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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 14829/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25435-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A R.L.

MAREUR 84 SECONDA in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 avverso il decreto n.

RG 68595/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Mareur 84 Seconda in L.C.A., proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. contro il disconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 c.c. sul credito di Euro 169.500,00 a titolo di corrispettivo per prestazioni consistenti in “servizi tecnici connessi alla realizzazione di alloggi”, che il Commissario liquidatore aveva ammesso al chirografo in quanto si trattava di prestazioni rese da una società e non da un singolo professionista, per giunta al di fuori del biennio previsto per il riconoscimento del privilegio medesimo;

1.1. secondo la società opponente il rapporto si era in realtà instaurato con un singolo professionista, tanto che l’elaborato progettuale recava la firma del solo architetto [OSCURATO:PERSONA], e comunque il privilegio spettava trattandosi di una società di persone; quanto al biennio di legge, esso doveva riferirsi non alla data di dichiarazione di fallimento ma alla cessazione dell'attività, corrispondente all'emissione delle fatture nn. 2 e 5 del 2012;

1.2. il tribunale capitolino ha osservato: i) che ai sensi degli articoli 2741 e 2745 c.c. il privilegio è una causa di prelazione accordata dalla legge in considerazione della giustificazione socio-economica del credito e, trattandosi di deroghe al principio della par condicio creditorum, le norme che attribuiscono privilegi hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica; ii) che il privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 c.c. non può riconoscersi in caso di prestazioni relative al Ric. 2020 n. 25435 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 contratto stipulato con una società di persone che si sia avvalsa di specifiche professionalità, non essendo consentita l'equiparazione ai compensi dovuti al singolo professionista; iii) che del privilegio in questione non possono beneficiare i compensi professionali che contengano, sia pure in misura minima, una “remunerazione di capitale”, concetto diverso da quello di “retribuzione” previsto dalla norma (a differenza dei numeri successivi nei quali si parla di provvigioni e, più in generale, di crediti); iv) che la stessa espressione “prestazioni di servizi tecnici connessi alla realizzazione di alloggi” attestava che il rapporto negoziale era stato intrattenuto con la società [OSCURATO:SOCIETA] e non con i singoli professionisti inseriti nella sua compagine, tanto che le stesse fatture erano state emesse dalla società; v) che era ininfluente la circostanza che le pratiche urbanistiche recassero la sottoscrizione del solo arch.

Castellana, trattandosi di attività esecutiva del richiamato rapporto negoziale concluso dalla società opponente;

2. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Società in L.C.A. ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

2.1. con il primo motivo – rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751 bis n. 2 c.c.; dell’art. 2232 c.c. e dell’art. 33 c.c. anche in combinato disposto con l'art. 2, co. 1 lett. c della Legge 248/2006 (recante la conversione del c.d.

Decreto Bersani).

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Cost.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» – si deduce che la società ricorrente avrebbe documentalmente dimostrato «che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]», avendo l’arch.

Castellana, socio e legale rappresentante della società, svolto le funzioni Ric. 2020 n. 25435 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 di progettista e direttore dei lavori; questi non sarebbe «inserito in una struttura assimilabile ad una società commerciale», poiché in essa «opera esclusivamente o in misura nettamente prevalente l'arch. [OSCURATO:PERSONA]» e la stessa società «ha oggetto sociale tipico ed esclusivo dell'attività professionale» («consulenza in campo immobiliare, in materia catastale, ipotecaria, urbanistica e tutto ci  che comunque abbia attinenza con la professione di ingegnere ed architetto») sicché alla fattispecie andrebbe applicata la giurisprudenza formatasi in tema di "studio associato", potendo ora «i professionisti iscritti in appositi albi esercitare la propria professione anche sotto forma di società di persone»;

2.2. il secondo mezzo lamenta «omessa valutazione del concetto del biennio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c.»;

2.3. il terzo motivo ritiene eccessiva la condanna al pagamento delle spese processuali determinate in € 9.000,00 oltre accessori;

3. il primo motivo è infondato;

3.1. la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di sottolineare «la portata eccezionale della intera normazione sui privilegi, la connessione diretta fra creditore (per la prestazione eseguita) e configurazione soggettiva del titolare della causa di prelazione, la mancanza di dubbi di illegittimità costituzionale ove il legislatore abbia inteso regolare in modo diseguale situazioni attinenti alla produzione di merci o servizi ma diverse sotto il profilo dell'organizzazione del prestatore» (Cass.11917/2018);

3.2. in linea con tale principio, è consolidato l’orientamento per cui «il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale.

Quest'ultima fattispecie ricorre necessariamente ogni qual volta venga in considerazione l'ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria» (Cass. 9927/2018; conf.

Cass. 5002/2000); Ric. 2020 n. 25435 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022

3.3. nel tempo è stato puntualizzato che «il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività», distinguendosi però a seconda che «il rapporto professionale si instauri tra il singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui e un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato», perché solo «nel primo caso infatti il credito del professionista ha per oggetto prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa, anche se include le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento», mentre «nel secondo caso il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al lavoro del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del costo complessivo di un'attività essenzialmente imprenditoriale» (Cass. 22439/2009);

3.4. si è altresì affermato, sotto il profilo della legittimazione attiva, che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale» (Cass. 10977/2021, 14321/2019, 5656/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020);

3.5. alla luce del menzionato formante giurisprudenziale, è stato escluso il privilegio in questione anche in capo ad un avvocato «che aveva chiesto l'ammissione al passivo (formalmente) nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver Ric. 2020 n. 25435 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 svolto (sostanzialmente) la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società» (Cass. 9927/2018);

3.6. nel caso di specie, ad agire non è né uno studio associato, né un’associazione professionale, né una società tra professionisti, bensì una società commerciale, costituita in forma di s.n.c., per il cui credito non sussistono, alla luce dei principi sopra richiamati, i presupposti necessari per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.;

4. il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo;

5. il terzo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass.19909/2021); invero, «il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito (…) il provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (Cass. 13849/2019);

6. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

7. ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02 (Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 25435 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25435 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25435-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A R.L. MAREUR 84 SECONDA in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 avverso il decreto n. RG 68595/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Mareur 84 Seconda in L.C.A., proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. contro il disconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 c.c. sul credito di Euro 169.500,00 a titolo di corrispettivo per prestazioni consistenti in “servizi tecnici connessi alla realizzazione di alloggi”, che il Commissario liquidatore aveva ammesso al chirografo in quanto si trattava di prestazioni rese da una società e non da un singolo professionista, per giunta al di fuori del biennio previsto per il riconoscimento del privilegio medesimo; 1.1. secondo la società opponente il rapporto si era in realtà instaurato con un singolo professionista, tanto che l’elaborato progettuale recava la firma del solo architetto [OSCURATO:PERSONA], e comunque il privilegio spettava trattandosi di una società di persone; quanto al biennio di legge, esso doveva riferirsi non alla data di dichiarazione di fallimento ma alla cessazione dell'attività, corrispondente all'emissione delle fatture nn. 2 e 5 del 2012; 1.2. il tribunale capitolino ha osservato: i) che ai sensi degli articoli 2741 e 2745 c.c. il privilegio è una causa di prelazione accordata dalla legge in considerazione della giustificazione socio-economica del credito e, trattandosi di deroghe al principio della par condicio creditorum, le norme che attribuiscono privilegi hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica; ii) che il privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 c.c. non può riconoscersi in caso di prestazioni relative al Ric. 2020 n. 25435 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 contratto stipulato con una società di persone che si sia avvalsa di specifiche professionalità, non essendo consentita l'equiparazione ai compensi dovuti al singolo professionista; iii) che del privilegio in questione non possono beneficiare i compensi professionali che contengano, sia pure in misura minima, una “remunerazione di capitale”, concetto diverso da quello di “retribuzione” previsto dalla norma (a differenza dei numeri successivi nei quali si parla di provvigioni e, più in generale, di crediti); iv) che la stessa espressione “prestazioni di servizi tecnici connessi alla realizzazione di alloggi” attestava che il rapporto negoziale era stato intrattenuto con la società [OSCURATO:SOCIETA] e non con i singoli professionisti inseriti nella sua compagine, tanto che le stesse fatture erano state emesse dalla società; v) che era ininfluente la circostanza che le pratiche urbanistiche recassero la sottoscrizione del solo arch. Castellana, trattandosi di attività esecutiva del richiamato rapporto negoziale concluso dalla società opponente; 2. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Società in L.C.A. ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 2.1. con il primo motivo – rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751 bis n. 2 c.c.; dell’art. 2232 c.c. e dell’art. 33 c.c. anche in combinato disposto con l'art. 2, co. 1 lett. c della Legge 248/2006 (recante la conversione del c.d. Decreto Bersani). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Cost. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» – si deduce che la società ricorrente avrebbe documentalmente dimostrato «che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]», avendo l’arch. Castellana, socio e legale rappresentante della società, svolto le funzioni Ric. 2020 n. 25435 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 di progettista e direttore dei lavori; questi non sarebbe «inserito in una struttura assimilabile ad una società commerciale», poiché in essa «opera esclusivamente o in misura nettamente prevalente l'arch. [OSCURATO:PERSONA]» e la stessa società «ha oggetto sociale tipico ed esclusivo dell'attività professionale» («consulenza in campo immobiliare, in materia catastale, ipotecaria, urbanistica e tutto ci  che comunque abbia attinenza con la professione di ingegnere ed architetto») sicché alla fattispecie andrebbe applicata la giurisprudenza formatasi in tema di "studio associato", potendo ora «i professionisti iscritti in appositi albi esercitare la propria professione anche sotto forma di società di persone»; 2.2. il secondo mezzo lamenta «omessa valutazione del concetto del biennio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c.»; 2.3. il terzo motivo ritiene eccessiva la condanna al pagamento delle spese processuali determinate in € 9.000,00 oltre accessori; 3. il primo motivo è infondato; 3.1. la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di sottolineare «la portata eccezionale della intera normazione sui privilegi, la connessione diretta fra creditore (per la prestazione eseguita) e configurazione soggettiva del titolare della causa di prelazione, la mancanza di dubbi di illegittimità costituzionale ove il legislatore abbia inteso regolare in modo diseguale situazioni attinenti alla produzione di merci o servizi ma diverse sotto il profilo dell'organizzazione del prestatore» (Cass.11917/2018); 3.2. in linea con tale principio, è consolidato l’orientamento per cui «il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale. Quest'ultima fattispecie ricorre necessariamente ogni qual volta venga in considerazione l'ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria» (Cass. 9927/2018; conf. Cass. 5002/2000); Ric. 2020 n. 25435 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 3.3. nel tempo è stato puntualizzato che «il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività», distinguendosi però a seconda che «il rapporto professionale si instauri tra il singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui e un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato», perché solo «nel primo caso infatti il credito del professionista ha per oggetto prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa, anche se include le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento», mentre «nel secondo caso il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al lavoro del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del costo complessivo di un'attività essenzialmente imprenditoriale» (Cass. 22439/2009); 3.4. si è altresì affermato, sotto il profilo della legittimazione attiva, che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale» (Cass. 10977/2021, 14321/2019, 5656/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020); 3.5. alla luce del menzionato formante giurisprudenziale, è stato escluso il privilegio in questione anche in capo ad un avvocato «che aveva chiesto l'ammissione al passivo (formalmente) nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver Ric. 2020 n. 25435 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 svolto (sostanzialmente) la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società» (Cass. 9927/2018); 3.6. nel caso di specie, ad agire non è né uno studio associato, né un’associazione professionale, né una società tra professionisti, bensì una società commerciale, costituita in forma di s.n.c., per il cui credito non sussistono, alla luce dei principi sopra richiamati, i presupposti necessari per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; 4. il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo; 5. il terzo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass.19909/2021); invero, «il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito (…) il provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (Cass. 13849/2019); 6. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 7. ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 25435 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25435/2020 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 14829/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25435 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a