CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, assistita, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma edelettivamente domiciliata presso il suo studio Legale sito in Roma (RM) [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura speciale in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.[OSCURATO:PERSONA] con sede legale in Rimini, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, iscritta nel [OSCURATO:PERSONA] della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini, avente codice fiscalee [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in(C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRimini (C.F. BRBFNC86D65H282), ed elettivamente domiciliata in RomaNumero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026(RM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 70, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeSimone.- controricorrente -avverso la sentenza n. 7387/2024 resa dalla Corte di Appello di Roma, PrimaSezione Civile, pronunciata il 26.11.2024 e pubblicata in data 26.11.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha accolto il reclamoproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del Tribunale di Roma datato 8novembre 2023 e per l’effetto ha dichiarato aperta la liquidazione giudizialedella [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., rimettendo gli atti al Tribunale di Roma per iprovvedimenti di competenza.1.1 La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva infatti proposto reclamo avverso il decreto delTribunale che aveva rigettato l’istanza di apertura della liquidazione giudizialenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., deducendo al riguardo che: (i) ilrigetto dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale era avvenutosull’erroneo presupposto che le difficoltà finanziarie della debitrice avesseronatura meramente transitoria; (ii) a seguito della rateizzazione del propriodebito verso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l.avrebbe dovuto pagare nei successivi cinque anni un importo mensile di5.620,87 €, potendo contare su un’unica entrata patrimoniale mensile (ilcanone di affitto dell’azienda alberghiera gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA].), daritenersi aleatoria perché l’affittuaria risultava morosa; (iii) alla luce deibilanci depositati, i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, lett. d), CCIIrisultano superati.1.2 Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., la Corte di appello, accogliendoil reclamo, ha osservato che: (a) [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. non contestaval’esistenza dell’ingente debito nei confronti dell’odierna reclamante - anchese aveva affermato che il suo reale ammontare sarebbe stato inferioreNumero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026rispetto a quello indicato dalla creditrice - e non ha negato di non esseread eccepire l’impossibilità di adempiere per causa ad essa non imputabile;(b) risultava altresì pacifica l’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenziadelle Entrate - Riscossione per un importo complessivo di oltre 5.600,00 € almese, da versare per la durata di cinque anni a seguito di rottamazione dellecartelle di pagamento e rateizzazione del debito; (c) l’impossibilità diadempiere all’obbligazione contratta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e poi della cessionariadel credito [OSCURATO:SOCIETA]. derivava dalla mancanza di mezzi finanziari, dalmomento che l’unica entrata patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. (fattaeccezione per l’importo di 19.490,00 € contabilizzato sotto la voce “altri ricavie proventi” nel bilancio di esercizio 2022 e di cui non era dato conoscere lafonte) era costituita dal canone di affitto di 84.000,00 € che la debitriceavrebbe dovuto ricevere ogni anno dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (conduttricedell’immobile sito in Roma, via XX Settembre 58/A) e che non era statotuttavia riscosso fin dall’anno 2020; (d) contrariamente a quanto affermatodal tribunale, dunque, andava senz’altro escluso che l’incapacità della [OSCURATO:SOCIETA]. di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuofondiario fosse dipesa da causa ad essa non imputabile, dipendendo piuttostodalla mancanza di mezzi finanziari per far fronte con regolarità alleobbligazioni assunte, così come doveva essere escluso che si fosse trattata diuna mera difficoltà temporanea non incidente sulla realizzazionedell’interesse della creditrice; (e) non vi erano infatti elementi per affermareche la conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe saldato il debito maturato dal 2020all’attualità e non vi era neanche la prova del fatto che avrebbe iniziato aversare regolarmente i canoni relativi all’affitto dell’azienda, l’unica fonte diricavi della società; (f) inoltre, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. avesseiniziato a riscuotere con regolarità i canoni di affitto dell’azienda, l’importocosì riscosso (anche al lordo del prelievo fiscale) sarebbe stato, in ogni caso,insufficiente a consentire il pagamento del debito maturato nei confronti dellareclamante, perché assorbito quasi per intero dal pagamento delle ratemensili previste dal piano di rateizzazione concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] 2000Numero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione; (g) in ordine alla circostanza chela [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. fosse proprietaria di un immobile del valorecommerciale stimato in 3.000.000,00 €, i beni e i crediti - che componevanol’attivo - dovevano essere considerati non solo per il loro valore contabile odi mercato ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati perestinguere tempestivamente i debiti senza compromettere l’operativitàdell’impresa (così richiamando: Cass. 30284/2022), ciò che nel caso di speciedoveva essere escluso; (f) alla luce di tali elementi doveva ritenersidimostrato lo stato di insolvenza della debitrice; (g) inoltre, dai bilancidepositati risultava il superamento dei requisiti dimensionali previsti dall’art.2, comma 1, lett. d) CCII, sussistendo, pertanto, i presupposti per l’aperturadella liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l.3. La sentenza, pubblicata il 26.11.2024, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] D21.4S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] 2000S.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Cortedi Appello di Roma, con una motivazione carente ovvero, comunque,apparente, accolto il reclamo, senza tuttavia indicare l’iter logico -argomentativo e i presupposti fondanti la decisione.1.1 Sostiene la società ricorrente, più in particolare, che la Corte di Appello siera limitata ad osservare che sarebbe stato dimostrato lo stato di insolvenzadella debitrice e la sussistenza dei presupposti per l’apertura dellaliquidazione giudiziale. La Corte d'Appello, secondo la società ricorrente, nonavrebbe: - adeguatamente motivato in merito alla sussistenza dello stato diinsolvenza, limitandosi ad affermare che “alla luce di tali elementi si deveritenere dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice” senza una realevalutazione complessiva della situazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA]; - némotivato circa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di far fronte regolarmente alle proprieobbligazioni, nonostante la presenza di un immobile di valore significativo (€3.000.000) e una liquidità di cassa di € 101.467,22; - fornito una motivazioneNumero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026logica e coerente sul perché la rateizzazione concordata con l'Agenzia delleEntrate e la presenza di asset patrimoniali rilevanti non erano stati ritenutisufficienti ad escludere lo stato di insolvenza; - motivato adeguatamenteperché la temporanea difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto dovessetradursi necessariamente in uno stato di insolvenza irreversibile,considerando che l’immobile locato avrebbe rappresentato comunque unagaranzia patrimoniale significativa.1.2 Le doglianze, così prospettate, risultano formulate in modo inammissibile.Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressada questa Corte di legittimità, la sentenza è nulla perchè affetta da "error inprocedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).Ciò posto, risulta evidente che la parte ricorrente voglia in realtà sollecitare -tramite la strumentale allegazione del vizio di motivazione apparente ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. - un nuovo scrutinio della quaestio facti inpunto di apprezzamento della sussistenza o meno del presuppostodell’insolvenza, profilo sul quale, diversamente da quanto opinato dalla partericorrente, la Corte di appello si è diffusa, invece, in una motivazioneadeguata e scevra da criticità argomentative, che certo non può esseretacciata di mera apparenza ovvero di inesistenza, come peraltro emergenitidamente da quanto riportato in premessa nella descrizione dell’odiernavicenda processuale.Anzi la Corte territoriale ha fornito risposta ad ognuna delle doglianze oggettodi reclamo, con la conseguenza che la riproposizione in questa sede decisoriadelle medesime questioni già esaminate e risolte nel precedente grado dimerito riveste la finalità di far scivolare questa Corte sull’inaccessibile terrenodegli apprezzamenti di merito, come tali inibiti al giudice di legittimità.Numero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/20262. Col secondo mezzo si denuncia vizio di “omesso esame delladocumentazione prodotta dal ricorrente, quale fatto decisivo per il giudizio edoggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 5c.p.c.”.2.1 Sempre secondo la parte ricorrente, l’impugnata sentenza sarebbe deltutto carente di motivazione e, comunque, illegittima anche per aver omessodi pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia.Specifica, più nel dettaglio, la parte ricorrente, che, nel caso di specie,nonostante la copiosa produzione documentale versata in atti nei precedentigradi di giudizio, il Giudice del reclamo si sarebbe limitato ad affermarel’incapacità della debitrice, con pronuncia di accoglimento nel merito delreclamo, senza tuttavia valutare la documentazione, ossia violando il doveredi esaminare un fatto decisivo. In realtà, la Corte del merito non avrebbepreso in esame, in modo pieno ed appagante, ovvero non avrebbe dato contodi tutte le risultanze istruttorie e, dunque, della documentazione fornita erilevante ai fini della decisione.2.2 L’attività di esame del giudice che si assumerebbe omessa concernevauna circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversadecisione su uno dei fatti costitutivi della domanda e, dunque, su uno dei fattiprincipali della controversia, su cui il giudice si era pronunciato. Nel caso dispecie, i giudici del merito non si sarebbero avveduti, non esaminandola, chela documentazione prodotta dal debitore avrebbe dovuto far ritenere la naturadel tutto transeunte della situazione finanziaria dello stesso, per di più dipesada causa al debitore non imputabile.2.3 Anche in questo caso la società ricorrente pretende un nuovo scrutiniodella quaestio facti, con la conseguenza che le relative doglianze risultanoinammissibili.La ricorrente deduce invero il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.Sul punto è utile ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale oNumero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Ne consegue che il giudice del merito non ha l’obbligo di scrutinare tutte lerisultanze istruttorie allegate dalle parti, purchè esamini i “fatti storici” dedottiin giudizio che rivestano valenza di decisività per il giudizio. E la Corte diappello capitolina non si è sottratta a questo obbligo decisionale, esaminandopartitamente ed approfonditamente tutte le questioni relative al presuppostonormativo dell’insolvenza, ritenendola non transeunte, ma invece espressivadi una incapacità definitiva della società debitrice di non riuscire ad adempiereregolarmente le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa.3. Il terzo motivo declina sempre il vizio di “omesso esame delladocumentazione prodotta dal ricorrente, quale fatto decisivo per il giudizio edoggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.”.3.1 Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appelloavrebbe completamente omesso di valutare la documentazione prodottarelativa alla rottamazione, sebbene tale documentazione fosse decisiva ai finidel decidere. Più in particolare, la Corte territoriale non avrebbe minimamentepreso in considerazione: -la domanda di adesione alla definizione agevolatapresentata dall’odierno istante; - la comunicazione di accoglimento delladomanda da parte dell'Agente della Riscossione. Secondo la ricorrente,Numero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026l’omessa valutazione di tali documenti integrerebbe il vizio di cui all'art. 360n. 5 c.p.c., giacché si trattava di elementi probatori che, se esaminati,avrebbero determinato un diverso esito del giudizio.3.2 Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già sopra evidenziatein relazione al secondo motivo. Ed invero, la società ricorrente pretende orauna rilettura dell’intera documentazione allegata nei gradi di merito,sollecitando un diverso apprezzamento e un esito decisorio ad essafavorevole. Si tratta ancora una volta di uno scrutinio di merito, come taleinibito al giudice di legittimità.Senza contare che la circostanza della cd. rottamazione è stata peraltroaffrontata dai giudici del reclamo e messa in relazione al complesso dei debitie alle mancate entrate anche dalla società di gestione del B B.4. Il quarto mezzo denuncia “omesso esame della documentazione prodottadal ricorrente, quale fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione trale parti, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.”.4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile.4.1.1 Asserisce la parte ricorrente che la Corte di merito avrebbecompletamente omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ovveroche la società creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe mai tentato di soddisfare ilproprio credito attraverso l’ordinaria procedura esecutiva immobiliare,nonostante: - l’esistenza di un immobile di significativo valore; - la facilità diindividuazione del bene.4.1.2 L’omessa valutazione di tale circostanza avrebbe impedito alla Corte diconsiderare che: - non potrebbe ritenersi insolvente un’impresa che disponedi un patrimonio immobiliare di valore ampiamente superiore ai debiti; - lamancata attivazione delle procedure esecutive ordinarie dimostrerebbel’assenza di una situazione di definitiva incapienza; - la scelta della viaconcorsuale apparirebbe strumentale e non giustificata dalla reale situazionepatrimoniale.4.2 Il motivo presenta profili di inammissibilità, sia ai sensi dell’art. 360bisc.p.c., sia perché il fatto di cui si lamenta l’omesso esame non risulta decisivo(Cass. Sez. Un. n. 8054/2014).Numero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/20264.2.1 Quanto al primo profilo, non può essere dimenticato che, secondo laconsolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, «la prova delladisponibilità da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario edimmobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello statod'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente:l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in ipotesi sufficiente ad assicurarel'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sé lasussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest'ultimo in unasituazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditorenon è più in grado di adempiere “regolarmente e con mezzi normali” le proprieobbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquiditàe di credito» (Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 2007; Cass. 18770/2018).4.2.1 Per il resto la doglianza risulta formulata in modo inammissibile perchénon risulta decisivo il previo esperimento dell’azione esecutiva individualeprima di quella concorsuale, così che l’omesso esame di tale “fatto” nonintegra certo il denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.5. Con il quinto mezzo viene denunciata la “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, lett. b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, conriferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”. La sentenza impugnata violerebbel’art. 2, co. 1, lett. b) CCII per erronea interpretazione della “nozione di statodi insolvenza”. La Corte territoriale avrebbe, cioè, erroneamente interpretatoil concetto di insolvenza, che richiede una valutazione globale e nonparcellizzata della situazione economico-patrimoniale dell'impresa. Più inparticolare, la Corte distrettuale: - avrebbe ignorato la presenza di unasignificativa liquidità di cassa (€101.467,22); - non avrebbe considerato chegli indici di bilancio risultavano tutti positivi; - avrebbe omesso di valutareadeguatamente il rilevante patrimonio immobiliare (€3.000.000).5.1 Anche la quinta doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.Questa volta la parte ricorrente tenta un riesame della quaestio facti (semprein relazione al profilo dell’insolvenza), sotto l’egida applicativa del vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Sul punto, non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erroneaNumero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è statoaffermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che leespressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della normastessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio diviolazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosinella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di unanorma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede,avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazionedi legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto unanorma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientranell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Ebbene, la società ricorrente tenta così di sollecitare una nuova ricognizionedella fattispecie concreta, tramite la rilettura degli atti istruttori, che, cometale, esula dall’ambito di applicazione del vizio, declinato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/20266. La ricorrente articola infine un sesto ed ultimo mezzo con il quale denunciala “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. d) del codicedella crisi d’impresa e dell’insolvenza, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3c.p.c.”.6.1 La sentenza impugnata violerebbe l’art. 2, comma 1, lett. d) CCII sottomolteplici profili. La Corte d’Appello avrebbe, cioè, ritenuto sussistenti irequisiti dimensionali per l’apertura della liquidazione giudiziale limitandosiad affermare che “dai bilanci depositati risulta il superamento dei requisitidimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII”, senza tuttavia: -specificare quali soglie dimensionali siano state effettivamente superate; -indicare i valori numerici riscontrati; - specificare in quali esercizi si siaverificato tale superamento.6.2 La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quantol’onere della prova di trovarsi “sotto soglia” spetta al debitore (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381del 01/12/2022), il che assorbe tutte le altre questioni (peraltro di caratteremeritale) agitate nel motivo qui in esame.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 1098/2025Numero sezionale 3123/2026Numero di raccolta generale 24318/2026Data pubblicazione 31/07/2026a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026Il PresidenteMassimo Ferro