CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Craia, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-Numero registro generale 13351/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 8644/2026Data pubblicazione 07/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 745/2024depositata il 14/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona rigettava ilreclamo, ex art 51 CCII, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] avverso lasentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l’apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale della reclamante, su istanza diInterglass srl.1.1 La Corte distrettuale traeva la sussistenza della prova dello statoinsolvenza della ricorrente sui seguenti elementi: i) la risalenza temporalee reiterazione dell’inadempimento della debitrice del credito vantato daInterglass srl che aveva promosso con esito negativo azione esecutivapresso terzi; ii) le risultanze degli ultimi bilanci depositati, iii) le evidenzedello stato passivo depositato in corso di giudizio dal curatore.1.2 Escludevano i giudici di seconde cure che l’evento sismico, puressendo da annoverare tra le cause del dissesto, potesse far venir meno ildato obiettivo dell’insolvenza e assurgere a causa esimente della stessa.1.3 Evidenziavano, inoltre, che la convenienza o meno dell’aperturaliquidazione giudiziale era esclusivamente rimessa alle determinazioni deicreditori essendo il sindacato dell’autorità giudiziaria limitatoall’accertamento della sussistenza della insolvenza del debitore edell’assenza dei requisiti ostativi all’apertura della procedura diliquidazione giudiziale.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per sulla base di tre motivi,illustrati da memoria; [OSCURATO:SOCIETA] e il Fallimento hanno svolto difese conNumero registro generale 13351/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 8644/2026Data pubblicazione 07/04/2026controricorso. La prima controricorrente ha depositato memoria ex art.380bis c.p.c.2.1 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.2.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di decisione, con memoriadepositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:primo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360comma 1, n. 4, c.p.c. : la sentenza sarebbe nulla per avere il Tribunaleomesso la motivazione in ordine all’evento sismico, quale elementoscatenante dello stato di difficoltà transitoria della [OSCURATO:SOCIETA], eal ritardo nella elargizione del contributo post-sisma;secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)costituito dalla natura transitoria e non definitiva dello stato di insolvenzache era destinato ad essere superato dalla completa erogazione deicontributi post-sisma;terzo motivo: nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c.. Sisostiene l’omessa e/o apparente motivazione in ordine alla convenienzadella liquidazione giudiziale rispetto alla revoca della stessa.2. Il ricorso è inammissibile.2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « Il ricorso avverso il rigetto del reclamo ex art. 51 CCII contro lasentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale apparedestinato a declaratoria di inammissibilità. Il primo motivo (“Nullità dellaNumero registro generale 13351/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 8644/2026Data pubblicazione 07/04/2026sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessamotivazione in ordine all’evento sismico quale elemento scatenante dellostato di difficoltà transitoria della [OSCURATO:SOCIETA], e successivoritardo nella elargizione del contributo post-sisma, sollecitati con lepremesse del reclamo”) è manifestamente infondato, non riscontrandosialcuna mancata statuizione in ordine ad un determinato capo delladomanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (ex multis, Cass.272/2024).Inoltre, la motivazione della corte d’appello sul punto è chiara, esaustiva econdivisibile, laddove afferma che “La circostanza che la crisi dell’attivitàdi impresa sia stata originata dal terremoto del 2016, così come sostenutodalla difesa reclamante, si risolve in un accadimento che, sebbenemeritevole della massima solidarietà e comprensione, di per sé non elide ildato oggettivo della sussistenza e persistenza dello stato di insolvenza néesplica una qualche efficacia esimente al riguardo”.Il secondo motivo – che ripropone in subordine la stessa doglianza comeomesso esame “della circostanza, assolutamente decisiva ai fini delgiudizio, del presupposto dello stato definitivo di insolvenza”, sul genericoassunto che “il completamento nell’erogazione dei contributi, e nellaricostruzione (rilocalizzazione), avrebbe consentito la ripresa dell’attività edei flussi di cassa per la rapida definizione della situazione debitoria (v.[OSCURATO:PERSONA])” – è palesemente inammissibile.Innanzitutto, la censura non rispetta i canoni del novellato art. 360, co. 1,n. 5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto degli artt.366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", ilcui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività"(Cass. Sez. U, 8053/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018).Numero registro generale 13351/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 8644/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ma soprattutto il vizio in questione ha riguardo all'omesso esame di un“fatto storico” (ex multis, Cass. 3110/2022), non già di valutazioni o tesidifensive, mentre nel caso in esame il motivo mira a rimettere indiscussione in questa sede l’accertamento di merito circa lo stato diinsolvenza.La corte d’appello ha accertato “che già al momento della proposizione delricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, la società non era più ingrado di soddisfare regolarmente, ossia (anche) nel rispetto del termine diadempimento, le proprie obbligazioni” valorizzando plurimi elementiprobatori (persistente risalenza temporale dell’inadempimento del credito,sebbene non ingente, di [OSCURATO:SOCIETA]; inadempimento della successivatransazione intercorsa con [OSCURATO:SOCIETA]; esito negativo dell’azione esecutivapresso terzi; ultimo bilancio depositato “che evidenzia l’impotenzafinanziaria ormai cronica, persistente ed irreversibile”; entità dei debitiammessi al passivo per oltre 2 milioni di euro).Ebbene, risponde a consolidato indirizzo che il convincimento espresso dalgiudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza – il quale, aisensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) CCII «si manifesta con inadempimenti odaltri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado disoddisfare regolarmente le proprie obbligazioni», e dunque fa riferimentoalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sulmercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, in mododa estinguere tempestivamente i debiti senza compromissionedell’operatività dell’impresa (ex plurimis, Cass. 30284/2022, 7087/2022)– integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione sesorretto, come nel caso di specie, da una motivazione giuridicamentecorretta e immune da vizi logici (Cass. 21424/2024, 8745/2023,32311/2022, 17105/2019, 7252/2014).Del tutto fuori centro è il terzo motivo, che prospetta una inconsistente“Nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c.: Carenza diNumero registro generale 13351/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 8644/2026Data pubblicazione 07/04/2026motivazione circa la convenienza della liquidazione giudiziale rispetto allarevoca della sentenza, per violazione e/o falsa applicazione di una normadi diritto” (non meglio indicata), aggredendo la sintetica ma inequivocabilee assolutamente corretta motivazione per cui “l’orizzonte decisionale delGiudice trascende ogni questione relativa alla convenienza o menodell’apertura della procedura concorsuale”.È invero fuori dubbio che il concetto di “convenienza” – preso in prestitodalle valutazioni comparative da svolgere, a determinate condizioni,nell’ambito delle altre procedure concorsuali cd. minori – esuli dagliaccertamenti da svolgere ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale.In ultima analisi non ricorre alcuno dei gravi vizi idonei a rendere nullo ilprovvedimento, come individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014, risultandoinvece la motivazione al di sopra del cd. minimo costituzionale sindacabilein questa sede (Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023),ove non viene più in rilievo, in relazione al vizio ex art. 360, co. 1, n. 4,c.p.c., l’insufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 27501/2022,395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), né tantomeno la loroillogicità o erroneità, poiché il rispetto del parametro di cui all'art. 132, co.1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte leargomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che ilgiudice abbia chiaramente indicato – come nel caso di specie – le ragionidel proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quellelogicamente incompatibili siano state rigettate (Cass. 956/2023,29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006,12121/2004, 1374/2002). Le stesse censure dimostrano che la decisione,per quanto non condivisa dal ricorrente, «non rivela una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-Numero registro generale 13351/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 8644/2026Data pubblicazione 07/04/2026giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Cass.3819/2020) ».2.3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 7.000, per compensi,oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000, in favore diciascun controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Numero registro generale 13351/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 8644/2026Data pubblicazione 07/04/2026Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il Presidente