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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06310/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25735 /20 2 2 R.G. propost o da SALARs.r.l. in li quidazione in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore pro tempore - resistente - econtro [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttore protempore Oggetto: motivazione apparentedellasentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 - intimata - per la cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionaledel Lazio n. 1312 / 0 6 /2 2 depositata in data 21 / 03 / 20 2 2 , non notificata; uditala relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’11/ 12 /2025 Fattidi causa [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’intimazione di pagamento ad essanotificata in seguito all’emissione di sette cartelle di pagamento per IVA, IRES ed IRAP riferite ai periodi d’imposta dal 2004 al 2008, asserendodi non aver ricevuto gli atti presuppost i.

LaCTP di Roma accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio.

Conla sentenza ora gravata da impugnazione la CTR del Lazio ha accoltal’impugnazione.

Ricorre a questa Corte la società con nove motivi di doglianza illustratida memoria .

L’Agenzia delle Entrate resiste con atto di costituzione; il Riscossorenon ha svolto attività difensiva di fronte a questa Corte Ragionidella decisione Ilprimo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art.360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il collegio di merito motivato la decisionein modo meramente apparente in spregio all’art. 36 del d.

Lgs. n.546 del 1992.

Ilmotivo è fondato.

Lasentenza, a fronte dell’eccezione della contribuente avente per oggetto la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento qui impugnata, si limita a riformare la Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 decisione di promo grado “avendo gli uffici dimostrato le regolari notificheprodromiche e la non opposizione nei termini di legge”.

Orbene, è evidente che poiché con il ricorso introduttivo la contribuenteaveva lamentato il vizio di notifica delle cartelle , la CTR ha resomotivazione del tutto inesistente.

La sentenza, infatti, si pronuncia sullavalidità delle notifiche asserendone del tutto apoditticamente e con mera sua asserzione la validità , validità che sarebbe comprovata dalla documentazioneprodotta dall’Agenzia, senza né illustrare il contenuto di tale documentazione (neppure genericamente descritta) e senza spiegare le ragioni di tale assunto (Cass. n. 28864/2024 in fattispecie analoga).

Comehanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053/2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - devetrattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspett o materiale e grafico, ma anche nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietàed insuff icienza motivazionale (Cass. n. 23940/2017).

Solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionament o seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. n. 22232/2016).

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 L’assoluta mancanza in sentenza, in questo caso, di indicazioni relativealla data delle notifiche in argomento e al contenuto oltre che alla natura della documentazione prodotta per comprovarne la regolarità,rendono la pronuncia solo apparentemente motivata.

Ilsecondo motivo deduce la erroneità della sentenza ex art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo a tre cartelle , in ordine alle quali l’esame della documentazione prodotta in giudizio – secondo parte ricorrente – riguardante la notifica delle stesse avrebbe dovuto, se correttamente operato,condurre il giudice di merito a diverse conclusioni .

Ilterzo motivo lamenta la erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ad una delle cartelle contestate; si sostiene con tale mezzo di impugnazione che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto regolare la notifica dell’attoin argomento, in quanto perfezionata ad un indirizzo ove non si trovavala sede legale della società e non risultando in atti prova della notifica eseguita al legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. né degli ulterioriatti del procedimento notificatorio.

Ilquarto motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 60 c. 1 lett. b - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento a una delle cartelle per avere la sentenza di merito erroneamente ritenut o ben notificato tale atto, in realtà consegnato a un non meglio precisato soggetto, neppureindicato precisamente nella relata di notifica.

Ilquinto motivo si duole della erroneità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.140 c.p.c., dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973con riferimento a una delle cartelle per avere il Collegio di merito erroneamenteritenuto provata la corretta notifica dell’atto impugnato , Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 in quanto nella documentazione in atti risultava del tutto omessa l’indicazionedel soggetto destinatario.

Il sesto motivo di ricorso lamenta la erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.140 c.p.c. e dell’art. 145 c.p.c. per avere la pronuncia di appello erroneamenteritenuto corretta la notifica dell’atto in argomento ex art.140c.p.c. nei confronti d i una persona giuridica.

Il settimo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionedell’art. 140 c.p.c., dell’art. 145 c.p.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto provata la notifica di una ulteriorecartella.

L’ottavo motivo si duole della erroneità della sentenza ai sensi dell’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 60del d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo a una cartella per avere la sentenza impugnata mancato di rilevare – a fronte della consegna dell’atto impugnato a mani di [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi addetto alla ricezione della [OSCURATO:SOCIETA]. – il difetto della c.d.

“raccomandata informativa”di cui all’ultimo periodo dell’art. 60 c. 1 lett. b - bis del d.P.R. n.600 del 1973.

Ilnono motivo si incentra sulla nullità e/o erroneità della pronuncia di merito ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 16 bis c. 3 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 3 c. 3 del d.M. n. 163 del 2013 e dell’art. 10 del d.D. del Ministero dell’Economia e delle Finanze per avere il giudice di appello Erroneamente mancato di ritenere inammissibile la documentazione prodottadall'ufficio informato non consentito dalle ri d ette disposizioni in materiadi processo tributario telematico .

Allaluce della statuizione che precede, tutti i restanti motivi sono assorbiti, dal momento che la sussistenza del vizio motivazionale travolgela sentenza stessa e postula la necessità di un nuovo esame e Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 di una nuova determinazione della legittimità o meno dell’atto impugnato,da effettuarsi con un giudizio conforme ai principi di logica, completezzae chiarezza motivazionale.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25735 /20 2 2 R.G. propost o da SALARs.r.l. in li quidazione in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore pro tempore - resistente - econtro [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttore protempore Oggetto: motivazione apparentedellasentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 - intimata - per la cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionaledel Lazio n. 1312 / 0 6 /2 2 depositata in data 21 / 03 / 20 2 2 , non notificata; uditala relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’11/ 12 /2025 Fattidi causa [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’intimazione di pagamento ad essanotificata in seguito all’emissione di sette cartelle di pagamento per IVA, IRES ed IRAP riferite ai periodi d’imposta dal 2004 al 2008, asserendodi non aver ricevuto gli atti presuppost i. LaCTP di Roma accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio. Conla sentenza ora gravata da impugnazione la CTR del Lazio ha accoltal’impugnazione. Ricorre a questa Corte la società con nove motivi di doglianza illustratida memoria . L’Agenzia delle Entrate resiste con atto di costituzione; il Riscossorenon ha svolto attività difensiva di fronte a questa Corte Ragionidella decisione Ilprimo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art.360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il collegio di merito motivato la decisionein modo meramente apparente in spregio all’art. 36 del d. Lgs. n.546 del 1992. Ilmotivo è fondato. Lasentenza, a fronte dell’eccezione della contribuente avente per oggetto la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento qui impugnata, si limita a riformare la Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 decisione di promo grado “avendo gli uffici dimostrato le regolari notificheprodromiche e la non opposizione nei termini di legge”. Orbene, è evidente che poiché con il ricorso introduttivo la contribuenteaveva lamentato il vizio di notifica delle cartelle , la CTR ha resomotivazione del tutto inesistente. La sentenza, infatti, si pronuncia sullavalidità delle notifiche asserendone del tutto apoditticamente e con mera sua asserzione la validità , validità che sarebbe comprovata dalla documentazioneprodotta dall’Agenzia, senza né illustrare il contenuto di tale documentazione (neppure genericamente descritta) e senza spiegare le ragioni di tale assunto (Cass. n. 28864/2024 in fattispecie analoga). Comehanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053/2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - devetrattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspett o materiale e grafico, ma anche nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietàed insuff icienza motivazionale (Cass. n. 23940/2017). Solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionament o seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. n. 22232/2016). Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 L’assoluta mancanza in sentenza, in questo caso, di indicazioni relativealla data delle notifiche in argomento e al contenuto oltre che alla natura della documentazione prodotta per comprovarne la regolarità,rendono la pronuncia solo apparentemente motivata. Ilsecondo motivo deduce la erroneità della sentenza ex art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo a tre cartelle , in ordine alle quali l’esame della documentazione prodotta in giudizio – secondo parte ricorrente – riguardante la notifica delle stesse avrebbe dovuto, se correttamente operato,condurre il giudice di merito a diverse conclusioni . Ilterzo motivo lamenta la erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ad una delle cartelle contestate; si sostiene con tale mezzo di impugnazione che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto regolare la notifica dell’attoin argomento, in quanto perfezionata ad un indirizzo ove non si trovavala sede legale della società e non risultando in atti prova della notifica eseguita al legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. né degli ulterioriatti del procedimento notificatorio. Ilquarto motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 60 c. 1 lett. b - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento a una delle cartelle per avere la sentenza di merito erroneamente ritenut o ben notificato tale atto, in realtà consegnato a un non meglio precisato soggetto, neppureindicato precisamente nella relata di notifica. Ilquinto motivo si duole della erroneità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.140 c.p.c., dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973con riferimento a una delle cartelle per avere il Collegio di merito erroneamenteritenuto provata la corretta notifica dell’atto impugnato , Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 in quanto nella documentazione in atti risultava del tutto omessa l’indicazionedel soggetto destinatario. Il sesto motivo di ricorso lamenta la erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.140 c.p.c. e dell’art. 145 c.p.c. per avere la pronuncia di appello erroneamenteritenuto corretta la notifica dell’atto in argomento ex art.140c.p.c. nei confronti d i una persona giuridica. Il settimo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionedell’art. 140 c.p.c., dell’art. 145 c.p.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto provata la notifica di una ulteriorecartella. L’ottavo motivo si duole della erroneità della sentenza ai sensi dell’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 60del d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo a una cartella per avere la sentenza impugnata mancato di rilevare – a fronte della consegna dell’atto impugnato a mani di [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi addetto alla ricezione della [OSCURATO:SOCIETA]. – il difetto della c.d. “raccomandata informativa”di cui all’ultimo periodo dell’art. 60 c. 1 lett. b - bis del d.P.R. n.600 del 1973. Ilnono motivo si incentra sulla nullità e/o erroneità della pronuncia di merito ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 16 bis c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 3 c. 3 del d.M. n. 163 del 2013 e dell’art. 10 del d.D. del Ministero dell’Economia e delle Finanze per avere il giudice di appello Erroneamente mancato di ritenere inammissibile la documentazione prodottadall'ufficio informato non consentito dalle ri d ette disposizioni in materiadi processo tributario telematico . Allaluce della statuizione che precede, tutti i restanti motivi sono assorbiti, dal momento che la sussistenza del vizio motivazionale travolgela sentenza stessa e postula la necessità di un nuovo esame e Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 di una nuova determinazione della legittimità o meno dell’atto impugnato,da effettuarsi con un giudizio conforme ai principi di logica, completezzae chiarezza motivazionale. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restan
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