CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 07552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19515/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 2612/2015 depositat o il21/07/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’ a ssociazione professionale “ Alphatech d ell'ing. [OSCURATO:PERSONA] e d el d ott . [OSCURATO:PERSONA] ” ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negando il privilegio ex art. 2751- bis, n. 2, c.c. sul credito di € 931.240,36 ( ammesso al chirografo ) derivante dall’espletamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva e d esecutiva delle opere marittime e strutturali degli edifici del p orto turistico Marina di Pinetamare , conferitole dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis(come accertato dal tribunale, senza che residui contestazione sul punto). 1.1.– [OSCURATO:PERSONA] intimato ha resistito con controricorso. 2. –Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Il primo motivo denuncia violazione degli ar t t. 2, 3 e 35 Cost., dell’art. 2752-bis, comma 1 , n. 2 c. c., dell’art. 1, l. 29 gennaio 1939 n. 1815, dell’art. 36 c.c. e dell’art. 90, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nell’assunto che una interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 2751-bis comma 1, n. 2 c.c. dovrebbe comportare di per sé il riconoscimento del privilegio a favore dell’associazione di professionisti costituita ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. 1815/1939 – dato il carattere rigorosamente personale delle prestazioni e delle relative responsabilità, desumibili dalla disciplina dettata per il lavoro autonomo – con superamento dello stesso orientamento di legittimità per cui dal conferimento dell’incarico all’associazione professionale ( piuttosto che al singolo professionista) deriva la presunzione di “non professionalità” del credito vantato dall’associazione medesima, se non altro con riguardo alle associazioni a ristretta base associativa, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcuna differenza sostanziale rispetto al professionista che opera individualmente. Nel caso in esame, si sottolinea, l’associazione è costituita dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello dott. [OSCURATO:PERSONA] (commercialista) per cui non vi sarebbe dubbio sulla personalità dell’incarico e della prestazione, avente ad oggetto la progettazione di opere portuali che di certo non poteva essere eseguita da un commercialista. 2.2. – In via subordin ata, il secondo m ezzo de duce la violazione degli artt. 2 e 4 Cost. e dell’art. 115 c.p.c.( in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere il tribunale affermato che «la parte opponente si è limitata a considerazioni generiche e generali che poi non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio» trascurando la mole di documenti prodotti attestanti che il progetto definitivo (composto da 80 elaborati, sia grafici che descrittivi ed altri 37 altri elaborati) e quello e secutivo (composto da 672 elaborati oltre 41 elaborati descrittivi e grafici) è stato interamente eseguito dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], che li ha poi personalmente consegnati alla società committente. 2.3. – Sempre in subordine , il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 12 prel. e degli artt. 115 , 116, 737 c.p.c., per avere il tribunale da un lato affermato che l’ing. Chieffi «ha avuto direttamente i rapporti con il cliente e che era l'unico professionista della Associazione professionale che aveva la competenza professionale per svolgere le commissionate attività di progettazione», dall’altro concluso apoditticamente che «non si può ritenere raggiunta la prova che i sopradedotti progetti sono stati elaborati e realizzati personalmente e direttamente dall’ing. [OSCURATO:PERSONA]». 3. – I tre motivi , esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti,nei termini che seguono. 4. – L a Corte costituzionale ha ravvisato la ratio dell’art. 2751-bis c.c. nel riconoscimento di una collocazione privilegiata ai crediti ivi indicati in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa in senso ampio, svolta in varie forme contrattuali, in particolare come lavoro subordinato o autonomo e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore, precisando che il privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c. salvaguarda «il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, che ricade nella generale tutela del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”(art. 35, primo comma, Cost.)» (Corte cost. , sent enze n. 1 del 2000, n. 1 del 2020, n. 167 del 2022). 4.1. – Anche l a giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineatola portata eccezionale della normazione sui privilegi, la connessione diretta fra creditore (per la prestazione eseguita) e configurazione soggettiva del titolare della causa di prelazione, e la mancanza di dubbi di legittimità costituzionale ove il legislatore abbia inteso regolare in modo diseguale situazioni attinenti alla produzione di merci o servizi, ma diverse sotto il profilo dell'organizzazione del prestatore (Cass. 11917/2018, 14829/2022). 4.2. –In linea con tale principio, è consolidato l’orientamento per cui il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c. garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; fattispecie, quest’ultima, che ricorre ogni qual volta venga in considerazione l'ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (Cass.5002/2000, 9927/2018, 5248/2019,14829/2022). 4.3. – Nel tempo è stato poi puntualizzato che il fatto che il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non può comportare di per sé, quale conseguenza automatica ed indefettibile, la inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2) c.c.; tuttavia, «è pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi,il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento» (Cass. 22439/2009, che ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva escluso l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo al compenso dovuto per l'attività professionale prestata da un avvocato, senza accertare se l'inserimento di quest'ultimo in un'associazione professionale fosse tale da escludere il carattere personale del rapporto con il cliente poi fallito; conf. Cass. 17027/2013, 9927/2018, 15290/2018, 20438/2018, 5248/2019). 4.4. –Occorre allora distinguere , si è detto, a seconda che il rapporto professionale si instauri tra il singolo professionista e il suo cliente, ovvero tra costui e un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato, perché solo nel primo caso il credito del professionista ha per oggetto prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa – anche se include le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento– mentre nel secondo caso il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al lavoro del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del costo complessivo di un'attività essenzialmente imprenditoriale (Cass. 14829/2022). 4.5. – La questione si è posta anche sotto il profilo della legittimazione attiva in sede fallimentare , ed è stata risolta nel senso che la domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato – e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. – salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), ad esempio in forza di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale (Cass. 6285/2016, 9927/2018, 7898/2020 , 10977/2021 ; in precedenza Cass.18455/2011, 11502/2012e 448/2015 avevano ritenuto che qu esta fosse la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»). 4.6. –Anche di recente questa Corte, nel ribadire il rigore che deve accompagnare l’interpretazione estensiva dell’art. 2751-bis n.2 c.c., in tema di prestazioni dei professionisti, ha sottolineato che «proprio la prova rigorosa che il credito, pur richiesto dallo studio professionale associato, si riferisca, in realtà, ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso, consente il riconoscimento di tale credito (in privilegio) senza il venir meno della originaria causa dello stesso. Ove non venga, invece, fornita una tale rigorosa dimostrazione, com’è onere del richiedente riversare in giudizio, il credito professionale, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello studio associato, viene a confondersi con la remunerazione della più ampia attività così organizzata, degradando le eventuali originalità e personalità originarie» (Cass.35314/2023). 5. – Ebbene, i l tribunale non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento appena riferito, rendendo anzi una motivazione che, per taluni versi , evoca g l i archetipi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e d ella "motivazione apparente" o "perplessa ed obiettivamente incomprensibile", enucleati da lle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 8053/2014) e sovente applicati dalle varie sezioni civili (da ultimo, Sez. 4, 107/2024; Sez. 3, 30759/2023;Sez. 1, 7090/2022; Sez. 2, 17684/2021 ). 5.1. –Invero, dopo un ’ampia motivazione volta a rigettare le plurime eccezioni della curatela fallimentare (in punto di difetto di legittimazione attiva e passiva, infondatezza della pretesa ed esatta quantificazione del credito), il tribunale ha liquidato in poche e discrepanti battute la questione della spettanza del privilegio. 5.2. – E infatti, da un lato ha a ccertato l’esistenza di piena prova documentale «che tutte le attività professionali oggetto di incarico sono state svolte e che tutti i progetti sono stati consegnati»; dall’altro ha a ffermato che , invece , « non si può dire raggiunta la prova che i sopra detti progetti sono stati elaborati e realizzati personalmente e direttamente dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] (professionista inserito nell'associazione professionale istante)», pur dando atto, subito dopo, che questi « ha avuto direttamente i rapporti con il cliente e che era l'unico professionista della Associazione professionale che aveva la competenza professionale per svolgere le commissionate attività di progettazione», e nonostante dall’atto di conferimento dell’incarico risultasse chiaramente esclusa, tra l’altro, «la redazione degli elaborati di natura economica (computi medici, stime, quadri economici, etc.)», come si ha cura di sottolineare a pag. 6 del ricorso, evidentemente in vista della possibile supposizione di un intervento qualificato dell’altro componente dell’associazione. 5.3. – Si tratta, all’evidenza, di aspetti decisivi – proprio alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – ma irragionevolmente sminuiti dal tribunale («a nulla rilevando») per l’apodittica ragione, integrante una motivazione apparente, che l’opponente si sarebbe «limitata a considerazioni generiche e generali che poi non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio». 6. – Segue l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati, e la cassazione del decreto impugnato , con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribuna