Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:450
Testo integrale del provvedimento
62023CO0446_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 29 maggio 2024 –
Warmeston
(causa C-446/23) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuti per le energie rinnovabili – Costruzione di una centrale di cogenerazione – Decisione C(2017) 8456 final – Modifiche del regime di aiuti estone per le fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione – Punti 42 e 43 – Nozioni di “progetto” e di “avvio dei lavori” – Natura e accuratezza dell’esame che dev’essere effettuato dall'autorità nazionale competente»
1.
Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punti 27 e 28)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti a favore dell'ambiente – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente – Aiuti per il funzionamento della produzione di energie rinnovabili – Nozione di avvio dei lavori – Valutazione – Criteri – Nozioni riguardanti il solo impianto di produzione di energia ad esclusione di altri impianti economicamente collegati ad esso
(Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2014/C 200/01)
(v. punti 30-35, 37-45, dispositivo 1 e 2)
Dispositivo
1)
La nozione di «progetto», ai sensi del punto 42 della decisione C(2017) 8456 final della Commissione, del 6 dicembre 2017, relativa alle modifiche del regime di sostegno estone per le fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione, e quella di «avvio dei lavori», ai sensi del punto 43 di detta decisione e del punto 19, n. 44, della comunicazione della Commissione, intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020»,
devono essere interpretate nel senso che:
esse riguardano il solo impianto per la produzione di energia, senza che abbia rilevanza a tal riguardo la circostanza che un siffatto impianto possa inserirsi nell’ambito di progetti di investimento più ampi, comprendenti altri impianti, se del caso, economicamente e/o tecnicamente collegati a detto impianto per la produzione di energia, che siano parte integrante di un progetto globale di investimento e possano rendere più redditizia la gestione di detti impianti.
2)
Nel contesto del punto 42 della decisione C(2017) 8456 final, la nozione di «avvio dei lavori», ai sensi del punto 43 di detta decisione e del punto 19, n. 44, della suddetta disciplina, dev’essere interpretata nel senso che, affinché un siffatto avvio sia riconosciuto valido,
–
lo Stato membro interessato non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un effetto stimolante dell’aiuto richiesto, dato che la valutazione incombente all’autorità nazionale competente verte esclusivamente sull’esistenza o meno di un legittimo affidamento del committente nella concessione di detto aiuto;
–
è necessario esaminare, in ciascun caso, se il progetto si trovasse in una fase di sviluppo tale da far apparire assai probabile un suo proficuo completamento e se detto progetto abbia raggiunto uno stato di avanzamento tale da permettere di assimilare il committente a un produttore esistente di energia rinnovabile;
–
occorre tener conto della quota rappresentata dagli investimenti realizzati, dagli impegni assunti, dai lavori di costruzione effettuati e dalle spese affrontate rispetto al valore totale di detto progetto al fine di determinare, in particolare, se gli impegni assunti fossero sufficientemente significativi, in considerazione della loro natura e del loro costo, rispetto al volume totale del progetto di investimento in questione;
–
occorre valutare la fase di sviluppo di un progetto di investimento, eventualmente, alla luce di ciascuna ipotesi rientrante in tale nozione; e
–
vanno presi in considerazione solo gli impegni assunti riguardo al progetto di investimento relativo all’impianto stesso per la produzione di energia elettrica, senza tener conto degli impegni assunti in merito ad altri impianti che facciano parte di un progetto di investimento globale.
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1
) GU C del 9.10.2023.