultime, a meno che - ai sensi dell’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993,convertito in legge n. 423/1993 - non vi sia una disposizione della leggeregionale o un provvedimento dell'autorità regionale (purchérichiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso enteincaricato del pagamento per le annualità in questione (Cass. Sez. U -Sentenza n. 34301 del 27/12/2025).A tale approdo questa Corte è giunta in primo luogo sulla scorta diun’interpretazione letterale del dettato normativo, concludendo che, inassenza dell’esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamentodel corrispettivo», la legittimazione passiva rispetto alla pretesa dellastruttura convenzionata deve essere ravvisata in capo all’unità oall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, quale parte delrapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (e primaconvenzionati.Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 18 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Si è, del resto, ulteriormente rilevato che “la fonte dell’obbligazionepecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ASL, ente pubblicodotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata,che opera come strumento funzionale alla regolazione degli aspettipatrimoniali del rapporto (Cass. n. 29472 del 14/11/2024)”, con laconseguenza che – in virtù della regola generale di cui all’art. 1372,secondo comma, c.c., per cui il contratto non può produrre effetti neiconfronti dei terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge –il contratto trala struttura accreditata e l’ASL non può determinare l’insorgenza diobbligazioni in capo ad altri soggetti come - nel caso che viene qui inrilievo ma che era oggetto anche della decisione delle Sezioni Unite –in capo alla REGIONE LAZIO.È ben vero – hanno proseguito le Sezioni Unite – che l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 contempla effettivamente la possibilità che ilpagamento del debito facente capo alla ASL sia demandato a un entediverso da quello che ha stipulato la convenzione e precisamente a unente «incaricato del pagamento», e tuttavia, “ciò non implica (…) lanecessaria identificazione dell’ente suddetto - «incaricato delpagamento» - nell’ente finanziatore e quindi sempre nella Regione, laquale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazionisvolte in regime di accreditamento”, in quanto proprio l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 “fa riferimento all’ «ente incaricato delcorrispettivo», non all’«ente finanziatore», né individua espressamentela Regione come l’Ente incaricato del pagamento delle prestazioni resedalle strutture in regime di convenzione”, laddove “se il Legislatoreavesse voluto fare riferimento alla Regione, in quanto Entefinanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificandol’interpretazione”.Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 19 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “seguendo taleinterpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur in mancanza di unaspecifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, peresempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e creditifacenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art.2, comma 14, l. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione,rimasta estranea alla convenzione, una sorta di «posizione di garanzia»rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generaleresponsabilità patrimoniale conseguente all’inadempimento diun’obbligazione assunta nell’ambito di un rapporto contrattuale”.Conseguenza di tale percorso ermeneutico è la conclusione per cui,la legittimazione passiva della contraente Asl può essere esclusa soloda uno specifico atto di «incarico» adottato con delibera della stessaRegione, incarico in assenza del quale “gli effetti del contratto conclusotra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo leregole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di unsoggetto terzo (vale a dire la Regione)”.L’orientamento sin qui delineato ha trovato successiva conferma inCass. Sez. 3, Ordinanza n. 16817 del 2026, con ampia motivazione e– si aggiunge per completezza - non può ritenersi neppureindirettamente confutato dalla decisione Cass. Sez. 1, Ordinanza n.15160 del 2026, adottata in materia di strutture sanitarie equiparatealle strutture pubbliche, sol che si consideri che tale ultima decisionenon risulta essersi misurata con la recente decisione delle SezioniUnite.L’insegnamento delle stesse Sezioni Unite, poi, non trova alcunaconfutazione nelle argomentazioni formulate dalla ricorrente anche inmemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., sostanziandosi le medesime nellariproposizione di argomenti - il paralogismo della equiparazione dellaSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 20 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026figura di “ente finanziatore” con la figura di “ente incaricato delpagamento” (pag. 3 memoria) – e nel richiamo a precedenti anterioridi questa Corte, i quali sono stati già complessivamente esaminati evalutati dalle Sezioni Unite nel giungere alla formulazionedell’insegnamento cui in questa sede si intende dare continuità.La conclusione, quindi, è nel senso della correttezza della decisioneadottata sul punto dalla Corte d’appello di Roma, nel momento in cuila stessa – avendo escluso la sussistenza sia di una disposizione dellalegge regionale sia un provvedimento dell'autorità regionaleespressamente richiamato nel contratto tra la struttura accreditata el’ASL – è conseguentemente giunta ad affermare l’esclusivalegittimazione passiva sostanziale – rectius titolarità del lato passivodell’obbligazione - dell’odierna ricorrente e non della REGIONE LAZIO.4.2. Infondato è, parimenti, il secondo motivo di gravame.In questo caso -a differenza del primo motivo del ricorso principale– le doglianze investono effettivamente la questione della duratatemporale dello sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett.o), Legge n. 296/2006.Al riguardo, tuttavia, questa Corte ha ormai affermato un principioormai consolidato, in forza del quale, in tema di remunerazione delleprestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dallestrutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1,comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma - cheespressamente fa riferimento a detto triennio - ma anchel'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza delladisposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciaredubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione. (Cass.Sez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 21 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Sez. 3 - Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; nonché – non massimate – Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 22735 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16585del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 4832 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4160 del 2024;Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 2023)Come, del resto, osservato da altri precedenti di questa Corte, nonsolo la vigenza della previsione non è stata oggetto di proroga da partedel D.L. n.248/2007 (conv. con modificazioni con Legge n. 31/2008)ma anche il Legislatore - con l’art. 79, D.L. n. 112/2008 (conv. conmodificazioni con Legge n.133/2008), “ha introdotto l’obbligo diadeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, intal modo manifestando la volontà di superare definitivamente ladisciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quantoinadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione dellerisorse” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024).Il ricorso viene a censurare questo consolidato orientamento –deducendo anche una errata lettura della decisione di Corte Cost. n.94/2009 nonostante la netta affermazione di tale ultima decisione nelsenso della transitorietà della disciplina in questione - ma, nel concreto,non offre nuovi elementi validi per giungere ad una revisionedell’indirizzo di questa Corte, in quanto ripropone argomentazioni giàoggetto di valutazione da parte di questa Corte in occasione del nutritonumero di giudizi nell’ambito dei quali si è venuta a porre il temadell’individuazione della vigenza temporale dell’art. 1, comma 796,lettera o), della Legge n. 296/2006.Considerazioni, queste dalle quali deriva l’infondatezza del mezzo,dovendosi ritenere che la Corte territoriale – nell’affermare che losconto previsto dalla norma testé citata non opera in epoca successivaSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 22 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026al triennio 2007/2009 – si sia correttamente conformata all’indirizzoespresso da questa Corte.5. In conclusione, quindi, sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale devono essere respinti.Quanto al regime delle spese di lite, si stima di disporre lacompensazione delle stesse tra tutte le parti del presente giudizio dilegittimità6. Stante il tenore della pronuncia – ed in relazione sia a [OSCURATO:PERSONA] sia a [OSCURATO:PERSONA] 1 -[OSCURATO:PERSONA] 1 - va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettandoall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute diesenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA];rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ROMA1 - [OSCURATO:PERSONA] 1;compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] sia diAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] 1, di un ulteriore importo a titoloSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 23 di 24Numero registro generale 5080/2025Numero sezionale 2965/2026Numero di raccolta generale 23524/2026Data pubblicazione 19/07/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 5080/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 24 di 24