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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28864/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17253/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIAn. 2993 / 20 20 , depositata il 15/12/2020; Estratto di ruolo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del l ’Ente di Riscossioneavverso la sentenza della C.t.p. che , invece , aveva accolto il ricorso con il quale il contribuenteaveva impugnato l’estratto di ruolo relativo ad alcune cartelle rispetto alle quali allegava di ignora rne l’esistenzaed eccepiva la nullità o inesistenza della notifica .

2. La C.t.p. accoglieva il ricorso rilevando l’omessa notifica delle cartelle.

La C.t.r., dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, accoglieva l’appello rilevando che l’Agenzia aveva provato la notifica delle cartelle.

3. Il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4,cod. proc. civ. mancanza della motivazione emotivazione meramente apparente e si duole dell’omessa valutazione critica delle emergenze processuali e delle specifiche eccezioni indicate nelle controdeduzioniin appello

2. Con il secondo motivo denuncia in relazione all’art.360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza per avere la C.t.r. ritenuto che le cartelle fossero state notificate sebben e l’Ente non avesse provato la circostanza.

3. Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per avere ritenuto che le cartelle di pagamento fossero stateritualmente notificati benché depositatepresso l’ufficio postale per assenza temporanea del destinatario.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

4. Con il quarto motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per avere ritenuto che le cartelle fossero stati ritualmente notificati benchè l’Ente di Riscossine non avesse dato prova nè del deposito presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio, né della pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima. 5..

Con il quinto motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4,cod. proc. civ.. la nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC da un indirizzo noninserito nei pubblici elenchi Ipa.

6. Con il sesto motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto notificata le cartella di pagamento n. 06820150018157501, nonostante l’Ente non avesse depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

7. Con il settimo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 3 cod. proc. civ.la violazione e falsa applicaz ione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto riconosciuto l’interesse all’impugnazione del ruolo impugnato affermando che l’atto impugnato era preceduto dalla notifica delle cartelle pur in mancanza di prova e facendo riferimento ad una istanza di dilazione mai avanzata.

8. Il ricorso ha ad oggetto l’impugnativa de gli estratti di ruolo e delle sottese cartelle, che il contribuente assumeva mai notificate e e conosciute solo a seguito dell’acquisizione dei primi.

Sul punto deve rilevarsi che la C.t.r. si è pronunciata espressamente sulla questione dell’ammissibilità dell’impugnazione degli estratti d ruolo– che, invece, era stata contestata dall’Ufficio già in primo grado –e che detta statuizione, non essendo stata oggetto di contestazione in questo giudizio di cassazione, è coperta dal giudicato.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

9. Sempre in via preliminare,va dichiarata inammissibile, in quanto generica, l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse con riferimento a cinque dellecartelle asseritamente non notificate.

L’ente di riscossione evidenzia che per dette ultime il credito tributario èstato oggetto di stralcio ex art. 4 d.l. n 119 del 2018.

Tuttavia,l’omessa riproduzione integrale delle cartelle e, comunque, l’omessa indicazione, per ciascuna di esse, degli importi portati dalle stesse a titolo di sorte capitale, interessi, aggio e spese, impedisce di delibare sull’eccezione.

10. Il primo motivo, con il quale il contribuente denuncia error in procedendo per vizio della motivazione,è fondato restando assorbiti gli uleriori. 9.2.In primo luogo l a motivazione resa dalla C.t.r. è contradittoria laddove prima afferma che « risulta che, a quanto sostenuto dal contribuente nel proprio ricorso, l’atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle che l’Agenzia ha documentato con la produzione di apposita documentazione» e poi che «contrariamente, infatti, a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio ricorso, l’atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle».

In sintesi, la C.t.r. primasembra afferm a re che il contribuente avrebbe confermato la notifica delle cartelle e poi che l‘avrebbe contestata.

In secondo luogo -anche a ritenere che la prima delle affermazioni sopra riportate sia il frutto di un mero refuso atteso che la stessa controricorrente ha confermato che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva lamentato il vizio di notifica delle cartelle - deve rilevarsi che sul punto controverso la C.t.r. ha reso motivazione del tutto inesistente.

La sentenza, infatti, si pronuncia sulla validità delle notifiche, che sarebbe comprovata dalla documentazione prodotta dall’Agenzia,senza spiegare le ragioni di tale assunto.

Va evidenziato, per altro, che il contribuente,con le controdeduzioni in appello, aveva Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 contestato la validità della notifica in quanto eseguita in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e che la C.t.r. nulla ha esplicato sul punto.

In terzo luogo,la motivazione è incomprensibile laddove la C.t.r. fa riferimento ad un piano di dilazione che il contribuente avrebbe richiesto ed ottenuto,che appare estraneo al thema decidendum.

9.3. Vi è, pertanto, un'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che va ravvisata nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

10. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederàanche regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17253/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn. 2993 / 20 20 , depositata il 15/12/2020; Estratto di ruolo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del l ’Ente di Riscossioneavverso la sentenza della C.t.p. che , invece , aveva accolto il ricorso con il quale il contribuenteaveva impugnato l’estratto di ruolo relativo ad alcune cartelle rispetto alle quali allegava di ignora rne l’esistenzaed eccepiva la nullità o inesistenza della notifica . 2. La C.t.p. accoglieva il ricorso rilevando l’omessa notifica delle cartelle. La C.t.r., dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, accoglieva l’appello rilevando che l’Agenzia aveva provato la notifica delle cartelle. 3. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4,cod. proc. civ. mancanza della motivazione emotivazione meramente apparente e si duole dell’omessa valutazione critica delle emergenze processuali e delle specifiche eccezioni indicate nelle controdeduzioniin appello 2. Con il secondo motivo denuncia in relazione all’art.360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza per avere la C.t.r. ritenuto che le cartelle fossero state notificate sebben e l’Ente non avesse provato la circostanza. 3. Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per avere ritenuto che le cartelle di pagamento fossero stateritualmente notificati benché depositatepresso l’ufficio postale per assenza temporanea del destinatario. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 4. Con il quarto motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per avere ritenuto che le cartelle fossero stati ritualmente notificati benchè l’Ente di Riscossine non avesse dato prova nè del deposito presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio, né della pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima. 5.. Con il quinto motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4,cod. proc. civ.. la nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC da un indirizzo noninserito nei pubblici elenchi Ipa. 6. Con il sesto motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto notificata le cartella di pagamento n. 06820150018157501, nonostante l’Ente non avesse depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. 7. Con il settimo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 3 cod. proc. civ.la violazione e falsa applicaz ione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto riconosciuto l’interesse all’impugnazione del ruolo impugnato affermando che l’atto impugnato era preceduto dalla notifica delle cartelle pur in mancanza di prova e facendo riferimento ad una istanza di dilazione mai avanzata. 8. Il ricorso ha ad oggetto l’impugnativa de gli estratti di ruolo e delle sottese cartelle, che il contribuente assumeva mai notificate e e conosciute solo a seguito dell’acquisizione dei primi. Sul punto deve rilevarsi che la C.t.r. si è pronunciata espressamente sulla questione dell’ammissibilità dell’impugnazione degli estratti d ruolo– che, invece, era stata contestata dall’Ufficio già in primo grado –e che detta statuizione, non essendo stata oggetto di contestazione in questo giudizio di cassazione, è coperta dal giudicato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 9. Sempre in via preliminare,va dichiarata inammissibile, in quanto generica, l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse con riferimento a cinque dellecartelle asseritamente non notificate. L’ente di riscossione evidenzia che per dette ultime il credito tributario èstato oggetto di stralcio ex art. 4 d.l. n 119 del 2018. Tuttavia,l’omessa riproduzione integrale delle cartelle e, comunque, l’omessa indicazione, per ciascuna di esse, degli importi portati dalle stesse a titolo di sorte capitale, interessi, aggio e spese, impedisce di delibare sull’eccezione. 10. Il primo motivo, con il quale il contribuente denuncia error in procedendo per vizio della motivazione,è fondato restando assorbiti gli uleriori. 9.2.In primo luogo l a motivazione resa dalla C.t.r. è contradittoria laddove prima afferma che « risulta che, a quanto sostenuto dal contribuente nel proprio ricorso, l’atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle che l’Agenzia ha documentato con la produzione di apposita documentazione» e poi che «contrariamente, infatti, a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio ricorso, l’atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle». In sintesi, la C.t.r. primasembra afferm a re che il contribuente avrebbe confermato la notifica delle cartelle e poi che l‘avrebbe contestata. In secondo luogo -anche a ritenere che la prima delle affermazioni sopra riportate sia il frutto di un mero refuso atteso che la stessa controricorrente ha confermato che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva lamentato il vizio di notifica delle cartelle - deve rilevarsi che sul punto controverso la C.t.r. ha reso motivazione del tutto inesistente. La sentenza, infatti, si pronuncia sulla validità delle notifiche, che sarebbe comprovata dalla documentazione prodotta dall’Agenzia,senza spiegare le ragioni di tale assunto. Va evidenziato, per altro, che il contribuente,con le controdeduzioni in appello, aveva Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 contestato la validità della notifica in quanto eseguita in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e che la C.t.r. nulla ha esplicato sul punto. In terzo luogo,la motivazione è incomprensibile laddove la C.t.r. fa riferimento ad un piano di dilazione che il contribuente avrebbe richiesto ed ottenuto,che appare estraneo al thema decidendum. 9.3. Vi è, pertanto, un'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che va ravvisata nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). 10. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederàanche regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa c
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