CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 11453/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13828/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILEDIP., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. -INTIMATI- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n.90/2023, depositata il 12/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., titolare di una sub - concessione di derivazione d’acqua dal torrente [OSCURATO:SOCIETA] nel Comune di Brusson, è stata sanzionata dalla RegioneValle D’Aosta con la diffida e la sospensione per 15 giorni dell’attività oggetto di concessionee con ordine che, al termine del periodo di sospensione, la società offrisse adeguate garanzie idonee ad evitare il ripetersi delle violazioni, per la reiterata violazione, nelle annualità 2017-2020, dell’obbligo di rilascio dei quantitativi di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito “DMV”) ai sensi dell’art. 29, comma secondo, lettera a), d.lgs. 154/2006. La successiva opposizione della società è stata accolta dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che ha annullato la s a nzione reputando che “ i risultati dei rilievi fossero caratterizzati da un rilevante grado di d'incertezza tale da doverli considerare inattendibili per gli scopi utilizzati”. Secondo il TSAP, le modalità di esecuzione delle rilevazioni non risultavano conformi alle usuali tecniche di misura della portata su soglie e stramazzi e in termini di posizionamento del punto di rilevazione, nonché riguardo al la valutazione delle condizioni idrodinamiche idonee a produrre importanti variazioni, in relazione al grado di interramento del manufatto di misura. Inoltre, nell’effettuazione dei calcoli La Regione non aveva utilizzato una formula di taratura sperimentalmente dedotta per il manufatto in questione. Per la cassazione dell’ordinanza la Regione Valle d’Aosta ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorsoe con memoria illustrativa. Le altre parti non hanno formulato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazion e degli artt.132, n. 4 c.p.c.nonché degli artt. 111 e 113 Cost., sostenendo che l’annullamentodella sanzione sarebbe sorrett o da una motivazione apparente, non illustrando le ragioni e l’iter logico che ha condotto alla decisione. Secondo parte ricorrente il TSAP non avrebbe individuato le corrette modalità di misurazione da adottare per accertare ilrilascio dei quantitativi di d eflusso m inimo v itale , né la corretta formula di taratura delle apparecchiature idon ee ad assicurare l’attendibilità dei risultati. La sentenza non consentirebbe di stabilire quale misurazione avrebbe dovuto effettuare il [OSCURATO:PERSONA] per ottenere risultati attendibili e perché sarebbero errate le rilevazioni effettuate. L a Regione deduce infine di aver eseguito nell’intero periodo considerato – a partire dal 2019 – plurimi riliev i presso l’opera di presa a servizio dell’impianto idroelettrico in concessione, mediante l’utilizzo di un correntometro ad induzione elettromagnetica [OSCURATO:PERSONA]- PRO, rilevando la sussistenza delle violazioni in modo p r eciso , e di aver proceduto ad una fase successiva di monitoraggio . Vi sarebbe perfetta corrispondenza tra le misure direttamente effettuate mediante l’ausilio del correntometro ad induzione elettromagnetica in uso all’Ufficio gestione demanio idrico e i valori ricavati dall’utilizzo sia delle classiche formule dell’idraulica sia della tabella di taratura dell’asta idrometrica sperimentalmente dedotta, con acquisizione di adeguata documentazione video/fotografica. Dalle verifiche sarebbe emersa una situazione di grave e perdurante assenza di deflusso a valle dell’opera di presa; su 12 sopralluoghi effettuati ben 6 avrebbero avuto rilasci di DMV pressoché nulli ed i restanti 6 avrebbero fatto rilevare valori di portata notevolmente insufficienti. 1.1 Deve dichiararsi d’ufficio la cessazion e della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale responsabile solidale ex art. 6 l. 689/1981 e l’amministratore della società, quale autore materiale della violazione, erano stati raggiunti da una precedente ordinanza - ingiunzione applicativa di una sanzione pecuniaria, annullata con sentenza passata in giudicato. La Regione ha poi irrogato alla sola societàla sanzione inibitoria della sospensione delle attività per 15 gg. ai sensi dell’art. art. 29, comma secondo, lettera 5), del d.lgs. 154/2006. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dato atto nel controricorso che la società sanzionata [OSCURATO:SOCIETA] si è estinta per effetto della cancellazione del registro delle imprese in data 11.10.2022 e ha prodotto a sostegno la visura camerale. Con la riforma delle società di capitali e cooperative di cui al d.lgs. 6/2003, la cancellazione ha effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, c.c., nonostante la pendenza di rapporti non definiti(Cass. SU 4060, 4061 e 4062/2010; Cass. 6070/2013; Cass. 7179/2023). La misura interdittiva adottata (non conseguente alla commissione di un reato ai sensi dell’art. 25 undecies del d.lgs. 231/2002) è parimenti estinta, dato il carattere personale della responsabilità amministrativa, considerato inoltre che la sospensione presuppone che l’attività sia in essere e che possa essere concretamente sospesa, condizione che non ricorre in caso di cancellazione cui consegue il venir meno del soggetto sanzionato . Non permane , infine, in capo alla R egione , un concreto ed attuale interesse ad ottenere la pronuncia sul ricorso, data l’ineseguibilità della sospensione dell’attività anche ove ritenuta legittima. L’intervenuta cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d’ufficio anche in cassazione, essendo l’evento che l’ha determinata documentato mediante la visura ritualmente depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 3934/2016; Cass. 25404/2023). Nulla la Regione ha rilevato in memoria circa la sussistenza e gli effetti della cancellazione della società intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, la caducazione del provvedimento opposto e di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in giudicato (Cass. 22199/2010; Cass. 6737/2016; Cass.27650/2018). In considerazione della particolarità della vicenda sostanziale , del contenuto delle pronunce adottate, delle questioni proposte con il ricorso e dell’esito della controversia, le spese del giudizio di cassazione e quelle relative al giudizio dinanzi al TS A P sono interamente compensate tra le parti. Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. 20697/2021; Cass. 3542/2017). P.Q.M dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] e di quelle di legittimità. Così