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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30284/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 31216/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Signa s.r.I., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Signa s.r.I., in persona del suo curatore pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elia per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, dotato dei poteri di rappresentanza pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 2022/2020 della Corte di appello di Firenze pubblicata il 28 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata il 4 marzo 2020 il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il reclamo dalla I! Castello di Signa presentato per la riforma di tale sentenza venne dalla Corte di appello di Firenze rigettato con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2020. 2.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo era "banca di riferimento per quanto riguarda l'operatività ordinaria" de [OSCURATO:SOCIETA] e tale banca è stata ammessa al passivo del fallimento per crediti complessivamente pari a C. 439.350,25; dopo che tale società, prima del suo fallimento, non aveva rispettato piano di rientro dai propri debiti, al tempo pari a C. 392.004, "in quattro rate mensili (dal dicembre 2017 al marzo 2018)"; lo [OSCURATO:PERSONA] prestava assistenza contabile alla società e non aveva ricevuto i compensi per l'attività in favore di questa svolta, tanto che, dopo avere intimato precetto per il pagamento di somma di danaro accertata con decreto ingiuntivo, aveva raggiunto "col cliente un accordo bonario che non è stato rispettato, ottenendo solamente un pagamento parziale nel quadro di un piano di rientro dilazionato rimasto disatteso", sì che tale creditore era stato ammesso al passivo della procedura per crediti complessivamente pari a C. 74.030,22; [OSCURATO:PERSONA], "verosimilmente" impresa esecutrice di opere di ristrutturazione edilizia commesse da [OSCURATO:SOCIETA], aveva da quest'ultima ricevuto nei primi mesi del 2020 "soltanto un acconto di C. 20.000,00 sul maggior debito scaduto portato in bilancio"; da tali fatti traspare lo stato di insolvenza de [OSCURATO:SOCIETA], "concretatosi nel sistematico inadempimento degli impegni assunti dalla società verso i principali interlocutori contrattuali, con la certezza di andare incontro a pesanti conseguenze in termini di interessi di mora, di credibilità e di funzionalità dell'impresa"; non diverso era stato l'andamento dei rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto: a una prima iscrizione ipotecaria concessa dalla debitrice nel 2006 per C. 19.200.000 a garanzia di apertura di credito, poi ridotta, aveva fatto seguito nel 2013 una seconda concessione di ipoteca, iscritta per C. 6.135.000 "nel quadro di un piano di risanamento ex art. 67 comma 3 I.f. varato il 3 giugno 2013, che tuttavia non bastò a rimettere l'impresa in carreggiata", in quanto il 22 giugno 2018 si era reso necessario un aggiornamento di tale piano di risanamento "con l'erogazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di nuova finanza assistita da una terza garanzia ipotecaria per C. 2.130.000,00 quando ormai, si badi, era ormai incancrenito il contenzioso con [OSCURATO:PERSONA]"; in buona sostanza, l'insoddisfacente andamento degli affari de [OSCURATO:SOCIETA] aveva reso progressivamente "necessario il reperimento di nuove risorse finanziarie con l'iscrizione di due garanzie ipotecarie aggiuntive rispetto al progetto originario, nel quadro di altrettanti piani di risanamento risultati alla prova dei fatti insufficienti, persino a sanare l'esposizione verso [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata dichiaratamente considerata come uno degli obiettivi primari da perseguire coi mezzi aggiuntivi messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], la quale...è stata ammessa al passivo in via privilegiata per la somma complessiva di C. 13.324.111,67"; inoltre, "la tardiva pretesa" della società Sici, controllante [OSCURATO:SOCIETA] e di questa creditrice, "di rendersi cessionaria a prezzo all'incirca dimidiato del credito della banca" (il riferimento è a [OSCURATO:PERSONA]), "più che un sintomo di forza, sembra una sostanziale conferma dell'insolvenza della debitrice, non comprendendosi altro motivo per cui un creditore insoddisfatto dovrebbe rinunciare a quasi metà delle proprie spettanze nei confronti di un soggetto solvibile"; premessa l'irrilevanza relativa, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, del rapporto fra attivo e passivo del patrimonio della società (un imprenditore dotato di patrimonio esuberante rispetto all'ammontare dei propri debiti, "deve riuscire a servirsene per adempiere regolarmente, altrimenti è insolvente"), la parte attiva del patrimonio de [OSCURATO:SOCIETA] è costituito in prevalenza da immobili, il cui valore è iscritto in bilancio al costo dei relativi acquisti (c.d.

"costo storico") per C. 17.500.000, che hanno un valore sul mercato inferiore al loro costo di acquisto, tanto che una società operante nel settore del commercio degli immobili aveva manifestato interesse per l'acquisto di parte di tali immobili al prezzo di C. 3.725.000, notevolmente inferiore al valore iscritto in bilancio e che il consulente tecnico della procedura chiamato a stimare il valore di realizzo del patrimonio immobiliare della debitrice, ha indicato come oscillante fra C. 7.000.000 ed C. 9.000.000 il "probabile" valore di stima di tale parte del patrimonio;è vero che la reclamante contesta l'attendibilità della stima eseguita dal consulente d'ufficio della procedura fallimentare, ma è però certo "che nel percorso non facile intrapreso per mettere a frutto l'ambiziosa operazione immobiliare programmata, la società è caduta in dissesto, non riuscendo ad adempiere in maniera regolare a molte delle obbligazioni assunte nei confronti di importanti interlocutori contrattuali".

3. La [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione della sentenza predetta sulla base di due motivi di impugnazione.

4. La curatela del fallimento de [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con distinti controricorsi, ciascuno dei quali assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli artt. 5 e 67 l.fall. evidenziando, in buona sostanza, che la conferma dello stato di insolvenza è desunta esclusivamente dall'inadempimento di essa ricorrente alle obbligazioni pecuniarie nella sentenza menzionate (rispetto alle quali la ricorrente ha fornito puntualizzazioni), non tutte scadute (il riferimento è ai crediti di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni illustrate nelle pagg. 15 e 16 del ricorso); non esistendo, di contro, alcun indizio sintomatico dell'insolvenza (protesti cambiari; iscrizioni di ipoteche giudiziali; pignoramenti; decreti ingiuntivi (salvo quello, opposto, ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]); segnalazioni alla centrale rischi, nella sezione sofferenze, diverse da quella fatta da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione relativa alla propria solvibilità, la sentenza impugnata non ha dato alcuna rilevanza alla consistenza del proprio patrimonio immobiliare, essendosi l'attività d'impresa da essa svolta sostanziatasi nel "dare vita e portare a conclusione un solo progetto immobiliare di recupero di un importante complesso immobiliare in Signa"; con la conseguenza che, in ragione di tale peculiarità dell'oggetto sociale in concreto perseguito, fino a quando il progetto non sarà terminato e gli immobili posti in vendita, essa società ricorrente "soffrirà di alcuni squilibri finanziari, in quanto è evidente che l'unico elemento contabile che potrà fare da contraltare rispetto ai crediti è il valore degli immobili" che, a fronte di un progetto realizzato per l'80% (secondo l'accertamento eseguito dal consulente d'ufficio nominato dal curatore del fallimento), essa ricorrente sarebbe stata "pronta a collocare in un breve arco temporale gli immobili sul mercato" ove nel frattempo non fosse intervenuta la dichiarazione del suo fallimento.

2. Va in primo luogo rimarcato che lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento: è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5

I. fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato; con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (in questo senso, cfr.: Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013) va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001); si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011).

La sentenza impugnata è conforme alla testé citata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di interpretazione dell'art. 5 I.fall., avendo accertato, con motivazione affatto congrua, che lo stato di insolvenza dell'odierna ricorrente era desumibile dai seguenti elementi indiziari, dal giudice di merito unitariamente considerati: di fronte al rilevante indebitamento de Eg, Castello di Signa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo (già [OSCURATO:PERSONA]), "banca di riferimento per quanto riguarda l'operatività ordinaria" di tale società, incidentalmente accertato (la ricorrente continua a ripetere che il credito azionato in via monitoria da tale banca venne giudizialmente contestato, senza però curarsi di indicare, neppure in sintesi, i motivi della opposizione e senza contestare l'affermazione di collocazione della banca al passivo del fallimento per crediti complessivamente pari a C. 439.350,25), l'odierna ricorrente non aveva rispettato piano di rientro dai propri debiti, al tempo pari a C. 392.004, "in quattro rate mensili (dal dicembre 2017 al marzo 2018)"; solo dopo che i professionisti appartenenti allo [OSCURATO:PERSONA] (che prestavano la propria opera di assistenza alla società e da questa non avevano ricevuto i compensi per l'attività svolta) avevano intimato precetto per il pagamento di somma di danaro accertata con decreto ingiuntivo, era stato raggiunto "un accordo bonario che non è stato rispettato" dalla debitrice; avendo tali creditori ottenuto "solamente un pagamento parziale nel quadro di un piano di rientro dilazionato rimasto disatteso"; [OSCURATO:PERSONA] "verosimilmente" impresa esecutrice di opere di ristrutturazione edilizia commesse da [OSCURATO:SOCIETA], aveva da quest'ultima ricevuto nei primi mesi del 2020 "soltanto un acconto di C. 20.000,00 sul maggior debito scaduto portato in bilancio"; per fare fronte a tali indebitamenti da obbligazioni scadute la ricorrente ottenne da [OSCURATO:PERSONA] (poi ammessa al passivo per crediti pari a C. 13.324.111,67) "nuove risorse finanziarie con l'iscrizione di due garanzie ipotecarie aggiuntive rispetto al progetto originario, nel quadro di altrettanti piani di risanamento risultati alla prova dei fatti insufficienti, persino a sanare l'esposizione verso [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata dichiaratamente considerata come uno degli obiettivi primari da perseguire coi mezzi aggiuntivi messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]".

In buona sostanza, la sentenza impugnata accerta che non solo la ricorrente non pagava i debiti scaduti a coloro cui era solita rivolgersi nell'esercizio della propria attività ([OSCURATO:PERSONA] SanPaolo, i dottori commercialisti, l'impresa di costruzioni, cui era stato dato acconto per credito esigibile), ma pattuiva con alcuni di essi ([OSCURATO:PERSONA] SanPaolo e i dottori commercialisti) dilazioni nel tempo per il pagamento dei relativi debiti; ricorrendo a ulteriore indebitamento (con [OSCURATO:PERSONA]) per la restituzione di danaro a lei dato a titolo di mutuo, garantito da ulteriori due ipoteche, nell'ambito di piano di risanamento ex art. 67 comma 3 l.fall. essenzialmente finalizzato a pagare quanto dovuto a [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo; e ciò anche quando il rapporto con tale ultima banca si era deteriorato irrimediabilmente per effetto dell'insorgere di contenzioso in sede giudiziale (sul punto la sentenza impugnata afferma che il mutuo, garantito da iscrizione di una terza ipoteca, venne alla ricorrente dato dopo che era iniziato giudizio di cognizione relativo alla consistenza dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo).

Correttamente, poi, la stessa sentenza considera errata in diritto la tesi della ricorrente secondo cui l'insolvenza sussisterebbe in presenza di uno squilibrio irrimediabile fra le componenti dell'attivo e quelle del passivo del patrimonio dell'imprenditore.

Invero, secondo quanto sopra rimarcato, quando la società non è in stato di liquidazione (come nel caso di specie) in funzione dell'accertamento dello stato di insolvenza i beni e i crediti costituenti la parte attiva del patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa.

La ricorrente non afferma di avere dedotto nel procedimento di reclamo che gli immobili di cui è proprietaria potevano essere in tempi brevi venduti onde onorare con il danaro ricavato dalle vendite i propri debiti scaduti; sì che le argomentazioni da essa spese quanto alla rilevanza di tale componente la maggior parte dell'attivo del proprio patrimonio si collocano al di fuori dell'interpretazione dell'art. 5 Lfall. come sopra ribadita.

Il primo motivo di ricorso è in conclusione manifestamente infondato.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che nel caso di specie l'attivo costituito dalla proprietà dei fabbricati in corso di costruzione non era esuberante rispetto all'ammontare del passivo, è caratterizzata da violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo la Corte di appello tenuto in alcuna considerazione, in funzione dell'accertamento da essa compiuto, i rispettivi contenuti: del piano delle vendite contenuto nell'aggiornamento del piano attestato di risanamento ex art. 67 I.fall. evidenziante un valore complessivo degli immobili pari a €. 17.358.500; delle segnalate, specifiche, contraddizioni e incongruenze caratterizzanti la relazione di stima elaborata dal consulente d'ufficio della procedura.

Nel privilegiare la stima fatta dall'ausiliario della procedura su quella risultante dal menzionato piano di risanamento e nel disattendere, contestualmente, la espressa sollecitazione di essa ricorrente allo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio volta "a dare la più ampia prova della "capienza" del patrimonio immobiliare rispetto ai crediti vantati verso la Castello di Signa", la sentenza impugnata è viziata, avendo il giudice di merito tratto conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito dall'art. 2697 cod. civ. benché essa ricorrente avesse offerto di adempierlo.

4. Tale censura è inammissibile, dal momento che la parte di sentenza nel motivo considerata costituisce una ragione meramente accessoria della decisione di conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente, avendo la sentenza stessa espressamente affermato: nella parte immediatamente precedente le considerazioni nel motivo censurate, l'erroneità in diritto della tesi della ricorrente volta ad "associare l'accertamento dell'insolvenza al riscontro di uno squilibrio patrimoniale irrimediabile" la cui esistenza la ricorrente negava; nella parte immediatamente successiva alla condivisione della stima del valore degli immobili eseguita dal consulente della procedura, "che intorno alle valutazioni immobiliari si potrebbe discutere all'infinito, ma quel che è certo è che nel percorso non facile intrapreso per mettere a frutto l'ambiziosa operazione immobiliare programmata, la società è caduta in dissesto, non riuscendo ad adempiere in maniera regolare a molte delle obbligazioni assunte nei confronti di importanti interlocutori contrattuali".

In buona sostanza, anche considerando come non scritta la parte di sentenza nel motivo censurata, l'accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente contenuto nella parte del provvedimento anteriore a quella nel motivo censurata, resiste, per quanto affermato in risposta al primo motivo, alle critiche della ricorrente.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate, liquidate, per ciascuna, in C. 200 per esborsi e in C. 7.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 31216/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Signa s.r.I., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Signa s.r.I., in persona del suo curatore pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elia per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, dotato dei poteri di rappresentanza pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 2022/2020 della Corte di appello di Firenze pubblicata il 28 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 4 marzo 2020 il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il reclamo dalla I! Castello di Signa presentato per la riforma di tale sentenza venne dalla Corte di appello di Firenze rigettato con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2020. 2.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo era "banca di riferimento per quanto riguarda l'operatività ordinaria" de [OSCURATO:SOCIETA] e tale banca è stata ammessa al passivo del fallimento per crediti complessivamente pari a C. 439.350,25; dopo che tale società, prima del suo fallimento, non aveva rispettato piano di rientro dai propri debiti, al tempo pari a C. 392.004, "in quattro rate mensili (dal dicembre 2017 al marzo 2018)"; lo [OSCURATO:PERSONA] prestava assistenza contabile alla società e non aveva ricevuto i compensi per l'attività in favore di questa svolta, tanto che, dopo avere intimato precetto per il pagamento di somma di danaro accertata con decreto ingiuntivo, aveva raggiunto "col cliente un accordo bonario che non è stato rispettato, ottenendo solamente un pagamento parziale nel quadro di un piano di rientro dilazionato rimasto disatteso", sì che tale creditore era stato ammesso al passivo della procedura per crediti complessivamente pari a C. 74.030,22; [OSCURATO:PERSONA], "verosimilmente" impresa esecutrice di opere di ristrutturazione edilizia commesse da [OSCURATO:SOCIETA], aveva da quest'ultima ricevuto nei primi mesi del 2020 "soltanto un acconto di C. 20.000,00 sul maggior debito scaduto portato in bilancio"; da tali fatti traspare lo stato di insolvenza de [OSCURATO:SOCIETA], "concretatosi nel sistematico inadempimento degli impegni assunti dalla società verso i principali interlocutori contrattuali, con la certezza di andare incontro a pesanti conseguenze in termini di interessi di mora, di credibilità e di funzionalità dell'impresa"; non diverso era stato l'andamento dei rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto: a una prima iscrizione ipotecaria concessa dalla debitrice nel 2006 per C. 19.200.000 a garanzia di apertura di credito, poi ridotta, aveva fatto seguito nel 2013 una seconda concessione di ipoteca, iscritta per C. 6.135.000 "nel quadro di un piano di risanamento ex art. 67 comma 3 I.f. varato il 3 giugno 2013, che tuttavia non bastò a rimettere l'impresa in carreggiata", in quanto il 22 giugno 2018 si era reso necessario un aggiornamento di tale piano di risanamento "con l'erogazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di nuova finanza assistita da una terza garanzia ipotecaria per C. 2.130.000,00 quando ormai, si badi, era ormai incancrenito il contenzioso con [OSCURATO:PERSONA]"; in buona sostanza, l'insoddisfacente andamento degli affari de [OSCURATO:SOCIETA] aveva reso progressivamente "necessario il reperimento di nuove risorse finanziarie con l'iscrizione di due garanzie ipotecarie aggiuntive rispetto al progetto originario, nel quadro di altrettanti piani di risanamento risultati alla prova dei fatti insufficienti, persino a sanare l'esposizione verso [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata dichiaratamente considerata come uno degli obiettivi primari da perseguire coi mezzi aggiuntivi messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], la quale...è stata ammessa al passivo in via privilegiata per la somma complessiva di C. 13.324.111,67"; inoltre, "la tardiva pretesa" della società Sici, controllante [OSCURATO:SOCIETA] e di questa creditrice, "di rendersi cessionaria a prezzo all'incirca dimidiato del credito della banca" (il riferimento è a [OSCURATO:PERSONA]), "più che un sintomo di forza, sembra una sostanziale conferma dell'insolvenza della debitrice, non comprendendosi altro motivo per cui un creditore insoddisfatto dovrebbe rinunciare a quasi metà delle proprie spettanze nei confronti di un soggetto solvibile"; premessa l'irrilevanza relativa, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, del rapporto fra attivo e passivo del patrimonio della società (un imprenditore dotato di patrimonio esuberante rispetto all'ammontare dei propri debiti, "deve riuscire a servirsene per adempiere regolarmente, altrimenti è insolvente"), la parte attiva del patrimonio de [OSCURATO:SOCIETA] è costituito in prevalenza da immobili, il cui valore è iscritto in bilancio al costo dei relativi acquisti (c.d. "costo storico") per C. 17.500.000, che hanno un valore sul mercato inferiore al loro costo di acquisto, tanto che una società operante nel settore del commercio degli immobili aveva manifestato interesse per l'acquisto di parte di tali immobili al prezzo di C. 3.725.000, notevolmente inferiore al valore iscritto in bilancio e che il consulente tecnico della procedura chiamato a stimare il valore di realizzo del patrimonio immobiliare della debitrice, ha indicato come oscillante fra C. 7.000.000 ed C. 9.000.000 il "probabile" valore di stima di tale parte del patrimonio;è vero che la reclamante contesta l'attendibilità della stima eseguita dal consulente d'ufficio della procedura fallimentare, ma è però certo "che nel percorso non facile intrapreso per mettere a frutto l'ambiziosa operazione immobiliare programmata, la società è caduta in dissesto, non riuscendo ad adempiere in maniera regolare a molte delle obbligazioni assunte nei confronti di importanti interlocutori contrattuali". 3. La [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione della sentenza predetta sulla base di due motivi di impugnazione. 4. La curatela del fallimento de [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con distinti controricorsi, ciascuno dei quali assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli artt. 5 e 67 l.fall. evidenziando, in buona sostanza, che la conferma dello stato di insolvenza è desunta esclusivamente dall'inadempimento di essa ricorrente alle obbligazioni pecuniarie nella sentenza menzionate (rispetto alle quali la ricorrente ha fornito puntualizzazioni), non tutte scadute (il riferimento è ai crediti di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni illustrate nelle pagg. 15 e 16 del ricorso); non esistendo, di contro, alcun indizio sintomatico dell'insolvenza (protesti cambiari; iscrizioni di ipoteche giudiziali; pignoramenti; decreti ingiuntivi (salvo quello, opposto, ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]); segnalazioni alla centrale rischi, nella sezione sofferenze, diverse da quella fatta da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione relativa alla propria solvibilità, la sentenza impugnata non ha dato alcuna rilevanza alla consistenza del proprio patrimonio immobiliare, essendosi l'attività d'impresa da essa svolta sostanziatasi nel "dare vita e portare a conclusione un solo progetto immobiliare di recupero di un importante complesso immobiliare in Signa"; con la conseguenza che, in ragione di tale peculiarità dell'oggetto sociale in concreto perseguito, fino a quando il progetto non sarà terminato e gli immobili posti in vendita, essa società ricorrente "soffrirà di alcuni squilibri finanziari, in quanto è evidente che l'unico elemento contabile che potrà fare da contraltare rispetto ai crediti è il valore degli immobili" che, a fronte di un progetto realizzato per l'80% (secondo l'accertamento eseguito dal consulente d'ufficio nominato dal curatore del fallimento), essa ricorrente sarebbe stata "pronta a collocare in un breve arco temporale gli immobili sul mercato" ove nel frattempo non fosse intervenuta la dichiarazione del suo fallimento. 2. Va in primo luogo rimarcato che lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento: è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 I. fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato; con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (in questo senso, cfr.: Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013) va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001); si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011). La sentenza impugnata è conforme alla testé citata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di interpretazione dell'art. 5 I.fall., avendo accertato, con motivazione affatto congrua, che lo stato di insolvenza dell'odierna ricorrente era desumibile dai seguenti elementi indiziari, dal giudice di merito unitariamente considerati: di fronte al rilevante indebitamento de Eg, Castello di Signa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo (già [OSCURATO:PERSONA]), "banca di riferimento per quanto riguarda l'operatività ordinaria" di tale società, incidentalmente accertato (la ricorrente continua a ripetere che il credito azionato in via monitoria da tale banca venne giudizialmente contestato, senza però curarsi di indicare, neppure in sintesi, i motivi della opposizione e senza contestare l'affermazione di collocazione della banca al passivo del fallimento per crediti complessivamente pari a C. 439.350,25), l'odierna ricorrente non aveva rispettato piano di rientro dai propri debiti, al tempo pari a C. 392.004, "in quattro rate mensili (dal dicembre 2017 al marzo 2018)"; solo dopo che i professionisti appartenenti allo [OSCURATO:PERSONA] (che prestavano la propria opera di assistenza alla società e da questa non avevano ricevuto i compensi per l'attività svolta) avevano intimato precetto per il pagamento di somma di danaro accertata con decreto ingiuntivo, era stato raggiunto "un accordo bonario che non è stato rispettato" dalla debitrice; avendo tali creditori ottenuto "solamente un pagamento parziale nel quadro di un piano di rientro dilazionato rimasto disatteso"; [OSCURATO:PERSONA] "verosimilmente" impresa esecutrice di opere di ristrutturazione edilizia commesse da [OSCURATO:SOCIETA], aveva da quest'ultima ricevuto nei primi mesi del 2020 "soltanto un acconto di C. 20.000,00 sul maggior debito scaduto portato in bilancio"; per fare fronte a tali indebitamenti da obbligazioni scadute la ricorrente ottenne da [OSCURATO:PERSONA] (poi ammessa al passivo per crediti pari a C. 13.324.111,67) "nuove risorse finanziarie con l'iscrizione di due garanzie ipotecarie aggiuntive rispetto al progetto originario, nel quadro di altrettanti piani di risanamento risultati alla prova dei fatti insufficienti, persino a sanare l'esposizione verso [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata dichiaratamente considerata come uno degli obiettivi primari da perseguire coi mezzi aggiuntivi messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]". In buona sostanza, la sentenza impugnata accerta che non solo la ricorrente non pagava i debiti scaduti a coloro cui era solita rivolgersi nell'esercizio della propria attività ([OSCURATO:PERSONA] SanPaolo, i dottori commercialisti, l'impresa di costruzioni, cui era stato dato acconto per credito esigibile), ma pattuiva con alcuni di essi ([OSCURATO:PERSONA] SanPaolo e i dottori commercialisti) dilazioni nel tempo per il pagamento dei relativi debiti; ricorrendo a ulteriore indebitamento (con [OSCURATO:PERSONA]) per la restituzione di danaro a lei dato a titolo di mutuo, garantito da ulteriori due ipoteche, nell'ambito di piano di risanamento ex art. 67 comma 3 l.fall. essenzialmente finalizzato a pagare quanto dovuto a [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo; e ciò anche quando il rapporto con tale ultima banca si era deteriorato irrimediabilmente per effetto dell'insorgere di contenzioso in sede giudiziale (sul punto la sentenza impugnata afferma che il mutuo, garantito da iscrizione di una terza ipoteca, venne alla ricorrente dato dopo che era iniziato giudizio di cognizione relativo alla consistenza dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo). Correttamente, poi, la stessa sentenza considera errata in diritto la tesi della ricorrente secondo cui l'insolvenza sussisterebbe in presenza di uno squilibrio irrimediabile fra le componenti dell'attivo e quelle del passivo del patrimonio dell'imprenditore. Invero, secondo quanto sopra rimarcato, quando la società non è in stato di liquidazione (come nel caso di specie) in funzione dell'accertamento dello stato di insolvenza i beni e i crediti costituenti la parte attiva del patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa. La ricorrente non afferma di avere dedotto nel procedimento di reclamo che gli immobili di cui è proprietaria potevano essere in tempi brevi venduti onde onorare con il danaro ricavato dalle vendite i propri debiti scaduti; sì che le argomentazioni da essa spese quanto alla rilevanza di tale componente la maggior parte dell'attivo del proprio patrimonio si collocano al di fuori dell'interpretazione dell'art. 5 Lfall. come sopra ribadita. Il primo motivo di ricorso è in conclusione manifestamente infondato. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che nel caso di specie l'attivo costituito dalla proprietà dei fabbricati in corso di costruzione non era esuberante rispetto all'ammontare del passivo, è caratterizzata da violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo la Corte di appello tenuto in alcuna considerazione, in funzione dell'accertamento da essa compiuto, i rispettivi contenuti: del piano delle vendite contenuto nell'aggiornamento del piano attestato di risanamento ex art. 67 I.fall. evidenziante un valore complessivo degli immobili pari a €. 17.358.500; delle segnalate, specifiche, contraddizioni e incongruenze caratterizzanti la relazione di stima elaborata dal consulente d'ufficio della procedura. Nel privilegiare la stima fatta dall'ausiliario della procedura su quella risultante dal menzionato piano di risanamento e nel disattendere, contestualmente, la espressa sollecitazione di essa ricorrente allo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio volta "a dare la più ampia prova della "capienza" del patrimonio immobiliare rispetto ai crediti vantati verso la Castello di Signa", la sentenza impugnata è viziata, avendo il giudice di merito tratto conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito dall'art. 2697 cod. civ. benché essa ricorrente avesse offerto di adempierlo. 4. Tale censura è inammissibile, dal momento che la parte di sentenza nel motivo considerata costituisce una ragione meramente accessoria della decisione di conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente, avendo la sentenza stessa espressamente affermato: nella parte immediatamente precedente le considerazioni nel motivo censurate, l'erroneità in diritto della tesi della ricorrente volta ad "associare l'accertamento dell'insolvenza al riscontro di uno squilibrio patrimoniale irrimediabile" la cui esistenza la ricorrente negava; nella parte immediatamente successiva alla condivisione della stima del valore degli immobili eseguita dal consulente della procedura, "che intorno alle valutazioni immobiliari si potrebbe discutere all'infinito, ma quel che è certo è che nel percorso non facile intrapreso per mettere a frutto l'ambiziosa operazione immobiliare programmata, la società è caduta in dissesto, non riuscendo ad adempiere in maniera regolare a molte delle obbligazioni assunte nei confronti di importanti interlocutori contrattuali". In buona sostanza, anche considerando come non scritta la parte di sentenza nel motivo censurata, l'accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente contenuto nella parte del provvedimento anteriore a quella nel motivo censurata, resiste, per quanto affermato in risposta al primo motivo, alle critiche della ricorrente. 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate, liquidate, per ciascuna, in C. 200 per esborsi e in C. 7.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre