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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20115/2026

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[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difesedagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli AvvocatiNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLAData pubblicazione 16/06/2026D’ALOISIO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 75/2023 della Corte di Appello di Trieste, pubblicata indata 26.5.2023, N.R.G. 164/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da Unione degliArtigiani e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva dichiaratol’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le suddette parti private eprosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione delle retribuzioni e dellecontribuzioni spettanti alla medesima e all’INPS.2.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la prima censura, con cui le partiappellanti avevano lamentato che i dati di causa erano stati valutati male e cheerano stati considerati solo gli indici sussidiari della subordinazione; dopo avereaffermato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro rileva il suoconcreto atteggiarsi, ha ritenuto dimostrato il controllo e l’eterodirezionedell’operato della Fani dal 2009 al 2021 senza soluzione di continuità.3.

Ha poi ritenuto infondata la seconda censura, con cui le parti appellantiavevano dedotto che la Fani aveva prima operato per Unione Artigiani dal 2009al 2015, e successivamente per [OSCURATO:SOCIETA] dal 2016 al 2021; ha sul puntoosservato che [OSCURATO:SOCIETA] era emanazione dell’Unione Artigiani, che nedeteneva l’intero capitale sociale, e che la Fani aveva sempre e solo operatonegli stessi locali, con gli stessi mezzi.4.

Ha in particolare rilevato che la struttura era unitaria, che vi eraintegrazione assoluta tra le due entità e che il coordinamento faceva capo allestesse persone; ha inoltre evidenziato che il Presidente di Unione Artigiani eraanche il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], che i locali operativi erano gliNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026stessi (tanto che la relata di notifica del ricorso di primo grado era stataconsegnata negli stessi locali alla stessa persona) e che anche regolamento ecodice etico erano i medesimi.5.

Ha ritenuto che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere solodalla data di cessazione del rapporto, pacificamente avvenuta nel 2021, inquanto il rapporto stesso era stato instaurato in data anteriore all’entrata invigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015 e non era garantito dastabilità reale, ed i relativi diritti non erano prescritti alla data di entrata invigore della legge n. 92/2012; ha poi rilevato che la sorte della prescrizione deicrediti accessori segue quella dei cediti principali ed ha escluso l’onere dicontribuzione in regime A.G.O. in assenza di lavoro subordinato.6.

Avverso tale sentenza Unione degli Artigiani e delle Piccole e MedieImprese della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno propostoricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.8.

L’I.N.P.S. ha resistito con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia omessa valutazione di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Deduce che la Fani, professionista autonoma iscritta ad un ad un albo, avevasvolto contemporanea e rilevante attività libero professionale durante tutto ilperiodo delle collaborazioni con Unione degli Artigiani e delle Piccole e MedieImprese della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA].; aggiunge che talecircostanza era stata oggetto di discussione tanto nel giudizio di primo gradoquanto nel giudizio di appello ed era stata documentata.Evidenzia che la Fani era una professionista autonoma con pluralità dicommittenti e che le prestazioni dalla medesima rese prima per l’Unione degliArtigiani e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA]. erano effettivamente consulenziali.Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Sostiene che gli elementi valorizzati dal giudice di appello (peraltro in modoData pubblicazione 16/06/2026impreciso, in quanto il compenso della Fani era rimasto invariato nonostante lalavoratrice avesse deciso di ridurre la sua disponibilità di tempo nellaconsulenza) non erano idonei a dimostrare la subordinazione.2.

Il motivo è inammissibile, dal momento che siamo al cospetto di una“doppia conforme”; la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modoessersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019;Cass.

Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5528 del 10/03/2014).3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094 e 2222 cod. civ., nonché dell’art. 1 d.lgs. n. 81/2015, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per erronea applicazione deicriteri legali di accertamento della eterodirezione della prestazione.Lamenta il mancato svolgimento di un reale accertamento sulla sussistenzadell’eterodirezione, che avrebbe dovuto essere verificata in modo rigoroso inconsiderazione del fatto che la Fani, iscritta all’albo degli ingegneri, aveva svoltoeffettiva attività libero professionale.Evidenzia che l’art. 1, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 81/2015 per le prestazionicoordinate e continuative dei professionisti intellettuali iscritti ad albiprofessionali esclude l’applicazione di presunzioni che comportano l’applicazionedel regime del lavoro subordinato; sostiene pertanto che non potevano avererilievo dirimente elementi secondari e sussidiari come la presenza nei locali dellecommittenti, il coordinamento per orari e ferie, l’applicazione di norme di accessoe regolamenti, mentre era insufficiente il richiamo del tutto generico a lineeguida od obiettivi, che il committente può fornire o richiedere anche in caso diprestazione autonoma.Rimarca l’insussistenza dell’eterodirezione, essendo la Fani una liberaprofessionista che aveva effettivamente espletato attività consulenzialiautonome in forza dei contratti stipulati prima con Unione degli Artigiani e delleNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone e successivamente con [OSCURATO:SOCIETA]. attenendosi solo a direttive generali e agli obiettivi assegnati,ed in contemporanea aveva svolto altre attività consulenziali professionali persoggetti terzi.Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto sufficienti elementi sussidiariai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, senza tenereconto della volontà delle parti di instaurare rapporti di lavoro autonomo, percome espressa nei contratti.4.

Il motivo è inammissibile.La censura innanzitutto prospetta lo svolgimento di attività consulenzialiprofessionali per soggetti terzi, circostanza che non risulta dalla sentenzaimpugnata e dunque risulta essere nuova , in assenza della esatta indicazione,nel motivo in esame, del dove , come e quando essa sia stata introdotta nelprocesso, peraltro anche sollecitando un giudizio di merito, precluso in questasede.Inoltre il motivo non coglie il decisum.La Corte territoriale non ha applicato la disciplina del rapporto di lavorosubordinato in forza della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015 sulla base dell’eterorganizzazione, ma, avendo ritenuto sussistentil’eterodirezione ed il controllo da parte del datore di lavoro, ha ritenuto provatoil carattere subordinato del rapporto intercorso tra le parti.La Corte territoriale ha accertato che la Fani era effettivamente inseritanell’organizzazione aziendale ed era destinataria di ordini specifici, reiterati edinerenti alla prestazione lavorativa che si erano tradotti in una direzione costantee cogente, e non in mere direttive di carattere generale.All’esito dell’istruttoria testimoniale, il giudice di appello ha in particolareritenuto dimostrato che la Fani aveva preso il posto del geometra Franchi,dipendente collocato in quiescenza ed aveva curato le iniziative a livelloprovinciale su indicazione del capo categoria provinciale delle imprese edili ePresidente nazionale di categoria, che aveva osservato un preciso orario dilavoro, che era stata coinvolta nella programmazione delle ferie ed era statatenuta ad uniformarsi alle indicazioni e direttive di Confartigianato.Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ha considerato la documentazione in atti idonea a comprovare il caratteresubordinato del rapporto di lavoro, risultando dalla medesima che il Belgrado,coordinatore della Fani, aveva definito i compiti da affidarle; ha inoltre accertatoche la Fani era tenuta a comunicare al centralino l’assenza dal servizio e arispettare le disposizioni sulle trasferte e sulle uscite del personale.Ha valorizzato la documentazione in atti, da cui risultava che la Fani erastata destinataria di un ordine a riprendere servizio in periodo Covid ed inoltreche aveva comunicato i termini della sua reperibilità.

Da compendio istruttoriorisultava altresì che la Fani era inserita nei piani ferie, aveva chiesto un giornodi permesso ed alcuni giorni di ferie, aveva comunicato un cambio turno, lapresenza ad un corso di aggiornamento ed era tenuta a rispettare il codice etico,alcune disposizioni del regolamento, le modalità di uscita dalla sede di lavoro ele regole di condotta nei locali di lavoro.Sulla base delle risultanze istruttorie, la sentenza impugnata ha dunqueaccertato l’eterodirezione ed il controllo della Fani nel periodo dal 2009 al 2021senza soluzioni di continuità.5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2094, 2359 e 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale ravvisato un centro unico di imputazione tra [OSCURATO:PERSONA] e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]Evidenzia che Unione degli Artigiani e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]. costituiscono due distinte realtà,seppure con uno stretto collegamento organizzativo e funzionale ed erainsussistente la volontà fraudolenta ed elusiva nella loro costituzione separata;deduce che la Fani aveva svolto prestazioni in periodi diversi per le due rispettiverealtà.Richiama il principio secondo cui il collegamento economico-funzionale traimprese gestite da società di un medesimo gruppo non è di per sé solo sufficientea far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinatointercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano ad altre delloNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026stesso gruppo, salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazionedel rapporto di lavoro, ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazionein frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti, e ciòvenga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle singole imprese daparte del giudice di merito.6.

Il motivo è infondato.Va rammentato il consolidato indirizzo di questa Corte, che ravvisa un unicocentro di imputazione del rapporto di lavoro, non già per il solo collegamentoeconomico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo (in séinsufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavorosubordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbanoestendere anche all'altra), ma ogni volta che vi sia: a) una simulazione o unapreordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i varisoggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisitidi unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attivitàesercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c)coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unicosoggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole impreseverso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazionelavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel sensoche la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favoredei vari imprenditori. (Cass. n. 22509/2024; Cass. n. 2014/2022; Cass. n.19023/2017; Cass. n. 26346/2016 e Cass. n. 3482/2013).Questa Corte ha poi evidenziato che l’accertamento dei predetti requisiti,rimesso al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità secongruamente motivato (Cass. n. 31519/2019; Cass. n. 2014/2022).

A riguardooccorre anche evidenziare che il tema della modulazione flessibile del fenomenodel gruppo di imprese si pone in riferimento all’imputabilità datoriale dei rapportidi lavoro, da risolvere, come già enunciato, con accertamento di merito, dacondurre di volta in volta in stretta aderenza alla realtà strutturale edorganizzativa dell’impresa (unitaria economicamente, ma pluraleNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026giuridicamente) fisiologicamente gestita attraverso tale strumento, così che adessa si conformi coerentemente la tutela giuridica dei rapporti.Si è in proposito chiarito che se all’esito di un tale accertamento la risultanzasarà quella di una condivisione della prestazione del lavoratore, inseritonell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoroformale, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali ediventano datori sostanziali, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, laqualificazione giuridica dell’imputazione sarà quella di codatorialità (Cass. n.267/2019; Cass. n. 17736/2024).E’ stata dunque riconosciuta la possibilità di concepire un’impresa unitariaanche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che“presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economicacomplessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisionedella prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse del gruppo, daparte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventanodatori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema dilicenziamento collettivo” (Cass. n. 267/2019).La sentenza impugnata, che ha ravvisato una sostanziale sovrapposizione traUnione [OSCURATO:SOCIETA]., è pienamente conforme a tali principi,non essendo necessaria una volontà fraudolenta ed elusiva ai fini dellacodatorialità.Nel caso di specie la Corte territoriale ha infatti accertato che Un.

Art.

Serviziera emanazione dell’Unione Artigiani che ne deteneva l’intero capitale sociale eche la Fani aveva sempre e solo operato negli stessi locali, con gli stessi mezzi;ha in particolare osservato che la struttura era unitaria, che vi era integrazioneassoluta tra le due entità e che il coordinamento faceva capo alle stesse persone;ha inoltre evidenziato che il Presidente di Unione Artigiani era anche il legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], che i locali operativi erano gli stessi (tantoche la relata di notifica del ricorso di primo grado era stata consegnata neglistessi locali alla stessa persona), e che anche regolamento e codice etico eranoi medesimi.

Il motivo deve essere disatteso.Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/20267.

Deve pertanto ritenersi assorbito il quarto motivo, con il quale il ricorsodenuncia violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., in relazione all’art.360, comma primo, nn. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di prescrizione sull’erroneo presupposto che vi sia stato un unicorapporto di lavoro tra le parti.8.

Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, nn. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso laprescrizione parziale della contribuzione richiesta.Evidenzia l’efficacia preclusiva della prescrizione previdenziale e deduce ilcarattere autonomo del rapporto previdenziale rispetto a quello contrattualeretributivo.Critica la sentenza impugnata per avere collegato il decorso della prescrizioneprevidenziale all’accertamento della sussistenza del rapporto subordinato.9.

La censura è fondata.Questa Corte ha infatti chiarito che La prescrizione matura giorno per giorno,ed in particolare dallo spirare del termine, fissato dall’ordinamento, per ilpagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quellodella maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla sentenza che haaccertato il rapporto (Cass. n. 8921/2023).Deve invero ribadirsi che nella materia previdenziale, il regime della prescrizionegià maturata, diversamente dalla materia civile, è sottratto alla disponibilità delleparti così che si deve escludere l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicuratia versare contributi previdenziali prescritti , con la conseguenza che laprescrizione operando di diritto, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice eche l'ente previdenziale non vi può rinunciare e i contributi prescritti sonoirricevibili (cfr. tra le tante Cass. 09/04/2019 n.9865, 15/10/2014 n. 21830,10/12/2004 n. 23116, 16/08/2001 n. 11140).Trattandosi, pertanto, di obbligazione ex lege, con decorrenza collegata allaprestazione lavorativa ( Cass.n. 21830/2014), ha decorrenza automatica, al più,dando luogo, in caso di maturata prescrizione, a possibile rendita vitalizia (Cass.SU n. 22802/2025) .Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026La corte di merito, non essendosi adeguata a tali principi, dovrà rivalutare lafattispecie sulla base degli stessi.10.

In conclusione va accolto il quinto motivo, assorbito il quarto e vannodisattesi gli altri motivi; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio allaCorte di Appello di Trieste in diversa composizione, anche per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, assorbito il quarto e vanno disattesi glialtri motivi; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte diAppello di Trieste in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difesedagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli AvvocatiNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLAData pubblicazione 16/06/2026D’ALOISIO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 75/2023 della Corte di Appello di Trieste, pubblicata indata 26.5.2023, N.R.G. 164/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da Unione degliArtigiani e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva dichiaratol’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le suddette parti private eprosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione delle retribuzioni e dellecontribuzioni spettanti alla medesima e all’INPS.2. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la prima censura, con cui le partiappellanti avevano lamentato che i dati di causa erano stati valutati male e cheerano stati considerati solo gli indici sussidiari della subordinazione; dopo avereaffermato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro rileva il suoconcreto atteggiarsi, ha ritenuto dimostrato il controllo e l’eterodirezionedell’operato della Fani dal 2009 al 2021 senza soluzione di continuità.3. Ha poi ritenuto infondata la seconda censura, con cui le parti appellantiavevano dedotto che la Fani aveva prima operato per Unione Artigiani dal 2009al 2015, e successivamente per [OSCURATO:SOCIETA] dal 2016 al 2021; ha sul puntoosservato che [OSCURATO:SOCIETA] era emanazione dell’Unione Artigiani, che nedeteneva l’intero capitale sociale, e che la Fani aveva sempre e solo operatonegli stessi locali, con gli stessi mezzi.4. Ha in particolare rilevato che la struttura era unitaria, che vi eraintegrazione assoluta tra le due entità e che il coordinamento faceva capo allestesse persone; ha inoltre evidenziato che il Presidente di Unione Artigiani eraanche il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], che i locali operativi erano gliNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026stessi (tanto che la relata di notifica del ricorso di primo grado era stataconsegnata negli stessi locali alla stessa persona) e che anche regolamento ecodice etico erano i medesimi.5. Ha ritenuto che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere solodalla data di cessazione del rapporto, pacificamente avvenuta nel 2021, inquanto il rapporto stesso era stato instaurato in data anteriore all’entrata invigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015 e non era garantito dastabilità reale, ed i relativi diritti non erano prescritti alla data di entrata invigore della legge n. 92/2012; ha poi rilevato che la sorte della prescrizione deicrediti accessori segue quella dei cediti principali ed ha escluso l’onere dicontribuzione in regime A.G.O. in assenza di lavoro subordinato.6. Avverso tale sentenza Unione degli Artigiani e delle Piccole e MedieImprese della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno propostoricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.8. L’I.N.P.S. ha resistito con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia omessa valutazione di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Deduce che la Fani, professionista autonoma iscritta ad un ad un albo, avevasvolto contemporanea e rilevante attività libero professionale durante tutto ilperiodo delle collaborazioni con Unione degli Artigiani e delle Piccole e MedieImprese della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA].; aggiunge che talecircostanza era stata oggetto di discussione tanto nel giudizio di primo gradoquanto nel giudizio di appello ed era stata documentata.Evidenzia che la Fani era una professionista autonoma con pluralità dicommittenti e che le prestazioni dalla medesima rese prima per l’Unione degliArtigiani e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone ed [OSCURATO:SOCIETA]. erano effettivamente consulenziali.Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Sostiene che gli elementi valorizzati dal giudice di appello (peraltro in modoData pubblicazione 16/06/2026impreciso, in quanto il compenso della Fani era rimasto invariato nonostante lalavoratrice avesse deciso di ridurre la sua disponibilità di tempo nellaconsulenza) non erano idonei a dimostrare la subordinazione.2. Il motivo è inammissibile, dal momento che siamo al cospetto di una“doppia conforme”; la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modoessersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019;Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5528 del 10/03/2014).3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094 e 2222 cod. civ., nonché dell’art. 1 d.lgs. n. 81/2015, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per erronea applicazione deicriteri legali di accertamento della eterodirezione della prestazione.Lamenta il mancato svolgimento di un reale accertamento sulla sussistenzadell’eterodirezione, che avrebbe dovuto essere verificata in modo rigoroso inconsiderazione del fatto che la Fani, iscritta all’albo degli ingegneri, aveva svoltoeffettiva attività libero professionale.Evidenzia che l’art. 1, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 81/2015 per le prestazionicoordinate e continuative dei professionisti intellettuali iscritti ad albiprofessionali esclude l’applicazione di presunzioni che comportano l’applicazionedel regime del lavoro subordinato; sostiene pertanto che non potevano avererilievo dirimente elementi secondari e sussidiari come la presenza nei locali dellecommittenti, il coordinamento per orari e ferie, l’applicazione di norme di accessoe regolamenti, mentre era insufficiente il richiamo del tutto generico a lineeguida od obiettivi, che il committente può fornire o richiedere anche in caso diprestazione autonoma.Rimarca l’insussistenza dell’eterodirezione, essendo la Fani una liberaprofessionista che aveva effettivamente espletato attività consulenzialiautonome in forza dei contratti stipulati prima con Unione degli Artigiani e delleNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone e successivamente con [OSCURATO:SOCIETA]. attenendosi solo a direttive generali e agli obiettivi assegnati,ed in contemporanea aveva svolto altre attività consulenziali professionali persoggetti terzi.Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto sufficienti elementi sussidiariai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, senza tenereconto della volontà delle parti di instaurare rapporti di lavoro autonomo, percome espressa nei contratti.4. Il motivo è inammissibile.La censura innanzitutto prospetta lo svolgimento di attività consulenzialiprofessionali per soggetti terzi, circostanza che non risulta dalla sentenzaimpugnata e dunque risulta essere nuova , in assenza della esatta indicazione,nel motivo in esame, del dove , come e quando essa sia stata introdotta nelprocesso, peraltro anche sollecitando un giudizio di merito, precluso in questasede.Inoltre il motivo non coglie il decisum.La Corte territoriale non ha applicato la disciplina del rapporto di lavorosubordinato in forza della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015 sulla base dell’eterorganizzazione, ma, avendo ritenuto sussistentil’eterodirezione ed il controllo da parte del datore di lavoro, ha ritenuto provatoil carattere subordinato del rapporto intercorso tra le parti.La Corte territoriale ha accertato che la Fani era effettivamente inseritanell’organizzazione aziendale ed era destinataria di ordini specifici, reiterati edinerenti alla prestazione lavorativa che si erano tradotti in una direzione costantee cogente, e non in mere direttive di carattere generale.All’esito dell’istruttoria testimoniale, il giudice di appello ha in particolareritenuto dimostrato che la Fani aveva preso il posto del geometra Franchi,dipendente collocato in quiescenza ed aveva curato le iniziative a livelloprovinciale su indicazione del capo categoria provinciale delle imprese edili ePresidente nazionale di categoria, che aveva osservato un preciso orario dilavoro, che era stata coinvolta nella programmazione delle ferie ed era statatenuta ad uniformarsi alle indicazioni e direttive di Confartigianato.Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ha considerato la documentazione in atti idonea a comprovare il caratteresubordinato del rapporto di lavoro, risultando dalla medesima che il Belgrado,coordinatore della Fani, aveva definito i compiti da affidarle; ha inoltre accertatoche la Fani era tenuta a comunicare al centralino l’assenza dal servizio e arispettare le disposizioni sulle trasferte e sulle uscite del personale.Ha valorizzato la documentazione in atti, da cui risultava che la Fani erastata destinataria di un ordine a riprendere servizio in periodo Covid ed inoltreche aveva comunicato i termini della sua reperibilità. Da compendio istruttoriorisultava altresì che la Fani era inserita nei piani ferie, aveva chiesto un giornodi permesso ed alcuni giorni di ferie, aveva comunicato un cambio turno, lapresenza ad un corso di aggiornamento ed era tenuta a rispettare il codice etico,alcune disposizioni del regolamento, le modalità di uscita dalla sede di lavoro ele regole di condotta nei locali di lavoro.Sulla base delle risultanze istruttorie, la sentenza impugnata ha dunqueaccertato l’eterodirezione ed il controllo della Fani nel periodo dal 2009 al 2021senza soluzioni di continuità.5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2094, 2359 e 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale ravvisato un centro unico di imputazione tra [OSCURATO:PERSONA] e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]Evidenzia che Unione degli Artigiani e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]. costituiscono due distinte realtà,seppure con uno stretto collegamento organizzativo e funzionale ed erainsussistente la volontà fraudolenta ed elusiva nella loro costituzione separata;deduce che la Fani aveva svolto prestazioni in periodi diversi per le due rispettiverealtà.Richiama il principio secondo cui il collegamento economico-funzionale traimprese gestite da società di un medesimo gruppo non è di per sé solo sufficientea far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinatointercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano ad altre delloNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026stesso gruppo, salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazionedel rapporto di lavoro, ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazionein frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti, e ciòvenga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle singole imprese daparte del giudice di merito.6. Il motivo è infondato.Va rammentato il consolidato indirizzo di questa Corte, che ravvisa un unicocentro di imputazione del rapporto di lavoro, non già per il solo collegamentoeconomico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo (in séinsufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavorosubordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbanoestendere anche all'altra), ma ogni volta che vi sia: a) una simulazione o unapreordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i varisoggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisitidi unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attivitàesercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c)coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unicosoggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole impreseverso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazionelavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel sensoche la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favoredei vari imprenditori. (Cass. n. 22509/2024; Cass. n. 2014/2022; Cass. n.19023/2017; Cass. n. 26346/2016 e Cass. n. 3482/2013).Questa Corte ha poi evidenziato che l’accertamento dei predetti requisiti,rimesso al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità secongruamente motivato (Cass. n. 31519/2019; Cass. n. 2014/2022). A riguardooccorre anche evidenziare che il tema della modulazione flessibile del fenomenodel gruppo di imprese si pone in riferimento all’imputabilità datoriale dei rapportidi lavoro, da risolvere, come già enunciato, con accertamento di merito, dacondurre di volta in volta in stretta aderenza alla realtà strutturale edorganizzativa dell’impresa (unitaria economicamente, ma pluraleNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026giuridicamente) fisiologicamente gestita attraverso tale strumento, così che adessa si conformi coerentemente la tutela giuridica dei rapporti.Si è in proposito chiarito che se all’esito di un tale accertamento la risultanzasarà quella di una condivisione della prestazione del lavoratore, inseritonell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoroformale, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali ediventano datori sostanziali, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, laqualificazione giuridica dell’imputazione sarà quella di codatorialità (Cass. n.267/2019; Cass. n. 17736/2024).E’ stata dunque riconosciuta la possibilità di concepire un’impresa unitariaanche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che“presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economicacomplessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisionedella prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse del gruppo, daparte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventanodatori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema dilicenziamento collettivo” (Cass. n. 267/2019).La sentenza impugnata, che ha ravvisato una sostanziale sovrapposizione traUnione [OSCURATO:SOCIETA]., è pienamente conforme a tali principi,non essendo necessaria una volontà fraudolenta ed elusiva ai fini dellacodatorialità.Nel caso di specie la Corte territoriale ha infatti accertato che Un. Art. Serviziera emanazione dell’Unione Artigiani che ne deteneva l’intero capitale sociale eche la Fani aveva sempre e solo operato negli stessi locali, con gli stessi mezzi;ha in particolare osservato che la struttura era unitaria, che vi era integrazioneassoluta tra le due entità e che il coordinamento faceva capo alle stesse persone;ha inoltre evidenziato che il Presidente di Unione Artigiani era anche il legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], che i locali operativi erano gli stessi (tantoche la relata di notifica del ricorso di primo grado era stata consegnata neglistessi locali alla stessa persona), e che anche regolamento e codice etico eranoi medesimi. Il motivo deve essere disatteso.Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/20267. Deve pertanto ritenersi assorbito il quarto motivo, con il quale il ricorsodenuncia violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., in relazione all’art.360, comma primo, nn. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di prescrizione sull’erroneo presupposto che vi sia stato un unicorapporto di lavoro tra le parti.8. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, nn. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso laprescrizione parziale della contribuzione richiesta.Evidenzia l’efficacia preclusiva della prescrizione previdenziale e deduce ilcarattere autonomo del rapporto previdenziale rispetto a quello contrattualeretributivo.Critica la sentenza impugnata per avere collegato il decorso della prescrizioneprevidenziale all’accertamento della sussistenza del rapporto subordinato.9. La censura è fondata.Questa Corte ha infatti chiarito che La prescrizione matura giorno per giorno,ed in particolare dallo spirare del termine, fissato dall’ordinamento, per ilpagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quellodella maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla sentenza che haaccertato il rapporto (Cass. n. 8921/2023).Deve invero ribadirsi che nella materia previdenziale, il regime della prescrizionegià maturata, diversamente dalla materia civile, è sottratto alla disponibilità delleparti così che si deve escludere l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicuratia versare contributi previdenziali prescritti , con la conseguenza che laprescrizione operando di diritto, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice eche l'ente previdenziale non vi può rinunciare e i contributi prescritti sonoirricevibili (cfr. tra le tante Cass. 09/04/2019 n.9865, 15/10/2014 n. 21830,10/12/2004 n. 23116, 16/08/2001 n. 11140).Trattandosi, pertanto, di obbligazione ex lege, con decorrenza collegata allaprestazione lavorativa ( Cass.n. 21830/2014), ha decorrenza automatica, al più,dando luogo, in caso di maturata prescrizione, a possibile rendita vitalizia (Cass.SU n. 22802/2025) .Numero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026La corte di merito, non essendosi adeguata a tali principi, dovrà rivalutare lafattispecie sulla base degli stessi.10. In conclusione va accolto il quinto motivo, assorbito il quarto e vannodisattesi gli altri motivi; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio allaCorte di Appello di Trieste in diversa composizione, anche per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, assorbito il quarto e vanno disattesi glialtri motivi; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte diAppello di Trieste in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 24339/2023Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 20115/2026Data pubblicazione 16/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20115/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris