CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como, G.B. Grassi n. 7. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via [OSCURATO:PERSONA] n. 115. Controricorrente avverso la sentenza n. 3976 della Corte di appello di Milano, depositata il 19. 10. 2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2. 3. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9812/2016. Numero registro generale 9812/2016 Numero sezionale 458/2022 viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11033/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, che ha chiesto l’accoglimento del primo, secondo e quarto motivo del ricorso, inammissibili o assorbiti gli altri. Fatti di causa Con atto notificato il 18. 4. 2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2976 del 19. 10. 2015, che, accogliendo l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto le loro domande di condanna della società Vabi al pagamento della spesa necessaria per l’eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell’appartamento da loro acquistato in data 10. 12. 2004, consistenti nei rumori provenienti dagli appartamenti vicini provocati dall’assenza di un idoneo isolamento acustico, ed al pagamento del corrispettivo monetario per il minor valore del bene, oltre al risarcimento dei danni. La Corte di appello motivò la decisione dichiarando fondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta, ai sensi dell’art. 1495 cod. civ. in materia di vendita, per avere gli attori denunciato i vizi oltre il termine di otto giorni dalla loro scoperta, considerato che gli acquirenti avevano cominciato ad abitare l’immobile dal maggio 2005, acquisendo quindi conoscenza da tale data dei rumori provenienti dagli appartamenti vicini, ed avevano fatto svolgere un controllo tecnico sulle immissioni sonore completato il 27 aprile 2006, provvedendo poi a denunziare i vizi solo con lettera del 18 maggio successivo; che, a seguito di tale denunzia, la società Vabi si era limitata a rispondere che avrebbe compiuto delle verifiche, senza operare, come invece aveva ritenuto il giudice di primo grado, alcun riconoscimento dei vizi; che era inammissibile perché proposta soltanto in appello la domanda con cui gli attori avevano prospettato la responsabilità della società convenuta ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., rappresentando che la stessa era anche costruttrice dell’immobile. La Corte, infine, dichiarò assorbito l’appello incidentale proposto dai coniugi Siciliano e Baglioni per il mancato accoglimento della loro domanda di restituzione della somma di euro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 9812/2016 R.G. N. 9812/2016. Numero sezionale 458/2022 Numero di raccolta generale 11033/2022 34.110,00, fondata sul fatto che la società venditrice aveva preteso Data pubblicazione 05/04/2022un prezzo di acquisto maggiore rispetto a quello previsto dalla convenzione di lottizzazione del 24. 4. 2002 in forza della quale la società Vabi aveva edificato l’immobile. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 18. 4. 2016, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il procuratore generale ha deposita le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia su una parte della domanda, ex art. 112, 163, 164 cod. proc. civ. e/o violazione di legge con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. Il mezzo censura la decisione per avere dichiarato inammissibile, perché proposta solo in grado di appello, la domanda di risarcimento dei danni per gravi vizi costruttivi dell’immobile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., nonostante gli attori avessero fin dall’atto di citazione rappresentato la duplice veste di costruttore e venditore del bene assunta dalla società Vabi e tale duplicità non fosse mai stata contestata. Inquadrando invece la domanda nell’ambito del solo rapporto di vendita ed applicando conseguentemente il termine di decadenza ivi previsto per la denunzia dei vizi, il giudice di secondo grado sarebbe venuto meno al proprio dovere di interpretazione della domanda giudiziale, fermandosi al senso letterale ed omettendo di considerarne il suo contenuto sostanziale. Il motivo è infondato.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 9812/2016 R.G. N. 9812/2016. Numero sezionale 458/2022 Numero di raccolta generale 11033/2022 Va premesso che la Corte di appello, a sostegno della pronuncia di Data pubblicazione 05/04/2022 inammissibilità per novità della domanda proposta dagli odierni ricorrenti ex art. 1669 cod. civ., ha richiamato, dichiarandone la fondatezza, il motivo dell’appello principale proposto dalla società Vabi, laddove aveva rappresentato che nell’atto di citazione in primo grado gli attori avevano fatto esplicito richiamo all’art. 1492 cod. civ. e chiesto che, nel caso l’eliminazione dei difetti fosse stata antieconomica, venisse disposta la proporzionale riduzione del prezzo, inquadrando così, mediante l’espresso rinvio alla disciplina della vendita, la controversia nell’ambito di tale contratto. Tanto precisato, il mezzo non merita accoglimento in quanto dalla lettura degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta che nell’atto di citazione gli attori avevano fondato le loro domande sulla disciplina che, nel contratto di vendita, prevede la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta, mentre soltanto con la seconda memoria istruttoria, come del resto dedotto dallo stesso ricorso ( pag. 13 ), essi avevano richiamato e chiesto l’applicazione nei confronti della controparte della responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ. a carico dell’appaltatore per la rovina e difetti di cose immobili, pacificamente applicabile, in virtù di un principio di diritto vivente, anche alla ipotesi in cui l’immobile sia costruito dallo stesso venditore. La domanda così proposta deve tuttavia considerarsi inammissibile. Da un lato, infatti, l’azione di responsabilità nei confronti del venditore costruttore di immobili ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. costituisce una domanda diversa e quindi nuova rispetto a quella intesa a far valere la garanzia del venditore per i vizi e difetti della cosa venduta, dall’altro tale mutamento era nella specie intervenuto quando ormai si erano verificate le preclusioni processuali previste dalla legge, che consente alle parti solo nella prima memoria istruttoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ. di precisare o modificare le domande e conclusioni già proposte, assegnando invece alla seconda memoria la diversa funzione di replica alle precisazioni o modificazioni delle domande avversarie e di indicazione dei mezzi di prova. La precisa scansione processuale prevista dall’art. 183 cod. proc. civ. a tutela del principio del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 9812/2016 R.G. N. 9812/2016. Numero sezionale 458/2022 Numero di raccolta generale 11033/2022 contraddittorio preclude pertanto alla parte di utilizzare la seconda memoria Data pubblicazione 05/04/2022 istruttoria in sostituzione della prima, atteso che il potere di precisazione e modificazione delle domande deve ritenersi, una volta scaduto il termine per la prima memoria, ormai consumato e quindi non più esercitabile. Né può ravvisarsi dubbio sul fatto che il passaggio dall’azione di responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta a quella di responsabilità del venditore costruttore di immobile ex art. 1669 cod. civ. determini un mutamento della domanda, che rimane identica soltanto in relazione al profilo soggettivo, mentre risultano modificati il fatto costitutivo, individuato nell’azione ex art. 1669 cod. civ. nell’esistenza di gravi difetti costruttivi tali da pregiudicare il godimento del bene, il titolo, essendo tale tipo di responsabilità ricondotta, da una giurisprudenza costante, nell’alveo extracontrattuale, ed il petitum, fornendo l’azione prevista dall’art. 1492 cod. civ. una tipica tutela contrattuale a fronte del garanzia del venditore. In disparte, perché non rilevante ai fini della risoluzione della questione proposta, se tale mutamento integri, in ragione dei fatti costitutivi addotti nell’atto di citazione, una precisazione consentita ai sensi del citato art. 183 alla luce della giurisprudenza di questa Corte ( Cass. S.U. 12310 del 2015 ), possibile comunque esclusivamente in sede di prima memoria istruttoria e non oltre. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 1669 cod. civ. e/o omesso esame di un fatto storico decisivo, lamentando che la Corte territoriale, dopo avere dichiarato l’inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 1669 cod. civ., abbia comunque ritenuto tale disciplina inapplicabile nel caso di specie, affermando che la denunziata mancanza di opere volte alla insonorizzazione dell’immobile non ricade tra i vizi di costruzione contemplati dalla suddetta disposizione. Sotto altro profilo il mezzo censura l’affermazione della sentenza laddove ha ritenuto che la missiva di risposta alla denunzia dei vizi inviata dalla controparte il 31. 5. 2006 non integrasse riconoscimento degli stessi. La prima censura va dichiarata assorbita in ragione del rigetto del motivo precedente.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 9812/2016 R.G. N. 9812/2016. Numero sezionale 458/2022 Numero di raccolta generale 11033/2022 La seconda appare invece inammissibile, perché formulata in modo del tutto Data pubblicazione 05/04/2022 generico e comunque in quanto investe la valutazione degli atti e risultanze istruttorie, che è valutazione di merito non sindacabile, in quanto tale, in sede di giudizio di legittimità. Il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa interpretazione di legge con riferimento agli artt. 1339, 1418 e 1419 cod. civ. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censura la decisione di appello per non avere esaminato la Convenzione di lottizzazione del 24. 4. 2002, che prevedeva a carico della società costruttrice il vincolo di prezzo massimo inderogabile per l’alienazione degli immobili costruiti. Il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2033 cod. civ. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto assorbito l’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti, avente ad oggetto la domanda di ripetizione del maggior prezzo rispetto all’ammontare calcolabile in base alla Convenzione di lottizzazione, che era fondata su un titolo affatto diverso da quello dedotto per la domanda di risarcimento dei danni. Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, meritano accoglimento. In particolare, appare fondato il quarto motivo, che in modo più diretto censura come erronea la dichiarazione con cui la Corte di appello ha ritenuto assorbito, a seguito dell’accoglimento dell’appello principale della Vabi, l’impugnazione incidentale di Siciliano e Baglioni. La domanda da questi riproposta in sede di appello incidentale, di ripetizione della parte del prezzo che risultava superiore al prezzo previsto in sede della convenzione di lottizzazione, si fondava su un titolo affatto diverso e non dipendente da quello dedotto a sostegno della domanda che denunziava i vizi ed i difetti dell’immobile acquistato. La dichiarazione di assorbimento di tale domanda, che si è tradotta in un suo rigetto implicito, appare pertanto erronea.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9812/2016. Numero registro generale 9812/2016 Numero sezionale 458/2022 La dichiarazione di assorbimento dei motivi di impugnazione è invero Numero di raccolta generale 11033/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 giustificabile, trasmodando altrimenti in un vizio di omessa pronuncia, soltanto nei casi, non riscontrabili nella fattispecie concreta, in cui la decisione sulla domanda diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno ( c.d. assorbimento proprio ) o anche quando la domanda appare dipendente per connessione logica e giuridica da una questione già risolta in modo esaustivo, assumendo in questo caso il significato di un rigetto implicito ( c.d. assorbimento improprio ) ( Cass.12193 del 2010; Cass. n. 28995 del 2018 ). Nel caso di specie va invece rilevato che difettavano entrambi tali presupposti, trovando la domanda di ripetizione sostegno in un fatto costitutivo del tutto autonomo. Il quinto motivo di ricorso, che investe la regolamentazione delle spese e la dichiarazione relativa al debenza della somma pari al contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, si dichiara assorbito. Vanno pertanto accolti il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità P.Q.M. Accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6