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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:382
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0075

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑75/24 P XH contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Asserite molestie durante un periodo di congedo di malattia – Domanda di assistenza e domanda di risarcimento dei danni – Rigetto delle domande» Introduzione

1. Con la sua impugnazione, XH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 novembre 2023, XH/[OSCURATO:PERSONA] (T‑613/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:739 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione D/374/20 della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 4 dicembre 2020, recante rigetto della sua domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di assistenza») e, in secondo luogo, della decisione Ares(2021) 3466486 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 maggio 2021, riguardante l’adizione della commissione d’invalidità (in prosieguo: la «decisione di avvio della procedura di invalidità») e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che essa avrebbe subìto, nonché alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentrano sulla questione della presa in considerazione degli elementi contestuali nell’ambito di una domanda di assistenza, prevista all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, basata su asserite molestie psicologiche.

Contesto normativo

3. L’articolo 12 dello Statuto, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie (in prosieguo: lo «Statuto»), stabilisce che il funzionario «deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione».

4. L’articolo 12 bis dello Statuto è così formulato: «1.

Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. (…)

3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. (…)».

5. L’articolo 24 dello Statuto dispone quanto segue: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

Fatti

6. La ricorrente è un funzionario dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

7. Fino al 16 giugno 2020, ella ricopriva la posizione di investigatrice presso l’unità precedentemente designata come unità A dell’OLAF.

In seno a tale unità, in qualità di investigatrice capo, essa si occupava, in particolare, di tre casi pendenti, vale a dire i casi E, F e G.

8. Il 16 giugno 2020 entrava in vigore una riorganizzazione interna dell’OLAF.

A seguito di tale riorganizzazione, e alla luce delle preferenze indicate dalla ricorrente, quest’ultima veniva assegnata, a partire da tale data, ad una nuova unità dell’OLAF, ossia l’unità B.

9. Dal 2 al 22 giugno 2020 la ricorrente è stata in congedo di malattia a seguito di un’operazione medica.

Una proroga di tale congedo veniva concessa per un periodo continuativo dal 23 giugno al 31 ottobre 2020, mediante approvazione nel sistema informatico di gestione del personale della [OSCURATO:PERSONA] denominato «Sysper 2» (in prosieguo: il «Sysper 2»), una prima volta, il 23 giugno 2020, per il periodo compreso tra tale data e il 10 luglio 2020; una seconda volta, il 14 luglio, per il periodo compreso tra l’11 e il 31 luglio 2020; una terza volta, il 4 agosto 2020, per il periodo compreso tra il 1 o e il 31 agosto 2020; una quarta volta, il 1 o settembre 2020, per il periodo compreso tra tale data e il 30 settembre successivo, e una quinta volta, il 1 o ottobre 2020, per il periodo compreso tra quest’ultima data e il 31 ottobre successivo.

10. Il 2 giugno 2020 la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica ai membri dell’unità A, che conteneva un riepilogo del caso E. In tale messaggio di posta elettronica, essa indicava di essere in congedo di malattia, ma che, per precauzione e per evitare ritardi, sarebbe rimasta collegata e disponibile a qualsiasi contatto in merito a tali tre casi.

11. L’8 giugno 2020 un membro dell’unità A inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente e alla capo dell’unità A. Tale messaggio di posta elettronica riguardava i casi E, F e G e conteneva osservazioni e suggerimenti per le fasi successive.

La capo dell’unità A rispondeva che, tenuto conto del congedo della ricorrente, tale membro doveva consultare la futura capo dell’unità C (in prosieguo: la «capo dell’unità C»), al fine di verificare se quest’ultima intendesse chiudere i casi di cui trattasi prima della riorganizzazione del 16 giugno 2020 o attendere il ritorno della ricorrente dal suo congedo di malattia previsto dopo tale data.

Il suddetto membro dell’unità A inviava un messaggio di posta elettronica alla capo dell’unità C, con copia per conoscenza alla ricorrente e alla capo dell’unità A. La ricorrente rispondeva a quest’ultimo messaggio di posta elettronica, spiegando che sperava che tutti i casi potessero essere chiusi nel più breve tempo possibile tenuto conto della riorganizzazione dell’OLAF e del suo congedo di malattia.

Peraltro, essa precisava che, pur essendo in congedo, era disposta a ricevere le proposte definitive sui casi in questione affinché potessero essere finalizzate.

12. Sempre l’8 giugno 2020, la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica a un collega investito del ruolo di «persona di fiducia».

In tale messaggio di posta elettronica, la ricorrente lo informava degli scambi menzionati al paragrafo 11 delle presenti conclusioni e gli chiedeva consigli sulla sua situazione.

13. In pari data, la segretaria dell’unità A (in prosieguo: la «segretaria dell’unità A») inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica in merito al suo cambiamento di ufficio nell’ambito della riorganizzazione interna dell’OLAF di cui al paragrafo 8 delle presenti conclusioni.

In tale messaggio di posta elettronica, essa le chiedeva se, tenuto conto del suo congedo di malattia fino al 22 giugno 2020, avrebbe autorizzato un terzo a occuparsi della preparazione del trasloco dei suoi effetti personali prima di tale data.

La ricorrente rispondeva lo stesso giorno che preferiva occuparsene lei stessa.

14. Il 9 giugno 2020 la capo dell’unità C rispondeva ai messaggi di posta elettronica menzionali al paragrafo 11 delle presenti conclusioni.

Nella sua risposta, essa affermava che, date le circostanze, le sembrava molto difficile chiudere i casi di cui trattasi prima del 16 giugno 2020.

La stessa precisava che le sembrava realistico chiudere il caso E a metà luglio.

15. Il 23 giugno 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente per discutere il progetto di relazione finale nel caso E. In tale messaggio di posta elettronica, le chiedeva di chiamarla qualora fosse stata disponibile.

In pari data, essa inviava alla ricorrente un invito a partecipare a una riunione in videoconferenza per il giorno successivo, ossia il 24 giugno 2020.

La ricorrente rispondeva a tale messaggio di posta elettronica il giorno successivo, 24 giugno, affermando di essere ancora in congedo di malattia e che tale invito coincideva con un appuntamento medico.

Essa aggiungeva che, tuttavia, sarebbe stata disponibile l’intero giorno successivo per discutere al telefono il caso in questione.

16. Sempre il 23 giugno 2020, la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica alla persona di fiducia, menzionata al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, recante l’invito della capo dell’unità C alla riunione in videoconferenza di cui al precedente paragrafo

15. In tale messaggio di posta elettronica, essa le spiegava di avere una visita in ospedale mentre si trovava in congedo di malattia e che detto invito andava oltre le sue capacità ed era contrario alle regole.

Essa le chiedeva di «notificare tale comportamento come molestia».

17. Il 30 giugno 2020 la segretaria dell’unità A della ricorrente le inviava un secondo messaggio di posta elettronica per chiederle se avesse preso una decisione in merito al trasloco del suo ufficio.

18. Il 1 o luglio 2020 la capo dell’unità C inviava due messaggi di posta elettronica alla ricorrente in cui le poneva domande relative al caso E. La ricorrente rispondeva il 6 luglio successivo.

19. Il 1 o agosto 2020 la ricorrente presentava una domanda di assistenza dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina competente (in prosieguo: l’«APN») ai sensi degli articoli 24, 59 e 60 dello Statuto.

Nella sua domanda, la ricorrente affermava, in sostanza, che i messaggi di posta elettronica che aveva ricevuto durante il suo congedo di malattia costituivano richieste da parte dei superiori gerarchici o del personale dell’OLAF di fornire prestazioni di lavoro o di recarsi immediatamente nel suo ufficio per predisporre il trasloco dei suoi effetti personali, che essa considerava tentativi di interrompere il suo congedo di malattia o di porvi un termine.

20. Il 26 agosto 2020 la capo dell’unità C inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica contenente un nuovo progetto di relazione finale nel caso E. In tale messaggio di posta elettronica, la capo dell’unità C chiedeva alla ricorrente, da un lato, se approvasse il contenuto di quest’ultimo e, dall’altro, se potesse effettuare una verifica presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB).

La ricorrente le rispondeva di essere ancora in congedo di malattia.

In un secondo messaggio di posta elettronica, la capo dell’unità C precisava di aver inviato il suo primo messaggio di posta elettronica affinché la ricorrente se ne occupasse al suo rientro.

La ricorrente le rispondeva il 28 agosto successivo, precisando di ritenere che non fosse necessario attendere il suo ritorno per poter finalizzare le relazioni in questione.

21. Il 31 agosto 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente spiegando che, tenuto conto del gravoso carico di lavoro del gruppo investigativo interessato, non poteva affidare i tre casi di cui trattasi ad un altro investigatore capo e che, pertanto, contava su di lei per chiudere tali casi al suo ritorno dal congedo, conformemente a quanto convenuto.

In pari data, essa inviava due ulteriori messaggi di posta elettronica alla ricorrente contenenti, rispettivamente, un progetto modificato di relazione finale nel caso F e un nuovo progetto di relazione finale nel caso G. In tali due messaggi di posta elettronica, essa precisava che la ricorrente avrebbe dovuto occuparsene solo al suo ritorno dal congedo per malattia.

22. Il 6 settembre 2020 la ricorrente rispondeva che il suo congedo di malattia era stato prorogato e che i casi in questione potevano essere chiusi senza di lei.

23. Il 7 settembre 2020 la ricorrente firmava elettronicamente una dichiarazione di conflitto di interessi in relazione al caso G, nel software di gestione dei contenuti (OCM) dell’OLAF.

24. L’8 settembre 2020 la capo dell’unità C informava la ricorrente di aver nominato un nuovo investigatore in due dei tre casi in questione.

Essa faceva peraltro riferimento ad una consultazione per chiudere, senza la ricorrente, il terzo caso, vale a dire il caso G menzionato al paragrafo 23 delle presenti conclusioni.

La capo dell’unità C chiedeva alla ricorrente di trasmetterle le informazioni mancanti relative a questo terzo caso nel caso in cui, nel frattempo, quest’ultima fosse tornata dal suo congedo di malattia.

25. L’11 settembre 2020 la ricorrente riceveva un messaggio di posta elettronica da parte di un collega dell’unità C, in cui quest’ultimo si congratulava con lei per la sua vittoria in una causa esaminata dal Tribunale.

Il 17 settembre 2020 la ricorrente riceveva, da parte dello stesso collega, un altro messaggio di posta elettronica contenente un collegamento ipertestuale per accedere alla sentenza pronunciata dal Tribunale.

26. Il 18 settembre 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente nel quale la informava di aver preso visione della dichiarazione di conflitto di interessi di cui al paragrafo 23 delle presenti conclusioni.

Peraltro, al fine di pronunciarsi su tale dichiarazione, essa le chiedeva informazioni supplementari sul conflitto di interessi in questione.

La ricorrente rispondeva a tale richiesta il 20 settembre successivo.

27. Il 25 settembre 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente per informarla del fatto che la situazione di conflitto di interessi era stata accettata e che essa era stata sollevata dal suo ultimo caso pendente.

La stessa quindi constatava che la ricorrente non aveva più casi all’interno della sua unità.

28. Il 28 ottobre 2020 il capo dell’unità HR.AMC.5 della [OSCURATO:PERSONA] inviava una nota al servizio medico di tale istituzione chiedendo l’avvio di una procedura di invalidità nei confronti della ricorrente.

Tale richiesta si basava sul fatto che, nel periodo compreso tra il novembre 2017 e l’ottobre 2020, vale a dire un periodo di tre anni, i congedi di malattia cumulati della ricorrente avrebbero superato dodici mesi.

29. Il 4 dicembre 2020 l’APN competente adottava la decisione di rigetto della domanda di assistenza della ricorrente menzionata al paragrafo 19 delle presenti conclusioni.

30. Il 28 febbraio 2021 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione di rigetto della domanda di assistenza.

31. Il 6 maggio 2021 veniva organizzata una videoconferenza tra, da un lato, la ricorrente e, dall’altro, l’Ufficio investigativo e disciplinare (IDOC) e l’unità HR.E.2 (Ricorsi e monitoraggio dei fascicoli) della [OSCURATO:PERSONA].

Il 10 maggio 2021 alla ricorrente veniva inviata una sintesi degli argomenti da essa addotti nel corso di tale videoconferenza.

L’11 maggio 2021 la ricorrente presentava le sue osservazioni su tale sintesi e trasmetteva la documentazione.

32. Il 21 maggio 2021 la direttrice generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza della [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione di avvio della procedura di invalidità, con la quale investiva la commissione d’invalidità del caso della ricorrente e designava un medico che rappresentasse la [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto.

33. Il 31 maggio 2021 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione di avvio della procedura di invalidità.

34. Il 2 luglio 2021 l’APN competente adottava la decisione R/138/21, recante rigetto del suo reclamo avverso la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione R/138/21 di rigetto del reclamo»), a causa della mancanza di un principio di prova delle accuse formulate dalla ricorrente.

L’APN competente respingeva inoltre la richiesta di risarcimento del danno subìto.

35. Il 30 settembre 2021 l’APN competente adottava la decisione R/301/21, recante rigetto del suo reclamo avverso la decisione di avvio della procedura di invalidità (in prosieguo: la «decisione R/301/21 di rigetto del reclamo»), con la quale concludeva che il reclamo presentato dalla ricorrente avverso la decisione di avvio della procedura di invalidità era irricevibile.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

36. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2021, XH ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2020 di rigetto della sua domanda di assistenza e della decisione R/138/21 di rigetto del reclamo al riguardo.

In secondo luogo, il ricorso della ricorrente era diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2021 di avvio della procedura di invalidità e della decisione R/301/21 di rigetto del reclamo al riguardo.

Il ricorso della ricorrente era altresì diretto alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di EUR 20000 a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subìto, nonché al pagamento delle spese.

37. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

38. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto che la decisione di avvio della procedura di invalidità non costituisse un atto che stabiliva definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA], bensì un atto preparatorio di una decisione finale da adottare al termine della procedura di invalidità.

Pertanto, poiché tale decisione non costituiva un atto arrecante pregiudizio alla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la domanda di annullamento di quest’ultima doveva essere respinta in quanto irricevibile.

39. Il Tribunale ha poi respinto in quanto infondata la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza.

40. Il Tribunale era investito di quattro motivi.

41. Il primo motivo verteva sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto, del dovere di sollecitudine, degli articoli 7 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio di buona amministrazione.

La prima parte di tale motivo verteva sul mancato rispetto del principio secondo il quale la presunta vittima non è tenuta a fornire la prova della molestia.

La seconda parte verteva sul fatto che l’APN competente non aveva tenuto conto degli elementi prodotti dalla ricorrente e, più precisamente, della sua documentazione medica.

La terza parte verteva sul fatto che l’APN competente si sarebbe basata esclusivamente sulle conclusioni del presunto molestatore e si sarebbe rifiutata di esercitare la sua competenza per il controllo e l’assistenza.

La quarta parte verteva sulla violazione dell’articolo 41 della Carta e del principio di buona amministrazione sotto il profilo della violazione del diritto di essere ascoltato.

42. Il secondo motivo verteva sulla violazione degli articoli 12 bis , 24, 59 e 60 dello Statuto e la ricorrente ha sottolineato, a tal riguardo, che le erano state richieste prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia con obiettivi irraggiungibili.

43. Il terzo motivo era diretto a contestare l’avvio di una procedura di invalidità quando la ricorrente non aveva asseritamente raggiunto la quantità richiesta di congedi di malattia.

44. Il quarto motivo si fondava sul mancato rispetto della sua vita privata e della sua salute.

45. In primo luogo, il Tribunale ha respinto la quarta parte del primo motivo in quanto irricevibile, dal momento che il diritto di essere ascoltato non era stato invocato dinanzi all’amministrazione e, in ogni caso, in quanto infondato ( 2 ).

46. In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la prima parte del primo motivo, relativa all’onere della prova nell’ambito di una domanda di assistenza fondata su presunte molestie, di cui all’articolo 24 dello Statuto.

Al punto 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, quando all’amministrazione venga rivolta, conformemente all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 di quest’ultimo, essa è tenuta, in virtù dell’obbligo di assistenza e se si trova di fronte a un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l’energia necessaria.

Essa deve inoltre rispondere con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni.

A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle asserite aggressioni subite.

In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore di quest’ultima.

47. Ai punti 80 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, quando, come nel caso di specie, le allegazioni contenute nella richiesta di assistenza riguardino molestie psicologiche, spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova delle medesime alla luce della definizione di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto.

Ai punti da 82 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente respinto l’argomento della ricorrente fondato sulla sentenza CN/Parlamento ( 3 ), sottolineando le circostanze particolari di tale sentenza, dalla quale risultava che il Parlamento disponeva di numerosi elementi diversi da quelli forniti da CN e che avrebbero dovuto essere presi in considerazione in forza del dovere di sollecitudine.

Esso ha dichiarato che, nel caso di specie, l’APN non era incorsa in alcun errore di diritto nel ritenere che la ricorrente dovesse «fornire elementi che dimostrassero l’esistenza di un principio di prova delle molestie» ( 4 ).

48. In terzo luogo, il Tribunale ha respinto la seconda e la terza parte del primo motivo, nonché i motivi secondo e terzo, relativi alla sufficienza delle prove fornite a sostegno della dimostrazione delle asserite molestie psicologiche.

Ai punti da 94 a 129 della sentenza impugnata, dopo aver esaminato ciascuno degli elementi presi singolarmente e poi tali elementi nel loro insieme, il Tribunale ha dichiarato che «gli elementi portati a conoscenza dell’APN competente non erano idonei a far sorgere seri dubbi quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 12 bis dello Statuto, cosicché l’APN [aveva] correttamente ritenuto che la ricorrente non avesse fornito un principio di prova della sussistenza delle molestie psicologiche di cui affermava di essere stata vittima» ( 5 ).

49. Nell’ambito del suo ragionamento, il Tribunale ha esaminato gli argomenti vertenti, in primo luogo, sulla decisione di avviare la procedura di invalidità; in secondo luogo, sul presunto obbligo imposto alla ricorrente di fornire prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia; in terzo luogo, sul presunto obbligo imposto alla ricorrente di recarsi sul luogo di lavoro per il trasloco del suo ufficio; in quarto luogo, sull’asserita mancata presa in considerazione da parte dell’APN competente degli elementi di carattere medico prodotti dalla ricorrente e, in quinto luogo, sul comportamento asseritamente inappropriato di un collega della ricorrente in relazione a una causa esaminata dal Tribunale, prima di valutare i fatti presentati dalla ricorrente nel loro complesso.

50. Dopo aver respinto in quanto nuovo e quindi irricevibile il primo argomento relativo alla decisione di avvio della procedura di invalidità ( 6 ), il Tribunale ha esaminato il secondo argomento fondato sul presunto obbligo imposto alla ricorrente di fornire prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia.

Ai punti da 99 a 106 della sentenza impugnata, esso ha elencato e analizzato il contenuto dei diversi scambi intercorsi durante il congedo di malattia della ricorrente.

51. Esso ha sottolineato, a tal riguardo, che gli scambi dell’8 e del 9 giugno 2020 non contenevano alcuna richiesta di svolgere una specifica prestazione di lavoro, che i messaggi di posta elettronica del 1 o luglio 2020 consistevano in una richiesta di informazioni con la precisazione che ci si attendeva la risposta solo dopo il rientro della ricorrente dal congedo di malattia e che tali scambi erano formulati in tono cortese e rispettoso.

Per quanto riguarda la richiesta del 23 giugno 2020, il Tribunale ha rilevato che tale richiesta di partecipazione a una videoconferenza era datata il giorno successivo alla data inizialmente prevista per il ritorno della ricorrente dal congedo di malattia e che la capo dell’unità C non era ancora a conoscenza del prolungamento di tale congedo.

Per quanto concerne le richieste del 26 e del 31 agosto 2020, il Tribunale ha sottolineato che la capo dell’unità C aveva precisato che l’esecuzione delle prestazioni di lavoro era richiesta solo al termine del congedo di malattia della ricorrente.

52. Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale ha concluso che, anche se, in linea di principio, non è opportuno chiedere a un funzionario o a un agente in congedo di malattia di svolgere taluni compiti specifici, nel caso di specie «un siffatto comportamento della capo dell’unità C non può essere qualificato come molestia psicologica» ( 7 ).

53. Inoltre, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, per quanto riguarda l’asserito obbligo della ricorrente di fornire prestazioni di lavoro e di avere accesso ai fascicoli anche successivamente alla sua dichiarazione di conflitto di interessi relativamente al caso G, la richiesta della capo dell’unità C in correlazione con tale caso era inappropriata, ma che un simile atteggiamento non poteva, di per sé, integrare una molestia psicologica.

Infatti, da un lato, alla ricorrente era stata lasciata la possibilità di non dare seguito alla richiesta della capo dell’unità C e, dall’altro, dal fascicolo non risultava che quest’ultima avesse insistito per ottenere le informazioni richieste.

54. Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’APN competente avrebbe dovuto provvedere alla sua sostituzione durante il suo congedo di malattia, il Tribunale ha rilevato che tutti i fascicoli sono stati infine chiusi senza il suo intervento e che, poiché il suo congedo di malattia doveva inizialmente terminare il 22 giugno 2020, l’amministrazione non era in grado di prevedere che tale congedo sarebbe stato successivamente prolungato fino alla fine dell’ottobre 2020 ( 8 ).

55. Il Tribunale ha concluso che l’APN competente non era incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che i fatti esaminati non costituissero un principio di prova di molestie psicologiche ( 9 ).

56. Gli altri comportamenti individuali menzionati dalla ricorrente sono stati successivamente respinti dal Tribunale, il quale ha ritenuto che non costituissero un principio di prova di molestie psicologiche.

Al punto 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì respinto l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che i comportamenti addotti costituivano un insieme unitario costitutivo di molestie psicologiche.

Il Tribunale ha in tal senso rilevato, al punto 127 della sentenza impugnata, che, «in un contesto particolare, segnatamente caratterizzato dalla riorganizzazione dell’OLAF e dalle successive proroghe del congedo di malattia della ricorrente, delle quali le persone accusate non erano state preventivamente informate», in assenza di qualsiasi principio di prova, «l’affermazione della ricorrente non [era] sufficiente a far sorgere seri dubbi quanto al fatto che i presunti molestatori [avessero] agito nel quadro di un unico e medesimo comportamento di molestie collettive».

57. In quarto luogo, il Tribunale ha respinto il quarto motivo fondato sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla salute della ricorrente ( 10 ).

58. Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni nonché i mezzi istruttori richiesti e, pertanto, il ricorso nella sua interezza ( 11 ).

Conclusioni delle parti

59. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 gennaio 2024, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata, con la quale chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione di rigetto della domanda di assistenza e la decisione R/138/21 di rigetto del reclamo; – annullare la decisione di avvio della procedura di invalidità e la decisione R/301/21 di rigetto del reclamo; – ordinare il risarcimento del danno subìto dalla ricorrente; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale e, – qualora non sia possibile annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

60. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la ricorrente alle spese.

Analisi giuridica

61. A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente fa valere, in particolare, che, nella sentenza impugnata, il Tribunale suggerisce un «onere della prova elevato che incomberebbe esclusivamente alla vittima», mentre le molestie psicologiche possono essere «subdole e sistemiche».

Essa fa riferimento all’«impatto cumulativo» e «del contesto», nonché «al più ampio obbligo dell’istituzione [dell’Unione] di esaminare tutte le informazioni disponibili e di tutelare il benessere dei funzionari».

62. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con affermazioni vaghe sul livello di prova, la ricorrente cerca in realtà di indurre la Corte a riconsiderare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale, il che non rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

63. Come ho accennato nell’introduzione, le presenti conclusioni, dopo un richiamo alle norme applicabili in materia di onere della prova, si concentreranno sulla portata degli elementi contestuali nell’ambito della domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto, e successivamente sulla loro presa in considerazione nel caso di specie.

Sull’onere della prova in materia di domanda di assistenza in caso di accuse di molestie psicologiche

64. Occorre ricordare che, quando un funzionario o un agente ritiene di essere oggetto, da parte di uno dei suoi superiori gerarchici, dei suoi colleghi, o anche dei suoi subordinati, di un comportamento che viola l’obbligo, di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 1, dello Statuto, di astenersi da qualsiasi forma di molestie psicologiche e sessuali, tale funzionario o tale agente può chiedere l’assistenza dell’istituzione ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, preordinato a tutelare i funzionari dell’Unione al riguardo.

65. In presenza di asserite molestie psicologiche, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza in cui vengono lamentate molestie psicologiche e di informare il richiedente del seguito riservato alla domanda ( 12 ).

66. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o agente che chiede la tutela dell’APN fornisca un principio di prova della sussistenza di comportamenti che egli asserisce di stare subendo.

67. Tuttavia, l’istituzione in questione non può essere tenuta a condurre un’indagine amministrativa sulla base di semplici allegazioni prive di prova, fermo restando che, nell’individuazione delle misure che essa ritiene appropriate al fine di accertare la sussistenza e la portata dei fatti addotti, l’istituzione deve altresì garantire la tutela dei diritti delle persone chiamate in causa in una richiesta di assistenza e che possano essere oggetto di un’indagine ( 13 ).

68. Pertanto, quando, come nel caso di specie, le allegazioni contenute nella richiesta di assistenza riguardino molestie psicologiche, spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova di tali molestie alla luce della definizione di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto, vale a dire «ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica» del richiedente ( 14 ).

69. Il giudice dell’Unione deve esaminare la fondatezza di una decisione di rigetto di una domanda di assistenza alla luce degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione, in particolare dal richiedente assistenza, quando la medesima si è pronunciata ( 15 ).

70. Ciò può comportare la presa in considerazione di altri elementi a disposizione dell’amministrazione, anche se non forniti dal richiedente l’assistenza.

In tal senso, nella sentenza CN/Parlamento, invocata dalla ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, qualora l’amministrazione disponga di informazioni diverse da quelle fornite dalla parte ricorrente, essa deve prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione sulla domanda di assistenza ( 16 ).

71. Pertanto, nell’ambito di un ricorso avverso il rigetto di una domanda di assistenza, il giudice dell’Unione deve verificare se, alla luce dell’ insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione sulla domanda di assistenza , indipendentemente dal fatto che provengano o meno dal richiedente, l’istituzione interessata abbia o non abbia commesso un errore di valutazione respingendo tale domanda senza avviare un’indagine amministrativa.

72. Inoltre, le molestie psicologiche possono, per definizione, essere il risultato di un insieme di comportamenti diversi, che, considerati isolatamente, non configurerebbero necessariamente di per sé una molestia psicologica, ma che, valutati globalmente e in maniera contestuale, anche in ragione del loro cumularsi nel tempo, potrebbero essere considerati tali.

Per questo motivo, quando viene esaminata la questione se comportamenti denunciati da una parte ricorrente costituiscano molestie psicologiche, occorre esaminare tali fatti sia isolatamente sia congiuntamente in quanto elementi di un ambiente di lavoro complessivo creato dai comportamenti di un membro del personale nei confronti di un altro membro di tale personale ( 17 ).

Occorre altresì prendere in considerazione l’intero contesto di fatto pertinente, che può includere decisioni (quali, ad esempio, rapporti informativi o decisioni di non promuovere o di riassegnare una persona) anche se non sono state contestate nei termini ( 18 ).

D’altronde, la stessa logica consistente nel prendere in considerazione l’insieme delle circostanze, sia isolatamente sia nella loro interezza, si applica anche quando l’istituzione si pronuncia sull’esistenza di molestie psicologiche dopo l’avvio di un’indagine ( 19 ) o nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni ( 20 ).

73. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha svolto una siffatta valutazione in modo accurato, conformemente ai principi così ricordati.

74. Infatti, nell’ambito del suo ragionamento, il Tribunale ha preso in considerazione, da un lato, gli elementi individuali addotti dalla ricorrente, relativi, in primo luogo, alla decisione di avvio della procedura di invalidità, in secondo luogo, all’obbligo imposto di fornire prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia, in terzo luogo, all’obbligo di recarsi sul luogo di lavoro per trasferire il suo ufficio, in quarto luogo, alla mancata presa in considerazione da parte dell’APN competente degli elementi di carattere medico prodotti dalla ricorrente e, in quinto luogo, al comportamento asseritamente inappropriato di un collega della ricorrente ( 21 ).

Dall’altro lato, ai punti da 126 a 129 della sentenza impugnata, esso ha effettuato una valutazione complessiva dei fatti presentati dalla ricorrente.

75. Pertanto, non mi convince in alcun modo l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe violato le norme in materia di onere della prova applicabili nel caso di specie per il motivo che non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili.

Sulla portata degli elementi contestuali

76. Per quanto riguarda, più in particolare, gli elementi contestuali presi in considerazione nella sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente fatto riferimento a una mancata trasmissione di informazioni all’interno del servizio.

Infatti, ai punti 105 e 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che la capo dell’unità C, che ha inviato alla ricorrente taluni messaggi di posta elettronica controversi, non era a conoscenza del prolungamento del congedo di malattia di quest’ultima.

77. Ci si può quindi chiedere quale sia la portata da attribuire, nell’ambito dell’esame di una domanda di assistenza per molestie, a un elemento contestuale quale una disfunzione o una carenza amministrativa, ammesso che la mancanza di informazioni constatata dal Tribunale nel caso di specie possa essere qualificata come tale.

78. Anzitutto, ricordo che la valutazione dei fatti, la quale, eccetto lo snaturamento o l’errore manifesto di valutazione, rientra nell’esclusiva competenza del Tribunale, include la valutazione degli elementi contestuali.

Infatti, lo stabilire se taluni tipi di fatti possano o meno o in una certa misura soltanto essere presi in considerazione nella valutazione della molestia psicologica solleva, a mio parere, una questione di diritto, che può essere sottoposta al sindacato della Corte su impugnazione ( 22 ).

79. Occorre poi ricordare che la definizione di «molestie psicologiche», ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto, si riferisce a un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di comportamenti ripetuti o continuativi, che siano inoltre «intenzionali» e non invece «accidentali».

Inoltre, per rientrare nella definizione di «molestia psicologica», tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti devono produrre l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona ( 23 ).

Non è invece necessario che tali comportamenti, parole, scritti, gesti o atti siano stati commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.

In altri termini, possono esservi molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto senza che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne deliberatamente le condizioni di lavoro.

È sufficiente che i comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere.

Il termine «intenzional[e]» di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto non può quindi essere interpretato nel senso che richiede la prova dell’intenzione di nuocere al fine di qualificare un comportamento come costitutivo di molestie psicologiche ( 24 ).

80. Pertanto, dai termini di tale definizione risulta che le molestie psicologiche si riferiscono a condotte vessatorie , e quindi a comportamenti individuali e non a carenze o eventuali disfunzioni dell’istituzione.

81. Ciò premesso, tali condotte e comportamenti individuali si collocano in un contesto dal quale non si può prescindere e che può assumere una rilevanza diversa a seconda dei casi al fine di integrare una situazione di molestie psicologiche.

In effetti, le molestie sono un problema complesso ( 25 ), che può essere il prodotto di diversi fattori, sia endogeni (legati alle persone coinvolte) sia esogeni (legati all’ambiente di lavoro).

82. A tal riguardo, senza pretendere di poter fornire una soluzione esaustiva per tutti i casi possibili, mi sembra che si possa operare una distinzione tra, da un lato, gli elementi contestuali provocati dal comportamento del presunto molestatore e che gli sono imputabili e, dall’altro, quelli che gli sono esterni e che non gli sono imputabili ( 26 ).

83. Ad esempio, il capo di un servizio può, con la sua personalità, il suo stile gestionale aggressivo o le sue scelte organizzative vessatorie, creare un contesto caratterizzato da «molestie» e patogeno all’interno del suo servizio ( 27 ) e, in tal caso, il contesto così generato non può servire da giustificazione per i suoi comportamenti individuali.

Pertanto, non si può escludere, in linea di principio, che, in determinate circostanze, un siffatto elemento contestuale possa essere qualificato come molestia psicologica nel quadro di una domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto.

84. Di contro, gli elementi del contesto di fatto esogeni, non imputabili a un capo di servizio, quali difficoltà organizzative dovute a congedi di malattia in un servizio o a ristrutturazioni, o disfunzioni amministrative, pur potendo costituire elementi rilevanti nell’ambito della valutazione di un comportamento individuale facendo luce su di esso, non costituiscono tuttavia, a priori, elementi relativi a comportamenti individuali e come tali rientranti nella qualificazione di molestie psicologiche.

In tal senso, la ristrutturazione di un servizio (elemento esogeno che rientrerebbe nel potere discrezionale ( 28 ) di un’istituzione) può far luce sul comportamento individuale «molestante» di un capo servizio nei confronti di un membro del suo servizio (consistente, ad esempio, in atteggiamenti o azioni che costituiscono nel loro insieme molestie psicologiche), anche se tale ristrutturazione non è di per sé un elemento di qualificazione del comportamento molestante.

85. Peraltro, l’obbligo di assistenza previsto dall’articolo 24 dello Statuto è stato concepito al fine di proteggere i funzionari dell’Unione e contempla la tutela dei funzionari e degli agenti, da parte della loro istituzione, contro i comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall’istituzione stessa, il cui controllo rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni dello Statuto ( 29 ).

A tal proposito, occorre evitare che, con il pretesto di molestie psicologiche, vengano in realtà messe in discussione, ad esempio, condizioni di lavoro inadeguate ( 30 ).

Un siffatto obbligo di assistenza non appare quindi in alcun modo efficace per porre rimedio, in quanto tale, a carenze o disfunzioni di carattere istituzionale esterne al comportamento individuale in questione.

Aggiungo che siffatte disfunzioni esogene non si sottraggono ad ogni tipo di ricorso, dal momento che, qualora cagionino un danno, il mezzo di ricorso pertinente può consistere in un’azione di risarcimento danni, purché ne ricorrano le condizioni ( 31 ).

86. Ne consegue, a mio avviso, che, nell’ambito di una domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto, una disfunzione istituzionale o amministrativa non imputabile al presunto molestatore costituisce un elemento contestuale, la cui portata deve essere valutata caso per caso e che può svolgere un ruolo più o meno significativo nella valutazione, da parte del Tribunale, del carattere vessatorio o meno dei comportamenti individuali di cui trattasi.

Applicazione al caso di specie

87. Nella sentenza impugnata, il Tribunale, sulla base di diversi elementi, ha giudicato che i comportamenti individuali di cui trattasi non costituivano un principio di prova sufficiente di molestie psicologiche.

Per quanto riguarda, più in particolare, le richieste inviate per posta elettronica alla ricorrente durante il suo congedo di malattia, il Tribunale ha tenuto conto del contenuto degli scambi tra le diverse persone interessate (in particolare la capo dell’unità C) e la ricorrente.

Esso ha rilevato che ne risultava, nello specifico, che le risposte erano attese solo dopo il rientro della ricorrente dal congedo di malattia.

Il Tribunale ha altresì ritenuto che il tono di tali scambi fosse allo stesso tempo «cortese e rispettoso».

Inoltre, il Tribunale ha precisato che la capo dell’unità C non era a conoscenza delle proroghe del congedo di malattia della ricorrente.

88. Per quanto riguarda, più in particolare, quest’ultima constatazione del Tribunale relativa alla mancata informazione della capo dell’unità C, rilevo che essa è contestata dalla ricorrente.

Quest’ultima sostiene infatti di aver comunicato tale informazione alla capo dell’unità C.

89. A tal riguardo, va anzitutto rammentato che, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti.

Pertanto, fatta salva l’ipotesi dello snaturamento degli elementi presentatigli, la valutazione dei fatti non costituisce un motivo di diritto da sottoporre, in quanto tale, all’esame della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 32 ).

90. Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente deduce al riguardo uno snaturamento dei fatti, ritengo che tale argomento debba essere respinto alla luce dei messaggi di posta elettronica sui quali essa si basa per sostenere di avere informato la capo dell’unità C delle proroghe del suo congedo di malattia.

Infatti, i messaggi di posta elettronica del 2 e del 30 giugno 2020 erano indirizzati ai membri dell’unità A e gli altri messaggi di posta elettronica della ricorrente indirizzati alla capo dell’unità C, con i quali essa le aveva riferito di essere ancora in congedo di malattia (uno dei quali risale al giorno successivo alla prima proroga) non dimostrano in alcun modo che tale circostanza fosse nota alla destinataria a tale data.

Non risulta neppure che sia stato snaturato dal Tribunale il messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2020 della capo dell’unità C, nel quale quest’ultima affermava di non sapere fino a quando la ricorrente sarebbe stata in congedo di malattia.

91. È quindi senza snaturare i fatti che, al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «il messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2020 [era] stato inviato in una data che corrispondeva al giorno successivo a quello inizialmente previsto per la fine del congedo di malattia della ricorrente, vale a dire la data in cui si prevedeva il suo rientro in ufficio.

Inoltre, da diversi messaggi di posta elettronica, e in particolare da un messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2020, risulta[va] che la capo dell’unità C, poiché non era il suo superiore gerarchico, non era a conoscenza delle proroghe di tale congedo di malattia.

Infatti, essa vi precisa[va] di aver potuto conoscere la durata del congedo di malattia della ricorrente soltanto dopo ciascuna delle sue proroghe successive, in quanto non faceva parte della sua unità di assegnazione e non aveva accesso al suo fascicolo nel Sysper

2. Peraltro, dalla documentazione del fascicolo risulta che la ricorrente [aveva] effettivamente informato il suo capo unità di tali proroghe successive.

Di contro, la capo dell’unità C non era tra i destinatari di detti messaggi di posta elettronica».

92. A questo punto del ragionamento, devo esprimere i miei dubbi sul tenore dell’argomentazione della ricorrente.

Ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi ( 33 ).

93. Nel caso di specie, mi chiedo, segnatamente alla luce del principio del contraddittorio, se la ricorrente sostenga in modo sufficientemente chiaro che la mancata informazione alla capo dell’unità C, constatata dal Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata, costituisca una disfunzione o, quantomeno, un elemento contestuale il cui «impatto cumulativo» non sia stato sufficientemente preso in considerazione e le conclusioni che essa tragga da un siffatto argomento.

94. In ogni caso, sono del parere che, tenendo conto del fatto che la capo dell’unità C non era a conoscenza delle proroghe di tale congedo di malattia, il Tribunale abbia proceduto a una valutazione dell’insieme dei comportamenti contestati alla luce di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Ritengo che, così facendo, il Tribunale abbia attribuito ai diversi elementi a sua disposizione, separatamente e globalmente, il loro valore probatorio, conformemente alla giurisprudenza applicabile in materia, ricordata ai precedenti paragrafi da 76 a 86 delle presenti conclusioni.

95. L’argomentazione della ricorrente a tal riguardo, nella misura in cui è ricevibile, deve quindi, a mio avviso, essere respinta.

Quanto alla questione se la mancanza di informazione relativa alle proroghe del congedo di malattia possa costituire una disfunzione amministrativa che avrebbe determinato comportamenti individuali inappropriati, poiché mette in discussione la responsabilità dell’istituzione interessata mi sembra eccedere l’ambito della presente controversia, relativa a un ricorso di annullamento del rigetto di una domanda di assistenza.

Conclusione

96. Nell’emananda sentenza, la Corte dovrà valutare i diversi motivi di impugnazione dedotti.

Per quanto riguarda la questione sulla quale si concentrano le presenti conclusioni, alla luce di quanto precede, le propongo di considerare che, nell’ambito della domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, una disfunzione istituzionale o amministrativa, non imputabile al presunto molestatore, costituisce un elemento contestuale la cui portata deve essere valutata caso per caso dal Tribunale, cosa che esso ha fatto nel caso di specie.

La questione se la mancata informazione della capo dell’unità C possa essere dovuta a una disfunzione amministrativa rientrante nella responsabilità all’istituzione di cui trattasi eccede, a mio avviso, l’ambito della presente impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 )

V. punti da 56 a 75 della sentenza impugnata. ( 3 ) Sentenza del 26 marzo 2015 ( F‑26/14 , EU:C:2015:22 ; in prosieguo: la «sentenza CN/Parlamento»). ( 4 )

V. punto 85 della sentenza impugnata. ( 5 )

V. punto 128 della sentenza impugnata. ( 6 )

V. punti 97 e 98 della sentenza impugnata. ( 7 )

V. punto 106 della sentenza impugnata. ( 8 )

V. punto 109 della sentenza impugnata. ( 9 )

V. punto 111 della sentenza impugnata. ( 10 )

V. punti da 132 a 150 della sentenza impugnata. ( 11 )

V. punti da 152 a 158 della sentenza impugnata. ( 12 )

V. sentenza del 19 dicembre 2019, ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (T‑647/18; in prosieguo: la «sentenza ZQ/[OSCURATO:PERSONA]», EU:T:2019:884 , punto 56 ). ( 13 )

V. sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/[OSCURATO:PERSONA] ( 224/87 , EU:C:1989:38 , punto 15 ); ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (punto 58); del 19 ottobre 2022, JS/CRU ( T‑271/20 , EU:T:2022:652 , punto 144 ), e del 7 dicembre 2023, HV e HW/ECDC ( C‑615/22 P , EU:C:2023:961 , punto 45 ). ( 14 )

V. sentenze ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (punto 59), e del 7 dicembre 2023, HV e HW/ECDC ( C‑615/22 P , EU:C:2023:961 , punto 46 ) ( 15 ) Sentenza ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (punto 60). ( 16 ) Sentenza CN/Parlamento (punti da 52 a 57).

In tale causa, nonostante gli elementi in possesso dell’amministrazione, vale a dire la denuncia presentata dalla parte ricorrente al Comitato consultivo sulle molestie, contenente una descrizione dettagliata del comportamento del deputato al Parlamento in questione, le spiegazioni fornite dal medico e dallo psicologo del Parlamento, un’assenza dal lavoro della parte ricorrente e le relative spiegazioni, le dimissioni della parte ricorrente e i motivi di tali dimissioni o, ancora, il fatto che un’altra domanda di assistenza per molestie fosse stata presentata da una persona diversa nei confronti di tale deputato, la domanda di assistenza era stata respinta, circostanza che il Tribunale della funzione pubblica ha condannato sulla base, in particolare, del dovere di sollecitudine. ( 17 )

V. sentenza del 6 aprile 2022, KU/SEAE ( T‑425/20 , EU:T:2022:224 , punti 63 e 64 ). ( 18 )

V. sentenze del 16 settembre 2013, Faita/CESE ( F‑92/11 , EU:F:2013:130 , punto 57 ), e del 9 dicembre 2020, GV/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑705/19 , EU:T:2020:590 , punti 44 e 46 ). ( 19 ) V., per analogia, sentenza del 13 luglio 2018, SQ/BEI ( T‑377/17 , EU:T:2018:478 , punto 94 ), e del 28 maggio 2020, Cerafogli/BCE (

T‑483/16 RENV

, EU:T:2020:225 , punti da 396 a 399 ). ( 20 )

V. sentenza del 17 luglio 2024, Montanari/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] ( T‑371/22 , EU:T:2024:494 , punto 135 ). ( 21 )

V. punti da 97 a 125 della sentenza impugnata. ( 22 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa HF/Parlamento ( C‑570/18 P , EU:C:2020:44 , paragrafo 105 ).

La Corte ha annullato la sentenza impugnata di cui trattasi per errore di diritto su un’altra base (violazione del diritto di essere ascoltato) e non si è quindi pronunciata sulla presa in considerazione degli elementi contestuali [sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento ( C‑570/18 P , EU:C:2020:490 )]. ( 23 )

V. sentenza del 2 giugno 2022, EM/Parlamento ( C‑299/21 P , EU:C:2022:429 , punto 102 nonché giurisprudenza citata). ( 24 )

V. sentenza del 30 gennaio 2020, PV/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑786/16 e T‑224/18 , EU:T:2020:17 , punti 145 e 146 ). ( 25 ) Tale complessità si riflette d’altronde nel lessico utilizzato, che varia da caso a caso e da paese a paese.

Per un approccio comparativo alle molestie sul luogo di lavoro, v.

[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]

, vol. 32, n. 1, 2010. ( 26 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa HF/Parlamento ( C‑570/18 P , EU:C:2020:44 , paragrafo 109 ). ( 27 ) Sulle nozioni di «molestie verticali discendenti» e di «molestie psicologiche istituzionali», v.

Carillon, A., «Le harcèlement moral managérial et le harcèlement moral institutionnel», [OSCURATO:PERSONA] - Social (JCP S), LexisNexis, Parigi, n. 30-34, 2 agosto 2022, 1208.

V., altresì, sentenza del 21 gennaio 2025, Cour de Cassation, chambre criminelle, Impugnazione n. 22-87.145 (FR:CCASS:2025:CR00003), pronunciata previo parere dell’avvocato generale Tarabeux, e che ha reso definitiva la condanna dei dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] per molestie psicologiche istituzionali.

In tale causa, molto diversa dal caso in esame, si trattava dell’attuazione di una nuova politica di gestione delle risorse umane che avrebbe dovuto portare all’allontanamento nell’arco di tre anni di 22000 funzionari pubblici e dipendenti sui 110000 presenti in azienda, che aveva destabilizzato tutto il personale, creato un clima ansiogeno e provocato molteplici interruzioni del lavoro, tentativi di suicidio e suicidi. ( 28 )

V. sentenza del 13 luglio 2018, SQ/BEI ( T‑377/17 , EU:T:2018:478 , punto 105 ). ( 29 )

V. sentenze del 29 gennaio 1997, Adriaenssens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑7/94 , EU:T:1997:7 , punto 24 ), e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento ( T‑275/17 , EU:T:2018:479 , punto 111 ).

V., altresì, Lévi, L., Rodrigues, S. e a., «Fonction publique de l’Union européenne», Répertoire de droit européen , Dalloz, Parigi, ottobre 2019, punto

87. ( 30 ) V., a tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA], S., «Le juge face au harcèlement moral dans le cadre du contentieux de la fonction publique européenne», Cahier de droit européen , vol. 46, n. 1-2, 2010/1, pag. 121, specialmente punto

3. ( 31 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Norkus nella causa Colombani/SEAE (molestie psicologiche passive o collettive) ( C‑343/23 P , EU:C:2025:268 , paragrafo 43 ). ( 32 ) V., ad esempio, sentenza del 25 aprile 2024, NS/Parlamento ( C‑218/23 P , EU:C:2024:358 , punto 58 ). ( 33 )

V. sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI ( C‑558/17 P , EU:C:2019:289 , punto 33 ), e dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑363/22 P , EU:C:2024:20 , punto 40 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0075 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑75/24 P XH contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Asserite molestie durante un periodo di congedo di malattia – Domanda di assistenza e domanda di risarcimento dei danni – Rigetto delle domande» Introduzione 1. Con la sua impugnazione, XH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 novembre 2023, XH/[OSCURATO:PERSONA] (T‑613/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:739 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione D/374/20 della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 4 dicembre 2020, recante rigetto della sua domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di assistenza») e, in secondo luogo, della decisione Ares(2021) 3466486 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 maggio 2021, riguardante l’adizione della commissione d’invalidità (in prosieguo: la «decisione di avvio della procedura di invalidità») e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che essa avrebbe subìto, nonché alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentrano sulla questione della presa in considerazione degli elementi contestuali nell’ambito di una domanda di assistenza, prevista all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, basata su asserite molestie psicologiche. Contesto normativo 3. L’articolo 12 dello Statuto, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie (in prosieguo: lo «Statuto»), stabilisce che il funzionario «deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione». 4. L’articolo 12 bis dello Statuto è così formulato: «1.   Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. (…) 3.   Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. (…)». 5. L’articolo 24 dello Statuto dispone quanto segue: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile». Fatti 6. La ricorrente è un funzionario dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 7. Fino al 16 giugno 2020, ella ricopriva la posizione di investigatrice presso l’unità precedentemente designata come unità A dell’OLAF. In seno a tale unità, in qualità di investigatrice capo, essa si occupava, in particolare, di tre casi pendenti, vale a dire i casi E, F e G. 8. Il 16 giugno 2020 entrava in vigore una riorganizzazione interna dell’OLAF. A seguito di tale riorganizzazione, e alla luce delle preferenze indicate dalla ricorrente, quest’ultima veniva assegnata, a partire da tale data, ad una nuova unità dell’OLAF, ossia l’unità B. 9. Dal 2 al 22 giugno 2020 la ricorrente è stata in congedo di malattia a seguito di un’operazione medica. Una proroga di tale congedo veniva concessa per un periodo continuativo dal 23 giugno al 31 ottobre 2020, mediante approvazione nel sistema informatico di gestione del personale della [OSCURATO:PERSONA] denominato «Sysper 2» (in prosieguo: il «Sysper 2»), una prima volta, il 23 giugno 2020, per il periodo compreso tra tale data e il 10 luglio 2020; una seconda volta, il 14 luglio, per il periodo compreso tra l’11 e il 31 luglio 2020; una terza volta, il 4 agosto 2020, per il periodo compreso tra il 1 o e il 31 agosto 2020; una quarta volta, il 1 o settembre 2020, per il periodo compreso tra tale data e il 30 settembre successivo, e una quinta volta, il 1 o ottobre 2020, per il periodo compreso tra quest’ultima data e il 31 ottobre successivo. 10. Il 2 giugno 2020 la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica ai membri dell’unità A, che conteneva un riepilogo del caso E. In tale messaggio di posta elettronica, essa indicava di essere in congedo di malattia, ma che, per precauzione e per evitare ritardi, sarebbe rimasta collegata e disponibile a qualsiasi contatto in merito a tali tre casi. 11. L’8 giugno 2020 un membro dell’unità A inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente e alla capo dell’unità A. Tale messaggio di posta elettronica riguardava i casi E, F e G e conteneva osservazioni e suggerimenti per le fasi successive. La capo dell’unità A rispondeva che, tenuto conto del congedo della ricorrente, tale membro doveva consultare la futura capo dell’unità C (in prosieguo: la «capo dell’unità C»), al fine di verificare se quest’ultima intendesse chiudere i casi di cui trattasi prima della riorganizzazione del 16 giugno 2020 o attendere il ritorno della ricorrente dal suo congedo di malattia previsto dopo tale data. Il suddetto membro dell’unità A inviava un messaggio di posta elettronica alla capo dell’unità C, con copia per conoscenza alla ricorrente e alla capo dell’unità A. La ricorrente rispondeva a quest’ultimo messaggio di posta elettronica, spiegando che sperava che tutti i casi potessero essere chiusi nel più breve tempo possibile tenuto conto della riorganizzazione dell’OLAF e del suo congedo di malattia. Peraltro, essa precisava che, pur essendo in congedo, era disposta a ricevere le proposte definitive sui casi in questione affinché potessero essere finalizzate. 12. Sempre l’8 giugno 2020, la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica a un collega investito del ruolo di «persona di fiducia». In tale messaggio di posta elettronica, la ricorrente lo informava degli scambi menzionati al paragrafo 11 delle presenti conclusioni e gli chiedeva consigli sulla sua situazione. 13. In pari data, la segretaria dell’unità A (in prosieguo: la «segretaria dell’unità A») inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica in merito al suo cambiamento di ufficio nell’ambito della riorganizzazione interna dell’OLAF di cui al paragrafo 8 delle presenti conclusioni. In tale messaggio di posta elettronica, essa le chiedeva se, tenuto conto del suo congedo di malattia fino al 22 giugno 2020, avrebbe autorizzato un terzo a occuparsi della preparazione del trasloco dei suoi effetti personali prima di tale data. La ricorrente rispondeva lo stesso giorno che preferiva occuparsene lei stessa. 14. Il 9 giugno 2020 la capo dell’unità C rispondeva ai messaggi di posta elettronica menzionali al paragrafo 11 delle presenti conclusioni. Nella sua risposta, essa affermava che, date le circostanze, le sembrava molto difficile chiudere i casi di cui trattasi prima del 16 giugno 2020. La stessa precisava che le sembrava realistico chiudere il caso E a metà luglio. 15. Il 23 giugno 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente per discutere il progetto di relazione finale nel caso E. In tale messaggio di posta elettronica, le chiedeva di chiamarla qualora fosse stata disponibile. In pari data, essa inviava alla ricorrente un invito a partecipare a una riunione in videoconferenza per il giorno successivo, ossia il 24 giugno 2020. La ricorrente rispondeva a tale messaggio di posta elettronica il giorno successivo, 24 giugno, affermando di essere ancora in congedo di malattia e che tale invito coincideva con un appuntamento medico. Essa aggiungeva che, tuttavia, sarebbe stata disponibile l’intero giorno successivo per discutere al telefono il caso in questione. 16. Sempre il 23 giugno 2020, la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica alla persona di fiducia, menzionata al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, recante l’invito della capo dell’unità C alla riunione in videoconferenza di cui al precedente paragrafo 15. In tale messaggio di posta elettronica, essa le spiegava di avere una visita in ospedale mentre si trovava in congedo di malattia e che detto invito andava oltre le sue capacità ed era contrario alle regole. Essa le chiedeva di «notificare tale comportamento come molestia». 17. Il 30 giugno 2020 la segretaria dell’unità A della ricorrente le inviava un secondo messaggio di posta elettronica per chiederle se avesse preso una decisione in merito al trasloco del suo ufficio. 18. Il 1 o luglio 2020 la capo dell’unità C inviava due messaggi di posta elettronica alla ricorrente in cui le poneva domande relative al caso E. La ricorrente rispondeva il 6 luglio successivo. 19. Il 1 o agosto 2020 la ricorrente presentava una domanda di assistenza dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina competente (in prosieguo: l’«APN») ai sensi degli articoli 24, 59 e 60 dello Statuto. Nella sua domanda, la ricorrente affermava, in sostanza, che i messaggi di posta elettronica che aveva ricevuto durante il suo congedo di malattia costituivano richieste da parte dei superiori gerarchici o del personale dell’OLAF di fornire prestazioni di lavoro o di recarsi immediatamente nel suo ufficio per predisporre il trasloco dei suoi effetti personali, che essa considerava tentativi di interrompere il suo congedo di malattia o di porvi un termine. 20. Il 26 agosto 2020 la capo dell’unità C inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica contenente un nuovo progetto di relazione finale nel caso E. In tale messaggio di posta elettronica, la capo dell’unità C chiedeva alla ricorrente, da un lato, se approvasse il contenuto di quest’ultimo e, dall’altro, se potesse effettuare una verifica presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). La ricorrente le rispondeva di essere ancora in congedo di malattia. In un secondo messaggio di posta elettronica, la capo dell’unità C precisava di aver inviato il suo primo messaggio di posta elettronica affinché la ricorrente se ne occupasse al suo rientro. La ricorrente le rispondeva il 28 agosto successivo, precisando di ritenere che non fosse necessario attendere il suo ritorno per poter finalizzare le relazioni in questione. 21. Il 31 agosto 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente spiegando che, tenuto conto del gravoso carico di lavoro del gruppo investigativo interessato, non poteva affidare i tre casi di cui trattasi ad un altro investigatore capo e che, pertanto, contava su di lei per chiudere tali casi al suo ritorno dal congedo, conformemente a quanto convenuto. In pari data, essa inviava due ulteriori messaggi di posta elettronica alla ricorrente contenenti, rispettivamente, un progetto modificato di relazione finale nel caso F e un nuovo progetto di relazione finale nel caso G. In tali due messaggi di posta elettronica, essa precisava che la ricorrente avrebbe dovuto occuparsene solo al suo ritorno dal congedo per malattia. 22. Il 6 settembre 2020 la ricorrente rispondeva che il suo congedo di malattia era stato prorogato e che i casi in questione potevano essere chiusi senza di lei. 23. Il 7 settembre 2020 la ricorrente firmava elettronicamente una dichiarazione di conflitto di interessi in relazione al caso G, nel software di gestione dei contenuti (OCM) dell’OLAF. 24. L’8 settembre 2020 la capo dell’unità C informava la ricorrente di aver nominato un nuovo investigatore in due dei tre casi in questione. Essa faceva peraltro riferimento ad una consultazione per chiudere, senza la ricorrente, il terzo caso, vale a dire il caso G menzionato al paragrafo 23 delle presenti conclusioni. La capo dell’unità C chiedeva alla ricorrente di trasmetterle le informazioni mancanti relative a questo terzo caso nel caso in cui, nel frattempo, quest’ultima fosse tornata dal suo congedo di malattia. 25. L’11 settembre 2020 la ricorrente riceveva un messaggio di posta elettronica da parte di un collega dell’unità C, in cui quest’ultimo si congratulava con lei per la sua vittoria in una causa esaminata dal Tribunale. Il 17 settembre 2020 la ricorrente riceveva, da parte dello stesso collega, un altro messaggio di posta elettronica contenente un collegamento ipertestuale per accedere alla sentenza pronunciata dal Tribunale. 26. Il 18 settembre 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente nel quale la informava di aver preso visione della dichiarazione di conflitto di interessi di cui al paragrafo 23 delle presenti conclusioni. Peraltro, al fine di pronunciarsi su tale dichiarazione, essa le chiedeva informazioni supplementari sul conflitto di interessi in questione. La ricorrente rispondeva a tale richiesta il 20 settembre successivo. 27. Il 25 settembre 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente per informarla del fatto che la situazione di conflitto di interessi era stata accettata e che essa era stata sollevata dal suo ultimo caso pendente. La stessa quindi constatava che la ricorrente non aveva più casi all’interno della sua unità. 28. Il 28 ottobre 2020 il capo dell’unità HR.AMC.5 della [OSCURATO:PERSONA] inviava una nota al servizio medico di tale istituzione chiedendo l’avvio di una procedura di invalidità nei confronti della ricorrente. Tale richiesta si basava sul fatto che, nel periodo compreso tra il novembre 2017 e l’ottobre 2020, vale a dire un periodo di tre anni, i congedi di malattia cumulati della ricorrente avrebbero superato dodici mesi. 29. Il 4 dicembre 2020 l’APN competente adottava la decisione di rigetto della domanda di assistenza della ricorrente menzionata al paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 30. Il 28 febbraio 2021 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione di rigetto della domanda di assistenza. 31. Il 6 maggio 2021 veniva organizzata una videoconferenza tra, da un lato, la ricorrente e, dall’altro, l’Ufficio investigativo e disciplinare (IDOC) e l’unità HR.E.2 (Ricorsi e monitoraggio dei fascicoli) della [OSCURATO:PERSONA]. Il 10 maggio 2021 alla ricorrente veniva inviata una sintesi degli argomenti da essa addotti nel corso di tale videoconferenza. L’11 maggio 2021 la ricorrente presentava le sue osservazioni su tale sintesi e trasmetteva la documentazione. 32. Il 21 maggio 2021 la direttrice generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza della [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione di avvio della procedura di invalidità, con la quale investiva la commissione d’invalidità del caso della ricorrente e designava un medico che rappresentasse la [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto. 33. Il 31 maggio 2021 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione di avvio della procedura di invalidità. 34. Il 2 luglio 2021 l’APN competente adottava la decisione R/138/21, recante rigetto del suo reclamo avverso la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione R/138/21 di rigetto del reclamo»), a causa della mancanza di un principio di prova delle accuse formulate dalla ricorrente. L’APN competente respingeva inoltre la richiesta di risarcimento del danno subìto. 35. Il 30 settembre 2021 l’APN competente adottava la decisione R/301/21, recante rigetto del suo reclamo avverso la decisione di avvio della procedura di invalidità (in prosieguo: la «decisione R/301/21 di rigetto del reclamo»), con la quale concludeva che il reclamo presentato dalla ricorrente avverso la decisione di avvio della procedura di invalidità era irricevibile. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 36. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2021, XH ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2020 di rigetto della sua domanda di assistenza e della decisione R/138/21 di rigetto del reclamo al riguardo. In secondo luogo, il ricorso della ricorrente era diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2021 di avvio della procedura di invalidità e della decisione R/301/21 di rigetto del reclamo al riguardo. Il ricorso della ricorrente era altresì diretto alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di EUR 20000 a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subìto, nonché al pagamento delle spese. 37. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 38. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto che la decisione di avvio della procedura di invalidità non costituisse un atto che stabiliva definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA], bensì un atto preparatorio di una decisione finale da adottare al termine della procedura di invalidità. Pertanto, poiché tale decisione non costituiva un atto arrecante pregiudizio alla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la domanda di annullamento di quest’ultima doveva essere respinta in quanto irricevibile. 39. Il Tribunale ha poi respinto in quanto infondata la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza. 40. Il Tribunale era investito di quattro motivi. 41. Il primo motivo verteva sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto, del dovere di sollecitudine, degli articoli 7 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio di buona amministrazione. La prima parte di tale motivo verteva sul mancato rispetto del principio secondo il quale la presunta vittima non è tenuta a fornire la prova della molestia. La seconda parte verteva sul fatto che l’APN competente non aveva tenuto conto degli elementi prodotti dalla ricorrente e, più precisamente, della sua documentazione medica. La terza parte verteva sul fatto che l’APN competente si sarebbe basata esclusivamente sulle conclusioni del presunto molestatore e si sarebbe rifiutata di esercitare la sua competenza per il controllo e l’assistenza. La quarta parte verteva sulla violazione dell’articolo 41 della Carta e del principio di buona amministrazione sotto il profilo della violazione del diritto di essere ascoltato. 42. Il secondo motivo verteva sulla violazione degli articoli 12 bis , 24, 59 e 60 dello Statuto e la ricorrente ha sottolineato, a tal riguardo, che le erano state richieste prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia con obiettivi irraggiungibili. 43. Il terzo motivo era diretto a contestare l’avvio di una procedura di invalidità quando la ricorrente non aveva asseritamente raggiunto la quantità richiesta di congedi di malattia. 44. Il quarto motivo si fondava sul mancato rispetto della sua vita privata e della sua salute. 45. In primo luogo, il Tribunale ha respinto la quarta parte del primo motivo in quanto irricevibile, dal momento che il diritto di essere ascoltato non era stato invocato dinanzi all’amministrazione e, in ogni caso, in quanto infondato ( 2 ). 46. In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la prima parte del primo motivo, relativa all’onere della prova nell’ambito di una domanda di assistenza fondata su presunte molestie, di cui all’articolo 24 dello Statuto. Al punto 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, quando all’amministrazione venga rivolta, conformemente all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 di quest’ultimo, essa è tenuta, in virtù dell’obbligo di assistenza e se si trova di fronte a un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l’energia necessaria. Essa deve inoltre rispondere con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle asserite aggressioni subite. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore di quest’ultima. 47. Ai punti 80 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, quando, come nel caso di specie, le allegazioni contenute nella richiesta di assistenza riguardino molestie psicologiche, spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova delle medesime alla luce della definizione di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto. Ai punti da 82 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente respinto l’argomento della ricorrente fondato sulla sentenza CN/Parlamento ( 3 ), sottolineando le circostanze particolari di tale sentenza, dalla quale risultava che il Parlamento disponeva di numerosi elementi diversi da quelli forniti da CN e che avrebbero dovuto essere presi in considerazione in forza del dovere di sollecitudine. Esso ha dichiarato che, nel caso di specie, l’APN non era incorsa in alcun errore di diritto nel ritenere che la ricorrente dovesse «fornire elementi che dimostrassero l’esistenza di un principio di prova delle molestie» ( 4 ). 48. In terzo luogo, il Tribunale ha respinto la seconda e la terza parte del primo motivo, nonché i motivi secondo e terzo, relativi alla sufficienza delle prove fornite a sostegno della dimostrazione delle asserite molestie psicologiche. Ai punti da 94 a 129 della sentenza impugnata, dopo aver esaminato ciascuno degli elementi presi singolarmente e poi tali elementi nel loro insieme, il Tribunale ha dichiarato che «gli elementi portati a conoscenza dell’APN competente non erano idonei a far sorgere seri dubbi quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 12 bis dello Statuto, cosicché l’APN [aveva] correttamente ritenuto che la ricorrente non avesse fornito un principio di prova della sussistenza delle molestie psicologiche di cui affermava di essere stata vittima» ( 5 ). 49. Nell’ambito del suo ragionamento, il Tribunale ha esaminato gli argomenti vertenti, in primo luogo, sulla decisione di avviare la procedura di invalidità; in secondo luogo, sul presunto obbligo imposto alla ricorrente di fornire prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia; in terzo luogo, sul presunto obbligo imposto alla ricorrente di recarsi sul luogo di lavoro per il trasloco del suo ufficio; in quarto luogo, sull’asserita mancata presa in considerazione da parte dell’APN competente degli elementi di carattere medico prodotti dalla ricorrente e, in quinto luogo, sul comportamento asseritamente inappropriato di un collega della ricorrente in relazione a una causa esaminata dal Tribunale, prima di valutare i fatti presentati dalla ricorrente nel loro complesso. 50. Dopo aver respinto in quanto nuovo e quindi irricevibile il primo argomento relativo alla decisione di avvio della procedura di invalidità ( 6 ), il Tribunale ha esaminato il secondo argomento fondato sul presunto obbligo imposto alla ricorrente di fornire prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia. Ai punti da 99 a 106 della sentenza impugnata, esso ha elencato e analizzato il contenuto dei diversi scambi intercorsi durante il congedo di malattia della ricorrente. 51. Esso ha sottolineato, a tal riguardo, che gli scambi dell’8 e del 9 giugno 2020 non contenevano alcuna richiesta di svolgere una specifica prestazione di lavoro, che i messaggi di posta elettronica del 1 o luglio 2020 consistevano in una richiesta di informazioni con la precisazione che ci si attendeva la risposta solo dopo il rientro della ricorrente dal congedo di malattia e che tali scambi erano formulati in tono cortese e rispettoso. Per quanto riguarda la richiesta del 23 giugno 2020, il Tribunale ha rilevato che tale richiesta di partecipazione a una videoconferenza era datata il giorno successivo alla data inizialmente prevista per il ritorno della ricorrente dal congedo di malattia e che la capo dell’unità C non era ancora a conoscenza del prolungamento di tale congedo. Per quanto concerne le richieste del 26 e del 31 agosto 2020, il Tribunale ha sottolineato che la capo dell’unità C aveva precisato che l’esecuzione delle prestazioni di lavoro era richiesta solo al termine del congedo di malattia della ricorrente. 52. Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale ha concluso che, anche se, in linea di principio, non è opportuno chiedere a un funzionario o a un agente in congedo di malattia di svolgere taluni compiti specifici, nel caso di specie «un siffatto comportamento della capo dell’unità C non può essere qualificato come molestia psicologica» ( 7 ). 53. Inoltre, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, per quanto riguarda l’asserito obbligo della ricorrente di fornire prestazioni di lavoro e di avere accesso ai fascicoli anche successivamente alla sua dichiarazione di conflitto di interessi relativamente al caso G, la richiesta della capo dell’unità C in correlazione con tale caso era inappropriata, ma che un simile atteggiamento non poteva, di per sé, integrare una molestia psicologica. Infatti, da un lato, alla ricorrente era stata lasciata la possibilità di non dare seguito alla richiesta della capo dell’unità C e, dall’altro, dal fascicolo non risultava che quest’ultima avesse insistito per ottenere le informazioni richieste. 54. Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’APN competente avrebbe dovuto provvedere alla sua sostituzione durante il suo congedo di malattia, il Tribunale ha rilevato che tutti i fascicoli sono stati infine chiusi senza il suo intervento e che, poiché il suo congedo di malattia doveva inizialmente terminare il 22 giugno 2020, l’amministrazione non era in grado di prevedere che tale congedo sarebbe stato successivamente prolungato fino alla fine dell’ottobre 2020 ( 8 ). 55. Il Tribunale ha concluso che l’APN competente non era incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che i fatti esaminati non costituissero un principio di prova di molestie psicologiche ( 9 ). 56. Gli altri comportamenti individuali menzionati dalla ricorrente sono stati successivamente respinti dal Tribunale, il quale ha ritenuto che non costituissero un principio di prova di molestie psicologiche. Al punto 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì respinto l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che i comportamenti addotti costituivano un insieme unitario costitutivo di molestie psicologiche. Il Tribunale ha in tal senso rilevato, al punto 127 della sentenza impugnata, che, «in un contesto particolare, segnatamente caratterizzato dalla riorganizzazione dell’OLAF e dalle successive proroghe del congedo di malattia della ricorrente, delle quali le persone accusate non erano state preventivamente informate», in assenza di qualsiasi principio di prova, «l’affermazione della ricorrente non [era] sufficiente a far sorgere seri dubbi quanto al fatto che i presunti molestatori [avessero] agito nel quadro di un unico e medesimo comportamento di molestie collettive». 57. In quarto luogo, il Tribunale ha respinto il quarto motivo fondato sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla salute della ricorrente ( 10 ). 58. Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni nonché i mezzi istruttori richiesti e, pertanto, il ricorso nella sua interezza ( 11 ). Conclusioni delle parti 59. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 gennaio 2024, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata, con la quale chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione di rigetto della domanda di assistenza e la decisione R/138/21 di rigetto del reclamo; – annullare la decisione di avvio della procedura di invalidità e la decisione R/301/21 di rigetto del reclamo; – ordinare il risarcimento del danno subìto dalla ricorrente; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale e, – qualora non sia possibile annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale. 60. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la ricorrente alle spese. Analisi giuridica 61. A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente fa valere, in particolare, che, nella sentenza impugnata, il Tribunale suggerisce un «onere della prova elevato che incomberebbe esclusivamente alla vittima», mentre le molestie psicologiche possono essere «subdole e sistemiche». Essa fa riferimento all’«impatto cumulativo» e «del contesto», nonché «al più ampio obbligo dell’istituzione [dell’Unione] di esaminare tutte le informazioni disponibili e di tutelare il benessere dei funzionari». 62. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con affermazioni vaghe sul livello di prova, la ricorrente cerca in realtà di indurre la Corte a riconsiderare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale, il che non rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 63. Come ho accennato nell’introduzione, le presenti conclusioni, dopo un richiamo alle norme applicabili in materia di onere della prova, si concentreranno sulla portata degli elementi contestuali nell’ambito della domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto, e successivamente sulla loro presa in considerazione nel caso di specie. Sull’onere della prova in materia di domanda di assistenza in caso di accuse di molestie psicologiche 64. Occorre ricordare che, quando un funzionario o un agente ritiene di essere oggetto, da parte di uno dei suoi superiori gerarchici, dei suoi colleghi, o anche dei suoi subordinati, di un comportamento che viola l’obbligo, di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 1, dello Statuto, di astenersi da qualsiasi forma di molestie psicologiche e sessuali, tale funzionario o tale agente può chiedere l’assistenza dell’istituzione ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, preordinato a tutelare i funzionari dell’Unione al riguardo. 65. In presenza di asserite molestie psicologiche, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza in cui vengono lamentate molestie psicologiche e di informare il richiedente del seguito riservato alla domanda ( 12 ). 66. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o agente che chiede la tutela dell’APN fornisca un principio di prova della sussistenza di comportamenti che egli asserisce di stare subendo. 67. Tuttavia, l’istituzione in questione non può essere tenuta a condurre un’indagine amministrativa sulla base di semplici allegazioni prive di prova, fermo restando che, nell’individuazione delle misure che essa ritiene appropriate al fine di accertare la sussistenza e la portata dei fatti addotti, l’istituzione deve altresì garantire la tutela dei diritti delle persone chiamate in causa in una richiesta di assistenza e che possano essere oggetto di un’indagine ( 13 ). 68. Pertanto, quando, come nel caso di specie, le allegazioni contenute nella richiesta di assistenza riguardino molestie psicologiche, spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova di tali molestie alla luce della definizione di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto, vale a dire «ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica» del richiedente ( 14 ). 69. Il giudice dell’Unione deve esaminare la fondatezza di una decisione di rigetto di una domanda di assistenza alla luce degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione, in particolare dal richiedente assistenza, quando la medesima si è pronunciata ( 15 ). 70. Ciò può comportare la presa in considerazione di altri elementi a disposizione dell’amministrazione, anche se non forniti dal richiedente l’assistenza. In tal senso, nella sentenza CN/Parlamento, invocata dalla ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, qualora l’amministrazione disponga di informazioni diverse da quelle fornite dalla parte ricorrente, essa deve prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione sulla domanda di assistenza ( 16 ). 71. Pertanto, nell’ambito di un ricorso avverso il rigetto di una domanda di assistenza, il giudice dell’Unione deve verificare se, alla luce dell’ insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione sulla domanda di assistenza , indipendentemente dal fatto che provengano o meno dal richiedente, l’istituzione interessata abbia o non abbia commesso un errore di valutazione respingendo tale domanda senza avviare un’indagine amministrativa. 72. Inoltre, le molestie psicologiche possono, per definizione, essere il risultato di un insieme di comportamenti diversi, che, considerati isolatamente, non configurerebbero necessariamente di per sé una molestia psicologica, ma che, valutati globalmente e in maniera contestuale, anche in ragione del loro cumularsi nel tempo, potrebbero essere considerati tali. Per questo motivo, quando viene esaminata la questione se comportamenti denunciati da una parte ricorrente costituiscano molestie psicologiche, occorre esaminare tali fatti sia isolatamente sia congiuntamente in quanto elementi di un ambiente di lavoro complessivo creato dai comportamenti di un membro del personale nei confronti di un altro membro di tale personale ( 17 ). Occorre altresì prendere in considerazione l’intero contesto di fatto pertinente, che può includere decisioni (quali, ad esempio, rapporti informativi o decisioni di non promuovere o di riassegnare una persona) anche se non sono state contestate nei termini ( 18 ). D’altronde, la stessa logica consistente nel prendere in considerazione l’insieme delle circostanze, sia isolatamente sia nella loro interezza, si applica anche quando l’istituzione si pronuncia sull’esistenza di molestie psicologiche dopo l’avvio di un’indagine ( 19 ) o nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni ( 20 ). 73. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha svolto una siffatta valutazione in modo accurato, conformemente ai principi così ricordati. 74. Infatti, nell’ambito del suo ragionamento, il Tribunale ha preso in considerazione, da un lato, gli elementi individuali addotti dalla ricorrente, relativi, in primo luogo, alla decisione di avvio della procedura di invalidità, in secondo luogo, all’obbligo imposto di fornire prestazioni di lavoro durante il suo congedo di malattia, in terzo luogo, all’obbligo di recarsi sul luogo di lavoro per trasferire il suo ufficio, in quarto luogo, alla mancata presa in considerazione da parte dell’APN competente degli elementi di carattere medico prodotti dalla ricorrente e, in quinto luogo, al comportamento asseritamente inappropriato di un collega della ricorrente ( 21 ). Dall’altro lato, ai punti da 126 a 129 della sentenza impugnata, esso ha effettuato una valutazione complessiva dei fatti presentati dalla ricorrente. 75. Pertanto, non mi convince in alcun modo l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe violato le norme in materia di onere della prova applicabili nel caso di specie per il motivo che non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili. Sulla portata degli elementi contestuali 76. Per quanto riguarda, più in particolare, gli elementi contestuali presi in considerazione nella sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente fatto riferimento a una mancata trasmissione di informazioni all’interno del servizio. Infatti, ai punti 105 e 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che la capo dell’unità C, che ha inviato alla ricorrente taluni messaggi di posta elettronica controversi, non era a conoscenza del prolungamento del congedo di malattia di quest’ultima. 77. Ci si può quindi chiedere quale sia la portata da attribuire, nell’ambito dell’esame di una domanda di assistenza per molestie, a un elemento contestuale quale una disfunzione o una carenza amministrativa, ammesso che la mancanza di informazioni constatata dal Tribunale nel caso di specie possa essere qualificata come tale. 78. Anzitutto, ricordo che la valutazione dei fatti, la quale, eccetto lo snaturamento o l’errore manifesto di valutazione, rientra nell’esclusiva competenza del Tribunale, include la valutazione degli elementi contestuali. Infatti, lo stabilire se taluni tipi di fatti possano o meno o in una certa misura soltanto essere presi in considerazione nella valutazione della molestia psicologica solleva, a mio parere, una questione di diritto, che può essere sottoposta al sindacato della Corte su impugnazione ( 22 ). 79. Occorre poi ricordare che la definizione di «molestie psicologiche», ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto, si riferisce a un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di comportamenti ripetuti o continuativi, che siano inoltre «intenzionali» e non invece «accidentali». Inoltre, per rientrare nella definizione di «molestia psicologica», tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti devono produrre l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona ( 23 ). Non è invece necessario che tali comportamenti, parole, scritti, gesti o atti siano stati commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono esservi molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto senza che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne deliberatamente le condizioni di lavoro. È sufficiente che i comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere. Il termine «intenzional[e]» di cui all’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto non può quindi essere interpretato nel senso che richiede la prova dell’intenzione di nuocere al fine di qualificare un comportamento come costitutivo di molestie psicologiche ( 24 ). 80. Pertanto, dai termini di tale definizione risulta che le molestie psicologiche si riferiscono a condotte vessatorie , e quindi a comportamenti individuali e non a carenze o eventuali disfunzioni dell’istituzione. 81. Ciò premesso, tali condotte e comportamenti individuali si collocano in un contesto dal quale non si può prescindere e che può assumere una rilevanza diversa a seconda dei casi al fine di integrare una situazione di molestie psicologiche. In effetti, le molestie sono un problema complesso ( 25 ), che può essere il prodotto di diversi fattori, sia endogeni (legati alle persone coinvolte) sia esogeni (legati all’ambiente di lavoro). 82. A tal riguardo, senza pretendere di poter fornire una soluzione esaustiva per tutti i casi possibili, mi sembra che si possa operare una distinzione tra, da un lato, gli elementi contestuali provocati dal comportamento del presunto molestatore e che gli sono imputabili e, dall’altro, quelli che gli sono esterni e che non gli sono imputabili ( 26 ). 83. Ad esempio, il capo di un servizio può, con la sua personalità, il suo stile gestionale aggressivo o le sue scelte organizzative vessatorie, creare un contesto caratterizzato da «molestie» e patogeno all’interno del suo servizio ( 27 ) e, in tal caso, il contesto così generato non può servire da giustificazione per i suoi comportamenti individuali. Pertanto, non si può escludere, in linea di principio, che, in determinate circostanze, un siffatto elemento contestuale possa essere qualificato come molestia psicologica nel quadro di una domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto. 84. Di contro, gli elementi del contesto di fatto esogeni, non imputabili a un capo di servizio, quali difficoltà organizzative dovute a congedi di malattia in un servizio o a ristrutturazioni, o disfunzioni amministrative, pur potendo costituire elementi rilevanti nell’ambito della valutazione di un comportamento individuale facendo luce su di esso, non costituiscono tuttavia, a priori, elementi relativi a comportamenti individuali e come tali rientranti nella qualificazione di molestie psicologiche. In tal senso, la ristrutturazione di un servizio (elemento esogeno che rientrerebbe nel potere discrezionale ( 28 ) di un’istituzione) può far luce sul comportamento individuale «molestante» di un capo servizio nei confronti di un membro del suo servizio (consistente, ad esempio, in atteggiamenti o azioni che costituiscono nel loro insieme molestie psicologiche), anche se tale ristrutturazione non è di per sé un elemento di qualificazione del comportamento molestante. 85. Peraltro, l’obbligo di assistenza previsto dall’articolo 24 dello Statuto è stato concepito al fine di proteggere i funzionari dell’Unione e contempla la tutela dei funzionari e degli agenti, da parte della loro istituzione, contro i comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall’istituzione stessa, il cui controllo rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni dello Statuto ( 29 ). A tal proposito, occorre evitare che, con il pretesto di molestie psicologiche, vengano in realtà messe in discussione, ad esempio, condizioni di lavoro inadeguate ( 30 ). Un siffatto obbligo di assistenza non appare quindi in alcun modo efficace per porre rimedio, in quanto tale, a carenze o disfunzioni di carattere istituzionale esterne al comportamento individuale in questione. Aggiungo che siffatte disfunzioni esogene non si sottraggono ad ogni tipo di ricorso, dal momento che, qualora cagionino un danno, il mezzo di ricorso pertinente può consistere in un’azione di risarcimento danni, purché ne ricorrano le condizioni ( 31 ). 86. Ne consegue, a mio avviso, che, nell’ambito di una domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto, una disfunzione istituzionale o amministrativa non imputabile al presunto molestatore costituisce un elemento contestuale, la cui portata deve essere valutata caso per caso e che può svolgere un ruolo più o meno significativo nella valutazione, da parte del Tribunale, del carattere vessatorio o meno dei comportamenti individuali di cui trattasi. Applicazione al caso di specie 87. Nella sentenza impugnata, il Tribunale, sulla base di diversi elementi, ha giudicato che i comportamenti individuali di cui trattasi non costituivano un principio di prova sufficiente di molestie psicologiche. Per quanto riguarda, più in particolare, le richieste inviate per posta elettronica alla ricorrente durante il suo congedo di malattia, il Tribunale ha tenuto conto del contenuto degli scambi tra le diverse persone interessate (in particolare la capo dell’unità C) e la ricorrente. Esso ha rilevato che ne risultava, nello specifico, che le risposte erano attese solo dopo il rientro della ricorrente dal congedo di malattia. Il Tribunale ha altresì ritenuto che il tono di tali scambi fosse allo stesso tempo «cortese e rispettoso». Inoltre, il Tribunale ha precisato che la capo dell’unità C non era a conoscenza delle proroghe del congedo di malattia della ricorrente. 88. Per quanto riguarda, più in particolare, quest’ultima constatazione del Tribunale relativa alla mancata informazione della capo dell’unità C, rilevo che essa è contestata dalla ricorrente. Quest’ultima sostiene infatti di aver comunicato tale informazione alla capo dell’unità C. 89. A tal riguardo, va anzitutto rammentato che, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Pertanto, fatta salva l’ipotesi dello snaturamento degli elementi presentatigli, la valutazione dei fatti non costituisce un motivo di diritto da sottoporre, in quanto tale, all’esame della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 32 ). 90. Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente deduce al riguardo uno snaturamento dei fatti, ritengo che tale argomento debba essere respinto alla luce dei messaggi di posta elettronica sui quali essa si basa per sostenere di avere informato la capo dell’unità C delle proroghe del suo congedo di malattia. Infatti, i messaggi di posta elettronica del 2 e del 30 giugno 2020 erano indirizzati ai membri dell’unità A e gli altri messaggi di posta elettronica della ricorrente indirizzati alla capo dell’unità C, con i quali essa le aveva riferito di essere ancora in congedo di malattia (uno dei quali risale al giorno successivo alla prima proroga) non dimostrano in alcun modo che tale circostanza fosse nota alla destinataria a tale data. Non risulta neppure che sia stato snaturato dal Tribunale il messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2020 della capo dell’unità C, nel quale quest’ultima affermava di non sapere fino a quando la ricorrente sarebbe stata in congedo di malattia. 91. È quindi senza snaturare i fatti che, al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «il messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2020 [era] stato inviato in una data che corrispondeva al giorno successivo a quello inizialmente previsto per la fine del congedo di malattia della ricorrente, vale a dire la data in cui si prevedeva il suo rientro in ufficio. Inoltre, da diversi messaggi di posta elettronica, e in particolare da un messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2020, risulta[va] che la capo dell’unità C, poiché non era il suo superiore gerarchico, non era a conoscenza delle proroghe di tale congedo di malattia. Infatti, essa vi precisa[va] di aver potuto conoscere la durata del congedo di malattia della ricorrente soltanto dopo ciascuna delle sue proroghe successive, in quanto non faceva parte della sua unità di assegnazione e non aveva accesso al suo fascicolo nel Sysper 2. Peraltro, dalla documentazione del fascicolo risulta che la ricorrente [aveva] effettivamente informato il suo capo unità di tali proroghe successive. Di contro, la capo dell’unità C non era tra i destinatari di detti messaggi di posta elettronica». 92. A questo punto del ragionamento, devo esprimere i miei dubbi sul tenore dell’argomentazione della ricorrente. Ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi ( 33 ). 93. Nel caso di specie, mi chiedo, segnatamente alla luce del principio del contraddittorio, se la ricorrente sostenga in modo sufficientemente chiaro che la mancata informazione alla capo dell’unità C, constatata dal Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata, costituisca una disfunzione o, quantomeno, un elemento contestuale il cui «impatto cumulativo» non sia stato sufficientemente preso in considerazione e le conclusioni che essa tragga da un siffatto argomento. 94. In ogni caso, sono del parere che, tenendo conto del fatto che la capo dell’unità C non era a conoscenza delle proroghe di tale congedo di malattia, il Tribunale abbia proceduto a una valutazione dell’insieme dei comportamenti contestati alla luce di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Ritengo che, così facendo, il Tribunale abbia attribuito ai diversi elementi a sua disposizione, separatamente e globalmente, il loro valore probatorio, conformemente alla giurisprudenza applicabile in materia, ricordata ai precedenti paragrafi da 76 a 86 delle presenti conclusioni. 95. L’argomentazione della ricorrente a tal riguardo, nella misura in cui è ricevibile, deve quindi, a mio avviso, essere respinta. Quanto alla questione se la mancanza di informazione relativa alle proroghe del congedo di malattia possa costituire una disfunzione amministrativa che avrebbe determinato comportamenti individuali inappropriati, poiché mette in discussione la responsabilità dell’istituzione interessata mi sembra eccedere l’ambito della presente controversia, relativa a un ricorso di annullamento del rigetto di una domanda di assistenza. Conclusione 96. Nell’emananda sentenza, la Corte dovrà valutare i diversi motivi di impugnazione dedotti. Per quanto riguarda la questione sulla quale si concentrano le presenti conclusioni, alla luce di quanto precede, le propongo di considerare che, nell’ambito della domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, una disfunzione istituzionale o amministrativa, non imputabile al presunto molestatore, costituisce un elemento contestuale la cui portata deve essere valutata caso per caso dal Tribunale, cosa che esso ha fatto nel caso di specie. La questione se la mancata informazione della capo dell’unità C possa essere dovuta a una disfunzione amministrativa rientrante nella responsabilità all’istituzione di cui trattasi eccede, a mio avviso, l’ambito della presente impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) V. punti da 56 a 75 della sentenza impugnata. ( 3 ) Sentenza del 26 marzo 2015 ( F‑26/14 , EU:C:2015:22 ; in prosieguo: la «sentenza CN/Parlamento»). ( 4 ) V. punto 85 della sentenza impugnata. ( 5 ) V. punto 128 della sentenza impugnata. ( 6 ) V. punti 97 e 98 della sentenza impugnata. ( 7 ) V. punto 106 della sentenza impugnata. ( 8 ) V. punto 109 della sentenza impugnata. ( 9 ) V. punto 111 della sentenza impugnata. ( 10 ) V. punti da 132 a 150 della sentenza impugnata. ( 11 ) V. punti da 152 a 158 della sentenza impugnata. ( 12 ) V. sentenza del 19 dicembre 2019, ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (T‑647/18; in prosieguo: la «sentenza ZQ/[OSCURATO:PERSONA]», EU:T:2019:884 , punto 56 ). ( 13 ) V. sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/[OSCURATO:PERSONA] ( 224/87 , EU:C:1989:38 , punto 15 ); ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (punto 58); del 19 ottobre 2022, JS/CRU ( T‑271/20 , EU:T:2022:652 , punto 144 ), e del 7 dicembre 2023, HV e HW/ECDC ( C‑615/22 P , EU:C:2023:961 , punto 45 ). ( 14 ) V. sentenze ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (punto 59), e del 7 dicembre 2023, HV e HW/ECDC ( C‑615/22 P , EU:C:2023:961 , punto 46 ) ( 15 ) Sentenza ZQ/[OSCURATO:PERSONA] (punto 60). ( 16 ) Sentenza CN/Parlamento (punti da 52 a 57). In tale causa, nonostante gli elementi in possesso dell’amministrazione, vale a dire la denuncia presentata dalla parte ricorrente al Comitato consultivo sulle molestie, contenente una descrizione dettagliata del comportamento del deputato al Parlamento in questione, le spiegazioni fornite dal medico e dallo psicologo del Parlamento, un’assenza dal lavoro della parte ricorrente e le relative spiegazioni, le dimissioni della parte ricorrente e i motivi di tali dimissioni o, ancora, il fatto che un’altra domanda di assistenza per molestie fosse stata presentata da una persona diversa nei confronti di tale deputato, la domanda di assistenza era stata respinta, circostanza che il Tribunale della funzione pubblica ha condannato sulla base, in particolare, del dovere di sollecitudine. ( 17 ) V. sentenza del 6 aprile 2022, KU/SEAE ( T‑425/20 , EU:T:2022:224 , punti 63 e 64 ). ( 18 ) V. sentenze del 16 settembre 2013, Faita/CESE ( F‑92/11 , EU:F:2013:130 , punto 57 ), e del 9 dicembre 2020, GV/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑705/19 , EU:T:2020:590 , punti 44 e 46 ). ( 19 ) V., per analogia, sentenza del 13 luglio 2018, SQ/BEI ( T‑377/17 , EU:T:2018:478 , punto 94 ), e del 28 maggio 2020, Cerafogli/BCE ( T‑483/16 RENV , EU:T:2020:225 , punti da 396 a 399 ). ( 20 ) V. sentenza del 17 luglio 2024, Montanari/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] ( T‑371/22 , EU:T:2024:494 , punto 135 ). ( 21 ) V. punti da 97 a 125 della sentenza impugnata. ( 22 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa HF/Parlamento ( C‑570/18 P , EU:C:2020:44 , paragrafo 105 ). La Corte ha annullato la sentenza impugnata di cui trattasi per errore di diritto su un’altra base (violazione del diritto di essere ascoltato) e non si è quindi pronunciata sulla presa in considerazione degli elementi contestuali [sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento ( C‑570/18 P , EU:C:2020:490 )]. ( 23 ) V. sentenza del 2 giugno 2022, EM/Parlamento ( C‑299/21 P , EU:C:2022:429 , punto 102 nonché giurisprudenza citata). ( 24 ) V. sentenza del 30 gennaio 2020, PV/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑786/16 e T‑224/18 , EU:T:2020:17 , punti 145 e 146 ). ( 25 ) Tale complessità si riflette d’altronde nel lessico utilizzato, che varia da caso a caso e da paese a paese. Per un approccio comparativo alle molestie sul luogo di lavoro, v. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] , vol. 32, n. 1, 2010. ( 26 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa HF/Parlamento ( C‑570/18 P , EU:C:2020:44 , paragrafo 109 ). ( 27 ) Sulle nozioni di «molestie verticali discendenti» e di «molestie psicologiche istituzionali», v. Carillon, A., «Le harcèlement moral managérial et le harcèlement moral institutionnel», [OSCURATO:PERSONA] - Social (JCP S), LexisNexis, Parigi, n. 30-34, 2 agosto 2022, 1208. V., altresì, sentenza del 21 gennaio 2025, Cour de Cassation, chambre criminelle, Impugnazione n. 22-87.145 (FR:CCASS:2025:CR00003), pronunciata previo parere dell’avvocato generale Tarabeux, e che ha reso definitiva la condanna dei dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] per molestie psicologiche istituzionali. In tale causa, molto diversa dal caso in esame, si trattava dell’attuazione di una nuova politica di gestione delle risorse umane che avrebbe dovuto portare all’allontanamento nell’arco di tre anni di 22000 funzionari pubblici e dipendenti sui 110000 presenti in azienda, che aveva destabilizzato tutto il personale, creato un clima ansiogeno e provocato molteplici interruzioni del lavoro, tentativi di suicidio e suicidi. ( 28 ) V. sentenza del 13 luglio 2018, SQ/BEI ( T‑377/17 , EU:T:2018:478 , punto 105 ). ( 29 ) V. sentenze del 29 gennaio 1997, Adriaenssens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑7/94 , EU:T:1997:7 , punto 24 ), e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento ( T‑275/17 , EU:T:2018:479 , punto 111 ). V., altresì, Lévi, L., Rodrigues, S. e a., «Fonction publique de l’Union européenne», Répertoire de droit européen , Dalloz, Parigi, ottobre 2019, punto 87. ( 30 ) V., a tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA], S., «Le juge face au harcèlement moral dans le cadre du contentieux de la fonction publique européenne», Cahier de droit européen , vol. 46, n. 1-2, 2010/1, pag. 121, specialmente punto 3. ( 31 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Norkus nella causa Colombani/SEAE (molestie psicologiche passive o collettive) ( C‑343/23 P , EU:C:2025:268 , paragrafo 43 ). ( 32 ) V., ad esempio, sentenza del 25 aprile 2024, NS/Parlamento ( C‑218/23 P , EU:C:2024:358 , punto 58 ). ( 33 ) V. sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI ( C‑558/17 P , EU:C:2019:289 , punto 33 ), e dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑363/22 P , EU:C:2024:20 , punto 40 ).