CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16655/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11471/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. rap- presentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o presso laCancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:Consorzio -co- sti deducibili avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana , n. 110 1 / 5 /20 2 3 , depositata il 7 . 1 1 .20 2 3 e non notificata. Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana n. 110 1 /5/2023 depositata il 7.11.2023 veniva accolto l’appello dell’Agenzia dell e Entrate propost o avverso la sentenza dellaCommissione t ributaria provinciale di Grosseto n. 1 43 / 2 /20 2 1 aventead oggetto l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 201 4 . 2.In sentenza si legge che a seguito di un controllo nei confronti del ConsorzioGiglio veniva emesso il p.v.c. del l’11 aprile 201 9 con cui venivano contestati costi indeducibili ai fini delle II.DD., con corri- spondente IVA non detraibile , ed omessa documentazione e regi- strazionedi operazioni imponibili per IVA evasa. All’esitoe tenuto conto delle giustificazioni prodotte e documentate dalConsorzio, l’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accerta- mento con cui contestava alla società contribuente relativamente all’annodi imposta 201 4 maggiori imposte dirette, inclusa l’Irap, pari adeuro 336 . 905 , 14 ed IVA per euro 227 . 307 ,0 2 . 3.Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, limita- tamenteai costi, ritenuti non inerenti. I l giudice d'appello riformava inparte la decisione di primo grad o, confermando anche la ripresa peri costi non inerenti . 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente deducendo un unico motiv o , che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle Entrate concontroricorso. Considerato che: 1.Con un unico motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 d.P.R.n. 917/86 da parte della sentenza, nella parte in cui conferma lalegittimità di una ripresa a tassazione, per difetto di inerenza e motivain termini di non congruità del costo rispetto all’attività cor- rispondente svolta. L’accertamento dell’indeducibilità dei costi sa- rebbefondato su una valutazione inerente al quantum e alla antie- conomicitàdi questi ultimi, senza la necessaria valutazione del pa- rametro dell’inerenza sulla base del giudizio qualitativ o richiesto dallacostante interpretazione giurisprudenziale di legittimità. 2. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 2.1.Va innanzitutto ricordato che la condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 5 , sentenza n. 24880 del 2022) af- ferma,in tema di imposte sui redditi, che la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività esercitata, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale.Sono così esclusi quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione intermini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo un profiloqualitativo e non quantitativ o . La prova, in caso di contesta- zioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendoegli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concretadestinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. Inquesto contesto, la Corte ha anche più volte affermato (v. ad es. Sez. 5 , ordinanza n. 33568 del 2022) che l'antieconomicità di un costo- intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avutoriguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere daelemento sintomatico del difetto di inerenza. In questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, an- checon il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso con- trario,evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente.Dunque, è eccentrica rispetto alla giurisprudenza della Corte la prospettazione della ricorrente secondo cui l’argomento dell’antieconomicitàsarebbe privo di rilevanza in materia. 2.2.Ciò premesso , la censura non coglie la ratio decidendi espressa dal giudice imperniat a , in via primaria e in radice , sulla carenza di provadell’esistenza dei costi. La sentenza impugnata , sotto tale profilo , accerta che il Consorzio hafornito nella controversia una descrizione insufficiente delle atti- vità oggetto di fatturazione, « limitandosi a produrre solo un fac - si- mile di report indicante le operazioni giornaliere da eseguire ed un accordocon la [OSCURATO:PERSONA], in inglese, estremamente generico e privodi firma » (cfr. p.3 sentenza) . Ilgiudice, inoltre , afferma chiaramente l’inverosimiglianza dei costi riconducibilial coordinamento dell’attività dei consorziati ed alla ma- nutenzionedei mezzi, tenuto conto del rapporto tra il loro ammon- tarecomplessivo ed il fatto che i costi imputabili a prestazioni rese dauna sola persona fisica. È irrilevante il presunto errore numerico commesso dal Giudice di appello(più di euro 4 6 0.000,00, nel solo anno d’imposta oggetto di accertamento secondo l’accertamento della sentenza, una somma inferioreper il Consorzio visto che il rilievo di cui si controverte è pari a191.00 0 euro), come dedotto in ricorso e ulteriormente elaborato nellamemoria illustrativa . Infatti,la ragione primari a del mancato riconoscimento della dedu- cibilità dei costi è stat a individuat a dal giudice nella mancanza di certezzadell’esistenza dei costi della cui deducibilità si tratta, e con- seguenteimpossibilità che gli stessi siano quantificabili , profilo non specificamentecensurato con il motivo in disamina . È poi di merito e non attiene ad un capo della sentenza impugnata l’argomenta- zione,contenuta in memoria, secondo cui se fosse stata contestata dell’Agenziain fase amministrativa l’esistenza del costo questo sa- rebbestato ripreso a tassazione interamente . 3. Il ricorso è perciòrigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso e condanna partericorrente alla rifu sione delle spese di lite, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per i