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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34089/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4382/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/2022 depositata il 23 settembre 2022 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] II di Milano dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di produzione di casseforme speciali in ferro, un avviso di accertamento mediante il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2014, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 per omissione degli adempimenti connessi all’inversione contabile ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cd. reverse charge), con riferimento a fatture passive emesse nei suoi confronti da un fornitore residente in Indonesia. 1.1 La pretesa impositiva si fondava sul disconoscimento della deducibilità del costo di 176.750 euro, corrispondente all’ammontare delle provvigioni che la contribuente assumeva di aver corrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la procurata conclusione di un’operazione commerciale con la VTB Leasing, società residente in Bielorussia, avente ad oggetto la fornitura di casseforme per traverse ferroviarie in cambio del corrispettivo di 1.767.500 euro.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione di primo grado veniva, però, in sèguito parzialmente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3632/2022 del 23 settembre 2022, annullava la ripresa a tassazione del detto costo di 176.750 euro, confermando, invece, la sanzione irrogata alla contribuente per inadempimenti connessi all’applicazione del reverse charge.

4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 115 e 132 [comma 2] n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 1 [recte: 2 - n.d.r.], n. 4) e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’impugnata decisione risulterebbe affetta da nullità «per non aver correttamente individuato l’oggetto del contendere e per aver deciso su una questione di fatto […]non in contestazione», e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse realmente intrattenuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2 I giudici regionali avrebbero tralasciato di considerare che «circostanza controversa era […] quella, diversa, relativa alla effettiva esecuzione della specifica prestazione di intermediazione fatturata» dalla [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente compensata con il pagamento di una provvigione pari al 10 per cento dell’importo del contratto di fornitura concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la bielorussa VTB Leasing, corrispondente al costo portato in deduzione dalla contribuente. 1.3 La motivazione della sentenza risulterebbe, inoltre, apodittica, avendo la Corte regionale sic et simpliciter affermato che l’esistenza e l’inerenza del dettocosto era no comprovat e dalle 37 mail scambiate dalla contribuentecon la [OSCURATO:SOCIETA]., senza minimamente curarsi di «verificare il contenuto della predetta documentazione», la quale si riferiva esclusivamente «alla consulenza, anche linguistica», prestata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al contratto di fornitura in questione, «e non alla diversa e contestata attività di intermediazione e procacciamento dell’affare».

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c.. 2.1 Viene rimproverato alla CGT-2 di aver erroneamente ritenuto dimostrata l’esistenza e l’inerenza della prestazione di servizi fatturata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur in mancanza di idonea documentazione di supporto.

3. In applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e applicabile anche nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. n. 11458/2018, Cass. n. 363/2019, Cass.n. 15607/2024), conviene esaminare con priorità il secondo motivo. 3.1 Diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, tale motivo è anzitutto ammissibile poichè non mira a sollecitare un non consentito riesame della valutazione delle risultanze probatorie compiuta dalla CGT-2, ma è diretto a far emergere il preteso errore di diritto commesso dai giudici di secondo grado nell’interpretazione e applicazione delle norme regolanti l’attribuzione e il contenuto dell’onere della prova in tema di costi deducibili. 3.2 Oltre che ammissibile, esso appare fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle censure svolte con il primo mezzo di gravame. 3.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di contestazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], l’onere della prova dell’inerenza dei costi portati in deduzione è a carico del contribuente, il quale deve documentare l’imponibile maturato, l’esistenza e la natura di tali costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 6235/2025, Cass. n. 16655/2025, Cass. n. 26312/2025) 3.4 In proposito, è stato precisato che, ai fini dell’assolvimento dell’onere anzidetto, non può ritenersi sufficiente la produzione di fatture recanti una descrizione estremamente generica delle prestazioni rese o la semplice contabilizzazione della spesa, ove queste non siano corroborate da altra documentazione da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della spesa (cfr., ex multis, Cass. n. 13764/2025, Cass. n. 16207/2025, Cass. n. 22156/2025, Cass. n. 26434/2025). 3.5 Tanto premesso, nel caso di specie i giudici regionali si sono limitati ad osservare, a sostegno della decisione assunta: -che «l’importo recuperato e [ra] relativo ad una fattura emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di Pesaro per la... vendita ad un cliente bielorusso a sèguito della stipula di un contratto del 13 gennaio 2014 per la fornitura... con la società VTB Leasing di Minsk»; - che «non p [oteva] essere esclus [o] a priori quanto po [te] ss [e] essere stata determinante l’attività svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per l’acquisizione del contratto e neppure [si poteva] ritenere eccessiva la provvigione maturata e liquidata nella misura del 10%, se rapportata al guadagno realizzato dalla società appellante nell’eseguire il contratto di fornitura»; - che, «inoltre, agli atti risulta [va] no prodotte 37 mail risalenti al periodo in questione, che attesta[va]no l’esistenza e l’effettività dei rapporti intercorsi tra le parti»; - che «l’operazione» , come condivisibilmente dedotto dalla contribuente, «e[ra] più che giustificata dall’emissione della fattura, che rappresenta[va] un ricavo per la società emittente da assoggettare a tassazione, e, per contro, non si comprende[va] come non po [te] ss [e] essere considerato un costo dalla controparte». 3.6 Dal tenore delle argomentazioni sopra trascritte risulta evidente come l’impugnata sentenza non abbia fatto corretta applicazione delle richiamate regulae iuris. 3.7 Invero, il collegio d’appello ha ritenuto che la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza e l’inerenza dei costi di cui si discute, senza farsi carico di verificare se l’attività di intermediazione asseritamente prestata dalla prima in favore della seconda nella conclusione del contratto di fornitura con la VTB Leasing trovasse adeguato riscontro in ulteriore documentazione di supporto.

Lungi dall’effettuare, su tale specifico punto, i necessari approfondimenti, i giudici a quibus si sono persino espressi in forma incerta e dubitativa («non può essere esclus[o] a priori quanto possa essere stata determinante l’attività svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per l’acquisizione del contratto»). 3.8 Del tutto generico si rivela, inoltre, il riferimento operato in sentenza alle 37 mail «attesta [nti] l’esistenza e l’effettività dei rapporti intercorsi tra le parti», non avendo la CGT-2 dato conto del contenuto di quei documenti né tampoco apprezzato la loro concreta idoneità probatoria, intesa come attitudine a dimostrare il reale svolgimento della contestata attività di intermediazione. 3.9 Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare, dunque, configurabile il prospettato error in iudicando.

4. Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata pronuncia con rinvio alla CGT-2 della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit..

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4382/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/2022 depositata il 23 settembre 2022 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] II di Milano dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di produzione di casseforme speciali in ferro, un avviso di accertamento mediante il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2014, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 per omissione degli adempimenti connessi all’inversione contabile ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cd. reverse charge), con riferimento a fatture passive emesse nei suoi confronti da un fornitore residente in Indonesia. 1.1 La pretesa impositiva si fondava sul disconoscimento della deducibilità del costo di 176.750 euro, corrispondente all’ammontare delle provvigioni che la contribuente assumeva di aver corrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la procurata conclusione di un’operazione commerciale con la VTB Leasing, società residente in Bielorussia, avente ad oggetto la fornitura di casseforme per traverse ferroviarie in cambio del corrispettivo di 1.767.500 euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano, che respingeva il suo ricorso. 3. La decisione di primo grado veniva, però, in sèguito parzialmente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3632/2022 del 23 settembre 2022, annullava la ripresa a tassazione del detto costo di 176.750 euro, confermando, invece, la sanzione irrogata alla contribuente per inadempimenti connessi all’applicazione del reverse charge. 4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 7. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 115 e 132 [comma 2] n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 1 [recte: 2 - n.d.r.], n. 4) e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’impugnata decisione risulterebbe affetta da nullità «per non aver correttamente individuato l’oggetto del contendere e per aver deciso su una questione di fatto […]non in contestazione», e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse realmente intrattenuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2 I giudici regionali avrebbero tralasciato di considerare che «circostanza controversa era […] quella, diversa, relativa alla effettiva esecuzione della specifica prestazione di intermediazione fatturata» dalla [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente compensata con il pagamento di una provvigione pari al 10 per cento dell’importo del contratto di fornitura concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la bielorussa VTB Leasing, corrispondente al costo portato in deduzione dalla contribuente. 1.3 La motivazione della sentenza risulterebbe, inoltre, apodittica, avendo la Corte regionale sic et simpliciter affermato che l’esistenza e l’inerenza del dettocosto era no comprovat e dalle 37 mail scambiate dalla contribuentecon la [OSCURATO:SOCIETA]., senza minimamente curarsi di «verificare il contenuto della predetta documentazione», la quale si riferiva esclusivamente «alla consulenza, anche linguistica», prestata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al contratto di fornitura in questione, «e non alla diversa e contestata attività di intermediazione e procacciamento dell’affare». 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c.. 2.1 Viene rimproverato alla CGT-2 di aver erroneamente ritenuto dimostrata l’esistenza e l’inerenza della prestazione di servizi fatturata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur in mancanza di idonea documentazione di supporto. 3. In applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e applicabile anche nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. n. 11458/2018, Cass. n. 363/2019, Cass.n. 15607/2024), conviene esaminare con priorità il secondo motivo. 3.1 Diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, tale motivo è anzitutto ammissibile poichè non mira a sollecitare un non consentito riesame della valutazione delle risultanze probatorie compiuta dalla CGT-2, ma è diretto a far emergere il preteso errore di diritto commesso dai giudici di secondo grado nell’interpretazione e applicazione delle norme regolanti l’attribuzione e il contenuto dell’onere della prova in tema di costi deducibili. 3.2 Oltre che ammissibile, esso appare fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle censure svolte con il primo mezzo di gravame. 3.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di contestazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], l’onere della prova dell’inerenza dei costi portati in deduzione è a carico del contribuente, il quale deve documentare l’imponibile maturato, l’esistenza e la natura di tali costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 6235/2025, Cass. n. 16655/2025, Cass. n. 26312/2025) 3.4 In proposito, è stato precisato che, ai fini dell’assolvimento dell’onere anzidetto, non può ritenersi sufficiente la produzione di fatture recanti una descrizione estremamente generica delle prestazioni rese o la semplice contabilizzazione della spesa, ove queste non siano corroborate da altra documentazione da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della spesa (cfr., ex multis, Cass. n. 13764/2025, Cass. n. 16207/2025, Cass. n. 22156/2025, Cass. n. 26434/2025). 3.5 Tanto premesso, nel caso di specie i giudici regionali si sono limitati ad osservare, a sostegno della decisione assunta: -che «l’importo recuperato e [ra] relativo ad una fattura emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di Pesaro per la... vendita ad un cliente bielorusso a sèguito della stipula di un contratto del 13 gennaio 2014 per la fornitura... con la società VTB Leasing di Minsk»; - che «non p [oteva] essere esclus [o] a priori quanto po [te] ss [e] essere stata determinante l’attività svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per l’acquisizione del contratto e neppure [si poteva] ritenere eccessiva la provvigione maturata e liquidata nella misura del 10%, se rapportata al guadagno realizzato dalla società appellante nell’eseguire il contratto di fornitura»; - che, «inoltre, agli atti risulta [va] no prodotte 37 mail risalenti al periodo in questione, che attesta[va]no l’esistenza e l’effettività dei rapporti intercorsi tra le parti»; - che «l’operazione» , come condivisibilmente dedotto dalla contribuente, «e[ra] più che giustificata dall’emissione della fattura, che rappresenta[va] un ricavo per la società emittente da assoggettare a tassazione, e, per contro, non si comprende[va] come non po [te] ss [e] essere considerato un costo dalla controparte». 3.6 Dal tenore delle argomentazioni sopra trascritte risulta evidente come l’impugnata sentenza non abbia fatto corretta applicazione delle richiamate regulae iuris. 3.7 Invero, il collegio d’appello ha ritenuto che la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza e l’inerenza dei costi di cui si discute, senza farsi carico di verificare se l’attività di intermediazione asseritamente prestata dalla prima in favore della seconda nella conclusione del contratto di fornitura con la VTB Leasing trovasse adeguato riscontro in ulteriore documentazione di supporto. Lungi dall’effettuare, su tale specifico punto, i necessari approfondimenti, i giudici a quibus si sono persino espressi in forma incerta e dubitativa («non può essere esclus[o] a priori quanto possa essere stata determinante l’attività svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per l’acquisizione del contratto»). 3.8 Del tutto generico si rivela, inoltre, il riferimento operato in sentenza alle 37 mail «attesta [nti] l’esistenza e l’effettività dei rapporti intercorsi tra le parti», non avendo la CGT-2 dato conto del contenuto di quei documenti né tampoco apprezzato la loro concreta idoneità probatoria, intesa come attitudine a dimostrare il reale svolgimento della contestata attività di intermediazione. 3.9 Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare, dunque, configurabile il prospettato error in iudicando. 4. Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata pronuncia con rinvio alla CGT-2 della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle