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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23526/2026

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registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5399/2024depositata il 07/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 5399/2024, pubblicata in data 7 agosto 2024,la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata3C+A – [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 avverso l’ordinanza exart. 702-bis c.p.c. del Tribunale di Roma pubblicata in data 1° giugno2018.2. 3C+A – [OSCURATO:PERSONA] - struttura sanitariaprivata accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] - aveva agito alfine di ottenere il pagamento delle somme trattenute a titolo di “scontotariffario” applicato alle prestazioni sanitarie erogate negli anni 2010-2013, deducendo la illegittimità di tale sconto in quanto applicato oltreil periodo di vigenza della disciplina prevista dall’art. 1, comma 796,lett. o), Legge n. 296/2006.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1, ilTribunale capitolino aveva accolto la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 al pagamento della somma di €12.830,01, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. n. 231/2002.In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che lo sconto tariffarioavesse natura transitoria e limitata al triennio 2007-2009 - conconseguente illegittimità della sua applicazione negli anni successivi –mentre aveva escluso la responsabilità della REGIONE LAZIO,gravando tale responsabilità unicamente sull’ente “incaricato delSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026pagamento del corrispettivo”, da individuarsi, alla luce dei contrattiprodotti, nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

1.3. La Corte d’appello investita del gravame di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 - in sintesi e per quanto ancora rileva nelpresente giudizio – ha disatteso:− il motivo di gravame col quale si deduceva la riferibilità delrapporto giuridico alla REGIONE LAZIO e non alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1, avendo la Corte territorialeribadito che la fonte dell’obbligazione azionata erarappresentata dagli accordi contrattuali conclusi direttamentetra la struttura privata e l’azienda sanitaria, con laconseguenza che soggetto obbligato al pagamento delleprestazioni rese e, quindi, il legittimato passivo dell’azione, erada individuarsi nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - ASLROMA 1 quale soggetto contraente;− il motivo di gravame con il quale l’appellante sosteneva lapersistente applicabilità dello sconto tariffario previsto dall’art.1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006, quantomeno finoall’adozione del nuovo tariffario nazionale - intervenuta con ilD.M. 18 ottobre 2012 – avendo la Corte territoriale ribadito ilcarattere eccezionale e temporalmente limitato della disciplinadello sconto tariffario, in quanto funzionale agli obiettivi difinanza pubblica espressamente riferiti al triennio 2007-2009;− il motivo di gravame con il quale si contestava il diritto dellastruttura privata all’integrazione tariffaria per l’anno 2013 - esi deduceva in particolare che le nuove tariffe introdotte dalD.M. 18 ottobre 2012 avevano assorbito lo sconto previstodalla legge finanziaria 2007 - avendo la Corte territorialeaffermato che, dall’esame dalle fatture dell’anno 2013,Sez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026risultava ancora applicato lo “sconto tariffario” previstodall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006, e non latariffa di cui al D.M. 18 ottobre 2012;− il motivo di gravame con il quale si contestava l’applicazionedegli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, avendo laCorte territoriale osservato che il rapporto obbligatoriorilevante era scaturito dagli accordi contrattuali idonei adintegrare una transazione commerciale tra pubblicaamministrazione e impresa.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1.Resiste con controricorso 3C+A – [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10,D.L. n. 324/1993 (convertito con Legge n. 423/1993), nonché dellaL.R.

Lazio, n. 18/1994.Si censura la decisione della Corte capitolina per avere disatteso ilmotivo di gravame con il quale si contestava la legittimazione passivadella ricorrente.Argomenta il ricorso che l’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993stabilisce una regola speciale di imputazione soggettivadell’obbligazione nei confronti delle strutture private convenzionate,sottraendo la responsabilità alle unità sanitarie locali e trasferendolaSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026all’ente finanziatore, e che tale disposizione si applica anche dopo lariforma sanitaria di cui al D. Lgs. n. 502/1992, e riguarda tutte leprestazioni erogate in regime convenzionale o di accreditamento.Il ricorso richiama ulteriormente la L.R.

Lazio n. 18/1994, chedelle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 102c.p.c. e la “nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità delcontraddittorio”.Il ricorso, ribadendo la tesi della legittimazione passiva dellaRegione Lazio rispetto alla pretesa azionata dalla struttura privata,deduce conseguentemente che la controversia non avrebbe potutoessere decisa senza la partecipazione della stessa REGIONE LAZIO, daqualificarsi quale litisconsorte necessario.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 796,lett. o), Legge n. 296/2006; 12 Preleggi.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006sarebbe limitato al triennio 2007-2009.Argomenta il ricorso che il giudice di merito avrebbe erroneamentedesunto tale limite temporale dall’incipit del comma 796, senzadistinguere tra la funzione programmatica di detta premessa e ilcontenuto precettivo autonomo della lettera o), laddove quest’ultimaavrebbe previsto la cessazione dello sconto tariffario esclusivamente almomento dell’emanazione di un successivo decreto ministeriale diaggiornamento tariffario.Sez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026In tal senso, prosegue il ricorso, deporrebbero i criteri di cui all’art.12 delle Preleggi, dai quali sarebbe desumibile che la citata lett. o) nonfissa alcun termine finale espresso a differenza di altre ipotesicontemplate nella medesima previsione.Il ricorso invoca ulteriormente la ratio della previsione, identificatanella necessità di garantire la continuità del contenimento della spesasanitaria sino al riordino complessivo del sistema tariffario il quale si èconcretizzato solo al momento dell’emanazione del D.M. 18 ottobre2012, che ha aggiornato e assorbito il valore dello sconto nelle nuovetariffe.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.;2697 c.c.; 115 e 116 c.p.c.Si censura la decisione impugnata, deducendo che la stessaavrebbe:− violato l’art. 2697 c.c., ponendo erroneamente a carico dellaricorrente l’onere di provare il superamento dei tetti di spesaassegnati alla struttura privata – profilo qualificato come fattoimpeditivo della pretesa creditoria – laddove, in base alcontenuto degli accordi ex art. 8-quinquies, D. Lgs. n.502/1992, il mancato superamento del budget costituisce unfatto costitutivo negativo della pretesa, la cui prova incombesulla struttura accreditata;− in ogni caso travisato il materiale probatorio omettendo dirilevare che dalla documentazione versata in atti emergeval’integrale assorbimento dei tetti di spesa negli anni2010-2013, con conseguente insussistenza di ulteriori sommedovute.Sez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/20261.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.M. 18 ottobre2012.Si censura la decisione impugnata, deducendo che la stessaavrebbe violato il D.M. 18 ottobre 2012 – atto avente forza di legge –anziché applicare correttamente il decreto ministeriale, che stabilisceespressamente l’operatività delle nuove tariffe dalla data della suaentrata in vigore.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1,D.

Lgs. n. 231/2002 e 115 c.p.c.L’ultimo motivo di ricorso censura la decisione della Corte di Appellonella parte in cui quest’ultima ha ritenuto applicabili gli interessimoratori previsti per le transazioni commerciali, ai sensi del D. Lgs. n.231/2002.Il ricorso, in primo luogo, imputa alla decisione impugnata unaerrata qualificazione del rapporto intercorrente tra ASL e strutturaaccreditata come transazione commerciale, argomentando che ilrapporto di accreditamento e i successivi accordi contrattuali siinseriscono nell’ambito dell’erogazione di un servizio pubblico,caratterizzato dall’esercizio di poteri autoritativi e da una disciplinapubblicistica, incompatibile con la nozione di transazione commercialefondata su un rapporto paritetico tra le parti.In secondo luogo, il ricorso richiama l’art. 11 del D. Lgs. n.231/2002, che esclude espressamente l’applicazione della disciplina aicontratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 ed argomenta che ilrapporto tra la ricorrente e il Servizio sanitario regionale sarebbe sortoin epoca ampiamente antecedente, quantomeno con il regimeSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026convenzionale e poi con l’accreditamento provvisorio, che non avrebbeavuto natura novativa.Da ultimo, il ricorso contesta anche la sussistenza del presuppostosoggettivo del ritardo colpevole, richiesto dall’art. 3 del decreto,evidenziando che la ricorrente incidentale ASL avrebbe operatoesclusivamente come soggetto tecnico-esecutore; che i pagamentisono condizionati dai flussi finanziari regionali; che non sarebbe statodedotto né provato alcun ritardo imputabile all’Azienda.2.

Il ricorso, nell’insieme di motivi in cui si viene ad articolare, nonpuò trovare accoglimento.2.1.

Il primo motivo di ricorso, infatti, è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente sancito ilprincipio di diritto in forza del quale la legittimazione passiva nelleazioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie inregime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art.8-quinques, D. Lgs. 502/92, spetta a queste ultime, a meno che - aisensi dell’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, convertito in legge n.423/1993 - non vi sia una disposizione della legge regionale o unprovvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambitocontrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamentoper le annualità in questione (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 34301 del27/12/2025).A tale approdo questa Corte è giunta in primo luogo sulla scorta diun’interpretazione letterale del dettato normativo, concludendo che, inassenza dell’esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamentodel corrispettivo», la legittimazione passiva rispetto alla pretesa dellastruttura convenzionata deve essere ravvisata in capo all’unità oall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, quale parte delSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026rapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (e primaconvenzionati.Si è, del resto, ulteriormente rilevato che “la fonte dell’obbligazionepecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ASL, ente pubblicodotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata,che opera come strumento funzionale alla regolazione degli aspettipatrimoniali del rapporto (Cass. n. 29472 del 14/11/2024)”, con laconseguenza che – in virtù della regola generale di cui all’art. 1372,secondo comma, c.c., per cui il contratto non può produrre effetti neiconfronti dei terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge –il contratto trala struttura accreditata e l’ASL non può determinare l’insorgenza diobbligazioni in capo ad altri soggetti come - nel caso che viene qui inrilievo ma che era oggetto anche della decisione delle Sezioni Unite –in capo alla REGIONE LAZIO.È ben vero – hanno proseguito le Sezioni Unite – che l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 contempla effettivamente la possibilità che ilpagamento del debito facente capo alla ASL sia demandato a un entediverso da quello che ha stipulato la convenzione e precisamente a unente «incaricato del pagamento», e tuttavia, “ciò non implica (…) lanecessaria identificazione dell’ente suddetto - «incaricato delpagamento» - nell’ente finanziatore e quindi sempre nella Regione, laquale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazionisvolte in regime di accreditamento”, in quanto proprio l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 “fa riferimento all’ «ente incaricato delcorrispettivo», non all’«ente finanziatore», né individua espressamentela Regione come l’Ente incaricato del pagamento delle prestazioni resedalle strutture in regime di convenzione”, laddove “se il Legislatoreavesse voluto fare riferimento alla Regione, in quanto EnteSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026finanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificandol’interpretazione”.Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “seguendo taleinterpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur in mancanza di unaspecifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, peresempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e creditifacenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art.2, comma 14, l. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione,rimasta estranea alla convenzione, una sorta di «posizione di garanzia»rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generaleresponsabilità patrimoniale conseguente all’inadempimento diun’obbligazione assunta nell’ambito di un rapporto contrattuale”.Conseguenza di tale percorso ermeneutico è la conclusione per cui,la legittimazione passiva della contraente Asl può essere esclusa soloda uno specifico atto di «incarico» adottato con delibera della stessaRegione, incarico in assenza del quale “gli effetti del contratto conclusotra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo leregole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di unsoggetto terzo (vale a dire la Regione)”.L’orientamento sin qui delineato ha trovato successiva conferma inCass.

Sez. 3, Ordinanza n. 16817 del 2026, con ampia motivazione e– si aggiunge per completezza - non può ritenersi neppureindirettamente confutato dalla decisione Cass. Sez. 1, Ordinanza n.15160 del 2026, adottata in materia di strutture sanitarie equiparatealle strutture pubbliche, sol che si consideri che tale ultima decisionenon risulta essersi misurata con la recente decisione delle SezioniUnite.L’insegnamento delle stesse Sezioni Unite, poi, non trova alcunaconfutazione nelle argomentazioni formulate dalla ricorrente anche inSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., sostanziandosi le medesime nellariproposizione di argomenti - il paralogismo della equiparazione dellafigura di “ente finanziatore” con la figura di “ente incaricato delpagamento” (pag. 3 memoria) – e nel richiamo a precedenti anterioridi questa Corte, i quali sono stati già complessivamente esaminati evalutati dalle Sezioni Unite nel giungere alla formulazionedell’insegnamento cui in questa sede si intende dare continuità.La conclusione, quindi, è nel senso della correttezza della decisioneadottata sul punto dalla Corte d’appello di Roma, nel momento in cuila stessa – avendo escluso la sussistenza sia di una disposizione dellalegge regionale sia un provvedimento dell'autorità regionaleespressamente richiamato nel contratto tra la struttura accreditata el’ASL – è conseguentemente giunta ad affermare l’esclusivalegittimazione passiva sostanziale – rectius titolarità del lato passivodell’obbligazione - dell’odierna ricorrente e non della REGIONE LAZIO.2.2.

Il rigetto del primo motivo di ricorso determina –evidentemente – l’assorbimento del secondo.2.3.

Infondato è, parimenti, il terzo motivo di gravame.In ordine alla questione della durata temporale dello scontotariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006,infatti, questa Corte ha ormai affermato un principio ormai consolidato,in forza del quale, in tema di remunerazione delle prestazioni rese perconto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett.o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009,deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma - cheespressamente fa riferimento a detto triennio - ma anchel'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza dellaSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciaredubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione. (Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; nonché – non massimate – Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 22735 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16585del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 4832 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4160 del 2024;Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 2023)Come, del resto, osservato da altri precedenti di questa Corte, nonsolo la vigenza della previsione non è stata oggetto di proroga da partedel D.L. n.248/2007 (conv. con modificazioni con Legge n. 31/2008)ma anche il Legislatore - con l’art. 79, D.L. n. 112/2008 (conv. conmodificazioni con Legge n.133/2008), “ha introdotto l’obbligo diadeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, intal modo manifestando la volontà di superare definitivamente ladisciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quantoinadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione dellerisorse” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024).Il ricorso viene a censurare questo consolidato orientamento –deducendo anche una errata lettura della decisione di Corte Cost. n.94/2009 nonostante la netta affermazione di tale ultima decisione nelsenso della transitorietà della disciplina in questione - ma, nel concreto,non offre nuovi elementi validi per giungere ad una revisionedell’indirizzo di questa Corte, in quanto ripropone argomentazioni giàoggetto di valutazione da parte di questa Corte in occasione del nutritonumero di giudizi nell’ambito dei quali si è venuta a porre il temadell’individuazione della vigenza temporale dell’art. 1, comma 796,lettera o), della Legge n. 296/2006.Sez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Considerazioni, queste dalle quali deriva l’infondatezza del mezzo,dovendosi ritenere che la Corte territoriale – nell’affermare che losconto previsto dalla norma testé citata non opera in epoca successivaal triennio 2007/2009 – si sia correttamente conformata all’indirizzoespresso da questa Corte.2.4.

Il quarto motivo di ricorso è, in parte, inammissibile, in altraparte infondato.Inammissibile, nella parte in cui invoca l’ipotesi di cui all’art. 360,n. 5), c.p.c., in quanto - essendo stato instaurato il giudizio di appellodopo il 12 settembre 2012 – opera lo sbarramento di cui all’art. 360,penultimo comma, c.p.c. - inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n.1), D. Lgs. n. 149/2022, ed applicabile secondo la disciplina transitoriadi cui al successivo art. 35, comma 5, e quindi ai giudizi introdotti conricorso a far tempo dal 1° gennaio 2023 - il quale peraltro ripropone lasimilare preclusione precedentemente stabilita dall’art. 348-ter c.p.c.– dal momento che la decisione impugnata non risulta in alcun modoessersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, néparte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).Inammissibile nel momento in cui il motivo sembra dedurre - nonin rubrica, tuttavia – una violazione delle regole sull’interpretazione deicontratti, sottraendosi tuttavia all’onere di precisare in quale modo econ quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, laSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136del 15/11/2017).Infondato, nella parte in cui, deducendo la violazione dell’art. 2697c.c. in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio relativo alsuperamento dei tetti di spesa, si pone in diretto contrasto conl’altrettanto consolidato orientamento di questa Corte a mente delquale in tema di pretese creditorie della struttura sanitariaprovvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito delServizio [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativamassima costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delleprestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato ildebitore, e ciò in quanto il mancato superamento del tetto di spesa,fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, nonintegra un fatto costitutivo - la cui prova deve essere posta a caricodella struttura accreditata – rilevando invece il superamento del tettomedesimo come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova acarico della parte debitrice (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5661 del02/03/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021).In questo quadro argomentativo, il richiamo agli artt. 115 e 116c.p.c. operato dalla ricorrente si risolve in una mera ed inammissibilecensura di merito rivolta all'interpretazione e valutazione del materialeprobatorio riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n.32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - OrdinanzaSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 14 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del28/01/2004).2.5.

Inammissibile è il quinto motivo di ricorso.Sul punto, invero, è sufficiente osservare che la ratio della decisioneimpugnata è costituita dall’affermazione per cui, dall’esame dellefatture prodotte in atti era possibile dedurre che, ad essere applicata,non era stata la tariffa di cui al D.M. 18 ottobre 2012, bensì la tariffaderivante dall’applicazione dello sconto previsto dall’art. 1, comma796, lettera o), della Legge n. 296/2006.A fronte di tale ratio strettamente ancorata a dati documentali, ilricorso svolge un’apparente deduzione di violazione di legge, la cuisostanza, tuttavia, è costituita da una mera censura dell’accertamentoin fatto svolto dal giudice di merito.Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, la Corteterritoriale non ha omesso di dare applicazione al D.M. 18 ottobre2012, ma, con giudizio in fatto non adeguatamente censurato nellapresente sede – nei limiti entro i quali ciò sarebbe stato possibilenell’ambito di un giudizio di legittimità – ha verificato che nessunaapplicazione era stata data in concreto al D.M. 18 ottobre 2012 da partedella stessa ricorrente, avendo la medesima continuato ad applicareuno sconto tariffario non più legalmente vigente.Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorsoper cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez.

U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere laSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 15 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.

U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).Conclusione, questa, che varrebbe ad esimere questa Corte dalrichiamare ulteriormente i propri precedenti (Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.13037 del 2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3175 del 2022) con iquali è stato comunque escluso la possibilità di ricondurre al D.M. 18ottobre 2012 un effetto conservativo della disciplina dello sconto.2.6.

Infondato è l’ultimo motivo.Questa Corte, a far tempo da Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 20391 del11/10/2016, ha affermato il principio in forza del quale, nel caso diprestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, dastrutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime avedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nellamisura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, sorge a condizione che, in datasuccessiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblicocompetente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena dinullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti dellastruttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati,determinate prestazioni di cura da essa erogate.Successivamente, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 35092 del 14/12/2023) ha puntualizzato che le prestazionisanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agliassistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento,concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002 e contenentela previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo - rientranoSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 16 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n. 231/2002, con conseguente riconoscimento degli interessi moratoriex art. 5 del medesimo D. Lgs. citato, in caso di ritardata esecuzione.Si è rammentato, infatti, che il rapporto tra struttura accreditata edente pubblico è assoggettato al c.d.

"regime delle tre A"(autorizzazione, accreditamento, accordo), risultando, pertanto,necessario che tale rapporto, dopo la fase di autorizzazione edaccreditamento, sia infine formalizzato con un contratto scritto, inpresenza del quale le prestazioni sanitarie erogate dalle struttureprivate accreditate in favore dei fruitori del SSN assumono natura ditransazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. n.231/2002, laddove, in assenza di un contratto scritto, tale ultima fontenormativa non potrà trovare applicazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.29472 del 14/11/2024).Alla luce di tali premesse, si palesa l’infondatezza del motivo inquanto lo stesso viene a basarsi sulla tesi, errata, per cui il rapportotra struttura accreditata ed ente pubblico dovrebbe essere fattoretroagire al regime convenzionale di cui alla Legge n. 833/1978, qualemera proroga di quest’ultimo, e non per effetto dell’accreditamentoprovvisorio di cui alla L.R.

Lazio n. 4/2003.L’infondatezza di tale tesi – che giunge al punto di sostenere che icontratti conclusi tra le parti si sarebbero limitati a disciplinare il soloaspetto economico senza novare “il fondamento dell’autorizzazione delprivato ad operare per conto del S.S.N.” (pag. 32 ricorso) – emerge,infatti, dalla mera constatazione del fatto che la stessa tenta diobliterare la terza “A” della sequenza procedimentale prima richiamata,e cioè l’“accordo”, incardinando, quale dato temporale fondamentale,il solo accreditamento.Sez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 17 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026È, per contro, evidente che, in presenza della conclusione dicontratti in epoca successiva all'8 agosto 2002 – circostanza, questa,che nella specie risulta pacifica e non è mai stata posta in discussione– è al dato temporale della conclusione di questi ultimi che si deve fareriferimento ai fini dell’applicazione degli interessi ex D.Lgs. n.231/2002.Risulta quindi del tutto irrilevante – oltre che inammissibile,trattandosi di profilo in fatto – la tesi per cui i contratti non avrebberonovato “il fondamento dell’autorizzazione del privato ad operare perconto del S.S.N.”: al di là della non perspicuità dell’espressione, èrisolutiva la considerazione che la conclusione dei contratti risultava inogni caso imprescindibile ai fini del completamento della proceduraancorata al il c.d.

"regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento,accordo).Quanto alla deduzione finale della non imputabilità del ritardoall’odierna ricorrente, l’infondatezza del motivo discende sia dallaregola di distribuzione degli oneri probatori di cui all’art. 3, D. Lgs. n.231/2002, sia dal carattere meramente asserito – edinammissibilmente in fatto – delle affermazioni del ricorso – sia dalcostante orientamento di questa Corte in tema di responsabilità dellap.A. per ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 16683 del 26/11/2002).3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 18 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 19 di 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5399/2024depositata il 07/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 5399/2024, pubblicata in data 7 agosto 2024,la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata3C+A – [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 avverso l’ordinanza exart. 702-bis c.p.c. del Tribunale di Roma pubblicata in data 1° giugno2018.2. 3C+A – [OSCURATO:PERSONA] - struttura sanitariaprivata accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] - aveva agito alfine di ottenere il pagamento delle somme trattenute a titolo di “scontotariffario” applicato alle prestazioni sanitarie erogate negli anni 2010-2013, deducendo la illegittimità di tale sconto in quanto applicato oltreil periodo di vigenza della disciplina prevista dall’art. 1, comma 796,lett. o), Legge n. 296/2006.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1, ilTribunale capitolino aveva accolto la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 al pagamento della somma di €12.830,01, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. n. 231/2002.In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che lo sconto tariffarioavesse natura transitoria e limitata al triennio 2007-2009 - conconseguente illegittimità della sua applicazione negli anni successivi –mentre aveva escluso la responsabilità della REGIONE LAZIO,gravando tale responsabilità unicamente sull’ente “incaricato delSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 2 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026pagamento del corrispettivo”, da individuarsi, alla luce dei contrattiprodotti, nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1.3. La Corte d’appello investita del gravame di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 - in sintesi e per quanto ancora rileva nelpresente giudizio – ha disatteso:− il motivo di gravame col quale si deduceva la riferibilità delrapporto giuridico alla REGIONE LAZIO e non alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1, avendo la Corte territorialeribadito che la fonte dell’obbligazione azionata erarappresentata dagli accordi contrattuali conclusi direttamentetra la struttura privata e l’azienda sanitaria, con laconseguenza che soggetto obbligato al pagamento delleprestazioni rese e, quindi, il legittimato passivo dell’azione, erada individuarsi nella stessa [OSCURATO:PERSONA] - ASLROMA 1 quale soggetto contraente;− il motivo di gravame con il quale l’appellante sosteneva lapersistente applicabilità dello sconto tariffario previsto dall’art.1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006, quantomeno finoall’adozione del nuovo tariffario nazionale - intervenuta con ilD.M. 18 ottobre 2012 – avendo la Corte territoriale ribadito ilcarattere eccezionale e temporalmente limitato della disciplinadello sconto tariffario, in quanto funzionale agli obiettivi difinanza pubblica espressamente riferiti al triennio 2007-2009;− il motivo di gravame con il quale si contestava il diritto dellastruttura privata all’integrazione tariffaria per l’anno 2013 - esi deduceva in particolare che le nuove tariffe introdotte dalD.M. 18 ottobre 2012 avevano assorbito lo sconto previstodalla legge finanziaria 2007 - avendo la Corte territorialeaffermato che, dall’esame dalle fatture dell’anno 2013,Sez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 3 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026risultava ancora applicato lo “sconto tariffario” previstodall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006, e non latariffa di cui al D.M. 18 ottobre 2012;− il motivo di gravame con il quale si contestava l’applicazionedegli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, avendo laCorte territoriale osservato che il rapporto obbligatoriorilevante era scaturito dagli accordi contrattuali idonei adintegrare una transazione commerciale tra pubblicaamministrazione e impresa.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1.Resiste con controricorso 3C+A – [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10,D.L. n. 324/1993 (convertito con Legge n. 423/1993), nonché dellaL.R. Lazio, n. 18/1994.Si censura la decisione della Corte capitolina per avere disatteso ilmotivo di gravame con il quale si contestava la legittimazione passivadella ricorrente.Argomenta il ricorso che l’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993stabilisce una regola speciale di imputazione soggettivadell’obbligazione nei confronti delle strutture private convenzionate,sottraendo la responsabilità alle unità sanitarie locali e trasferendolaSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 4 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026all’ente finanziatore, e che tale disposizione si applica anche dopo lariforma sanitaria di cui al D. Lgs. n. 502/1992, e riguarda tutte leprestazioni erogate in regime convenzionale o di accreditamento.Il ricorso richiama ulteriormente la L.R. Lazio n. 18/1994, chedelle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 102c.p.c. e la “nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità delcontraddittorio”.Il ricorso, ribadendo la tesi della legittimazione passiva dellaRegione Lazio rispetto alla pretesa azionata dalla struttura privata,deduce conseguentemente che la controversia non avrebbe potutoessere decisa senza la partecipazione della stessa REGIONE LAZIO, daqualificarsi quale litisconsorte necessario.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 796,lett. o), Legge n. 296/2006; 12 Preleggi.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006sarebbe limitato al triennio 2007-2009.Argomenta il ricorso che il giudice di merito avrebbe erroneamentedesunto tale limite temporale dall’incipit del comma 796, senzadistinguere tra la funzione programmatica di detta premessa e ilcontenuto precettivo autonomo della lettera o), laddove quest’ultimaavrebbe previsto la cessazione dello sconto tariffario esclusivamente almomento dell’emanazione di un successivo decreto ministeriale diaggiornamento tariffario.Sez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 5 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/2026In tal senso, prosegue il ricorso, deporrebbero i criteri di cui all’art.12 delle Preleggi, dai quali sarebbe desumibile che la citata lett. o) nonfissa alcun termine finale espresso a differenza di altre ipotesicontemplate nella medesima previsione.Il ricorso invoca ulteriormente la ratio della previsione, identificatanella necessità di garantire la continuità del contenimento della spesasanitaria sino al riordino complessivo del sistema tariffario il quale si èconcretizzato solo al momento dell’emanazione del D.M. 18 ottobre2012, che ha aggiornato e assorbito il valore dello sconto nelle nuovetariffe.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.;2697 c.c.; 115 e 116 c.p.c.Si censura la decisione impugnata, deducendo che la stessaavrebbe:− violato l’art. 2697 c.c., ponendo erroneamente a carico dellaricorrente l’onere di provare il superamento dei tetti di spesaassegnati alla struttura privata – profilo qualificato come fattoimpeditivo della pretesa creditoria – laddove, in base alcontenuto degli accordi ex art. 8-quinquies, D. Lgs. n.502/1992, il mancato superamento del budget costituisce unfatto costitutivo negativo della pretesa, la cui prova incombesulla struttura accreditata;− in ogni caso travisato il materiale probatorio omettendo dirilevare che dalla documentazione versata in atti emergeval’integrale assorbimento dei tetti di spesa negli anni2010-2013, con conseguente insussistenza di ulteriori sommedovute.Sez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 6 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicazione 19/07/20261.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.M. 18 ottobre2012.Si censura la decisione impugnata, deducendo che la stessaavrebbe violato il D.M. 18 ottobre 2012 – atto avente forza di legge –anziché applicare correttamente il decreto ministeriale, che stabilisceespressamente l’operatività delle nuove tariffe dalla data della suaentrata in vigore.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1,D. Lgs. n. 231/2002 e 115 c.p.c.L’ultimo motivo di ricorso censura la decisione della Corte di Appellonella parte in cui quest’ultima ha ritenuto applicabili gli interessimoratori previsti per le transazioni commerciali, ai sensi del D. Lgs. n.231/2002.Il ricorso, in primo luogo, imputa alla decisione impugnata unaerrata qualificazione del rapporto intercorrente tra ASL e strutturaaccreditata come transazione commerciale, argomentando che ilrapporto di accreditamento e i successivi accordi contrattuali siinseriscono nell’ambito dell’erogazione di un servizio pubblico,caratterizzato dall’esercizio di poteri autoritativi e da una disciplinapubblicistica, incompatibile con la nozione di transazione commercialefondata su un rapporto paritetico tra le parti.In secondo luogo, il ricorso richiama l’art. 11 del D. Lgs. n.231/2002, che esclude espressamente l’applicazione della disciplina aicontratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 ed argomenta che ilrapporto tra la ricorrente e il Servizio sanitario regionale sarebbe sortoin epoca ampiamente antecedente, quantomeno con il regimeSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 7 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026convenzionale e poi con l’accreditamento provvisorio, che non avrebbeavuto natura novativa.Da ultimo, il ricorso contesta anche la sussistenza del presuppostosoggettivo del ritardo colpevole, richiesto dall’art. 3 del decreto,evidenziando che la ricorrente incidentale ASL avrebbe operatoesclusivamente come soggetto tecnico-esecutore; che i pagamentisono condizionati dai flussi finanziari regionali; che non sarebbe statodedotto né provato alcun ritardo imputabile all’Azienda.2. Il ricorso, nell’insieme di motivi in cui si viene ad articolare, nonpuò trovare accoglimento.2.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente sancito ilprincipio di diritto in forza del quale la legittimazione passiva nelleazioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie inregime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art.8-quinques, D. Lgs. 502/92, spetta a queste ultime, a meno che - aisensi dell’art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, convertito in legge n.423/1993 - non vi sia una disposizione della legge regionale o unprovvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambitocontrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamentoper le annualità in questione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34301 del27/12/2025).A tale approdo questa Corte è giunta in primo luogo sulla scorta diun’interpretazione letterale del dettato normativo, concludendo che, inassenza dell’esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamentodel corrispettivo», la legittimazione passiva rispetto alla pretesa dellastruttura convenzionata deve essere ravvisata in capo all’unità oall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, quale parte delSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 8 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026rapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (e primaconvenzionati.Si è, del resto, ulteriormente rilevato che “la fonte dell’obbligazionepecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ASL, ente pubblicodotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata,che opera come strumento funzionale alla regolazione degli aspettipatrimoniali del rapporto (Cass. n. 29472 del 14/11/2024)”, con laconseguenza che – in virtù della regola generale di cui all’art. 1372,secondo comma, c.c., per cui il contratto non può produrre effetti neiconfronti dei terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge –il contratto trala struttura accreditata e l’ASL non può determinare l’insorgenza diobbligazioni in capo ad altri soggetti come - nel caso che viene qui inrilievo ma che era oggetto anche della decisione delle Sezioni Unite –in capo alla REGIONE LAZIO.È ben vero – hanno proseguito le Sezioni Unite – che l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 contempla effettivamente la possibilità che ilpagamento del debito facente capo alla ASL sia demandato a un entediverso da quello che ha stipulato la convenzione e precisamente a unente «incaricato del pagamento», e tuttavia, “ciò non implica (…) lanecessaria identificazione dell’ente suddetto - «incaricato delpagamento» - nell’ente finanziatore e quindi sempre nella Regione, laquale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazionisvolte in regime di accreditamento”, in quanto proprio l’art. 1, comma10, D.L. n. 324/1993 “fa riferimento all’ «ente incaricato delcorrispettivo», non all’«ente finanziatore», né individua espressamentela Regione come l’Ente incaricato del pagamento delle prestazioni resedalle strutture in regime di convenzione”, laddove “se il Legislatoreavesse voluto fare riferimento alla Regione, in quanto EnteSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 9 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026finanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificandol’interpretazione”.Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che “seguendo taleinterpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur in mancanza di unaspecifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, peresempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e creditifacenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art.2, comma 14, l. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione,rimasta estranea alla convenzione, una sorta di «posizione di garanzia»rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generaleresponsabilità patrimoniale conseguente all’inadempimento diun’obbligazione assunta nell’ambito di un rapporto contrattuale”.Conseguenza di tale percorso ermeneutico è la conclusione per cui,la legittimazione passiva della contraente Asl può essere esclusa soloda uno specifico atto di «incarico» adottato con delibera della stessaRegione, incarico in assenza del quale “gli effetti del contratto conclusotra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo leregole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di unsoggetto terzo (vale a dire la Regione)”.L’orientamento sin qui delineato ha trovato successiva conferma inCass. Sez. 3, Ordinanza n. 16817 del 2026, con ampia motivazione e– si aggiunge per completezza - non può ritenersi neppureindirettamente confutato dalla decisione Cass. Sez. 1, Ordinanza n.15160 del 2026, adottata in materia di strutture sanitarie equiparatealle strutture pubbliche, sol che si consideri che tale ultima decisionenon risulta essersi misurata con la recente decisione delle SezioniUnite.L’insegnamento delle stesse Sezioni Unite, poi, non trova alcunaconfutazione nelle argomentazioni formulate dalla ricorrente anche inSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 10 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., sostanziandosi le medesime nellariproposizione di argomenti - il paralogismo della equiparazione dellafigura di “ente finanziatore” con la figura di “ente incaricato delpagamento” (pag. 3 memoria) – e nel richiamo a precedenti anterioridi questa Corte, i quali sono stati già complessivamente esaminati evalutati dalle Sezioni Unite nel giungere alla formulazionedell’insegnamento cui in questa sede si intende dare continuità.La conclusione, quindi, è nel senso della correttezza della decisioneadottata sul punto dalla Corte d’appello di Roma, nel momento in cuila stessa – avendo escluso la sussistenza sia di una disposizione dellalegge regionale sia un provvedimento dell'autorità regionaleespressamente richiamato nel contratto tra la struttura accreditata el’ASL – è conseguentemente giunta ad affermare l’esclusivalegittimazione passiva sostanziale – rectius titolarità del lato passivodell’obbligazione - dell’odierna ricorrente e non della REGIONE LAZIO.2.2. Il rigetto del primo motivo di ricorso determina –evidentemente – l’assorbimento del secondo.2.3. Infondato è, parimenti, il terzo motivo di gravame.In ordine alla questione della durata temporale dello scontotariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), Legge n. 296/2006,infatti, questa Corte ha ormai affermato un principio ormai consolidato,in forza del quale, in tema di remunerazione delle prestazioni rese perconto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett.o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009,deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma - cheespressamente fa riferimento a detto triennio - ma anchel'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza dellaSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 11 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciaredubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione. (Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; nonché – non massimate – Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 22735 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16585del 2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 4832 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4160 del 2024;Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 2023)Come, del resto, osservato da altri precedenti di questa Corte, nonsolo la vigenza della previsione non è stata oggetto di proroga da partedel D.L. n.248/2007 (conv. con modificazioni con Legge n. 31/2008)ma anche il Legislatore - con l’art. 79, D.L. n. 112/2008 (conv. conmodificazioni con Legge n.133/2008), “ha introdotto l’obbligo diadeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, intal modo manifestando la volontà di superare definitivamente ladisciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quantoinadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione dellerisorse” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8845 del 2024).Il ricorso viene a censurare questo consolidato orientamento –deducendo anche una errata lettura della decisione di Corte Cost. n.94/2009 nonostante la netta affermazione di tale ultima decisione nelsenso della transitorietà della disciplina in questione - ma, nel concreto,non offre nuovi elementi validi per giungere ad una revisionedell’indirizzo di questa Corte, in quanto ripropone argomentazioni giàoggetto di valutazione da parte di questa Corte in occasione del nutritonumero di giudizi nell’ambito dei quali si è venuta a porre il temadell’individuazione della vigenza temporale dell’art. 1, comma 796,lettera o), della Legge n. 296/2006.Sez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 12 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026Considerazioni, queste dalle quali deriva l’infondatezza del mezzo,dovendosi ritenere che la Corte territoriale – nell’affermare che losconto previsto dalla norma testé citata non opera in epoca successivaal triennio 2007/2009 – si sia correttamente conformata all’indirizzoespresso da questa Corte.2.4. Il quarto motivo di ricorso è, in parte, inammissibile, in altraparte infondato.Inammissibile, nella parte in cui invoca l’ipotesi di cui all’art. 360,n. 5), c.p.c., in quanto - essendo stato instaurato il giudizio di appellodopo il 12 settembre 2012 – opera lo sbarramento di cui all’art. 360,penultimo comma, c.p.c. - inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n.1), D. Lgs. n. 149/2022, ed applicabile secondo la disciplina transitoriadi cui al successivo art. 35, comma 5, e quindi ai giudizi introdotti conricorso a far tempo dal 1° gennaio 2023 - il quale peraltro ripropone lasimilare preclusione precedentemente stabilita dall’art. 348-ter c.p.c.– dal momento che la decisione impugnata non risulta in alcun modoessersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, néparte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).Inammissibile nel momento in cui il motivo sembra dedurre - nonin rubrica, tuttavia – una violazione delle regole sull’interpretazione deicontratti, sottraendosi tuttavia all’onere di precisare in quale modo econ quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, laSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 13 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136del 15/11/2017).Infondato, nella parte in cui, deducendo la violazione dell’art. 2697c.c. in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio relativo alsuperamento dei tetti di spesa, si pone in diretto contrasto conl’altrettanto consolidato orientamento di questa Corte a mente delquale in tema di pretese creditorie della struttura sanitariaprovvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito delServizio [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativamassima costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delleprestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato ildebitore, e ciò in quanto il mancato superamento del tetto di spesa,fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, nonintegra un fatto costitutivo - la cui prova deve essere posta a caricodella struttura accreditata – rilevando invece il superamento del tettomedesimo come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova acarico della parte debitrice (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5661 del02/03/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021).In questo quadro argomentativo, il richiamo agli artt. 115 e 116c.p.c. operato dalla ricorrente si risolve in una mera ed inammissibilecensura di merito rivolta all'interpretazione e valutazione del materialeprobatorio riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n.32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - OrdinanzaSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 14 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del28/01/2004).2.5. Inammissibile è il quinto motivo di ricorso.Sul punto, invero, è sufficiente osservare che la ratio della decisioneimpugnata è costituita dall’affermazione per cui, dall’esame dellefatture prodotte in atti era possibile dedurre che, ad essere applicata,non era stata la tariffa di cui al D.M. 18 ottobre 2012, bensì la tariffaderivante dall’applicazione dello sconto previsto dall’art. 1, comma796, lettera o), della Legge n. 296/2006.A fronte di tale ratio strettamente ancorata a dati documentali, ilricorso svolge un’apparente deduzione di violazione di legge, la cuisostanza, tuttavia, è costituita da una mera censura dell’accertamentoin fatto svolto dal giudice di merito.Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, la Corteterritoriale non ha omesso di dare applicazione al D.M. 18 ottobre2012, ma, con giudizio in fatto non adeguatamente censurato nellapresente sede – nei limiti entro i quali ciò sarebbe stato possibilenell’ambito di un giudizio di legittimità – ha verificato che nessunaapplicazione era stata data in concreto al D.M. 18 ottobre 2012 da partedella stessa ricorrente, avendo la medesima continuato ad applicareuno sconto tariffario non più legalmente vigente.Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorsoper cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere laSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 15 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).Conclusione, questa, che varrebbe ad esimere questa Corte dalrichiamare ulteriormente i propri precedenti (Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.13037 del 2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3175 del 2022) con iquali è stato comunque escluso la possibilità di ricondurre al D.M. 18ottobre 2012 un effetto conservativo della disciplina dello sconto.2.6. Infondato è l’ultimo motivo.Questa Corte, a far tempo da Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 20391 del11/10/2016, ha affermato il principio in forza del quale, nel caso diprestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, dastrutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime avedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nellamisura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, sorge a condizione che, in datasuccessiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblicocompetente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena dinullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti dellastruttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati,determinate prestazioni di cura da essa erogate.Successivamente, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U -Sentenza n. 35092 del 14/12/2023) ha puntualizzato che le prestazionisanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agliassistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento,concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002 e contenentela previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo - rientranoSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 16 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n. 231/2002, con conseguente riconoscimento degli interessi moratoriex art. 5 del medesimo D. Lgs. citato, in caso di ritardata esecuzione.Si è rammentato, infatti, che il rapporto tra struttura accreditata edente pubblico è assoggettato al c.d. "regime delle tre A"(autorizzazione, accreditamento, accordo), risultando, pertanto,necessario che tale rapporto, dopo la fase di autorizzazione edaccreditamento, sia infine formalizzato con un contratto scritto, inpresenza del quale le prestazioni sanitarie erogate dalle struttureprivate accreditate in favore dei fruitori del SSN assumono natura ditransazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. n.231/2002, laddove, in assenza di un contratto scritto, tale ultima fontenormativa non potrà trovare applicazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.29472 del 14/11/2024).Alla luce di tali premesse, si palesa l’infondatezza del motivo inquanto lo stesso viene a basarsi sulla tesi, errata, per cui il rapportotra struttura accreditata ed ente pubblico dovrebbe essere fattoretroagire al regime convenzionale di cui alla Legge n. 833/1978, qualemera proroga di quest’ultimo, e non per effetto dell’accreditamentoprovvisorio di cui alla L.R. Lazio n. 4/2003.L’infondatezza di tale tesi – che giunge al punto di sostenere che icontratti conclusi tra le parti si sarebbero limitati a disciplinare il soloaspetto economico senza novare “il fondamento dell’autorizzazione delprivato ad operare per conto del S.S.N.” (pag. 32 ricorso) – emerge,infatti, dalla mera constatazione del fatto che la stessa tenta diobliterare la terza “A” della sequenza procedimentale prima richiamata,e cioè l’“accordo”, incardinando, quale dato temporale fondamentale,il solo accreditamento.Sez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 17 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026È, per contro, evidente che, in presenza della conclusione dicontratti in epoca successiva all'8 agosto 2002 – circostanza, questa,che nella specie risulta pacifica e non è mai stata posta in discussione– è al dato temporale della conclusione di questi ultimi che si deve fareriferimento ai fini dell’applicazione degli interessi ex D.Lgs. n.231/2002.Risulta quindi del tutto irrilevante – oltre che inammissibile,trattandosi di profilo in fatto – la tesi per cui i contratti non avrebberonovato “il fondamento dell’autorizzazione del privato ad operare perconto del S.S.N.”: al di là della non perspicuità dell’espressione, èrisolutiva la considerazione che la conclusione dei contratti risultava inogni caso imprescindibile ai fini del completamento della proceduraancorata al il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento,accordo).Quanto alla deduzione finale della non imputabilità del ritardoall’odierna ricorrente, l’infondatezza del motivo discende sia dallaregola di distribuzione degli oneri probatori di cui all’art. 3, D. Lgs. n.231/2002, sia dal carattere meramente asserito – edinammissibilmente in fatto – delle affermazioni del ricorso – sia dalcostante orientamento di questa Corte in tema di responsabilità dellap.A. per ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 16683 del 26/11/2002).3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 18 di 19Numero registro generale 5944/2025Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 23526/2026Data pubblicaz ion e 19/07/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 luglio 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 5944/2025 – CC 02/07/2026 - Pagina nr. 19 di 19