CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 11856/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33444/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso l ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 188/2018 della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 5.6.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attualecontroricorrente convenne in giudizio la Regione Puglia, sua datrice di lavoro, chiedendo l ’accertamento del proprio diritto all’adeguamento dell’inquadramento contrattuale per avere svolto, dal 9.3. 200 4 , le mansioni di ispettore fitosanitario, inquadrabili nella reclamata categoria D e non nella posseduta categoria C, con condanna della medesima Regione a pagare le relative differenze retributive. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda. La sentenza di primo grado venne impugnata dalla Regione Puglia davanti alla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,la quale respinse il gravame. Contro la sentenza della Corte d’Appello la Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per lacamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente contes ta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 63, comma 4, 35 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001;artt. 37 e 41 c.p.c. ; art. 4 legge n. 2248 del 1985[recte: 1865]; artt. 97 e 103 Cost., in r elazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3, c.p.c.». La Regione sostiene che la decisione sulla domanda del pubblico impiegato volta ad ottenere l’attribuzione di una categoria superiore – e, quindi, una progressione verticale di carriera – sarebbe riservata al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.1.1. Il motivo è inammissibile, perché la questione di giurisdizione-competenza non risulta essere stata proposta, né rilevata d’ufficio,nei gradi di merito e, quindi, è ormai coperta dal giudicato, come puntualmente eccepito nel controricorso del lavoratore e sostanzialmente riconosciuto dalla stessa Regione nella memoria illustrativa (sia pure aggiungendo che «Il rilievo è ininfluente»). 2. Il secondo motivo di ricorso censura la « violazione e falsa applicazione degli artt. 63, comma 4, 35 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 97 Cost. ; ar t. 132 c.p.c.; art. 1418 c.c., 2103 c.c.; CCNL 31 .3. 1999 del comparto delle Regioni e delle autonomie locali;CCNL 14.9.2000 del comparto delle Regioni e delle autonomie locali; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.e 111 Cost. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; omessa insufficiente o illogica motivazione; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. e 111 Cost.». La ricorrente rileva che al lavoratore non avrebbe potuto essere attribuita una qualifica superiore in assenza di una procedura concorsuale e contesta alla Corte territoriale di avere illegittimamente applicato l’art. 2103 c.c. al pubblico impiego contrattualizzato, che invece è retto dalla divers a norma contenuta ne ll’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, espressione del principiosancito nell’art. 97 Cost. 2.1. Il motivo è fondato. Infatti non trova alcun riscontro nel dato normativo l’affermazione, contenuta ne lla sentenza impugnata , secondo cui « all’appellato è stata riconosciuta per legge una diversa qualifica superiore a quella posseduta».2.1.1. L’art. 5 del d.lgs. n. 536 del 1992, nell’individuare le competenze dei servizi fitosanitari regionali, elenca le seguenti attività: «a) l’applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell’ordinamento nazionale; b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del “passaporto delle piante”; c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi; d) l’effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale; e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale; f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione; g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale; h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonché la tenuta del registro regionale; i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all’art. 8, lettera c), e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi». Si tratta di attività eterogenee e con evidenza non automaticamente riconducibili a quelle menzionate con riferimento alla categoria D nell’allegato A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] del comparto Regioni e autonomie locali. La giurisprudenza di legittimità ha già affrontato, in vicende analoghea quella in esame, la questione qui discussa. In particolare, alla luce della disciplina dettata dall’art. 34 del d.lgs. n. 214 del 2005, che ha sostituito il d.lgs. n. 536 del 1992, per poi essere abrogato dal d.lgs. n. 19 del 2021, si èosservato che l’art. 34 del d.lgs. n. 214 del 2005 non prevedeva un profilo unico dell’ispettore fitosanitario, perché, pur nell’identità della qualifica, in più punti valorizzava il titolo di studio e il livello di inquadramento, ai fini dell’attribuzione delle relative competenze(Cass. nn. 3418 / 2022 ; 32828 / 2022) . Il legislatore del 2005, dopo aver previsto che «[OSCURATO:PERSONA] fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttivedel Servizio fitosanitario regionale», aveva aggiunto che gli stessi «svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo» e, sull’implicito presupposto di una non omogeneità del livello di inquadramento, legato anche al titolo di studio e alle competenze attribuite, aveva precisato che, presso il Servizio fitosanitario centrale, ai fini dell’iscrizione nel registro nazionale, erano depositati i nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo loro attribuito dall a amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento. Il comma 5 del richiamato art. 34, poi, prevedeva uno specifico profilo professionale solo per gli ispettori fitosanitari in possesso della laurea magistrale che svolgono per il servizio le attività di competenza degli iscritti ad ordini professionali («[OSCURATO:PERSONA] fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l’accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale») e ciò conferma che la qualifica di ispettore fitosanitario non esprime, di per sé , competenze univoche apprezzabili ai fini dell’inquadramento, poiché nelle attività riservate al servizio fitosanitario rientrano sia compiti che richiedono una specifica abilitazione professionale, sia attività che possono essere compiute da soggetti sprovvisti di quella peculiare professionalità. Il d.lgs. n. 214 del 2005 intervenne ad abrogare il d.lgs. n. 536 del 1992, che aveva istituito il servizio fitosanitario regionale; ma neppure il d.lgs. del 1992, al pari di quello del 2005, conteneva una disciplina specifica sull’inquadramento degli ispettori, rispetto ai quali prevedeva solo che dovesse trattarsi di personale qualificato. Solo con il d.lgs. n. 19 del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, sono stati previsti tre distinti profili professionali (ispettore, agente e assistente fitosanitario) e per il primo è stato richiesto uno specifico titolo di studio (laurea magistrale nelle discipline indicate dall’art. 18) oltre ad ulteriori requisiti.2.1.2. Del resto, siffatta interpretazione della legislazione nazionale, oltre a essere la più attendibile secondo i consueti canoni ermeneutici, è anche l’unica costituzionalmente orientata, se si considera che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2005, ha dichiarato illegittima , per violazione del l’art. 97 Cost. , la legge n. 28 del 2003 della Regione Calabria, che aveva appunto previsto che i soggetti assegnati alle attività curate dal servizio fitosanitario (espressamente elencate nel testo normativo) ed in possesso dello specifico tesserino di riconoscimento di ispettore, potessero essere inquadrati nella categoria D3, previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami. La motivazione della pronuncia della Corte costituzionale sviluppa argomenti sufficienti, da soli, a dimostrare l’infondatezza della domanda di inquadramento superiore, fondata unicamente sul possesso della qualifica di ispettore, domanda che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già disatteso, sia pure in fattispecie nella quale veniva in rilievo la legislazione regionale della Regione Lazio (all’epoca di vigenza del d.lgs. n. 536 del 1992), enunciando il principio che, in difetto di una normativa speciale sull’inquadramento, il solo possesso della qualifica di ispettore sanitario non è sufficiente a giustificare l’inquadramento nell’area D in deroga alla tabella di corrispondenza stabilita dalle parti collettive in occasione del passaggio dalle qualifiche funzionali alle Aree (Cass., S . U . , n. 10822/2008). 3. Con il terzo motivo la Regione Puglia contesta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., 1362 e 1363 c.c., del CCNL 31.3.1999 del comparto delle Regioni e delle autonomie locali; d.lgs. n. 165 del 2001; d.lgs. n. 536 del 1992; d.P.R. n. 347 del 1983; art.97 Cost. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; omessa insufficiente o illogica motivazione; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. e 111 Cost.». A parte l a sovrabbondanza di indicazioni normative in rubrica, la Regione Puglia contesta al giudice d ’ appello di non avere proceduto ad un accertamento in concreto delle mansioni superiori asseritamente svolte dal lavoratore rispetto al profilo di inquadramento posseduto, confermando la condanna al pagamento delle differenze retributive sulla base di un astratto collegamentotra la qualifica superiore «riconosciuta per legge» e «lo svolgimento delle relative mansioni». 3.1. Anche questo motivo è fondato , perché l a C orte territoriale– essendosi concentrat a sul la errata opinione che la qualifica superiore fosse stata «riconosciuta per legge» – non ha svolto alcun accertamento sul fatto che il lavoratore avesse concretamente svolto compiti richiedenti « elevate conoscenze plurispecialistiche (acquisibili con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento», o aventi « contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/ amministrativi», o concernenti una «elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili», o inerenti a «relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale» (tali ledeclaratorie di cui all’allegato A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] comparto Regioni e autonomie locali, per quanto riguarda la Categoria D). In particolare, la corte territoriale non ha accertato se il controricorrente eseguisse attività che, per il grado di specializzazione, autonomia, responsabilità e competenza fossero accostabili alle professioni elencate dalla contrattazione collettiva come esempi di figure inquadrabili nella Categoria D (farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province). In mancanza di un accertamento in concreto sulle mansioni svolte dal lavoratore, la sentenza impugnata è dunque censurabile anche nella parte in cui ha confermato la condanna della Regione al pagamento di differenze retributive, sebbene a queste abbia in astratto diritto, per lo svolgimento di mansioni superiori, anche il pubblico impiegato (art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). 4. In definitiva, e in continuità con quantorecentemente deciso da questa Corte in un caso pressoché sovrapponibile al presente (Cass. n. 16977/2023), la sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo e il terzo motivo di ricors o , dichiara inammissibile il pr