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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13764/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14615/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec , che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 508/ 01/ 21 depositata il 06/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 508/01/21 del 06/12/2021, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 89/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico (oggi in liquidazione, di seguito TC) nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA concernenti gli anni d’imposta 2013-2015. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società in ragione della contestazione di costi ritenuti indeducibili e afferenti all’acquisto di carburante. 1.2.La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) «il giudizio di deducibilità di un costo per inerenza riguarda[va] la natura del bene o del servizio e il suo rapporto con l’attività d’impresa, da valutarsi in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa [era] stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell’impresa stessa»; b) nel caso di specie la società svolgeva attività di autotrasporto, sicché l’acquisto di carburante era intrinsecamente legato all’attività svolta; c) inoltre, dalla documentazione prodotta si evinceva che la società contribuente aveva documentato i costi per l’acquisto del carburante. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. 3.TC resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio della doppia conforme. 1.1.Invero, il principio per il quale non è possibile proporre ricorso in cassazione nel caso di doppia conforme di merito, sicuramente applicabile anche al giudizio tributario, riguarda, peraltro, esclusivamente la proposizione di vizi di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014). 1.2.Nel caso di specie, invece, AE ha proposto una censura di violazione di legge. 2.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, commi 1 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la natura della spesa sostenuta da TC integrasse ex se i requisiti di inerenza e certezza necessari a ritenere deducibili i costi per il carburante, peraltro giustificati da fatture irregolari, non indicando la targa dell’automezzo cui il carburante era destinato. 2.1.Il motivo, ammissibile in quanto sufficientemente specifico, è altresì fondato. 2.2.La ricorrente ha comprovato che le contestazioni mosse da AE a TC non riguardano, sic et simpliciter, l’inerenza di parte dei costi sostenuti dalla società contribuente per l’acquisto di carburante all’attività di impresa (inerenza astrattamente sussistente, come chiarito anche dalla sentenza impugnata), ma involgono la certezza stessa del costo, sia perché alcune fatture non riportano l’indicazione della targa dell’automezzo che ha usufruito del carburante acquistato, sia perché i consumi di carburante non sono compatibili con gli effettivi chilometri percorsi dagli automezzi nella disponibilità della controricorrente. 2.3.Orbene, da un lato, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale, in tema di imposte dirette ed IVA, il contribuente è onerato di comprovare, con idonea documentazione, l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, con la conseguenza che, laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità di dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell'IVA (cfr. Cass. n. 15616 del 22/07/2020). 2.4.Dall’altro, la CTR non ha tenuto conto delle contestazioni dell’ufficio concernenti la effettiva utilizzazione del carburante acquistato per l’esercizio dell’attività d’impresa, contestazioni fondate su presunzione certamente dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 3.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Mol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14615/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec , che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 508/ 01/ 21 depositata il 06/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 508/01/21 del 06/12/2021, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 89/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico (oggi in liquidazione, di seguito TC) nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA concernenti gli anni d’imposta 2013-2015. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società in ragione della contestazione di costi ritenuti indeducibili e afferenti all’acquisto di carburante. 1.2.La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) «il giudizio di deducibilità di un costo per inerenza riguarda[va] la natura del bene o del servizio e il suo rapporto con l’attività d’impresa, da valutarsi in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa [era] stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell’impresa stessa»; b) nel caso di specie la società svolgeva attività di autotrasporto, sicché l’acquisto di carburante era intrinsecamente legato all’attività svolta; c) inoltre, dalla documentazione prodotta si evinceva che la società contribuente aveva documentato i costi per l’acquisto del carburante. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. 3.TC resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio della doppia conforme. 1.1.Invero, il principio per il quale non è possibile proporre ricorso in cassazione nel caso di doppia conforme di merito, sicuramente applicabile anche al giudizio tributario, riguarda, peraltro, esclusivamente la proposizione di vizi di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014). 1.2.Nel caso di specie, invece, AE ha proposto una censura di violazione di legge. 2.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, commi 1 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la natura della spesa sostenuta da TC integrasse ex se i requisiti di inerenza e certezza necessari a ritenere deducibili i costi per il carburante, peraltro giustificati da fatture irregolari, non indicando la targa dell’automezzo cui il carburante era destinato. 2.1.Il motivo, ammissibile in quanto sufficientemente specifico, è altresì fondato. 2.2.La ricorrente ha comprovato che le contestazioni mosse da AE a TC non riguardano, sic et simpliciter, l’inerenza di parte dei costi sostenuti dalla società contribuente per l’acquisto di carburante all’attività di impresa (inerenza astrattamente sussistente, come chiarito anche dalla sentenza impugnata), ma involgono la certezza stessa del costo, sia perché alcune fatture non riportano l’indicazione della targa dell’automezzo che ha usufruito del carburante acquistato, sia perché i consumi di carburante non sono compatibili con gli effettivi chilometri percorsi dagli automezzi nella disponibilità della controricorrente. 2.3.Orbene, da un lato, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale, in tema di imposte dirette ed IVA, il contribuente è onerato di comprovare, con idonea documentazione, l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, con la conseguenza che, laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità di dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell'IVA (cfr. Cass. n. 15616 del 22/07/2020). 2.4.Dall’altro, la CTR non ha tenuto conto delle contestazioni dell’ufficio concernenti la effettiva utilizzazione del carburante acquistato per l’esercizio dell’attività d’impresa, contestazioni fondate su presunzione certamente dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 3.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Mol
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