CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 33590/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.833/2022 R.G. proposto da : F.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CRDMSM67C09H501 D) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2296/2021 depositata il 07/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 2296/2021, depositata il 7.12.2021, ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione avverso la sentenza n. 96/2021 con cui il Tribunale di Catania ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice d’appello ha evidenziato che la valutazione dell’insolvenza di una società in stato di liquidazione, che richiede il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, “non può non avvenire in modo atomistico ed acritico, dovendosi, al contrario, analizzare la complessiva situazione, ambito questo nel quale rilievo assume anche la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali in tempo “utile” non essendo possibile procastinare in modo temporalmente indeterminato la soddisfazione dei creditori”. Ciò posto, il giudice d’appello ha osservato che “estinta la società, certa appare l’impossibilità che la stessa proceda alla liquidazione dell’unica posta attiva non liquidata (i due immobili) e se è vero che ciò non consente in via automatica di affermarne l’insolvenza è anche vero che tali concrete circostanze (determinate, è bene ricordarlo, da una precisa scelta della società debitrice non certo conforme ai corretti principi della liquidazione) non consentono una prognosi favorevole in merito alle modalità e (sopra tutto) alla “utile” tempistica della soddisfazione dei creditori (aspetti questi sui quali è mancata ogni allegazione da parte del reclamante)”. Tale considerazione appare assorbente dell’altra ragione di reclamo - anch’essa avversata dalla curatela - fondata sul valore dei due immobili non liquidati dalla società e che, in thesi, sarebbero stati posta attiva di valore sufficiente a soddisfare i creditori. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (e cancellata dal registro delle imprese), affidandolo a due motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente e la curatela hanno depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L.F. La ricorrente ritiene che l’adesione della sentenza impugnata all’impostazione della sentenza di primo grado - secondo cui “la cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della persona giuridica impedisce, sul piano logico prima che giuridico, che possa essere attuato il realizzo delle attività per la soddisfazione dei creditori”– dà luogo ad un’interpretazione contra legem dell’art. 10 L.F., non considerando che l’insolvenza di una società in liquidazione va valutata tenendo presente esclusivamente il dato patrimoniale. Ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che la società cancellata, in quanto estinta -e pertanto non più dotata dei suoi organi sociali - per definizione non potrebbe provvedere al pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti, mentre, stante la successione dei soci nel patrimonio sociale (a titolo di comunione ex lege delle sopravvivenze/sopravvenienze attive), è indubbia la possibilità dei creditori di rivalersi nei loro confronti, nei limiti disposti dal comma 2° dell’art. 2495 c.c. Così ragionando, il giudice d’appello ha finito per introdurre di fatto per le società estinte un concetto di insolvenza di carattere finanziario (disponibilità di fondi liquidi per soddisfare i creditori) anziché patrimoniale e, perciò, in contrasto con il diritto vivente. Dalla critica a tale prospettiva, in realtà, consegue che la mancata liquidazione di cespiti di una società estinta non consente di ritenere di per sé che una società cancellata (eventualmente anche d’ufficio ex art. 2490 comma 6° c.c.) senza liquidazione integrale dall’attivo, sia, per presunzione assoluta, in stato di insolvenza ex art. 10 L.F. 2. Il motivo è infondato. Questa Corte (cfr. Cass. n. 24948/2019) – come ricordato dal giudice d’appello - ha già chiarito che , “ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., la valutazione del giudice che - quando la società è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali -non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato -si sottrae al controllo in questa sede”. Dunque, anche in una società in stato di liquidazione, ai fini della valutazione dell’insolvenza, non può prescindersi dalle concrete possibilità di realizzo delle poste attive del debitore e dalla relativa tempistica, atteso che l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, presuppone una valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (cfr. Cass. 18137/2018). Tale ragionamento vale, a maggior ragione, in una situazione come quella in esame in cui, essendo venuto meno lo stato di liquidazione della società debitrice per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, non c’è più un organo che proceda all’accertamento e alla comparazione tra le poste attive e passive e che sia deputato alla liquidazione dell’attivo. Ne deriva che proprio la cessazione dello stato di liquidazione comporta necessariamente l’inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, dovendo, invece, essere applicato, il criterio corrente della cd. insolvenza dinamica, avuto riguardo all’esigenza dei creditori di essere soddisfatti al più presto. Il giudice d’appello ha ben colto le conseguenze, ai fini della tempestiva soddisfazione dei creditori, del venir meno dello stato di liquidazione, avendo evidenziato che “estinta la società, certa appare l’impossibilità che la stessa proceda alla liquidazione dell’unica posta attiva non liquidata (i due immobili) e se è vero che ciò non consente in via automatica di affermarne l’insolvenza è anche vero che tali concrete circostanze (determinate, è bene ricordarlo, da una precisa scelta della società debitrice non certo conforme ai corretti principi della liquidazione) non consentono una prognosi favorevole in merito alle modalità e (sopra tutto) alla “utile” tempistica della soddisfazione dei creditori (aspetti questi sui quali è mancata ogni allegazione da parte del reclamante)”. In particolare, il giudice d’appello ha ben colto che la cessazione dell’organo a ciò deputato rende impossibile la liquidazione delle poste attive del patrimonio della società debitrice, dovendo, a questo punto, valutarsi la sussistenza dello stato di insolvenza in relazione alla sua capacità di soddisfare tempestivamente i propri creditori. Si applica, pertanto, il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 7252/2014; conf. 7087/2022; Cass. n. 32280/2022; Cass. 30284/2022; Cass. 29913/2018) secondo cui “Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta”. Il giudice di secondo grado non ha in alcun modo fornito un’interpretazione abrogativa dell’art. 10 L.F., fattispecie richiamata in modo non pertinente, non vertendo l’oggetto del contendere sui tempi della dichiarazione rispetto all’intervenuta cancellazione della società. 3. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. e, segnatamente: - la prescrizione dei crediti dell’agente di riscossione; -la quantificazione del credito sub iudice del creditore istante. Espone la ricorrente che il giudice d’appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo, oggetto di ampia discussione tra le parti, ovvero che il patrimonio immobiliare residuo non era stato liquidato in quanto costituito da cespiti al tempo, per così dire, non utilmente “commerciabili” in quanto gravati da ipoteca legale iscritta in favore dell’Agente della Riscossione per importo tale da assorbirne sostanzialmente il valore di mercato. Quanto al secondo fatto decisivo, la sentenza impugnata è altresì viziata per aver omesso l’esame delle ragioni di infondatezza della (somma) pretesa dal creditore istante [OSCURATO:PERSONA];fatto decisivo, questo, ancora una volta nella prognosi di soddisfacimento del passivo con le sopravvivenze attive della società estinta. 4. Il motivo è inammissibile, giàper difetto di decisività dei fatti di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame, avuto riguardo alla ratio decidendi del giudice d’appello (attinente alle concrete possibilità di realizzo e alla tempistica di soddisfazione dei creditori), dallo stesso ritenuta – come sopra evidenziato– “ assorbente dell’altra ragione di reclamo - anch’essa avversata dalla curatela - fondata sul valore dei due immobili non liquidati dalla società e che, in thesi, sarebbero stati posta attiva di valore sufficiente a soddisfare i creditori”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell