CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, per [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'integrale accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella del GIP del Tribunale di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] Antonio della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 73, c. 6 e 80, d.P.R. n. 309/1990 e 61 bis, cod. pen., (capo 20 della incolpazione provvisoria). 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate dagli indagati giovandosi di un sistema criptato. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to -end, mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità, consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da quelle chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. La polizia giudiziaria operante, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata. Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribuna! judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 1 della pag. 7 della ordinanza impugnata). Pertanto, nella specie, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, richiamando sul punto specifico una consulenza redatta in analogo procedimento e su incarico della Procura della Repubblica di Roma. Inoltre, ha ritenuto infondata anche la censura inerente all'utilizzo del supporto informatico utilizzato dall'autorità trasmittente, ritenendo quel metodo del tutto corretto e tale da non pregiudicare la genuinità del contenuto versato nello stesso. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, infatti, con provvedimento del 17/12/23030 e 24/2/2021, aveva disposto l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione a sé di tutti i dati informatici presenti (giacenti/conservati) nei server di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un mezzo di ricerca della prova avente regolamentazione distinta rispetto all'attività di intercettazione (nell'ordinanza richiamandosi la procedura avviata dagli investigatori olandesi per acquisire i dati memorizzati sui singoli telefonini che utilizzavano la piattaforma, mediante la installazione del c.d. "man in the middle", cioè un vero e proprio server idoneo a ricevere il traffico dei telefoni, superando di fatto il sistema end-to-end).In ogni caso e risolutivamente, il Tribunale ha precisato che, anche a voler ritenere la natura di intercettazione del dato informatico acquisito, la sua utilizzabilità non sarebbe comunque condizionata a un accertamento da parte del giudice italiano della regolarità degli atti compiuti dall'autorità richiesta, operando la presunzione di legittimità dell'attività svolta, per la quale spetta al giudice straniero il relativo controllo e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate, trattandosi, nella specie, di atti d'indagine assunti dall'AG straniera d'iniziativa che, una volta introdotti nel procedimento pendente in Italia, sono utilizzabili secondo le regole processuali e sostanziali proprie del nostro ordinamento, senza alcuna violazione delle prerogative difensive e del contraddittorio. Ciò premesso, quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato contestato, il Tribunale ha disatteso le doglianze difensive con le quali si era intanto contestata la compiuta identificazione del [OSCURATO:PERSONA], in premessa precisando che entrambi i PIN associati all'indagato avevano costituito oggetto di appositi O.E.I. In particolare, l'identificazione era avvenuta grazie alla valorizzazione dei riferimenti forniti dagli stessi indagati, soliti indicarsi ricorrendo a soprannomi e/o nomignoli, ma anche al nome e al cognome, oppure a particolari di vita o ad accadimenti storici univocamente attribuibili solo a determinati soggetti. Inoltre, alcuni indagati erano risultati utilizzatori di cripto-telefonini, con i quali scambiavano messaggi [OSCURATO:PERSONA] e ogni user era associato a un nickname. L'indagato era risultato utilizzatore di due PIN nella disponibilità del fratello e co-indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso che, in alcune occasioni, quest'ultimo aveva ceduto temporaneamente il proprio dispositivo a un soggetto successivamente identificato proprio in [OSCURATO:PERSONA] Antonio. Nelle pagg. da 9 a 10, il Tribunale ha elencato i riferimenti e i dati ritenuti pregnanti ai fini della identificazione (facendo specifico rinvio alle frasi utilizzate, ai luoghi frequentati, alla sua presenza in Piemonte ove è domiciliata la moglie, ad alcuni riferimenti riguardanti parenti di quest'ultima, come nel caso di MORABITO Giuseppe, da tempo detenuto e del quale sono stati valorizzati i riferimenti alle sue vicende giudiziarie e alle due figlie in giovane età, chiamate "bimbe"; ma anche le spiegazioni date da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulle cessioni del proprio dispositivo a persona fidata chiamata "Mio f", [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avendo un solo fratello, per l'appunto l'indagato e la indicazione del fratello "A" a CARBONE Bruno, alias "Plutone", come suo sostituto nel periodo in cui egli sarebbe stato via che, in ogni caso, avrebbe saputo cosa fare; indicazione data anche a IMPERIALE [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha poi ritenuto la gravità indiziaria a carico dell'indagato per i fatti contestati al capo 20) della incolpazione provvisoria, segnatamente inerenti alla importazione di un ingente carico di cocaina proveniente dal Sudamerica. Le risultanze dell'analisi degli innumerevoli messaggi scambiati via [OSCURATO:PERSONA] avevano reso possibile accertare il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'affare illecito descritto minuziosamente, attraverso i vari passaggi, nelle pagg. da 14 a 19 dell'ordinanza impugnata, alle quali si rinvia. Egli aveva agito in concorso con altri soggetti, partecipi a un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, della quale il Tribunale ha descritto il normale modus operandi alle pagg. da 12 a 14 della ordinanza impugnata. In quel contesto criminale, si è inserita la vicenda nella quale è ritenuto coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], relativa alla importazione di Kg. 2.226 di cocaina, suddivisa in 1920 panetti, occultati in un carico di banane all'interno del container avente codice identificativo SZLU9126219, giunto al porto di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a bordo della nave "Giselle" proveniente da Panama, ove era giunto a bordo della nave "Sant'Antonio" partita da località Turbo, in Colombia (di qui l'appellativo dato all'operazione, intesa "lavoro di Turbo"). In sintesi, già dal 17/11/2020, il gruppo degli "importatori" capeggiato da IMPERIALE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], attraverso il contatto di PAPALIA Giuseppe con un funzionario doganale colluso, aveva ottenuto informazioni per organizzare detta importazione, operazione che, però, si era svolta in maniera diversa rispetto al normale modus operandi degli associati (non si era, infatti, proceduto alla "esfiltrazione" del carico dal porto di [OSCURATO:PERSONA], mediante la complicità di portuali infedeli che provvedevano al trasferimento della droga dal container d'arrivo a quello d'uscita, ma si era deciso di seguire la strada dell'aggiramento dei controlli scanner, mediante la complicità di un addetto agli stessi). Tuttavia, il piano non andava a buon fine per la segnalazione di "incoerenza" del carico, a seguito di una scansione radiogena del contenitore. La PG operante, poi, aveva disposto l'avvio di una consegna controllata ed era riuscita a recuperare il carico nella città di destinazione, cioè Catania. Gli investigatori avevano così ottenuto un validissimo riscontro alle emergenze probatorie ricavate dalle chat criptate, essendo stati documentati il quantitativo e le modalità di occultamento della cocaina sequestrata in maniera del tutto coerente con quanto concordato tra i soggetti coinvolti (il riferimento è ai 10 pallet, con 4 panetti di cocaina per ogni cartone di banane, per un totale di 1.920 panetti). Il Tribunale ha poi dato atto che la figura dell'indagato si era inserita nelle more della partenza del carico: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva comunicato agli altri sodali che avrebbe dovuto recarsi in Africa per alcuni giorni e che, per questo motivo, avrebbe consegnato il proprio dispositivo utilizzato per comunicare al fratello Antonio, persona di sua fiducia, che poteva essere dunque contattato per ogni evenienza. Come, in effetti, era avvenuto, secondo quanto ricostruito nell'ordinanza impugnata, allorquando IMPERIALE aveva contattato quell'utenza ricevendo riposta da qualcuno che aveva affermato di non essere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma "l'altro". Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva espressamente richiesto al fratello di procurarsi un altro dispositivo criptato (dotato di un diverso software, NolBC), richiesta alla quale l'interlocutore aveva acconsentito, comunicandogli a stretto giro le relative credenziali. Nell'occorso, l'indagato aveva fatto da tramite per una chiamata su quel diverso dispositivo e nello scambio di messaggio apparivano anche i riferimenti corrispondenti alla nave cargo sulla quale era stata trasportata la droga, [OSCURATO:PERSONA] Antonio tenendo costantemente informato il fratello [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto della conversazione con il soggetto non identificato su NolBC e le relative informazioni venivano poi veicolate al gruppo "gioiese" dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nonostante la consumazione dell'importazione, l'operazione criminale incontrava una serie di ostacoli, non ultima la violazione della piattaforma criptata [OSCURATO:PERSONA], della quale si era diffusa la notizia. Il pieno coinvolgimento dell'indagato nell'operazione illecita condotta dal fratello è stato ricollegato alla perfetta intesa tra i due che aveva loro consentito di utilizzare un linguaggio criptico che non aveva mai impedito al ricorrente di portare a termine i compiti affidatigli dal fratello, ma anche alla circostanza che, in una conversazione, [OSCURATO:PERSONA] Antonio aveva rappresentato al germano che l'indomani avrebbe incontrato una terza persona (soprannominata "Malverde", mandatagli da "Colosso", nickname con il quale si è ritenuto di identificare il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] Franco, per concordare una non meglio specificata vendita in un luogo isolato. Secondo il Tribunale, trattasi di condotta che non integra gli estremi del favoreggiamento personale, non essendosi l'indagato limitato a ostacolare le indagini a carico del fratello, avendo egli agito nella consapevolezza di contribuire personalmente all'affare in corso, per l'appunto seguendo le indicazioni del fratello. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., ricollegata alla necessità di un migliore approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi connessi, obiettivo che potrebbe esser frustrato dall'inquinamento delle fonti di prova da parte degli indagati, ove liberi. A rafforzare tale giudizio, il Tribunale ha richiamato l'impiego di mezzi atti a eludere le investigazioni, come cripto-telefonini e radiotrasmittenti. Ha ritenuto, poi, concreto e attuale il pericolo di fuga, trattandosi di soggetto spesso in viaggio all'estero per motivi di lavoro, che mantiene contatti con trafficanti internazionali, al pari del co-indagato e fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si era reso peraltro irreperibile. Infine, ha ritenuto esistente anche il concreto e attuale pericolo reiterazione criminosa, rinviando alle modalità della condotta e alla pericolosità dell'agente. Quanto al primo profilo, ha rilevato che la condotta si inserisce nell'ambito di un affare illecito avente a oggetto il trasporto di un ingente quantitativo di cocaina effettuato da un'organizzazione criminale ben radicata nel territorio, nella quale è inserito il fratello, soggetto cioè con il quale è emersa la stretta collaborazione dell'indagato, soggetto considerato dal primo di fiducia al punto da affidargli la gestione, in sua assenza, di una fase delicata dell'importazione. Il Tribunale ha ritenuto inidonea qualsiasi altra misura, anche quella gradata domiciliare, anche con presidio elettronico, potendo il [OSCURATO:PERSONA] proseguire l'attività illecita, perseverando in analoghe condotte criminose. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando sei motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento delle risultanze probatorie, quanto alla utilizzabilità delle stesse. La difesa richiama ed espone le argomentazioni svolte nell'istanza di riesame, con le quali si erano censurate le modalità di acquisizione del dato probatorio e rilevata la impossibilità per la difesa di conoscere l'intero iter che aveva condotto alla raccolta della fonte di prova, difettando, nella specie, i verbali delle operazioni compiute dalle autorità delegate a decifrare e trascrivere le chat in atti, procedura obbligatoria per verificare che, nella fase della estrapolazione e trascrizione dei dati, essi non fossero stati alterati. Sul punto, il deducente rinvia alla legge n. 48/2008, in virtù della quale assume che una corretta catena di custodia imporrebbe l'impiego dei "codici hash", i cui risultati avrebbero dovuto essere allegati alle copie forensi. Nella specie, al contrario, mancherebbe la prova certa di una corretta acquisizione e duplicazione dei dati, ma anche la copia forense del DVD con i risultati del "codice hash". Richiama a sostegno un precedente di legittimità (sez. 4, n. 32915/2022, Cori) che assume erroneamente valutato dal Tribunale, in esso essendo stato sottolineato che il principio del contraddittorio informa non soltanto la fase del vaglio del materiale acquisito, ma si estende anche alle modalità di acquisizione di esso e che erroneamente i dati trasmessi sono stati valutati come documenti acquisiti ai sensi dell'art. 234, cod. proc. pen. Inoltre, la stessa Corte Suprema francese avrebbe delegittimato l'attività investigativa svolta dagli investigatori francesi, avendo rilevato la mancanza del certificato di validazione dei risultati delle operazioni, annullando parzialmente le decisioni dei Tribunale di Nancy e Metz. Assume che tra gli organi inquirenti italiani e quelli francesi vi è stata una lunga interlocuzione, cosicché non può farsi rinvio al concetto di acquisizione documentale ex post, altresì evidenziando che la stessa consulenza CIVINO menzionata dal Tribunale, nel descrivere la piattaforma [OSCURATO:PERSONA], usa sempre e solo le diverse declinazioni del verbo "intercettare", trattandosi pur sempre di intercettazione, anche se non effettuata sui dispositivi mobili degli users, ma sul server di back up frapposto che è sincrono al primo. Anche sulla garanzia della catena di custodia contesta le conclusioni della consulenza CIVINO, a mente delle quali i supporti DVD sarebbero immodificabili, atteso che la garanzia deve partire dal momento della creazione del dato e non da quello in cui viene inoltrato, dopo esser stato selezionato, ciò che potrebbe avvenire solo con l'impronta hash e con la trasmissione della copia forense. Sotto altro profilo, poi, contesta il ragionamento operato dal Tribunale, in virtù del quale dall'analisi del traffico telefonico storico delle celle agganciate dalle utenze in uso agli indagati sarebbe stato possibile risalire ai PIN collegati alla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], poiché da esso sarebbe possibile secondo la difesa ricavare solo il numero di SIM e la cella di aggancio del telefono chiamante e di quello chiamato, ma non il PIN collegato al cripto-telefonino. Quanto alla verifica di coerenza dei dati, rimessa all'autorità richiesta, la difesa rileva che difetta ogni elemento per accertare la corrispondenza del dato acquisito con quello originale. Evidenzia, poi, la contraddizione nella quale sarebbe caduto il Tribunale, allorquando parla di intercettazioni, rinviando a un precedente giurisprudenziale in materia, dopo aver catalogato però i dati alla stregua di documenti, osservando che l'autorizzazione dell'autorità straniera era stata data per un periodo di quattro mesi, a conferma della dinamicità dell'acquisizione stessa e della natura dei dati acquisiti. Contesta la risposta del Tribunale alla osservazione difensiva con la quale si era rilevata, con riferimento al PIN K3TH70, la mancanza di uno specifico 0.E.I., allegando quello richiamato dal Tribunale nell'ordinanza (n. 44 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che si riferisce a PIN del tutto diversi. Con un secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al primo motivo dell'istanza di riesame, inerente alla omessa indicazione, con riferimento all'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen., delle ulteriori indagini da compiere e della data di scadenza della misura, previsione posta a pena di nullità dal codice di rito. Con un terzo motivo, ha dedotto violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio motivazionale anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che l'ipotetica fattispecie si collocherebbe in un periodo storico lontano e che, in ogni caso, la motivazione si fonderebbe su stereotipi e clausole di stile, non essendo sufficiente, per ipotizzare un pericolo attuale e concreto di reiterazione, ipotizzare che l'indagato, avendone l'occasione, continuerà a delinquere, essendo invece necessario ipotizzare anche la certezza o, comunque, l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Al contrario, il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni della formulata prognosi di recidiva, essendosi limitato a valorizzare la gravità del fatto, pur riconoscendo l'estraneità dell'indagato al contesto associativo. Infine, quanto al pericolo di fuga, la difesa contesta gli elementi valorizzati dal Tribunale, osservando che la presenza all'estero dell'indagato è stata documentalmente giustificata. Con il quarto motivo, ha dedotto vizio della motivazione, ancora sulle esigenze cautelari, contestando la tecnica del rinvio all'ordinanza genetica, scelta che la difesa assume mortificante del diritto di difesa, anche con specifico riferimento alla richiesta di modifica del regime cautelare, corroborata dalla allegata marginalità del ruolo dell'indagato nell'intera vicenda, essendo stato il quadro cautelare sostanzialmente calibrato sulla relazione di parentela con il co- indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in forza di una sorta di "proprietà transitiva", avendo il giudice omesso di valutare la circostanza che l'indagato avrebbe potuto effettivamente rendersi irreperibile, ma era invece tornato in Italia. Con il quinto motivo, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, la difesa censura la risposta data dal Tribunale alla richiesta di riqualificazione del fatto quale ipotesi di favoreggiamento, contestando la valutazione della effettiva dimensione dei fatti: in particolare, si assume l'assenza di elementi a conferma della consapevolezza dell'indagato in ordine all'oggetto delle interlocuzioni; in ogni caso, l'eventuale aiuto assicurato sarebbe stato posto in essere nell'esclusivo interesse del fratello; infine, l'eventuale intervento del [OSCURATO:PERSONA] Antonio è stato successivo all'intervenuto perfezionamento della importazione. Infine, con il sesto motivo, deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio della motivazione, anche con riferimento al vaglio della adeguatezza e proporzionalità della misura più afflittiva, giudizio che il deducente assume affidato a massime d'esperienza e a dati ultronei non direttamente riferibili al ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo inerisce al tema della valutazione della esistenza o meno della violazione delle regole del contraddittorio, prospettata dalla difesa in relazione alle modalità di acquisizione della principale fonte di prova, costituita dalle chat scambiate sulla piattaforma criptata [OSCURATO:PERSONA]. Esso è infondato. 2.1. Occorre, tuttavia, una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 2.2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribunal judiciaíre de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, non indicativo di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server). Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 2.3. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi sull'errato presupposto della esistenza di un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana, smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato, errore alimentato dal riferimento costante a un momento investigativo antecedente l'iniziativa del Tribunale di Parigi. Ciò rende del tutto irrilevante il riferimento alla interazione tra le polizia europee, compresa quella italiana, gli ordini di indagine essendo stati inviati all'AG francese. La critica difensiva, dunque, sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido valido nel caso di acquisizione di documentazione). 2.4. La misura, pertanto, è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 7 della ordinanza impugnata) le norme processuali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione. 2.5. La stessa infondatezza contraddistingue l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita, censura con la quale si è sostanzialmente introdotto anche il tema, invero prospettato in termini meramente ipotetici, della corrispondenza del dato originale con quello trasmesso. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente pare un rinvio ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.).2.6. Deve, poi, aggiungersi, con riferimento alla rilevata contraddizione nel ragionamento esplicativo contenuto nella ordinanza impugnata quanto al protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., che la nnessaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso) e che, in altre decisioni di questa Corte, si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. L 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella L 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre. In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Civale, cit., in motivazione). Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, è poi necessario verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni").Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 2.7. Quanto, poi, alla doglianza che inerisce alla emissione di apposito O.E.I. n. 44 del 7/7/2021 con specifico riferimento al PIN K3TH70, deve rilevarsi la genericità della censura: la difesa non ha indicato quali, tra le conversazioni valorizzate, siano riconducibili a quel PIN, né se le stesse siano idonee a scardinare il complessivo ragionamento sviluppato nell'ordinanza censurata, considerato peraltro che molte comunicazioni incriminanti hanno riguardato l'altro PIN, associato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e tenuto anche conto dei dati emersi con riferimento all'utilizzo del dispositivo NolBC. In merito, deve in ogni caso ribadirsi il principio formulato in merito alla eccepita inutilizzabilità di atti processuali, per il quale, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che la eccepisce indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123, in fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità; sez. 5, n. 25082 del 27/2/2019, Ba/ano, Rv. 277608, con riferimento ai risultati delle intercettazioni; sez 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108, in tema di corrispondenza epistolare; sez. 5, n. 19553 del 25/3/2014, Naso, Rv. 260404, in materia di informative della polizia giudiziairia). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha formulato la doglianza senza considerare che il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutte e tre le esigenze cautelari di cui all'art. 274, cod. proc. pen., dato dirimente per valutare la dedotta nullità alla luce dei principi più volte ribaditi, anche di recente, da questa Corte di legittimità. In tema di misure cautelari personali, infatti, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, c. 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (sez. 1, n. 9902 del 28/1/2021, Bucarla, Rv. 280678; sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265892; n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, Paglino, Rv. 249586).4. Il terzo, il quarto e il sesto motivo sono infondati. Il Tribunale ha operato una valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alle concrete modalità della condotta, ma anche alla personalità dell'indagato, tenuto conto del rapporto di stretta vicinanza con il fratello e della assoluta fiducia da quegli riposta nell'indagato, al punto da indicarlo quale vero e proprio alter ego per le comunicazioni inerenti alla importazione di droga di cui al capo 20) della incolpazione provvisoria. La motivazione rinvenibile nell'ordinanza impugnata supera le generiche censure articolate con il motivo di ricorso, premettendosi, in linea generale, che le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento (sez. 3, n. 15980 del 16/4/2020, Rafanelli, Rv. 278944; n. 35973 del 3/3/2015, Quinag, Rv. 264811). In ogni caso e risolutivannente, quanto alla esigenza probatoria, la difesa non si è confrontata adeguatamente con il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare ulteriori attività criminose, minimamente scalfito dagli argomenti difensivi, invero limitatisi alla affermazione della natura presuntiva degli argomenti utilizzati. Quanto, poi, all'esigenza special-preventiva, la motivazione è del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Ciò si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta e alla personalità dell'indagato. Il Tribunale non ha utilizzato clausole di stile, ma valorizzato al contrario la condotta in concreto tenuta, indicativa di una assoluta disponibilità ad osservare le disposizioni del fratello, il cui ipotizzato inserimento nella associazione rende per ciò solo più pericolosa anche la condotta ritenuta in capo al ricorrente, senza che ciò si risolva in una inammissibile presunzione. Infine, quanto al pericolo di fuga, del tutto legittimo è il rinvio ai collegamenti sui quali l'indagato può contare all'estero e ai relativi mezzi e contatti utilizzabili per recarsi fuori dal territorio italiano, oltre al rapporto con il fratello co-indagato, resosi peraltro irreperibile. Sul punto, va sì ribadito che il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma anche che tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (sez. 6, n. 48103 del 27/9/2018, Roncali, Rv. 274220; n. 16864 del 7/3/2018, Vescio, Rv. 273011; sez. 5, n. 7270 del 6/7/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135). Anche la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura è stata correttamente condotta dai giudici territoriali, con un incedere argomentativo complessivamente congruo: già nell'ordinanza genetica, il GIP aveva dato conto della circostanza che, nonostante la non contestata o riconosciuta appartenenza associativa dell'indagato, egli aveva manifestato una estrema dimestichezza nel settore illecito, concorrendo nella buona riuscita di una importazione dall'estero di un quantitativo ingente di cocaina. La gravità di tale condotta ha giustificato l'applicazione della misura di maggior rigore, considerati anche gli stratagemmi approntati per eludere i controlli delle forze dell'ordine e le indagini, elementi ritenuti non rassicuranti di una capacità di osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte con una misura domiciliare, anche elettronicamente presidiata. Tale valutazione è stata condivisa dal Tribunale che ha svalorizzato la condizione di incensuratezza dell'indagato, comunque ritenuto non estraneo ai circuiti criminali. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.Intanto, va ricordato che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253151) e che, in tema di favoreggiamento personale, la clausola di esclusione prevista dall'art. 378 cod. pen. per il concorrente nel "medesimo reato" deve essere intesa come riferita al concorso nello specifico fatto storico commesso dal favorito. È configurabile, pertanto, il reato di favoreggiamento nel caso in cui l'autore sia concorso con il soggetto ausiliato in un reato della stessa specie, ma diverso da quello per il quale ha prestato ausilio (sez. 6, n. 51709 del 24/10/2017, Flussi, Rv. 272193). Ciò premesso, il Tribunale ha correttamente valutato la piattaforma indiziaria, ricostruendo la vicenda che ha visto partecipe l'indagato odierno ricorrente in maniera analitica alle pagg. da 10 a 14 dell'ordinanza impugnata, non accedendo alla chiesta riqualificazione alla stregua del comportamento ritenuto in capo [OSCURATO:PERSONA] Antonio, tradottosi in un vero e proprio concorso nel delitto programmato dal fratello nel contesto associativo nel quale i giudici di merito hanno ritenuto che quegli si muova. L'analisi condotta, oltre a non evidenziare vizi nel ragionamento esplicativo, avuto riguardo agli elementi dettagliatamente esposti nell'ordinanza censurata, è del tutto coerente con i principi sopra richiamati, con i quali invece la difesa non si è debitamente confrontata in ricorso, avendo opposto una valutazione parcellizzata degli elementi del tutto incoerente con i dati fattuali espost