CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Anse, in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 08/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato, previa esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente illecitamente detenuta in relazione al delitto di cui al capo B5, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e dalla transnazionalità (di cui al capo A della contestazione provvisoria) e a due delitti- fine di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (di cui ai capi B5 e B20). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Mero, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto- mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo A. Sostiene, in specie, che l'appartenenza dell'indagato all'articolazione del gruppo criminoso capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata inferita dal contenuto di un'unica conversazione telefonica, risalente al 27/11/2017, nel corso della quale quest'ultimo chiese al collocutore il recapito telefonico del comune conoscente [OSCURATO:PERSONA], senza, peraltro, ottenere l'informazione richiesta; assume, inoltre, che il primo contatto telefonico tra il Raso e il Modeo sarebbe avvenuto, senza l'intermediazione di terzi, il successivo 30/12/2017, in funzione di una compravendita di vetture, che non vi sarebbero stati, invece, ulteriori contatti tra il Raso e il Mero fino al 02/06/2018 e che i successivi contatti tra i due, avvenuti nel mese di agosto dello stesso anno, proverebbero l'intervenuta cessazione dei rapporti tra il Mero e il Modeo, in favore del quale il primo aveva peraltro bonificato la somma di euro 500,00, a saldo di un debito preesistente; aggiunge, infine, che risulterebbe privo di univoca valenza indiziaria l'invito ad incontrarsi in un luogo appartato, rivolto dal Raso al Mero nel corso di una conversazione telefonica intercettata il 04/09/2018, utilizzata anche in funzione comprovante la sussistenza di gravità indiziaria relativamente al delitto-fine di cui al capo B25. Contesta, da ultimo, con riguardo al profilo cautelare, il ritenuto mancato superamento della presunzione di inadeguatezza alla salvaguardia delle esigenze preventive di misure meno gravose di quella carceraria in corso di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità sia con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in relazione al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia con riguardo al ritenuto mancato superamento della presunzione di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive di quella carceraria. Principiando dalla disamina della doglianza fondata sulla presunta carenza motivazionale afferente al profilo indiziario, reputa il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale distrettuale abbia esposto, con precisione, linearità e chiarezza, gli argomenti alla cui stregua ha ritenuto il predetto stabilmente inserito nell'articolazione del sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti capeggiato dal coindlagato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici della cautela, alle pagg. 19, 20 e 21 dell'ordinanza gravata, hanno accuratamente scrutinato le plurime conversazioni telefoniche cui aveva partecipato il Mero nel lasso temporale compreso tra il novembre del 2017 e l'agosto del 2018 o che, comunque, lo avevano riguardato (così la conversazione intercorsa il 02/06/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), valutandole indicative della sua affiliazione, in qualità di intermediario negli acquisti di droga, al menzionato gruppo torinese per il loro specifico contenuto, inteso come riguardante traffici di stupefacenti a dispetto del sapiente utilizzo, da parte dei collocutori, di linguaggio criptico. Orbene, a fronte di un tessuto motivazionale siffatto, connotato all'evidenza da logicità e coerenza, le deduzioni difensive si risolvono sostanzialmente in un'inammissibile sollecitazione a una rilettura del compendio indiziario alternativa a quella operata dal Tribunale distrettuale. Ciò perché il ricorrente ha solo formalmente incasellato nei denunziati vizi motivazionali l'agitata doglianza, non avendo prospettato, come era doveroso fare, reali contraddizioni o illogicità sostanziali, intese come implausibilità delle premesse del ragionamento indiziario, irrazionalità delle regole di inferenza o manifesto e insanabile contrasto tra premesse e conclusioni e non avendo lamentato, per altro verso, l'incompleta descrizione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dall'incartamento processuale. Il predetto si è limitato, invece, a criticare il significato che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito agli elementi indiziari acquisiti durante la fase delle indagini preliminari e, segnatamente, al contenuto delle molteplici conversazioni telefoniche intercettate, sicché l'atto di impugnazione, lungi dall'evidenziare carenze, contraddizioni o manifeste illogicità dell'apparato motivo, finisce col prospettare una spiegazione alternativa alla semantica che i giudici della cautela hanno inteso privilegiare. Tanto non è, tuttavia, consentito, avendo chiarito la Suprema Corte - con insegnamento cui si intende dare continuità - che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 47204 del del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Volgendo poi l'attenzione alla doglianza incentrata sulla supposta carenza motiva afferente al profilo cautelare, ritiene il Collegio che essa sia connotata da evidente genericità, posto che, a fronte della puntuale esposizione, da parte del Tribunale distrettuale, degli elementi indicativi dell'attuale sussistenza di uno stringente pericolo di condotte recidivanti e del mancato superamento dell'indicata presunzione relativa (effettuata alle pagg. 21 e 22 dell'ordinanza gravata), ci si è, di fatto, limitati a sostenere che il presidio autocustodiale risulterebbe egualmente idoneo a soddisfare le esigenze preventive, senza aver cura di individuare e confutare, nello specifico, le presunte criticità rinvenibili nella decisione impugnata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti