CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VERRINA;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO- resistente–avverso la sentenza n. 2008/2022 della Corte di Appello di Bari, pubblicata indata 18.11.2022, N.R.G. 681/2020;Numero registro generale 10428/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 14135/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal ConsigliereData pubblicazione 14/05/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Romagno avverso l’ordinanza ingiunzione n. 539/2011 emessa in data15.12.2011 e notificata in data 20.1.2012 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 18.312,00a titolo di sanzione amministrativa per avere impiegato sei lavoratori in un fondoagricolo di sua proprietà in data 8.10.2010 senza che detti rapporti risultasseroda alcuna scrittura o da altra documentazione obbligatoria, in violazione dell’art.3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, comemodificato dall’art. 36 bis del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n.248/2006.2. La Corte di Appello di Bari in riforma di tale sentenza ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione n.539 del 15.12.2011 ed ha condannato il Romagno al pagamento delle spese deldoppio grado di giudizio.3. La Corte territoriale ha osservato che a seguito dell’introduzione del LibroUnico del Lavoro imposto dall’art. 39 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla leggen. 133/2008 (che aveva soppresso l’obbligo di tenuta del libro matricola e dellibro paga), la regolarità del rapporto di lavoro è documentata con lacomunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art.1, comma 1180, della legge n. 296/2006, da effettuarsi entro il giornoantecedente all’assunzione, o comunque con altre comunicazioni inerenti alrapporto di lavoro trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] aventi data certa edeffettuate prima dell’accesso ispettivo.4. Il giudice di appello ha poi evidenziato che l’accertamento della sussistenzadi un rapporto di lavoro “in nero” comporta l’applicazione della c.d. maxi-sanzione di ci all’art. 36 bis, comma 7, del d.l. 223/2006, convertito dalla leggen. 248/2006 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.183/2010, applicabile ratione temporis, che impone l’obbligo di documentareNumero registro generale 10428/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 14135/2026l’impiego dei lavoratori nelle scritture ovvero in altra documentazioneData pubblicazione 14/05/2026obbligatoria al fine di consentire, in sede di accertamento ispettivo, proprio laverifica dell’occupazione regolare del dipendente e di evitare il suo occultamento.5. Tanto premesso, ha evidenziato che la trasmissione telematica del modelloUniLav di assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego, oltre alla funzionecomunicativa assolve anche alla funzione certificativa della manodoperaimpiegata nelle more della compilazione del [OSCURATO:PERSONA] ed è l’unico strumentoche consente di accertare la regolarità del rapporto, qualora al momentodell’ispezione il datore di lavoro non avesse ancora provveduto ad alcunaannotazione nel libro unico del lavoro in ragione del mancato decorso del terminedi cui all’art. 39 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.6. Non ha condiviso la decisione del Tribunale, secondo cui la sanzione potevaessere irrogata solo a fronte dell’omessa annotazione dei rapporti di lavoro sulLibro Unico del Lavoro (per la cui compilazione non era ancora decorso il terminedel giorno 16 del mese successivo) e non anche dell’omessa comunicazioneobbligatoria di assunzione.7. Ha rimarcato che i rapporti di lavoro in esame erano senza alcun dubbioirregolari e non risultavano da alcuna documentazione obbligatoria, in violazionedell’art. 36 bis comma 7, del d.l. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006,in quanto il datore di lavoro aveva effettuato la comunicazione di assunzione deisei lavoratori in data 8.10.2010 alle ore 11.00 due ore dopo l’accesso ispettivo,all’esito del quale non era stata riscontrata e contestata non solo la mancatatrasmissione del modello UniLav entro il giorno antecedente all’inizio delrapporto di lavoro, ma anche la mancata consegna del contratto individuale dilavoro ai lavoratori impiegati, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n.181/2000, introdotto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 297/2002 del contrattoindividuale di lavoro.8. Ha in particolare ritenuto che qualora l’impiego dei lavoratori dipendentifosse documentato esclusivamente con l’annotazione del rapporto di lavoro nellibro unico, l’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 convertito dalla legge n. 73/2002si presterebbe ad inevitabili elusioni. n. 183/2010,Numero registro generale 10428/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 14135/2026Data pubblicazione 14/05/20269. Ha escluso il ravvedimento operoso, introdotto solo dalla legge n.183/2010, non applicabile ratione temporis.10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.11. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Foggia ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 136, 137, 291 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ordinato la rinnovazione dellanotifica dell’appello.Evidenzia che nella procura a margine del ricorso introduttivo il Romagnoaveva eletto il domicilio solo anagrafico; sostiene che la notifica dell’atto diappello presso il domicilio digitale del difensore avrebbe dovuto essereconsiderata nulla, non essendosi costituito l’appellato nel giudizio di secondogrado.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 bis, comma 7, d.l. n. 233/2006, convertito dalla legge n. 248/2006e dell’art. 1 della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.Deduce che al Romagno era stata contestata solo l’omessa annotazione deilavoratori all’interno delle scritture obbligatorie e non anche l’omessacomunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro.Lamenta che la sanzione era stata applicata ad una condotta noncontemplata dalla norma sanzionatrice in violazione del principio di legalità dicui all’art. 1 della legge n. 689/1981, che non consente l’imposizione di unamaxisanzione in assenza di un’espressa previsione di legge in senso proprio.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale determinato le spese del giudizio di primoNumero registro generale 10428/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 14135/2026grado in misura maggiore rispetto al giudice di prime cure, in assenza di censureData pubblicazione 14/05/2026da parte dell’appellante.4. Tanto premesso, rileva il Collegio che dal certificato prodotto unitamente allamemoria ex art. 380 bis1 cod. proc. civ. risulta che [OSCURATO:PERSONA] èdeceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Questa Corte ha da chiarito che la morte dell’autore della violazioneamministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzionepecuniaria irrogata dall’[OSCURATO:PERSONA] la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n.689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale dellaresponsabilità amministrativa, con conseguente cessazione della materia delcontendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cuideclaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso siadocumentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass. n. 25404/2023; Cass. n.29577/2021; Cass. n. 27650/2018; Cass. n. 6737/2016; Cass. n. 22199/2010).Si è inoltre affermato che il sopravvenire della morte della persona alla qualeviene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce diprocedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali restano pertanto inesplorati,di tal che non vi è luogo di regolare le spese e, pertanto, non può trovareapplicazione il principio della soccombenza virtuale.5. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere persopravvenuta estinzione della sanzione amministrativa. P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere persopravvenuta estinzione della violazione amministrativa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 10428/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 14135/2026Data pubblicazione 14/05/2026