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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 17736/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1900-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale - Condivisione della prestazione – Codatorialità – Obbligazione solidale del datore di lavoro sostanziale R.G.N.1900/2023 Cron.

Rep.

Ud.08/05/2024 CC avverso la sentenza n. 2638/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 590/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra SDA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro con l'appellante dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ordinava a SDA [OSCURATO:PERSONA] di riassumere l'appellante con l'ultimo inquadramento contrattuale e dicorrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto a quella dell'effettiva riassunzione, detratto quanto nelle more percepito, oltre accessori; 2.la Corte distrettuale, per quanto qui rileva, a fronte della domanda del lavoratore, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] dal 2003 con inquadramento nella 3a cat.

CCNL Industria e mansioni, dapprima, di gestione e lavorazione dei reclami, e , successivamente, di team leader presso il call center SDA/[OSCURATO:PERSONA] di Roma, licenziato con lettera 2.8.2016 nell'ambito di procedura collettiva per riduzione del personale degli addetti alla commessa SDA/Poste, respingeva (a differenza del Tribunale) l’eccezione di giudicato esterno rispetto all'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], non opposta, con cui il licenziamento collettivo intimato anche al ricorrente era stato dichiarato illegittimo con conseguente reintegrazione alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava altresì le eccezioni di giudicato interno e di decadenza ex art. 32 legge 183/2010;con articolata ricostruzione in fatto sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte, distinguendo la codatorialità dall'intermediazione illecita di manodopera o dalla somministrazione irregolare alla luce della giurisprudenza di questa Corte, perveniva all’accertamento dell'effettiva esistenza dell’invocato centro unitario di imputazione tra le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SDA [OSCURATO:PERSONA] rispetto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, formalmente intercorso con la sola [OSCURATO:PERSONA] (poi in fallimento), ma da imputare anche a SDA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; in ragione dell'accertata codatorialità, attribuiva in via solidale a tutte le tre società le obbligazioni derivanti dal dedotto rapporto di lavoro; conseguentemente accoglieva la richiesta di ripristino avanzata nei confronti di SDA [OSCURATO:PERSONA], in forza del vincolo di solidarietà, del ruolo da questa rivestito all'interno dell'unico centro di imputazione, dell'assenza di un valido atto interruttivo proveniente dall’effettivo datore di lavoro, e comunque tenuto conto dell’illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla società poi fallita; 3.avverso tale sentenza SDA [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], il fallimento [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione non si sono costituite nel grado; entrambe le parti costituite nel presente giudizio hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c.; si sostiene che la sentenza impugnata è viziata laddove, pur dando atto del giudicato formatosi sull’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio ex art. 1, comma 47 ss., della legge n. 92/2012 promosso dal lavoratore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l’illegittimità del suo licenziamento, disponendone la reintegrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ha, poi, escluso che tale accertamento potesse ritemersi preclusivo delle domande avanzate nel presente giudizio volte a ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a SDA; 2.il motivo è infondato; 3.come già affermato da questa Corte in fattispecie similare (Cass. n. 32412/2023), a fronte del recesso del formale datore di lavoro era interesse del lavoratore salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione, facendo valere l'invalidità del recesso intimato dall'apparente datore di lavoro; tuttavia, ciò non significa rinunciare all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di quello che si ritiene essere l'effettivo datore di lavoro, come nel caso di specie; pertanto, non sussiste preclusione rispetto alla possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di codatorialità, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro; 4.con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 342 e 346 c.p.c., là dove è stata disattesa l’eccezione di giudicato interno sollevata da SDA per non avere il lavoratore, con l’appello, formulato specifica censura avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva affermato che il giudicato formatosi sull’ordinanza emessa all’esito del giudizio sul licenziamento collettivo, avrebbe precluso, comunque, anche l’accoglimento delle domande dirette all’accertamento, in subordine, di [OSCURATO:PERSONA] quale datore di lavoro; 5.il motivo è infondato; 6.come già rilevato nella sentenza impugnata (§ 5.2), in riferimento ad analoga eccezione formulata in tale grado di giudizio, con l'appello il lavoratore ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto preclusivo il giudicato, integralmente riproponendo il contenuto del ricorso introduttivo e le conclusioni originarie, ed insistendo sull'accertamento di un rapporto di codatorialità tra il formale datore di lavoro ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e SDA, così adempiendo ai propri oneri di devoluzione e specificità in appello; 7.con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2082, 2086, 2094 e 1344 c.c.; si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata là dove è stata affermata la configurabilità di un unico centro di imputazione di interessi tra SDA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; che non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere provato che le tre società di cui trattasi fossero contraddistinte da un’unica struttura organizzativa e produttiva, o afferente l’integrazione tra le attività esercitate, il correlativo interesse comune, il coordinamento tecnico ed amministrativo – finanziario di un unico soggetto direttivo; che le circostanze valorizzate dalla sentenza non sono idonee a configurare gli elementi tipici che contraddistinguono la fattispecie costituita dall’unicità del centro di interessi; che l’operazione di esternalizzazione del servizio con affidamento in appalto dello stesso servizio al terzo cessionario del ramo di azienda è comunemente effettuata nel settore dei servizi e, lungi dal rappresentare indice di un unico centro di imputazione, è indicativa di un’organizzazione che porta a differenziare le attività tra soggetti autonomi e distinti, per una migliore valorizzazione di specifiche professionalità; che l’utilizzazione del lavoratore non era contemporanea e indifferenziata in concreto, essendo emersa, al più, la commistione nell’utilizzo del personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 8.il motivo è parimenti infondato; 9.la Corte territoriale ha ampiamente richiamato la motivazione della sentenza di questa Corte n. 267/2019, cui il Collegio intende dare continuità(anche con riferimento alle motivazioni ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); 10.detta pronuncia ha chiarito che la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali; 11.dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale quanto alla costruzione del rapporto di lavoro in cui la parte datoriale sia rappresentata da una pluralità di imprese, si precisa che l'iniziale approccio della giurisprudenza era incentrato sulle frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate all’elusione di norme imperative; in tale contesto, il collegamento economico - funzionale tra imprese, ai fini dell’individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v., ad.es, Cass. n. 19023/2017, n. 26346/2016, n. 3482/2013, n. 25763/2009, n. 11107/2006); 12.tali caratteristiche fattuali sono poi state sganciate dalla necessità di prova dell’abusiva frammentazione societaria, nel senso dell’ammissione di una codatorialità in riferimento anche a gruppi genuini, anche sulla scia della nozione di "direzione e coordinamento" di società, introdotta nell'art. 2497 c.c., in coerenza col peso attribuito dall'ordinamento europeo alla nozione di gruppo di imprese; 13.dato quindi atto (cfr. Cass. n. 5126/2022, n. 25270/2011) che il fenomeno dell'integrazione societaria può evolversi in forme molteplici, non necessariamente di strumentalizzazione della struttura di gruppo, ma anche di fisiologica integrazione, in presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, può esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone giuridiche, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro; 14.dunque, valorizzando proprio gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, quali tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, nel momento in cui venga accertata (con specifico riguardo al rapporto di lavoro e dall’angolazione del lavoratore) l’utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema dell’obbligazione soggettivamente complessa (cfr. Cass. n. 17775/2016);15.in sintesi, la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali; 16.a tale accertamento nel caso concreto ha proceduto la Corte di Roma, con accertamento, appunto, in fatto, privo di vizi logici e giuridici e non suscettibile di censure in questa sede, inducendo, da una serie di elementi tanto riguardanti le mansioni svolte dal lavoratore, quanto riguardanti i rapporti tra le società, l'esistenza di una fattispecie di codatorialità, in coerenza con i principi di diritto sopra enunciati, il che porta ad escludere le violazioni di legge oggetto del motivo di ricorso in esame; 17.sussiste riserva al giudice di merito dell’accertamento di fatto sugli elementi di collegamento fra le società, essendo possibile concepire un’impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità, in base al principio di effettività (v.

Cass. n. 13207/2022 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché, dal punto di vista processuale, Cass. n. 6664/2019, secondo cui, nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale); 18.censurando l’apprezzamento di elementi fattuali, pertanto, parte ricorrente non prospetta un vizio di sussunzione, ma di valutazione del merito, al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, 19.in ragione della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 20.sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1900-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale - Condivisione della prestazione – Codatorialità – Obbligazione solidale del datore di lavoro sostanziale R.G.N.1900/2023 Cron. Rep. Ud.08/05/2024 CC avverso la sentenza n. 2638/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 590/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra SDA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro con l'appellante dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ordinava a SDA [OSCURATO:PERSONA] di riassumere l'appellante con l'ultimo inquadramento contrattuale e dicorrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto a quella dell'effettiva riassunzione, detratto quanto nelle more percepito, oltre accessori; 2.la Corte distrettuale, per quanto qui rileva, a fronte della domanda del lavoratore, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] dal 2003 con inquadramento nella 3a cat. CCNL Industria e mansioni, dapprima, di gestione e lavorazione dei reclami, e , successivamente, di team leader presso il call center SDA/[OSCURATO:PERSONA] di Roma, licenziato con lettera 2.8.2016 nell'ambito di procedura collettiva per riduzione del personale degli addetti alla commessa SDA/Poste, respingeva (a differenza del Tribunale) l’eccezione di giudicato esterno rispetto all'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], non opposta, con cui il licenziamento collettivo intimato anche al ricorrente era stato dichiarato illegittimo con conseguente reintegrazione alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava altresì le eccezioni di giudicato interno e di decadenza ex art. 32 legge 183/2010;con articolata ricostruzione in fatto sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte, distinguendo la codatorialità dall'intermediazione illecita di manodopera o dalla somministrazione irregolare alla luce della giurisprudenza di questa Corte, perveniva all’accertamento dell'effettiva esistenza dell’invocato centro unitario di imputazione tra le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SDA [OSCURATO:PERSONA] rispetto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, formalmente intercorso con la sola [OSCURATO:PERSONA] (poi in fallimento), ma da imputare anche a SDA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; in ragione dell'accertata codatorialità, attribuiva in via solidale a tutte le tre società le obbligazioni derivanti dal dedotto rapporto di lavoro; conseguentemente accoglieva la richiesta di ripristino avanzata nei confronti di SDA [OSCURATO:PERSONA], in forza del vincolo di solidarietà, del ruolo da questa rivestito all'interno dell'unico centro di imputazione, dell'assenza di un valido atto interruttivo proveniente dall’effettivo datore di lavoro, e comunque tenuto conto dell’illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla società poi fallita; 3.avverso tale sentenza SDA [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], il fallimento [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione non si sono costituite nel grado; entrambe le parti costituite nel presente giudizio hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c.; si sostiene che la sentenza impugnata è viziata laddove, pur dando atto del giudicato formatosi sull’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio ex art. 1, comma 47 ss., della legge n. 92/2012 promosso dal lavoratore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l’illegittimità del suo licenziamento, disponendone la reintegrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ha, poi, escluso che tale accertamento potesse ritemersi preclusivo delle domande avanzate nel presente giudizio volte a ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a SDA; 2.il motivo è infondato; 3.come già affermato da questa Corte in fattispecie similare (Cass. n. 32412/2023), a fronte del recesso del formale datore di lavoro era interesse del lavoratore salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione, facendo valere l'invalidità del recesso intimato dall'apparente datore di lavoro; tuttavia, ciò non significa rinunciare all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di quello che si ritiene essere l'effettivo datore di lavoro, come nel caso di specie; pertanto, non sussiste preclusione rispetto alla possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di codatorialità, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro; 4.con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 342 e 346 c.p.c., là dove è stata disattesa l’eccezione di giudicato interno sollevata da SDA per non avere il lavoratore, con l’appello, formulato specifica censura avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva affermato che il giudicato formatosi sull’ordinanza emessa all’esito del giudizio sul licenziamento collettivo, avrebbe precluso, comunque, anche l’accoglimento delle domande dirette all’accertamento, in subordine, di [OSCURATO:PERSONA] quale datore di lavoro; 5.il motivo è infondato; 6.come già rilevato nella sentenza impugnata (§ 5.2), in riferimento ad analoga eccezione formulata in tale grado di giudizio, con l'appello il lavoratore ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto preclusivo il giudicato, integralmente riproponendo il contenuto del ricorso introduttivo e le conclusioni originarie, ed insistendo sull'accertamento di un rapporto di codatorialità tra il formale datore di lavoro ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e SDA, così adempiendo ai propri oneri di devoluzione e specificità in appello; 7.con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2082, 2086, 2094 e 1344 c.c.; si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata là dove è stata affermata la configurabilità di un unico centro di imputazione di interessi tra SDA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; che non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere provato che le tre società di cui trattasi fossero contraddistinte da un’unica struttura organizzativa e produttiva, o afferente l’integrazione tra le attività esercitate, il correlativo interesse comune, il coordinamento tecnico ed amministrativo – finanziario di un unico soggetto direttivo; che le circostanze valorizzate dalla sentenza non sono idonee a configurare gli elementi tipici che contraddistinguono la fattispecie costituita dall’unicità del centro di interessi; che l’operazione di esternalizzazione del servizio con affidamento in appalto dello stesso servizio al terzo cessionario del ramo di azienda è comunemente effettuata nel settore dei servizi e, lungi dal rappresentare indice di un unico centro di imputazione, è indicativa di un’organizzazione che porta a differenziare le attività tra soggetti autonomi e distinti, per una migliore valorizzazione di specifiche professionalità; che l’utilizzazione del lavoratore non era contemporanea e indifferenziata in concreto, essendo emersa, al più, la commistione nell’utilizzo del personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 8.il motivo è parimenti infondato; 9.la Corte territoriale ha ampiamente richiamato la motivazione della sentenza di questa Corte n. 267/2019, cui il Collegio intende dare continuità(anche con riferimento alle motivazioni ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); 10.detta pronuncia ha chiarito che la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali; 11.dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale quanto alla costruzione del rapporto di lavoro in cui la parte datoriale sia rappresentata da una pluralità di imprese, si precisa che l'iniziale approccio della giurisprudenza era incentrato sulle frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate all’elusione di norme imperative; in tale contesto, il collegamento economico - funzionale tra imprese, ai fini dell’individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v., ad.es, Cass. n. 19023/2017, n. 26346/2016, n. 3482/2013, n. 25763/2009, n. 11107/2006); 12.tali caratteristiche fattuali sono poi state sganciate dalla necessità di prova dell’abusiva frammentazione societaria, nel senso dell’ammissione di una codatorialità in riferimento anche a gruppi genuini, anche sulla scia della nozione di "direzione e coordinamento" di società, introdotta nell'art. 2497 c.c., in coerenza col peso attribuito dall'ordinamento europeo alla nozione di gruppo di imprese; 13.dato quindi atto (cfr. Cass. n. 5126/2022, n. 25270/2011) che il fenomeno dell'integrazione societaria può evolversi in forme molteplici, non necessariamente di strumentalizzazione della struttura di gruppo, ma anche di fisiologica integrazione, in presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, può esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone giuridiche, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro; 14.dunque, valorizzando proprio gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, quali tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, nel momento in cui venga accertata (con specifico riguardo al rapporto di lavoro e dall’angolazione del lavoratore) l’utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema dell’obbligazione soggettivamente complessa (cfr. Cass. n. 17775/2016);15.in sintesi, la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali; 16.a tale accertamento nel caso concreto ha proceduto la Corte di Roma, con accertamento, appunto, in fatto, privo di vizi logici e giuridici e non suscettibile di censure in questa sede, inducendo, da una serie di elementi tanto riguardanti le mansioni svolte dal lavoratore, quanto riguardanti i rapporti tra le società, l'esistenza di una fattispecie di codatorialità, in coerenza con i principi di diritto sopra enunciati, il che porta ad escludere le violazioni di legge oggetto del motivo di ricorso in esame; 17.sussiste riserva al giudice di merito dell’accertamento di fatto sugli elementi di collegamento fra le società, essendo possibile concepire un’impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità, in base al principio di effettività (v. Cass. n. 13207/2022 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché, dal punto di vista processuale, Cass. n. 6664/2019, secondo cui, nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale); 18.censurando l’apprezzamento di elementi fattuali, pertanto, parte ricorrente non prospetta un vizio di sussunzione, ma di valutazione del merito, al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, 19.in ragione della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 20.sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p