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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2025

ECLI:EU:C:2025:194
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0480 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 20 marzo 2025 ( *1 ) Indice

I. Contesto normativo A. Direttiva 2019/1161 B. La comunicazione del 2023

II. Procedimento precontenzioso

III. Procedimento dinanzi alla Corte

IV. Sul ricorso A. Sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA]

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio della Corte B. Sull’imposizione di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio della Corte Sulle spese «Inadempimento di uno Stato – Art. 258 [OSCURATO:PERSONA] – Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada – Direttiva (UE) 2019/1161 – Mancato recepimento e mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria» Nella causa C‑480/23, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], proposto il 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Messina ed E. Rousseva, in qualità di agenti, ricorrente, contro Repubblica di Bulgaria , rappresentata da T. Mitova, S. Ruseva e M.R.

Stoyanov, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia: – constatare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( GU 2019, L 188, pag. 116 ), o, in ogni caso non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva; – condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma forfettaria corrispondente al più elevato dei due importi seguenti: – l’importo giornaliero di EUR 1800 moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva 2019/1161 e la data di cessazione dell’infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza nella presente causa, o – la somma forfettaria minima di EUR 504000; – qualora l’inadempimento constatato al primo trattino persista fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità pari all’importo giornaliero di EUR 10800 a decorrere dalla data di pronuncia di tale sentenza e fino alla data in cui la Repubblica di Bulgaria si conformi agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2019/1161; – condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

I. Contesto normativo A. Direttiva 2019/1161 2 I considerando 1, 2, 5, 8, 12 e 33 della direttiva 2019/1161 così recitano: «(1) Come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, l’Unione si è impegnata a creare un sistema dell’energia sicuro, competitivo e decarbonizzato. (...) (2) Nella comunicazione del 20 luglio 2016 dal titolo “Strategia europea per una mobilità a basse emissioni” la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato che per rispettare gli impegni presi dall’Unione nel corso della 21 a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi nel 2015 a Parigi, sarà necessario accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti e instradare saldamente, entro la metà del secolo, le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti causate dai trasporti su un percorso di avvicinamento allo zero.

Occorre inoltre ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana e l’ambiente causate dai trasporti.

Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una serie di iniziative strategiche, tra cui misure che promuovano un trasferimento modale verso il trasporto pubblico e l’uso degli appalti pubblici per promuovere i veicoli puliti. (...) (5) L’innovazione nel settore delle nuove tecnologie aiuta a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli, a diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico, sostenendo nel contempo la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

Una maggiore diffusione di veicoli adibiti al trasporto su strada a basse emissioni o a zero emissioni ridurrà le emissioni di CO 2 e di determinati inquinanti (particolato, ossidi di azoto e idrocarburi non metanici) e migliorerà pertanto la qualità dell’aria nelle città e in altre aree inquinate, contribuendo nel contempo alla competitività e alla crescita dell’industria dell’Unione sul mercato sempre più globale dei veicoli a basse emissioni e a zero emissioni. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe perseguire misure politiche intese a promuovere un vasto utilizzo industriale e la crescita della capacità di produzione per queste nuove tecnologie in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al fine di creare condizioni di parità e uno sviluppo equilibrato in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (...) (8) Tenuto conto del fatto che la spesa pubblica per beni, lavori e servizi rappresentava approssimativamente il 16% del [prodotto interno lordo (PIL)] nel 2018, le autorità pubbliche, tramite la loro politica in materia di appalti pubblici, hanno la possibilità di promuovere e sostenere mercati di prodotti e servizi innovativi.

Per conseguire tale risultato, la direttiva 2009/33/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( GU 2009, L 120, pag. 5 )] dovrebbe stabilire requisiti chiari e trasparenti, inclusi obiettivi di appalto chiari e a lungo termine, e stabilire un metodo di calcolo semplice per determinarli. (...) (...) (12) L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE includendo pratiche quali il leasing, la locazione o la vendita a rate nonché i contratti per alcuni servizi, garantisce che tutte le pertinenti pratiche di appalto siano coperte.

I servizi coperti dall’ambito di applicazione della presente direttiva, quali servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, trasporto non regolare di passeggeri, nonché servizi specifici di consegna dei pacchi e di consegna postale e servizi di raccolta di rifiuti, dovrebbero essere i servizi per la cui fornitura sono utilizzati veicoli che rientrano nelle categorie coperte dalla presente direttiva, e che rappresentano uno degli elementi principali del contratto. (...) (...) (33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fornire uno stimolo della domanda di veicoli puliti a sostegno di una transizione verso una mobilità a basse emissioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma, per motivi di scala e in virtù di un quadro strategico comune e a lungo termine, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo». 3 L’articolo 1 della direttiva in parola recita: «La direttiva 2009/33/CE è così modificata: (...) 2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Articolo 1 Oggetto e finalità La presente direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di talune sostanze inquinanti, negli appalti pubblici per taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia.”; (...) 4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 Ambito d’applicazione

1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici tramite: a) contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o da enti aggiudicatori, nella misura in cui sono soggetti all’obbligo di applicare le procedure di appalto stabilite dalle direttive 2014/24/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 )] e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( GU 2014, L 94, pag. 243 )]; b) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ( GU 2007, L 315, pag. 1 )], aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada che superano una soglia, definita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, non superiore alla soglia applicabile di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento; c) contratti di servizio come definito nella tabella 1 dell’allegato della presente direttiva, nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l’obbligo di applicare le procedure di appalto stabilite dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. (...)” 5) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Articolo 4 [OSCURATO:PERSONA] fini della presente direttiva, si intende per: 1) ‘amministrazioni aggiudicatrici’ (...); 2) ‘enti aggiudicatori’ (...); 3) ‘veicolo adibito al trasporto su strada’ (...); 4) ‘veicolo pulito’: a) un veicolo di categoria M 1 , M 2 o N 1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO 2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell’allegato; oppure b) un veicolo di categoria M 3 , N 2 o N 3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi ( GU 2014, L 307, pag. 1 )], esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all’articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU 2018, L 328, pag. 82 )].

Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali; 5) ‘veicolo pesante a emissioni zero’, un veicolo pulito come definito al punto 4, lettera b), del presente articolo, privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO 2 /kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ( GU 2009, L 188, pag. 1 )] e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO 2 /km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ( GU 2007, L 171, pag. 1 )] e delle relative misure di attuazione ”. 6) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Articolo 5 Obiettivi minimi di appalto

1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’appalto relativo a veicoli e servizi di cui all’articolo 3 rispetta gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri puliti fissati alla tabella 3 dell’allegato e per i veicoli pesanti puliti fissati alla tabella 4 dell’allegato. (...) (...)”». 4 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2021.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Le disposizioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

B. La comunicazione del 2023 5 La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2023/C 2/01, intitolata «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione» ( GU 2023, C 2, pag. 1 ; in prosieguo: la «comunicazione del 2023»), prevede ai suoi punti 3 e 4 disposizioni relative, rispettivamente, alla «penalità» e alle «somme forfettarie». 6 Il punto 4.2 di tale comunicazione precisa il metodo di calcolo della somma forfettaria nel modo seguente: «La somma forfettaria è calcolata in modo sostanzialmente simile al metodo di calcolo delle penalità, vale a dire: – moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità, – moltiplicando il risultato per il fattore n, – moltiplicando il risultato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione (...) (...)». 7 Il punto 4.2.1 della medesima comunicazione prevede quanto segue: «Per calcolare la somma forfettaria, l’importo giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

Quest’ultimo è definito come segue: (...) – per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], si tratta del numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione e la data di cessazione dell’infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 260 [OSCURATO:PERSONA]. (...)». 8 Ai sensi del punto 4.2.2 della comunicazione del 2023: «Per il calcolo della somma forfettaria, la [OSCURATO:PERSONA] applica lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore n fisso utilizzato per il calcolo della penalità (...).

L’importo forfettario per la somma forfettaria è inferiore a quello delle penalità. (...) L’importo forfettario applicabile alla somma forfettaria è stabilito al punto 2 dell’allegato.

Contrariamente al calcolo della penalità, nel calcolo della somma forfettaria non viene applicato un coefficiente di durata, dal momento che si tiene conto della durata dell’infrazione moltiplicando l’importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione». 9 L’allegato I di tale comunicazione, intitolato «Dati utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie proposte alla Corte», prevede, al punto 2, che l’importo forfettario per la somma forfettaria di cui al punto 4.2.2 di detta comunicazione è fissato a EUR 1000 al giorno, vale a dire un terzo dell’importo forfettario per la penalità, e, al suo punto 3, che il fattore «n» per la Repubblica di Bulgaria è fissato a 0,18.

Al punto 5 di tale allegato I, si precisa che la somma forfettaria minima fissata per la Repubblica di Bulgaria ammonta a EUR 504000.

II. Procedimento precontenzioso 10 Il 29 settembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica di Bulgaria una lettera di diffida con la quale le ricordava che il termine di recepimento della direttiva 2019/1161 era scaduto e che le misure di recepimento integrale di tale direttiva non le erano state ancora notificate.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato tale Stato membro a comunicarle le misure adottate e ricordato a quest’ultimo che, se la normativa bulgara in vigore era già conforme a tale direttiva, esso era tenuto a comunicare il testo delle disposizioni nazionali corrispondenti e ad indicare anche le misure di recepimento con sufficiente chiarezza e precisione. 11 Nella sua risposta del 29 novembre 2021, la Repubblica di Bulgaria ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che la direttiva 2019/1161 sarebbe stata pienamente recepita con l’adozione della legge di modifica e integrazione della legge sugli appalti pubblici, della legge di modifica e integrazione della legge sui trasporti su strada, di un decreto che stabilisce i requisiti applicabili ai veicoli puliti e a basso consumo energetico nonché di un atto del Consiglio dei ministri riguardante la determinazione degli enti aggiudicatori tenuti ad adottare i requisiti in materia di veicoli puliti e la quota di questi ultimi nel numero totale di veicoli.

La Repubblica di Bulgaria ha fatto riferimento a un calendario indicativo secondo il quale detti atti legislativi sarebbero stati adottati prima della fine del mese di aprile 2022 e detti atti amministrativi due mesi dopo l’adozione di tali atti legislativi. 12 In mancanza di qualsiasi successiva comunicazione relativa al recepimento della direttiva 2019/1161, il 6 aprile 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica di Bulgaria un parere motivato invitandola ad adottare, entro due mesi dal ricevimento di quest’ultimo, i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere. 13 Con lettera del 30 maggio 2022, la Repubblica di Bulgaria non ha contestato l’infrazione addebitata, ma ha ricordato che la direttiva 2019/1161 sarebbe stata pienamente recepita mediante l’adozione delle leggi e degli atti amministrativi di cui al punto 11 della presente sentenza. 14 Ritenendo che, oltre 20 mesi dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, le misure che garantivano il recepimento completo di quest’ultima non fossero ancora state adottate o, quanto meno, notificate alla [OSCURATO:PERSONA], tale istituzione ha proposto il presente ricorso.

III. Procedimento dinanzi alla Corte 15 Il 7 febbraio 2024 si è conclusa la fase scritta del procedimento nella presente causa. 16 Con atto del 3 maggio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che il recepimento della direttiva 2019/1161 da parte della Repubblica di Bulgaria poteva considerarsi completato alla data del 5 gennaio 2024 e che pertanto rinunciava parzialmente al suo ricorso, ritirando la domanda di fissazione di una penalità e adeguando la domanda di condanna di tale Stato membro al pagamento di una somma forfettaria, chiedendo a tale titolo un importo pari a EUR 1593000. 17 Il 13 maggio 2024 la Repubblica di Bulgaria ha presentato le sue osservazioni sulla rinuncia parziale al ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] e sull’adeguamento della domanda di quest’ultima. 18 L’11 e il 14 giugno 2024, la Repubblica di Bulgaria ha depositato un documento, che è stato inserito nel fascicolo di causa con decisione del presidente della Corte del 17 giugno 2024, conformemente all’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, come prova prodotta dopo la chiusura della fase scritta del procedimento. 19 In tale documento, detto Stato membro ha presentato, in primo luogo, i risultati delle indagini sui veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o utilizzati per fornire servizi di trasporto in esecuzione di contratti di appalti pubblici e, in secondo luogo, le informazioni fornite dagli enti aggiudicatori. 20 La Repubblica di Bulgaria ha presentato tali informazioni aggiuntive per suffragare i suoi argomenti diretti ad ottenere il rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e, in subordine, la riduzione della somma forfettaria richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 21 Con lettera del 14 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a dette nuove prove.

IV. Sul ricorso A. Sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA]

1. Argomenti delle parti 22 Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda in via preliminare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in particolare alle sentenze del 27 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑362/10 , EU:C:2011:703 , punto 46 ), e del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑137/14 , EU:C:2015:683 , punto 51 ), le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, precisione e chiarezza necessarie per garantire la certezza del diritto.

Inoltre, essa rileva che, quando una direttiva prevede espressamente che le disposizioni di recepimento della medesima contengano un riferimento a quest’ultima o siano accompagnate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, come previsto nel caso di specie dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2019/1161, secondo tale giurisprudenza, è in ogni caso necessario adottare un atto positivo di recepimento.

Essa invoca a tal riguardo il punto 49 della sentenza dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑29/14 , EU:C:2015:379 ). 23 Basandosi sui punti 51 e 59 della sentenza dell’8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] - Reti ad alta velocità) ( C‑543/17 , EU:C:2019:573 ), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono inoltre tenuti a fornirle informazioni chiare e precise sul recepimento di una direttiva.

Essi dovrebbero indicare senza ambiguità le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative mediante le quali ritengono di aver adempiuto ai vari obblighi imposti loro dalla direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero altresì tenuti ad indicare, per ciascuna disposizione della direttiva di cui trattasi, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l’attuazione, comunicazione che può essere se del caso accompagnata da una tabella di concordanza. 24 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] constata che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato le misure necessarie per recepire la direttiva 2019/1161 nel suo diritto nazionale. 25 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria sarebbe venuta meno al suo obbligo di comunicare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle misure di recepimento. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale Stato membro non contesta l’inadempimento al riguardo. 26 Nel suo controricorso, la Repubblica di Bulgaria sostiene che il ritardo nel recepimento della direttiva 2019/1161 era dovuto all’instabilità politica in Bulgaria, provocata dai frequenti cambiamenti di governo nonché dallo scioglimento dell’Assemblea nazionale. 27 Tale Stato membro sottolinea che la legge di recepimento di tale direttiva è stata adottata il 5 ottobre 2023 e pubblicata nel Darzhaven vestnik n. 88, del 20 ottobre 2023.

Tale legge sarebbe entrata in vigore e sarebbe stata notificata nel sistema Themis della [OSCURATO:PERSONA] con il numero MNE(2023)05496. 28 Per tale motivo e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la decisione di proseguire o meno il procedimento per la constatazione di inadempimento di uno Stato membro, la Repubblica di Bulgaria chiede a tale istituzione di rinunciare al ricorso nella presente causa. 29 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria precisa che alcune delle definizioni previste dalla direttiva 2019/1161 esistevano nella normativa nazionale adottata prima del 2 agosto 2021. 30 In particolare, l’articolo 5, paragrafi 2 e 4, dello Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici) (DV n. 13, del 16 febbraio 2016), come modificata, coinciderebbe con l’articolo 4 della direttiva 2009/33, come modificata dalla direttiva 2019/1161, per quanto riguarda la definizione delle «amministrazioni aggiudicatrici» e degli «enti aggiudicatori», in quanto, nello stabilire tali definizioni, il legislatore dell’Unione ha proceduto mediante rinvio alla direttiva 2014/24 e alla direttiva 2014/25. 31 Per quanto riguarda l’articolo 149, paragrafo 1, dello Zakon za Dvizhenieto po patishtata (legge sulla circolazione stradale) (DV n. 20, del 5 marzo 1999), come modificata, tale disposizione corrisponderebbe all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2009/33, come modificata dalla direttiva 2019/1161, il quale definisce il «veicolo adibito al trasporto su strada» mediante rinvio al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ( GU 2018, L 151, pag. 1 ). 32 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria fa valere che, tenuto conto dell’instabilità politica a livello nazionale, la quale costituirebbe un caso di forza maggiore, nonché delle difficoltà incontrate nel corso del procedimento legislativo a causa della pandemia di COVID-19, essa si è trovata nell’impossibilità oggettiva di attuare la direttiva 2019/1161 entro i termini impartiti. 33 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in particolare alle sentenze del 25 gennaio 2017, Vilkas ( C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 53 e giurisprudenza citata) e dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese) ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punti 80 e 81 e giurisprudenza citata), il concetto di «forza maggiore», pur non postulando un’impossibilità assoluta, per uno Stato membro, di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, esige nondimeno che il mancato verificarsi dell’evento in causa sia imputabile a circostanze estranee a tale Stato, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. 34 Tale istituzione sottolinea che la Repubblica di Bulgaria ha invocato le difficoltà incontrate nel corso del procedimento legislativo e conseguenti alla pandemia di COVID-19 per la prima volta solo nella fase del suo controricorso dinanzi alla Corte. 35 [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che la pandemia di COVID-19 sia una crisi eccezionale, imprevedibile ed estranea alla Repubblica di Bulgaria, che sfugge al controllo di quest’ultima. 36 Essa ritiene tuttavia che occorra stabilire un nesso concreto tra la circostanza invocata come forza maggiore e l’inadempimento di cui trattasi, ricordando che, secondo la giurisprudenza della Corte e in particolare la sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas ( C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 54 e giurisprudenza citata), il concetto di «forza maggiore» non ha il medesimo contenuto nei diversi settori di applicazione del diritto dell’Unione e il suo significato dev’essere determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinato a produrre i suoi effetti. 37 La Repubblica di Bulgaria non avrebbe dimostrato l’esistenza di un nesso specifico tra la pandemia di COVID-19 e il ritardo nel recepimento della direttiva 2019/1161.

Tale Stato membro non avrebbe indicato né la durata del ritardo di recepimento dovuto a tale pandemia né precisato le ragioni per le quali detta pandemia gli avrebbe impedito di completare tale recepimento entro i termini richiesti. 38 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, basandosi sulla sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese) ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punti 80 e 81 e giurisprudenza citata), che l’argomento relativo alla forza maggiore può essere invocato solo per il periodo necessario a porre rimedio alle difficoltà incontrate. 39 Il termine di recepimento della direttiva 2019/1161 sarebbe iniziato a decorrere sette mesi prima che fosse dichiarato lo stato di emergenza nella Repubblica di Bulgaria a causa della pandemia di COVID-19.

Orbene, come risulterebbe dal controricorso, i lavori preparatori relativi al progetto di legge di recepimento di tale direttiva sono iniziati solo nel corso del 2021. 40 Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ad eccezione della Repubblica di Estonia e della Repubblica di Bulgaria, avrebbero recepito la direttiva 2019/1161 entro la fine del 2022, e la Repubblica di Estonia avrebbe completato il recepimento di tale direttiva nel corso dell’aprile 2023. 41 In tali circostanze, la pandemia di COVID-19 non può giustificare l’inosservanza, da parte della Repubblica di Bulgaria, dell’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 2 della direttiva 2019/1161, e ciò per più di due anni dopo la scadenza del termine di recepimento. 42 Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Repubblica di Bulgaria secondo cui l’instabilità politica le avrebbe impedito di recepire la direttiva 2019/1161 entro i termini prescritti, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte e, in particolare, alle sentenze del 23 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, ( C‑319/99 , EU:C:2000:649 , punto 10 ), del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑423/99 , EU:C:2000:681 , punto 10 ), del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio) ( C‑550/18 , EU:C:2020:564 , punto 85 ), e del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dai personali – Settore penale) ( C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 77 ), uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’omesso recepimento di una direttiva entro il termine da essa previsto. 43 In ogni caso, la crisi parlamentare cui fa riferimento la Repubblica di Bulgaria sarebbe iniziata nel corso dell’aprile 2021, solo quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/1161. 44 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, sebbene la Repubblica di Bulgaria sostenga che il diritto interno conteneva già talune delle definizioni introdotte da tale direttiva, essa ha tuttavia prodotto un documento esplicativo al riguardo solo nel suo controricorso. 45 Inoltre, la comunicazione di un documento esplicativo relativo all’attuazione effettiva delle disposizioni di una direttiva mediante disposizioni esistenti del diritto nazionale non consentirebbe di per sé di ritenere che esista un atto di recepimento.

Infatti, se una direttiva prevede espressamente l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che le disposizioni necessarie per la sua attuazione contengano un riferimento a tale direttiva o siano corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, sarebbe necessario che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino un atto positivo di recepimento della direttiva di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] si basa a tal riguardo sulle sentenze del 29 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑551/08 , EU:C:2009:683 , punto 23 ), dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑29/14 , EU:C:2015:379 , punto 49 ), del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑599/17 , EU:C:2018:813 , punto 21 ) e del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio) ( C‑550/18 , EU:C:2020:564 , punto 31 ). 46 Nel caso di specie, un siffatto requisito sarebbe espressamente previsto all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2019/1161. 47 Pertanto, le disposizioni esistenti del diritto bulgaro non possono essere considerate un atto positivo di recepimento della direttiva 2019/1161. 48 Nella sua controreplica, la Repubblica di Bulgaria fa valere che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], sia nell’ambito del procedimento precontenzioso sia nel suo controricorso, tale Stato membro avrebbe fornito informazioni concrete, oggettive e precise sull’evoluzione del processo di attuazione delle disposizioni della direttiva 2019/1161. 49 Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, la Repubblica di Bulgaria sostiene che, poiché il processo legislativo è lungo, il recepimento di tale direttiva non poteva essere realizzato immediatamente dopo la fine di tale pandemia. 50 Tale Stato membro fa altresì riferimento a periodi prolungati durante i quali non vi era un organo legislativo competente ad adottare gli atti legislativi necessari al recepimento delle disposizioni di detta direttiva. 51 La Repubblica di Bulgaria avrebbe prodotto, con il suo controricorso, una tabella di concordanza in cui figurano le disposizioni della normativa nazionale che corrisponderebbero alle diverse disposizioni della direttiva 2019/1161.

2. Giudizio della Corte 52 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2019/1161, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 2 agosto 2021 e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del secondo comma di detto paragrafo 1, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento a detta direttiva o sono corredate di un tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. 53 L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2019/1161, prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunichino alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 54 Secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte [sentenze del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale), C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 15 , e del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), ( C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 28 e giurisprudenza citata]. 55 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2019/1161 e, pertanto, non aveva comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA]. 56 Tale Stato membro sostiene, in primo luogo, che la normativa esistente conteneva già alcuni dei concetti definiti dalla direttiva 2019/1161, in particolare quelli di «amministrazioni aggiudicatrici», di «enti aggiudicatori» e di «veicolo adibito al trasporto su strada». 57 A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2019/1161 non solo ha modificato la definizione dei tre concetti di cui al punto 56 della presente sentenza e che figurano all’articolo 4 della direttiva 2009/33, ma ha anche definito altri due concetti, vale a dire quelli di «veicolo pulito» e di «veicolo pesante a emissioni zero».

Inoltre, la direttiva 2019/1161 ha modificato altre disposizioni della direttiva 2009/33. 58 Orbene, la Repubblica di Bulgaria non ha dimostrato che la normativa nazionale esistente garantiva l’attuazione di tutte le modifiche introdotte dalla direttiva 2019/1161. 59 In secondo luogo, tale Stato membro fa valere che esso si trovava nell’impossibilità oggettiva di garantire il recepimento della direttiva 2019/1161 a causa, da un lato, dell’instabilità politica in Bulgaria provocata dai frequenti cambiamenti di governo nonché dallo scioglimento dell’Assemblea nazionale e, dall’altro, della pandemia di COVID-19, la quale avrebbe provocato ritardi nei lavori legislativi, e che tali due circostanze costituivano anche casi di forza maggiore. 60 L’argomento della Repubblica di Bulgaria relativo all’instabilità politica non può essere accolto, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte secondo cui uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare un’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, quale il mancato recepimento di una direttiva entro il termine impartito [sentenze del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale), C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 19 e giurisprudenza citata, e del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 33 ]. 61 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Bulgaria relativo alla pandemia di COVID-19, è sufficiente ricordare che, sebbene il concetto di «forza maggiore» non postuli un’impossibilità assoluta di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, esso esige nondimeno che l’inadempimento in questione sia imputabile a circostanze estranee a chi le fa valere, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutta la diligenza posta, e che una situazione di forza maggiore può inoltre essere invocata solo per il periodo necessario a porre rimedio a tali difficoltà [sentenze dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese), C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punto 81 , e del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 36 ]. 62 Benché una crisi sanitaria della portata della pandemia di COVID-19 sia un evento estraneo alla Repubblica di Bulgaria, anomalo e imprevedibile, resta nondimeno il fatto che spettava a tale Stato membro agire con tutta la diligenza richiesta informando in tempo utile la [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà incontrate, perlomeno prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022 [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 36 ].

Orbene, come risulta dai punti da 5 a 8 della controreplica, e come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto del 3 maggio 2024 con il quale essa rinuncia parzialmente alle sue conclusioni, la Repubblica di Bulgaria ha recepito in modo completo la direttiva 2019/1161 solo il 5 gennaio 2024. 63 Alla luce di tali considerazioni, si deve constatare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/1161 entro i termini previsti e, pertanto, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.

B. Sull’imposizione di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]

1. Argomenti delle parti 64 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’inadempimento in questione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] e che la comunicazione del 2023 sia applicabile al caso di specie. 65 Essa ricorda che, conformemente al punto 2 di tale comunicazione, le sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 260 [OSCURATO:PERSONA] devono basarsi su tre criteri, vale a dire la gravità dell’infrazione, la sua durata nonché la necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione pecuniaria, onde evitare recidive. 66 Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, tale istituzione fa valere che, nel caso dei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], essa applica sistematicamente un coefficiente di gravità pari a 10 in caso di totale inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, conformemente al punto 3.2.2 della comunicazione del 2023, in un’Unione basata sul rispetto dello Stato di diritto, tutte le direttive debbano essere considerate di pari importanza e richiedono la completa attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri entro i termini da esse stabiliti. 67 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, avendo la Corte precisato che l’obbligo per lo Stato membro di comunicare le misure di attuazione comporta l’obbligo di fornire informazioni sufficientemente chiare e precise sulle norme nazionali che recepiscono le corrispondenti disposizioni di una direttiva [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] - Reti ad alta velocità), C‑543/17 , EU:C:2019:573 , punti 51 e 59 ], la violazione di quest’obbligo da parte di tale Stato membro può essere sanzionata ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]. 68 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] propone di applicare nel caso di specie un coefficiente di gravità pari a 10 su una scala compresa tra 1 e

20. Essa precisa che tale coefficiente 10 è particolarmente moderato in caso di omesso recepimento e di totale assenza di comunicazione delle misure di attuazione.

L’applicazione orizzontale di un coefficiente di gravità pari a 10 in tutti i casi di totale assenza di recepimento e comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] delle misure di attuazione garantirebbe la certezza del diritto e la prevedibilità dell’azione condotta da tale istituzione, nonché la parità di trattamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 69 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l’obbligo di adottare misure nazionali per garantire il recepimento completo di una direttiva e l’obbligo di comunicare tali misure alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono obblighi fondamentali degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione e che l’inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere ritenuto di una gravità certa.

Essa cita al riguardo la sentenza della Corte del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale) ( C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 64 e giurisprudenza citata). 70 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che essa equivale, per quanto riguarda il calcolo della somma forfettaria, al numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

Tale durata è calcolata conformemente al punto 4.2.1 della comunicazione del 2023 e corrisponde al numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione e il giorno in cui l’infrazione è cessata.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il periodo da prendere in considerazione è quello compreso tra il 3 agosto 2021, in quanto il termine di recepimento della direttiva 2019/1161 è scaduto il 2 agosto 2021, e il 4 gennaio 2024, poiché la direttiva 2019/1161 è stata integralmente trasposta nel diritto bulgaro il 5 gennaio 2024, il che corrisponde a un periodo di 885 giorni. 71 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’effetto dissuasivo della sanzione in considerazione della capacità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] indica che esso è espresso dal «fattore n» fissato per ciascuno Stato membro al punto 3 dell’allegato I della comunicazione del 2023.

Il suo metodo di calcolo, riveduto da tale comunicazione, si basa ormai principalmente sul PIL degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, in subordine, sulla loro popolazione.

In applicazione di tale punto 3, il fattore «n» della Repubblica di Bulgaria è 0,18. 72 [OSCURATO:PERSONA] propone di fissare l’importo della somma forfettaria moltiplicando l’importo giornaliero determinato conformemente ai punti 4.2 e 4.2.2 della comunicazione del 2023 e corrispondente a EUR 1800 al giorno (1000x10x0.18) per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione (885 giorni).

L’importo totale della somma forfettaria richiesta ammonta quindi a EUR 1593000, il che è in ogni caso superiore all’importo della somma forfettaria minima, fissata al punto 5 dell’allegato I di tale comunicazione per la Repubblica di Bulgaria in EUR 504000. 73 La Repubblica di Bulgaria chiede alla Corte, in via principale, di respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di condanna al pagamento di una somma forfettaria o, in subordine, di ridurre l’importo della somma forfettaria richiesta. 74 Per quanto riguarda l’importo della somma forfettaria, la Repubblica di Bulgaria sostiene che le difficoltà incontrate da tale Stato membro, indicate al punto 32 della presente sentenza, devono essere prese in considerazione al fine di determinare il coefficiente di gravità dell’asserito inadempimento. 75 Tale Stato membro aggiunge che, sebbene la normativa bulgara esistente non faccia espressamente riferimento alla direttiva 2019/1161, ciò non impedisce ai singoli di avvalersi dei diritti derivanti da tale normativa che corrisponderebbe ai requisiti di tale direttiva. 76 Quest’ultima circostanza dovrebbe altresì essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame della gravità dell’asserito inadempimento e dovrebbe condurre, nel caso in cui la domanda della [OSCURATO:PERSONA] formulata ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] non fosse interamente respinta dalla Corte, alla fissazione dell’importo della somma forfettaria al livello più basso possibile. 77 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, come da essa sostenuto nell’ambito dell’esame dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Bulgaria non può opporre un argomento vertente su una situazione di forza maggiore per sottrarsi al suo obbligo di pagamento. 78 Tale istituzione ricorda che la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo, basandosi a tal fine sulla sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio), ( C‑550/18 , EU:C:2020:564 , punto 76 ). 79 Nella sua controreplica, la Repubblica di Bulgaria sostiene che, applicando sistematicamente un coefficiente 10 a tutte le infrazioni comparabili a quella della presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] non individualizza la sanzione rispetto all’infrazione commessa. 80 Orbene, tenuto conto delle circostanze proprie di tale Stato membro, l’applicazione, nel caso di specie, di tale coefficiente sarebbe eccessiva. 81 La Repubblica di Bulgaria fa valere che l’omessa individualizzazione nell’approccio della [OSCURATO:PERSONA] non consente di raggiungere l’effetto dissuasivo perseguito e può comportare una diminuzione della qualità del recepimento, tenuto conto del fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero indotti a recepire, in ogni caso, le direttive entro il termine impartito. 82 Un siffatto approccio sarebbe inoltre contrario al principio di proporzionalità e all’obbligo di leale cooperazione. 83 Nella sua risposta all’atto di rinuncia parziale della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Bulgaria fa valere che la Corte ha dichiarato, ai punti 78 e 79 della sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), ( C‑147/23 , EU:C:2024:346 ), che tale istituzione non può avvalersi del principio dell’uguaglianza degli [OSCURATO:PERSONA] membri davanti ai Trattati, sancito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, per giustificare l’applicazione automatica di un unico coefficiente di gravità in caso di mancato recepimento completo di una direttiva e, pertanto, di mancata comunicazione delle misure necessarie per il suo recepimento.

Infatti, le conseguenze, sugli interessi privati e pubblici in gioco, della mancata esecuzione degli obblighi a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono variare, non soltanto da uno Stato membro all’altro, ma anche in base al contenuto normativo della direttiva non recepita.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può esimersi dall’obbligo di valutare, in ogni Stato membro e per ciascun caso specifico, le conseguenze dell’infrazione constatata sugli interessi privati e pubblici limitandosi all’applicazione automatica di un coefficiente di gravità in sede di fissazione delle sanzioni pecuniarie, e ciò tenendo conto di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti. 84 Nel caso di specie, nella determinazione del coefficiente di gravità, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione né la natura dei rapporti sociali interessati dal mancato recepimento, né diverse altre circostanze attenuanti, invocate dalla Repubblica di Bulgaria nel corso della fase scritta del procedimento.

2. Giudizio della Corte 85 L’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] prevede al primo comma che la [OSCURATO:PERSONA], quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato membro che essa consideri adeguato alle circostanze.

Conformemente al secondo comma del paragrafo 3 di tale articolo 260, se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. 86 Poiché, come risulta dal punto 63 della presente sentenza, è accertato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato né, pertanto, comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento nel suo diritto interno delle disposizioni della direttiva 2019/1161, l’inadempimento così constatato rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]. 87 Secondo una costante giurisprudenza, al fine di valutare l’opportunità di imporre una sanzione pecuniaria, spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso ad essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 62 e giurisprudenza citata]. 88 Occorre considerare che il complesso degli elementi di diritto e di fatto che fanno da sfondo all’inadempimento constatato, vale a dire la totale assenza di comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento di tale direttiva alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022, anche alla data di proposizione del presente ricorso, indica che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghi infrazioni al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura deterrente quale il pagamento di una somma forfettaria [v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale), C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 70 , e del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Servizi di media audiovisivi), C‑679/22 , EU:C:2024:178 , punto 73 ]. 89 Ai fini del calcolo della somma forfettaria al cui pagamento uno Stato membro può essere condannato in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissarne l’importo in modo tale che esso sia, da un lato, adeguato alle circostanze e, dall’altro, proporzionato all’infrazione commessa.

Tra i fattori rilevanti in quest’ottica si annoverano in particolare elementi quali la gravità dell’infrazione constatata, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro coinvolto [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 87 e giurisprudenza citata]. 90 Per quanto riguarda, anzitutto, la gravità dell’infrazione commessa, essa non può essere fissata mediante l’applicazione automatica di un coefficiente di gravità [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punti 79 e 88 ]. 91 Al fine di esaminare la gravità dell’infrazione constatata nella presente causa, occorre ricordare che l’obbligo di adottare disposizioni per garantire il recepimento completo di una direttiva e l’obbligo di comunicare tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono obblighi fondamentali degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione, e che l’inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere considerato di una gravità certa [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 72 e giurisprudenza citata]. 92 Nel caso di specie, occorre sottolineare che la direttiva 2019/1161, come enunciano i considerando 2, 5, 8, 12 e 33 della stessa, è uno strumento importante del diritto dell’Unione in quanto mira a fornire uno stimolo della domanda di veicoli puliti a sostegno di una transizione verso una mobilità a basse emissioni al fine, da un lato, di ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli e di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, sostenendo nel contempo la decarbonizzazione del settore dei trasporti e, dall’altro, di migliorare in tal modo la qualità dell’aria nelle città e in altre aree inquinate, contribuendo nel contempo alla competitività e alla crescita dell’industria dell’Unione sul mercato sempre più globale dei veicoli a basse emissioni e a zero emissioni. 93 Orbene, il mancato recepimento delle disposizioni di tale direttiva pregiudica necessariamente il rispetto del diritto dell’Unione e la sua applicazione uniforme ed effettiva. 94 È vero che, come ricordato al punto 56 della presente sentenza, la Repubblica di Bulgaria ha sostenuto, nel suo controricorso che alcuni dei concetti definiti dalla direttiva 2019/1161 esistevano già nella normativa nazionale anteriore, in particolare i concetti di «amministrazioni aggiudicatrici», di «enti aggiudicatori» e di «veicolo per il trasporto su strada», previsti da tale direttiva. 95 Tuttavia, come rilevato al punto 57 della presente sentenza, detta direttiva non solo ha modificato le definizioni di questi tre concetti di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/33, come modificata dalla direttiva 2019/1161, ma ha anche definito altri due concetti, vale a dire quelli di «veicolo pulito» e di «veicolo pesante a emissioni zero».

Orbene, questi ultimi due concetti rivestono un’importanza fondamentale alla luce degli obiettivi della direttiva 2019/1161 ricordati al punto 92 della presente sentenza. 96 Inoltre, adottando la direttiva 2019/1161, il legislatore dell’Unione ha modificato altre disposizioni della direttiva 2009/33. 97 Orbene, come rilevato al punto 58 della presente sentenza, la Repubblica di Bulgaria non ha dimostrato che la normativa nazionale esistente garantisse l’attuazione di tutte le modifiche introdotte dalla direttiva 2019/1161. 98 Pertanto, la mancata adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al completo recepimento di tale direttiva è di rilevante gravità. 99 Per quanto concerne, poi, la durata dell’infrazione, è pacifico che, alla scadenza del termine di recepimento previsto all’articolo 2 della direttiva 2019/1161, ossia il 2 agosto 2021, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per garantire il recepimento di tale direttiva e, pertanto, non aveva neppure comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA]. 100 Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, la Repubblica di Bulgaria ha recepito in modo completo la direttiva 2019/1161 il 5 gennaio 2024 e, di conseguenza, l’inadempimento di cui trattasi è durato 885 giorni. 101 Infine, per quanto riguarda la determinazione della capacità finanziaria della Repubblica di Bulgaria, secondo la giurisprudenza della Corte non occorre tener conto, nel metodo di calcolo del fattore «n», dell’entità della popolazione di tale Stato membro, così come lo ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione del 2023 [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punti da 84 a 86 e 102 ]. 102 Per contro, occorre fare riferimento al PIL della Repubblica di Bulgaria quale fattore predominante.

Al riguardo, si deve anche prendere in considerazione l’evoluzione recente del PIL di tale Stato membro, quale si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte [sentenza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale II), C‑123/22 , EU:C:2024:493 , punto 131 ]. 103 Tenuto conto di tali considerazioni e alla luce del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che, per quanto concerne la somma forfettaria di cui infligge il pagamento, essa non può fissare un importo superiore a quello indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve considerare che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe a quella che risulta dalla violazione dell’articolo 2 della direttiva 2019/1161 e che pregiudica la piena efficacia del diritto dell’Unione richiede l’imposizione di una somma forfettaria il cui importo dev’essere fissato in EUR 1593000.

Sulle spese 104 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Repubblica di Bulgaria è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] europea del 6 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. 2) La Repubblica di Bulgaria è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea una somma forfettaria d’importo pari a EUR 1593000. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0480 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 20 marzo 2025 ( *1 ) Indice I. Contesto normativo A. Direttiva 2019/1161 B. La comunicazione del 2023 II. Procedimento precontenzioso III. Procedimento dinanzi alla Corte IV. Sul ricorso A. Sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] 1. Argomenti delle parti 2. Giudizio della Corte B. Sull’imposizione di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] 1. Argomenti delle parti 2. Giudizio della Corte Sulle spese «Inadempimento di uno Stato – Art. 258 [OSCURATO:PERSONA] – Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada – Direttiva (UE) 2019/1161 – Mancato recepimento e mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria» Nella causa C‑480/23, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], proposto il 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Messina ed E. Rousseva, in qualità di agenti, ricorrente, contro Repubblica di Bulgaria , rappresentata da T. Mitova, S. Ruseva e M.R. Stoyanov, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede che la Corte voglia: – constatare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( GU 2019, L 188, pag. 116 ), o, in ogni caso non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva; – condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma forfettaria corrispondente al più elevato dei due importi seguenti: – l’importo giornaliero di EUR 1800 moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva 2019/1161 e la data di cessazione dell’infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza nella presente causa, o – la somma forfettaria minima di EUR 504000; – qualora l’inadempimento constatato al primo trattino persista fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità pari all’importo giornaliero di EUR 10800 a decorrere dalla data di pronuncia di tale sentenza e fino alla data in cui la Repubblica di Bulgaria si conformi agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2019/1161; – condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese. I. Contesto normativo A. Direttiva 2019/1161 2 I considerando 1, 2, 5, 8, 12 e 33 della direttiva 2019/1161 così recitano: «(1) Come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, l’Unione si è impegnata a creare un sistema dell’energia sicuro, competitivo e decarbonizzato. (...) (2) Nella comunicazione del 20 luglio 2016 dal titolo “Strategia europea per una mobilità a basse emissioni” la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato che per rispettare gli impegni presi dall’Unione nel corso della 21 a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi nel 2015 a Parigi, sarà necessario accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti e instradare saldamente, entro la metà del secolo, le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti causate dai trasporti su un percorso di avvicinamento allo zero. Occorre inoltre ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana e l’ambiente causate dai trasporti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una serie di iniziative strategiche, tra cui misure che promuovano un trasferimento modale verso il trasporto pubblico e l’uso degli appalti pubblici per promuovere i veicoli puliti. (...) (5) L’innovazione nel settore delle nuove tecnologie aiuta a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli, a diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico, sostenendo nel contempo la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Una maggiore diffusione di veicoli adibiti al trasporto su strada a basse emissioni o a zero emissioni ridurrà le emissioni di CO 2 e di determinati inquinanti (particolato, ossidi di azoto e idrocarburi non metanici) e migliorerà pertanto la qualità dell’aria nelle città e in altre aree inquinate, contribuendo nel contempo alla competitività e alla crescita dell’industria dell’Unione sul mercato sempre più globale dei veicoli a basse emissioni e a zero emissioni. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe perseguire misure politiche intese a promuovere un vasto utilizzo industriale e la crescita della capacità di produzione per queste nuove tecnologie in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al fine di creare condizioni di parità e uno sviluppo equilibrato in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (...) (8) Tenuto conto del fatto che la spesa pubblica per beni, lavori e servizi rappresentava approssimativamente il 16% del [prodotto interno lordo (PIL)] nel 2018, le autorità pubbliche, tramite la loro politica in materia di appalti pubblici, hanno la possibilità di promuovere e sostenere mercati di prodotti e servizi innovativi. Per conseguire tale risultato, la direttiva 2009/33/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( GU 2009, L 120, pag. 5 )] dovrebbe stabilire requisiti chiari e trasparenti, inclusi obiettivi di appalto chiari e a lungo termine, e stabilire un metodo di calcolo semplice per determinarli. (...) (...) (12) L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE includendo pratiche quali il leasing, la locazione o la vendita a rate nonché i contratti per alcuni servizi, garantisce che tutte le pertinenti pratiche di appalto siano coperte. I servizi coperti dall’ambito di applicazione della presente direttiva, quali servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, trasporto non regolare di passeggeri, nonché servizi specifici di consegna dei pacchi e di consegna postale e servizi di raccolta di rifiuti, dovrebbero essere i servizi per la cui fornitura sono utilizzati veicoli che rientrano nelle categorie coperte dalla presente direttiva, e che rappresentano uno degli elementi principali del contratto. (...) (...) (33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fornire uno stimolo della domanda di veicoli puliti a sostegno di una transizione verso una mobilità a basse emissioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma, per motivi di scala e in virtù di un quadro strategico comune e a lungo termine, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo». 3 L’articolo 1 della direttiva in parola recita: «La direttiva 2009/33/CE è così modificata: (...) 2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Articolo 1 Oggetto e finalità La presente direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di talune sostanze inquinanti, negli appalti pubblici per taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia.”; (...) 4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 Ambito d’applicazione 1.   La presente direttiva si applica agli appalti pubblici tramite: a) contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o da enti aggiudicatori, nella misura in cui sono soggetti all’obbligo di applicare le procedure di appalto stabilite dalle direttive 2014/24/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 )] e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( GU 2014, L 94, pag. 243 )]; b) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ( GU 2007, L 315, pag. 1 )], aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada che superano una soglia, definita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, non superiore alla soglia applicabile di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento; c) contratti di servizio come definito nella tabella 1 dell’allegato della presente direttiva, nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l’obbligo di applicare le procedure di appalto stabilite dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. (...)” 5) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Articolo 4 [OSCURATO:PERSONA] fini della presente direttiva, si intende per: 1) ‘amministrazioni aggiudicatrici’ (...); 2) ‘enti aggiudicatori’ (...); 3) ‘veicolo adibito al trasporto su strada’ (...); 4) ‘veicolo pulito’: a) un veicolo di categoria M 1 , M 2 o N 1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO 2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell’allegato; oppure b) un veicolo di categoria M 3 , N 2 o N 3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi ( GU 2014, L 307, pag. 1 )], esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all’articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU 2018, L 328, pag. 82 )]. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali; 5) ‘veicolo pesante a emissioni zero’, un veicolo pulito come definito al punto 4, lettera b), del presente articolo, privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO 2 /kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ( GU 2009, L 188, pag. 1 )] e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO 2 /km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ( GU 2007, L 171, pag. 1 )] e delle relative misure di attuazione ”. 6) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Articolo 5 Obiettivi minimi di appalto 1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’appalto relativo a veicoli e servizi di cui all’articolo 3 rispetta gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri puliti fissati alla tabella 3 dell’allegato e per i veicoli pesanti puliti fissati alla tabella 4 dell’allegato. (...) (...)”». 4 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Le disposizioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva». B. La comunicazione del 2023 5 La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2023/C 2/01, intitolata «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione» ( GU 2023, C 2, pag. 1 ; in prosieguo: la «comunicazione del 2023»), prevede ai suoi punti 3 e 4 disposizioni relative, rispettivamente, alla «penalità» e alle «somme forfettarie». 6 Il punto 4.2 di tale comunicazione precisa il metodo di calcolo della somma forfettaria nel modo seguente: «La somma forfettaria è calcolata in modo sostanzialmente simile al metodo di calcolo delle penalità, vale a dire: – moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità, – moltiplicando il risultato per il fattore n, – moltiplicando il risultato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione (...) (...)». 7 Il punto 4.2.1 della medesima comunicazione prevede quanto segue: «Per calcolare la somma forfettaria, l’importo giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione. Quest’ultimo è definito come segue: (...) – per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], si tratta del numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione e la data di cessazione dell’infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 260 [OSCURATO:PERSONA]. (...)». 8 Ai sensi del punto 4.2.2 della comunicazione del 2023: «Per il calcolo della somma forfettaria, la [OSCURATO:PERSONA] applica lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore n fisso utilizzato per il calcolo della penalità (...). L’importo forfettario per la somma forfettaria è inferiore a quello delle penalità. (...) L’importo forfettario applicabile alla somma forfettaria è stabilito al punto 2 dell’allegato. Contrariamente al calcolo della penalità, nel calcolo della somma forfettaria non viene applicato un coefficiente di durata, dal momento che si tiene conto della durata dell’infrazione moltiplicando l’importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione». 9 L’allegato I di tale comunicazione, intitolato «Dati utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie proposte alla Corte», prevede, al punto 2, che l’importo forfettario per la somma forfettaria di cui al punto 4.2.2 di detta comunicazione è fissato a EUR 1000 al giorno, vale a dire un terzo dell’importo forfettario per la penalità, e, al suo punto 3, che il fattore «n» per la Repubblica di Bulgaria è fissato a 0,18. Al punto 5 di tale allegato I, si precisa che la somma forfettaria minima fissata per la Repubblica di Bulgaria ammonta a EUR 504000. II. Procedimento precontenzioso 10 Il 29 settembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica di Bulgaria una lettera di diffida con la quale le ricordava che il termine di recepimento della direttiva 2019/1161 era scaduto e che le misure di recepimento integrale di tale direttiva non le erano state ancora notificate. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato tale Stato membro a comunicarle le misure adottate e ricordato a quest’ultimo che, se la normativa bulgara in vigore era già conforme a tale direttiva, esso era tenuto a comunicare il testo delle disposizioni nazionali corrispondenti e ad indicare anche le misure di recepimento con sufficiente chiarezza e precisione. 11 Nella sua risposta del 29 novembre 2021, la Repubblica di Bulgaria ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che la direttiva 2019/1161 sarebbe stata pienamente recepita con l’adozione della legge di modifica e integrazione della legge sugli appalti pubblici, della legge di modifica e integrazione della legge sui trasporti su strada, di un decreto che stabilisce i requisiti applicabili ai veicoli puliti e a basso consumo energetico nonché di un atto del Consiglio dei ministri riguardante la determinazione degli enti aggiudicatori tenuti ad adottare i requisiti in materia di veicoli puliti e la quota di questi ultimi nel numero totale di veicoli. La Repubblica di Bulgaria ha fatto riferimento a un calendario indicativo secondo il quale detti atti legislativi sarebbero stati adottati prima della fine del mese di aprile 2022 e detti atti amministrativi due mesi dopo l’adozione di tali atti legislativi. 12 In mancanza di qualsiasi successiva comunicazione relativa al recepimento della direttiva 2019/1161, il 6 aprile 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica di Bulgaria un parere motivato invitandola ad adottare, entro due mesi dal ricevimento di quest’ultimo, i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere. 13 Con lettera del 30 maggio 2022, la Repubblica di Bulgaria non ha contestato l’infrazione addebitata, ma ha ricordato che la direttiva 2019/1161 sarebbe stata pienamente recepita mediante l’adozione delle leggi e degli atti amministrativi di cui al punto 11 della presente sentenza. 14 Ritenendo che, oltre 20 mesi dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, le misure che garantivano il recepimento completo di quest’ultima non fossero ancora state adottate o, quanto meno, notificate alla [OSCURATO:PERSONA], tale istituzione ha proposto il presente ricorso. III. Procedimento dinanzi alla Corte 15 Il 7 febbraio 2024 si è conclusa la fase scritta del procedimento nella presente causa. 16 Con atto del 3 maggio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che il recepimento della direttiva 2019/1161 da parte della Repubblica di Bulgaria poteva considerarsi completato alla data del 5 gennaio 2024 e che pertanto rinunciava parzialmente al suo ricorso, ritirando la domanda di fissazione di una penalità e adeguando la domanda di condanna di tale Stato membro al pagamento di una somma forfettaria, chiedendo a tale titolo un importo pari a EUR 1593000. 17 Il 13 maggio 2024 la Repubblica di Bulgaria ha presentato le sue osservazioni sulla rinuncia parziale al ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] e sull’adeguamento della domanda di quest’ultima. 18 L’11 e il 14 giugno 2024, la Repubblica di Bulgaria ha depositato un documento, che è stato inserito nel fascicolo di causa con decisione del presidente della Corte del 17 giugno 2024, conformemente all’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, come prova prodotta dopo la chiusura della fase scritta del procedimento. 19 In tale documento, detto Stato membro ha presentato, in primo luogo, i risultati delle indagini sui veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o utilizzati per fornire servizi di trasporto in esecuzione di contratti di appalti pubblici e, in secondo luogo, le informazioni fornite dagli enti aggiudicatori. 20 La Repubblica di Bulgaria ha presentato tali informazioni aggiuntive per suffragare i suoi argomenti diretti ad ottenere il rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e, in subordine, la riduzione della somma forfettaria richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 21 Con lettera del 14 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a dette nuove prove. IV. Sul ricorso A. Sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] 1. Argomenti delle parti 22 Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda in via preliminare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in particolare alle sentenze del 27 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑362/10 , EU:C:2011:703 , punto 46 ), e del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑137/14 , EU:C:2015:683 , punto 51 ), le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, precisione e chiarezza necessarie per garantire la certezza del diritto. Inoltre, essa rileva che, quando una direttiva prevede espressamente che le disposizioni di recepimento della medesima contengano un riferimento a quest’ultima o siano accompagnate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, come previsto nel caso di specie dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2019/1161, secondo tale giurisprudenza, è in ogni caso necessario adottare un atto positivo di recepimento. Essa invoca a tal riguardo il punto 49 della sentenza dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑29/14 , EU:C:2015:379 ). 23 Basandosi sui punti 51 e 59 della sentenza dell’8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] - Reti ad alta velocità) ( C‑543/17 , EU:C:2019:573 ), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono inoltre tenuti a fornirle informazioni chiare e precise sul recepimento di una direttiva. Essi dovrebbero indicare senza ambiguità le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative mediante le quali ritengono di aver adempiuto ai vari obblighi imposti loro dalla direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero altresì tenuti ad indicare, per ciascuna disposizione della direttiva di cui trattasi, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l’attuazione, comunicazione che può essere se del caso accompagnata da una tabella di concordanza. 24 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] constata che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato le misure necessarie per recepire la direttiva 2019/1161 nel suo diritto nazionale. 25 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria sarebbe venuta meno al suo obbligo di comunicare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle misure di recepimento. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale Stato membro non contesta l’inadempimento al riguardo. 26 Nel suo controricorso, la Repubblica di Bulgaria sostiene che il ritardo nel recepimento della direttiva 2019/1161 era dovuto all’instabilità politica in Bulgaria, provocata dai frequenti cambiamenti di governo nonché dallo scioglimento dell’Assemblea nazionale. 27 Tale Stato membro sottolinea che la legge di recepimento di tale direttiva è stata adottata il 5 ottobre 2023 e pubblicata nel Darzhaven vestnik n. 88, del 20 ottobre 2023. Tale legge sarebbe entrata in vigore e sarebbe stata notificata nel sistema Themis della [OSCURATO:PERSONA] con il numero MNE(2023)05496. 28 Per tale motivo e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la decisione di proseguire o meno il procedimento per la constatazione di inadempimento di uno Stato membro, la Repubblica di Bulgaria chiede a tale istituzione di rinunciare al ricorso nella presente causa. 29 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria precisa che alcune delle definizioni previste dalla direttiva 2019/1161 esistevano nella normativa nazionale adottata prima del 2 agosto 2021. 30 In particolare, l’articolo 5, paragrafi 2 e 4, dello Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici) (DV n. 13, del 16 febbraio 2016), come modificata, coinciderebbe con l’articolo 4 della direttiva 2009/33, come modificata dalla direttiva 2019/1161, per quanto riguarda la definizione delle «amministrazioni aggiudicatrici» e degli «enti aggiudicatori», in quanto, nello stabilire tali definizioni, il legislatore dell’Unione ha proceduto mediante rinvio alla direttiva 2014/24 e alla direttiva 2014/25. 31 Per quanto riguarda l’articolo 149, paragrafo 1, dello Zakon za Dvizhenieto po patishtata (legge sulla circolazione stradale) (DV n. 20, del 5 marzo 1999), come modificata, tale disposizione corrisponderebbe all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2009/33, come modificata dalla direttiva 2019/1161, il quale definisce il «veicolo adibito al trasporto su strada» mediante rinvio al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ( GU 2018, L 151, pag. 1 ). 32 Inoltre, la Repubblica di Bulgaria fa valere che, tenuto conto dell’instabilità politica a livello nazionale, la quale costituirebbe un caso di forza maggiore, nonché delle difficoltà incontrate nel corso del procedimento legislativo a causa della pandemia di COVID-19, essa si è trovata nell’impossibilità oggettiva di attuare la direttiva 2019/1161 entro i termini impartiti. 33 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in particolare alle sentenze del 25 gennaio 2017, Vilkas ( C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 53 e giurisprudenza citata) e dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese) ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punti 80 e 81 e giurisprudenza citata), il concetto di «forza maggiore», pur non postulando un’impossibilità assoluta, per uno Stato membro, di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, esige nondimeno che il mancato verificarsi dell’evento in causa sia imputabile a circostanze estranee a tale Stato, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. 34 Tale istituzione sottolinea che la Repubblica di Bulgaria ha invocato le difficoltà incontrate nel corso del procedimento legislativo e conseguenti alla pandemia di COVID-19 per la prima volta solo nella fase del suo controricorso dinanzi alla Corte. 35 [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che la pandemia di COVID-19 sia una crisi eccezionale, imprevedibile ed estranea alla Repubblica di Bulgaria, che sfugge al controllo di quest’ultima. 36 Essa ritiene tuttavia che occorra stabilire un nesso concreto tra la circostanza invocata come forza maggiore e l’inadempimento di cui trattasi, ricordando che, secondo la giurisprudenza della Corte e in particolare la sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas ( C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 54 e giurisprudenza citata), il concetto di «forza maggiore» non ha il medesimo contenuto nei diversi settori di applicazione del diritto dell’Unione e il suo significato dev’essere determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinato a produrre i suoi effetti. 37 La Repubblica di Bulgaria non avrebbe dimostrato l’esistenza di un nesso specifico tra la pandemia di COVID-19 e il ritardo nel recepimento della direttiva 2019/1161. Tale Stato membro non avrebbe indicato né la durata del ritardo di recepimento dovuto a tale pandemia né precisato le ragioni per le quali detta pandemia gli avrebbe impedito di completare tale recepimento entro i termini richiesti. 38 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, basandosi sulla sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese) ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punti 80 e 81 e giurisprudenza citata), che l’argomento relativo alla forza maggiore può essere invocato solo per il periodo necessario a porre rimedio alle difficoltà incontrate. 39 Il termine di recepimento della direttiva 2019/1161 sarebbe iniziato a decorrere sette mesi prima che fosse dichiarato lo stato di emergenza nella Repubblica di Bulgaria a causa della pandemia di COVID-19. Orbene, come risulterebbe dal controricorso, i lavori preparatori relativi al progetto di legge di recepimento di tale direttiva sono iniziati solo nel corso del 2021. 40 Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ad eccezione della Repubblica di Estonia e della Repubblica di Bulgaria, avrebbero recepito la direttiva 2019/1161 entro la fine del 2022, e la Repubblica di Estonia avrebbe completato il recepimento di tale direttiva nel corso dell’aprile 2023. 41 In tali circostanze, la pandemia di COVID-19 non può giustificare l’inosservanza, da parte della Repubblica di Bulgaria, dell’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 2 della direttiva 2019/1161, e ciò per più di due anni dopo la scadenza del termine di recepimento. 42 Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Repubblica di Bulgaria secondo cui l’instabilità politica le avrebbe impedito di recepire la direttiva 2019/1161 entro i termini prescritti, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte e, in particolare, alle sentenze del 23 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, ( C‑319/99 , EU:C:2000:649 , punto 10 ), del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑423/99 , EU:C:2000:681 , punto 10 ), del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio) ( C‑550/18 , EU:C:2020:564 , punto 85 ), e del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dai personali – Settore penale) ( C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 77 ), uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’omesso recepimento di una direttiva entro il termine da essa previsto. 43 In ogni caso, la crisi parlamentare cui fa riferimento la Repubblica di Bulgaria sarebbe iniziata nel corso dell’aprile 2021, solo quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/1161. 44 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, sebbene la Repubblica di Bulgaria sostenga che il diritto interno conteneva già talune delle definizioni introdotte da tale direttiva, essa ha tuttavia prodotto un documento esplicativo al riguardo solo nel suo controricorso. 45 Inoltre, la comunicazione di un documento esplicativo relativo all’attuazione effettiva delle disposizioni di una direttiva mediante disposizioni esistenti del diritto nazionale non consentirebbe di per sé di ritenere che esista un atto di recepimento. Infatti, se una direttiva prevede espressamente l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che le disposizioni necessarie per la sua attuazione contengano un riferimento a tale direttiva o siano corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, sarebbe necessario che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino un atto positivo di recepimento della direttiva di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] si basa a tal riguardo sulle sentenze del 29 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑551/08 , EU:C:2009:683 , punto 23 ), dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( C‑29/14 , EU:C:2015:379 , punto 49 ), del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑599/17 , EU:C:2018:813 , punto 21 ) e del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio) ( C‑550/18 , EU:C:2020:564 , punto 31 ). 46 Nel caso di specie, un siffatto requisito sarebbe espressamente previsto all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2019/1161. 47 Pertanto, le disposizioni esistenti del diritto bulgaro non possono essere considerate un atto positivo di recepimento della direttiva 2019/1161. 48 Nella sua controreplica, la Repubblica di Bulgaria fa valere che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], sia nell’ambito del procedimento precontenzioso sia nel suo controricorso, tale Stato membro avrebbe fornito informazioni concrete, oggettive e precise sull’evoluzione del processo di attuazione delle disposizioni della direttiva 2019/1161. 49 Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, la Repubblica di Bulgaria sostiene che, poiché il processo legislativo è lungo, il recepimento di tale direttiva non poteva essere realizzato immediatamente dopo la fine di tale pandemia. 50 Tale Stato membro fa altresì riferimento a periodi prolungati durante i quali non vi era un organo legislativo competente ad adottare gli atti legislativi necessari al recepimento delle disposizioni di detta direttiva. 51 La Repubblica di Bulgaria avrebbe prodotto, con il suo controricorso, una tabella di concordanza in cui figurano le disposizioni della normativa nazionale che corrisponderebbero alle diverse disposizioni della direttiva 2019/1161. 2. Giudizio della Corte 52 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2019/1161, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 2 agosto 2021 e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del secondo comma di detto paragrafo 1, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento a detta direttiva o sono corredate di un tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. 53 L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2019/1161, prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunichino alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 54 Secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte [sentenze del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale), C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 15 , e del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), ( C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 28 e giurisprudenza citata]. 55 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2019/1161 e, pertanto, non aveva comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA]. 56 Tale Stato membro sostiene, in primo luogo, che la normativa esistente conteneva già alcuni dei concetti definiti dalla direttiva 2019/1161, in particolare quelli di «amministrazioni aggiudicatrici», di «enti aggiudicatori» e di «veicolo adibito al trasporto su strada». 57 A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2019/1161 non solo ha modificato la definizione dei tre concetti di cui al punto 56 della presente sentenza e che figurano all’articolo 4 della direttiva 2009/33, ma ha anche definito altri due concetti, vale a dire quelli di «veicolo pulito» e di «veicolo pesante a emissioni zero». Inoltre, la direttiva 2019/1161 ha modificato altre disposizioni della direttiva 2009/33. 58 Orbene, la Repubblica di Bulgaria non ha dimostrato che la normativa nazionale esistente garantiva l’attuazione di tutte le modifiche introdotte dalla direttiva 2019/1161. 59 In secondo luogo, tale Stato membro fa valere che esso si trovava nell’impossibilità oggettiva di garantire il recepimento della direttiva 2019/1161 a causa, da un lato, dell’instabilità politica in Bulgaria provocata dai frequenti cambiamenti di governo nonché dallo scioglimento dell’Assemblea nazionale e, dall’altro, della pandemia di COVID-19, la quale avrebbe provocato ritardi nei lavori legislativi, e che tali due circostanze costituivano anche casi di forza maggiore. 60 L’argomento della Repubblica di Bulgaria relativo all’instabilità politica non può essere accolto, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte secondo cui uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare un’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, quale il mancato recepimento di una direttiva entro il termine impartito [sentenze del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale), C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 19 e giurisprudenza citata, e del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 33 ]. 61 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Bulgaria relativo alla pandemia di COVID-19, è sufficiente ricordare che, sebbene il concetto di «forza maggiore» non postuli un’impossibilità assoluta di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, esso esige nondimeno che l’inadempimento in questione sia imputabile a circostanze estranee a chi le fa valere, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutta la diligenza posta, e che una situazione di forza maggiore può inoltre essere invocata solo per il periodo necessario a porre rimedio a tali difficoltà [sentenze dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese), C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punto 81 , e del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 36 ]. 62 Benché una crisi sanitaria della portata della pandemia di COVID-19 sia un evento estraneo alla Repubblica di Bulgaria, anomalo e imprevedibile, resta nondimeno il fatto che spettava a tale Stato membro agire con tutta la diligenza richiesta informando in tempo utile la [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà incontrate, perlomeno prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022 [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 36 ]. Orbene, come risulta dai punti da 5 a 8 della controreplica, e come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto del 3 maggio 2024 con il quale essa rinuncia parzialmente alle sue conclusioni, la Repubblica di Bulgaria ha recepito in modo completo la direttiva 2019/1161 solo il 5 gennaio 2024. 63 Alla luce di tali considerazioni, si deve constatare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/1161 entro i termini previsti e, pertanto, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. B. Sull’imposizione di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] 1. Argomenti delle parti 64 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’inadempimento in questione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] e che la comunicazione del 2023 sia applicabile al caso di specie. 65 Essa ricorda che, conformemente al punto 2 di tale comunicazione, le sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 260 [OSCURATO:PERSONA] devono basarsi su tre criteri, vale a dire la gravità dell’infrazione, la sua durata nonché la necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione pecuniaria, onde evitare recidive. 66 Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, tale istituzione fa valere che, nel caso dei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], essa applica sistematicamente un coefficiente di gravità pari a 10 in caso di totale inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, conformemente al punto 3.2.2 della comunicazione del 2023, in un’Unione basata sul rispetto dello Stato di diritto, tutte le direttive debbano essere considerate di pari importanza e richiedono la completa attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri entro i termini da esse stabiliti. 67 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, avendo la Corte precisato che l’obbligo per lo Stato membro di comunicare le misure di attuazione comporta l’obbligo di fornire informazioni sufficientemente chiare e precise sulle norme nazionali che recepiscono le corrispondenti disposizioni di una direttiva [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] - Reti ad alta velocità), C‑543/17 , EU:C:2019:573 , punti 51 e 59 ], la violazione di quest’obbligo da parte di tale Stato membro può essere sanzionata ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]. 68 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] propone di applicare nel caso di specie un coefficiente di gravità pari a 10 su una scala compresa tra 1 e 20. Essa precisa che tale coefficiente 10 è particolarmente moderato in caso di omesso recepimento e di totale assenza di comunicazione delle misure di attuazione. L’applicazione orizzontale di un coefficiente di gravità pari a 10 in tutti i casi di totale assenza di recepimento e comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] delle misure di attuazione garantirebbe la certezza del diritto e la prevedibilità dell’azione condotta da tale istituzione, nonché la parità di trattamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 69 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l’obbligo di adottare misure nazionali per garantire il recepimento completo di una direttiva e l’obbligo di comunicare tali misure alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono obblighi fondamentali degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione e che l’inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere ritenuto di una gravità certa. Essa cita al riguardo la sentenza della Corte del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale) ( C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 64 e giurisprudenza citata). 70 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che essa equivale, per quanto riguarda il calcolo della somma forfettaria, al numero di giorni di persistenza dell’infrazione. Tale durata è calcolata conformemente al punto 4.2.1 della comunicazione del 2023 e corrisponde al numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione e il giorno in cui l’infrazione è cessata. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il periodo da prendere in considerazione è quello compreso tra il 3 agosto 2021, in quanto il termine di recepimento della direttiva 2019/1161 è scaduto il 2 agosto 2021, e il 4 gennaio 2024, poiché la direttiva 2019/1161 è stata integralmente trasposta nel diritto bulgaro il 5 gennaio 2024, il che corrisponde a un periodo di 885 giorni. 71 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’effetto dissuasivo della sanzione in considerazione della capacità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] indica che esso è espresso dal «fattore n» fissato per ciascuno Stato membro al punto 3 dell’allegato I della comunicazione del 2023. Il suo metodo di calcolo, riveduto da tale comunicazione, si basa ormai principalmente sul PIL degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, in subordine, sulla loro popolazione. In applicazione di tale punto 3, il fattore «n» della Repubblica di Bulgaria è 0,18. 72 [OSCURATO:PERSONA] propone di fissare l’importo della somma forfettaria moltiplicando l’importo giornaliero determinato conformemente ai punti 4.2 e 4.2.2 della comunicazione del 2023 e corrispondente a EUR 1800 al giorno (1000x10x0.18) per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione (885 giorni). L’importo totale della somma forfettaria richiesta ammonta quindi a EUR 1593000, il che è in ogni caso superiore all’importo della somma forfettaria minima, fissata al punto 5 dell’allegato I di tale comunicazione per la Repubblica di Bulgaria in EUR 504000. 73 La Repubblica di Bulgaria chiede alla Corte, in via principale, di respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di condanna al pagamento di una somma forfettaria o, in subordine, di ridurre l’importo della somma forfettaria richiesta. 74 Per quanto riguarda l’importo della somma forfettaria, la Repubblica di Bulgaria sostiene che le difficoltà incontrate da tale Stato membro, indicate al punto 32 della presente sentenza, devono essere prese in considerazione al fine di determinare il coefficiente di gravità dell’asserito inadempimento. 75 Tale Stato membro aggiunge che, sebbene la normativa bulgara esistente non faccia espressamente riferimento alla direttiva 2019/1161, ciò non impedisce ai singoli di avvalersi dei diritti derivanti da tale normativa che corrisponderebbe ai requisiti di tale direttiva. 76 Quest’ultima circostanza dovrebbe altresì essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame della gravità dell’asserito inadempimento e dovrebbe condurre, nel caso in cui la domanda della [OSCURATO:PERSONA] formulata ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] non fosse interamente respinta dalla Corte, alla fissazione dell’importo della somma forfettaria al livello più basso possibile. 77 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, come da essa sostenuto nell’ambito dell’esame dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Bulgaria non può opporre un argomento vertente su una situazione di forza maggiore per sottrarsi al suo obbligo di pagamento. 78 Tale istituzione ricorda che la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo, basandosi a tal fine sulla sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Antiriciclaggio), ( C‑550/18 , EU:C:2020:564 , punto 76 ). 79 Nella sua controreplica, la Repubblica di Bulgaria sostiene che, applicando sistematicamente un coefficiente 10 a tutte le infrazioni comparabili a quella della presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] non individualizza la sanzione rispetto all’infrazione commessa. 80 Orbene, tenuto conto delle circostanze proprie di tale Stato membro, l’applicazione, nel caso di specie, di tale coefficiente sarebbe eccessiva. 81 La Repubblica di Bulgaria fa valere che l’omessa individualizzazione nell’approccio della [OSCURATO:PERSONA] non consente di raggiungere l’effetto dissuasivo perseguito e può comportare una diminuzione della qualità del recepimento, tenuto conto del fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero indotti a recepire, in ogni caso, le direttive entro il termine impartito. 82 Un siffatto approccio sarebbe inoltre contrario al principio di proporzionalità e all’obbligo di leale cooperazione. 83 Nella sua risposta all’atto di rinuncia parziale della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Bulgaria fa valere che la Corte ha dichiarato, ai punti 78 e 79 della sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), ( C‑147/23 , EU:C:2024:346 ), che tale istituzione non può avvalersi del principio dell’uguaglianza degli [OSCURATO:PERSONA] membri davanti ai Trattati, sancito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, per giustificare l’applicazione automatica di un unico coefficiente di gravità in caso di mancato recepimento completo di una direttiva e, pertanto, di mancata comunicazione delle misure necessarie per il suo recepimento. Infatti, le conseguenze, sugli interessi privati e pubblici in gioco, della mancata esecuzione degli obblighi a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono variare, non soltanto da uno Stato membro all’altro, ma anche in base al contenuto normativo della direttiva non recepita. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può esimersi dall’obbligo di valutare, in ogni Stato membro e per ciascun caso specifico, le conseguenze dell’infrazione constatata sugli interessi privati e pubblici limitandosi all’applicazione automatica di un coefficiente di gravità in sede di fissazione delle sanzioni pecuniarie, e ciò tenendo conto di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti. 84 Nel caso di specie, nella determinazione del coefficiente di gravità, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione né la natura dei rapporti sociali interessati dal mancato recepimento, né diverse altre circostanze attenuanti, invocate dalla Repubblica di Bulgaria nel corso della fase scritta del procedimento. 2. Giudizio della Corte 85 L’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] prevede al primo comma che la [OSCURATO:PERSONA], quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato membro che essa consideri adeguato alle circostanze. Conformemente al secondo comma del paragrafo 3 di tale articolo 260, se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. 86 Poiché, come risulta dal punto 63 della presente sentenza, è accertato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato né, pertanto, comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento nel suo diritto interno delle disposizioni della direttiva 2019/1161, l’inadempimento così constatato rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]. 87 Secondo una costante giurisprudenza, al fine di valutare l’opportunità di imporre una sanzione pecuniaria, spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso ad essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 62 e giurisprudenza citata]. 88 Occorre considerare che il complesso degli elementi di diritto e di fatto che fanno da sfondo all’inadempimento constatato, vale a dire la totale assenza di comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento di tale direttiva alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 6 aprile 2022, anche alla data di proposizione del presente ricorso, indica che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghi infrazioni al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura deterrente quale il pagamento di una somma forfettaria [v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Direttiva sui dati personali – Settore penale), C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punto 70 , e del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Servizi di media audiovisivi), C‑679/22 , EU:C:2024:178 , punto 73 ]. 89 Ai fini del calcolo della somma forfettaria al cui pagamento uno Stato membro può essere condannato in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissarne l’importo in modo tale che esso sia, da un lato, adeguato alle circostanze e, dall’altro, proporzionato all’infrazione commessa. Tra i fattori rilevanti in quest’ottica si annoverano in particolare elementi quali la gravità dell’infrazione constatata, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro coinvolto [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 87 e giurisprudenza citata]. 90 Per quanto riguarda, anzitutto, la gravità dell’infrazione commessa, essa non può essere fissata mediante l’applicazione automatica di un coefficiente di gravità [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punti 79 e 88 ]. 91 Al fine di esaminare la gravità dell’infrazione constatata nella presente causa, occorre ricordare che l’obbligo di adottare disposizioni per garantire il recepimento completo di una direttiva e l’obbligo di comunicare tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono obblighi fondamentali degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione, e che l’inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere considerato di una gravità certa [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punto 72 e giurisprudenza citata]. 92 Nel caso di specie, occorre sottolineare che la direttiva 2019/1161, come enunciano i considerando 2, 5, 8, 12 e 33 della stessa, è uno strumento importante del diritto dell’Unione in quanto mira a fornire uno stimolo della domanda di veicoli puliti a sostegno di una transizione verso una mobilità a basse emissioni al fine, da un lato, di ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli e di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, sostenendo nel contempo la decarbonizzazione del settore dei trasporti e, dall’altro, di migliorare in tal modo la qualità dell’aria nelle città e in altre aree inquinate, contribuendo nel contempo alla competitività e alla crescita dell’industria dell’Unione sul mercato sempre più globale dei veicoli a basse emissioni e a zero emissioni. 93 Orbene, il mancato recepimento delle disposizioni di tale direttiva pregiudica necessariamente il rispetto del diritto dell’Unione e la sua applicazione uniforme ed effettiva. 94 È vero che, come ricordato al punto 56 della presente sentenza, la Repubblica di Bulgaria ha sostenuto, nel suo controricorso che alcuni dei concetti definiti dalla direttiva 2019/1161 esistevano già nella normativa nazionale anteriore, in particolare i concetti di «amministrazioni aggiudicatrici», di «enti aggiudicatori» e di «veicolo per il trasporto su strada», previsti da tale direttiva. 95 Tuttavia, come rilevato al punto 57 della presente sentenza, detta direttiva non solo ha modificato le definizioni di questi tre concetti di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/33, come modificata dalla direttiva 2019/1161, ma ha anche definito altri due concetti, vale a dire quelli di «veicolo pulito» e di «veicolo pesante a emissioni zero». Orbene, questi ultimi due concetti rivestono un’importanza fondamentale alla luce degli obiettivi della direttiva 2019/1161 ricordati al punto 92 della presente sentenza. 96 Inoltre, adottando la direttiva 2019/1161, il legislatore dell’Unione ha modificato altre disposizioni della direttiva 2009/33. 97 Orbene, come rilevato al punto 58 della presente sentenza, la Repubblica di Bulgaria non ha dimostrato che la normativa nazionale esistente garantisse l’attuazione di tutte le modifiche introdotte dalla direttiva 2019/1161. 98 Pertanto, la mancata adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al completo recepimento di tale direttiva è di rilevante gravità. 99 Per quanto concerne, poi, la durata dell’infrazione, è pacifico che, alla scadenza del termine di recepimento previsto all’articolo 2 della direttiva 2019/1161, ossia il 2 agosto 2021, la Repubblica di Bulgaria non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per garantire il recepimento di tale direttiva e, pertanto, non aveva neppure comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA]. 100 Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, la Repubblica di Bulgaria ha recepito in modo completo la direttiva 2019/1161 il 5 gennaio 2024 e, di conseguenza, l’inadempimento di cui trattasi è durato 885 giorni. 101 Infine, per quanto riguarda la determinazione della capacità finanziaria della Repubblica di Bulgaria, secondo la giurisprudenza della Corte non occorre tener conto, nel metodo di calcolo del fattore «n», dell’entità della popolazione di tale Stato membro, così come lo ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione del 2023 [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Direttiva informatori), C‑147/23 , EU:C:2024:346 , punti da 84 a 86 e 102 ]. 102 Per contro, occorre fare riferimento al PIL della Repubblica di Bulgaria quale fattore predominante. Al riguardo, si deve anche prendere in considerazione l’evoluzione recente del PIL di tale Stato membro, quale si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte [sentenza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale II), C‑123/22 , EU:C:2024:493 , punto 131 ]. 103 Tenuto conto di tali considerazioni e alla luce del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’articolo 260, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che, per quanto concerne la somma forfettaria di cui infligge il pagamento, essa non può fissare un importo superiore a quello indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve considerare che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe a quella che risulta dalla violazione dell’articolo 2 della direttiva 2019/1161 e che pregiudica la piena efficacia del diritto dell’Unione richiede l’imposizione di una somma forfettaria il cui importo dev’essere fissato in EUR 1593000. Sulle spese 104 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Bulgaria è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] europea del 6 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. 2) La Repubblica di Bulgaria è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea una somma forfettaria d’importo pari a EUR 1593000. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.