CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 25404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 35799-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società, rappresentati e difesi, con procura speciale conferita su foglio separato con asseverazione di conformità, dagli [OSCURATO:PERSONA] e Marco A. Ciliberti ed elettivamente domiciliati in Roma, Via di Pietralata n. 320, presso lo studio del primo difensore; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E CERTIFICAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 796/2018 pubblicata l’8 maggio 2018 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: -con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 del 05.07.2013 [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Foggia, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 746/2013 emessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 28.05.2013 e notificata il 06.06.2013, con la quale veniva loro ingiunto –in solido – il pagamento della sanzione amministrativa di euro 57.560,00 per violazione dell’art. 12 legge n. 1096/1971 per commercializzazione di prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti di legge, come risultava da verifica effettuata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni dei prodotti agroalimentari in data 07.04.2009, di cui al verbale di accertamento n. 2009/175. A fondamento delle difese i ricorrenti deducevano che ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 22 della legge n. 1096/1971 e dell’art. 19 d.p.r. n. 1065/1973 era previsto che il mettere in commercio i prodotti sementieri era necessaria l’adozione da parte dell’organo competente di attestato dell’esito favorevole dei controlli alle colture, il quale era incaricato di rilasciare gli speciali cartellini attestanti la sottoposizione ai controlli, circostanze tutte avverate nel caso di specie, né erano necessari ulteriori controlli per la commercializzazione dei prodotti sementieri; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Ministero, il giudice adito, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 429 c.p.c., n.2740/2016 del 03.07.2016, respingeva l’opposizione affermando che la commercializzazione era stata illegittima in quanto alla consegna dei cartellini doveva seguire l’esito favorevole dei controlli che, nella specie, non si era verificato, avendo posto in vendita la merce senza controlli, con condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA]; - sul gravame interposto dagli originari opponenti, la Corte di appello di Bari, nella resistenza dell’appellato Ministero, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, confermava il rigetto dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza de qua e in riforma della pronuncia sulle spese nulla riconosceva in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] a tale titolo per il primo grado, per essere stata difesa da un funzionario e senza deposito di alcuna nota spese, con condanna degli appellanti in solido a rifondere all’[OSCURATO:PERSONA] i 2/3 di quelle del giudizio di appello. A sostegno della decisione il giudice del gravame evidenziava che, condividendo quanto affermato dal primo Giudice, dal combinato disposto degli artt. 12 e 22 della legge n. 1096/1971, nonché degli artt. 19 e 21 d.p.r. n. 1065/1973, era previsto lo svolgimento dei controlli attraverso l’allevamento di campioni. Infatti, con la richiesta di cartellinatura delle sementi, proprio in quanto finalizzata al mero confezionamento dei lotti, la società ricorrente si era impegnata a non commercializzare le sementi sino all’esito positivo dei controlli e a restituire i cartellini in caso di esito negativo dell’accertamento. Come riconosciuto dallo stesso legale rappresentante in sede di accertamento, era accaduto che q. 2846 di sementi era stato commercializzato ancora prima che il tecnico ENSE procedesse alla campionatura, per cui non era stato possibile la restituzione dei cartellini ufficiali di certificazione delle partite di sementi di grano duro di varietà “Iride” risultate non idonee all’esito dei prescritti controlli; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bari proponeva ricorso per cassazione il medesimo Balletta, sempre in proprio e quale legale rappresentante della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di due motivi, cui resisteva con controricorso il Ministero; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato deposito di memoria illustrativa unitamente a certificato anagrafico di decesso relativo alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: - va preliminarmente di chiarata l’estinzione della sanzione amministrativa limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuto decesso dell’autore della violazione. Infatti, come più volte chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell'arte. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Cass. n. 22199 del 2010; Cass. n. 6737 del 2016; Cass. n. 27650 del 2018; Cass. n. 28577 del 2021); -sempre in via pregiudiziale, va rilevata l’ininfluenza della circostanza del decesso del legale rappresentante della società quanto alla posizione di quest’ultima essendo principio ripetutamente affermato da questa Corte che la procura ad litem di cui all'art. 83, comma 2 c.p.c., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorché la società, come nella specie, sia legalmente rappresentata da persona diversa da colui che aveva precedentemente rilasciato la procura (Cass. n. 32880 del 2019: Cass. n. 11847 del 2007; Cass. n. 13881 del 1999; Cass. n. 5589 del 1993); - passando al merito, con il primo la società ricorrente nel lamentare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12, 21 e 22 legge n. 1096/1971 e dell’art. 19 d.p.r. n. 1065/1973 – con riferim ento all’art. 360 n. 3 c.p.c. - insiste nella tesi secondo cui sarebbero sufficienti i cartellini rilasciati dall’ente ENSE per la commercializzazione delle sementi. Le norme, infatti, ad avviso della società, nel prevedere il rilascio da parte dell’Ente del cartellino ufficiale, attestante la sottoposizione, con esito favorevole, ai controlli prescritti, corrisponderebbe alla possibilità di porre in vendita o comunque commercializzare le sementi. La censura è priva di pregio. Nella scelta della varietà delle sementi come la più adatta alle esigenze ed alle particolari condizioni di coltura in cui si opera, è importante che le stesse posseggano, in maniera elevata, i requisiti di purezza specifica (quanta parte della massa della semente è costituita da semi della specie indicata); di germinabilità (attitudine del seme, posto in adatte condizioni di ambiente, a dare origine ad una pianta di normale costituzione); di purezza varietale (quanta parte della massa della semente è costituita da semi della varietà indicata); di identità varietale (quante sono le piante ottenute dotate in maniera uniforme ed in massima misura delle caratteristiche di pregio tipiche della varietà). Per le specie più importanti coltivate in Italia è stato istituito un Registro nazionale delle Varietà, dove vengono iscritte solo le varietà adatte alle condizioni ambientali del nostro Paese e che abbiano dimostrato caratteristiche di pregio in scrupolose prove eseguite in più anni in particolari centri di sperimentazione. Per siffatta ragione i prodotti sementieri possono essere immessi al commercio solo se confezionati in involucri o imballaggi chiusi,muniti all'esterno del cartellino del produttore e, nei casi previsti, del cartellino ENSE. Il cartellino ENSE certifica, infatti, l'avvenuto controllo da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e la conformità del prodotto alle norme ed assume diverso colore a seconda della categoria di appartenenza che certifica (bianco per la categoria di base, azzurro per la categoria certificata di prima riproduzione, rosso per la categoria certificata di seconda riproduzione, bruno per la categoria commerciale e verde per i miscugli), oltre a riportare varie indicazioni, tra cui il Servizio certificatore e sigla dello Stato membro, il numero di riferimento del lotto, la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, la varietà indicata almeno in caratteri latini o linea inbred, la categoria, il paese di produzione, il peso netto o lordo o numero di seme e il mese ed l’anno di chiusura. Anche il cartellino del produttore deve riportare le indicazioni relativa alla specie e varietà o ecotipo o tipo, all’anno di produzione, alla purezza specifica, alla germinabilità con relativa data di determinazione, oltre agli eventuali trattamenti chimici La Corte distrettuale ha pertanto correttamente fondato il proprio convincimento su una ricostruzione della valenza certificativa dei cartellini apposti sui lotti di sementi, che nella prassi operativa avviene con l’apposizione del cartellino al momento della sigillatura dei lotti con possibilità di essere commercializzati solo all'esito dell'accertamento di qualità da parte dell'ente preposto. La società ricorrente critica in punto di fatto siffatta procedura, senza alcuno specifico riferimento al criterio interpretativo asseritamente violato dalla corte distrettuale, risolvendosi così in una insindacabile censura della statuizione del giudice del merito; -con il secondo motivo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 689 del 1981 e dell’art. 33 legge n. 1096 del 1971, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di seconde cure totalmente omesso di pronunciarsi sulla censura di gravame con la quale veniva lamentato il mancato rilievo della erroneità della norma sanzionatoria applicata dall’[OSCURATO:PERSONA] ingiungente. Lamenta la ricorrente la non tempestività dell’ente preposto nell’effettuare il campionamento e le relative analisi finalizzate all’accertamento dei requisiti richiesti prima che la Eredi di [OSCURATO:PERSONA] potesse provvedere legittimamente alla commercializzazione del prodotto. Ad avviso della ricorrente vi sarebbe un’evidente violazione dei fondamentali principi di tassatività, legalità e specialità sanciti dalla norma invocata, rilevabili anche d’ufficio. Alla luce delle considerazioni svolte con riferimento al primo mezzo, avendo la Corte territoriale correttamente ricostruito le violazioni contestate e la disciplina ad esse applicabile, devono ritenersi superate le ulteriori censure relative alla tassatività, legalità e specificità. In conclusione, dichiarata estinta la pretesa sanzionatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sono da respingere entrambi i motivi di ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; quanto al Balletti, il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara estinta l’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso fra le restanti parti; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Ministero che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un u