CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 08921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15732/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] , SGROI ANTONINOe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di NAPOLI n. 6294/2017 , depositata il13/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 7 marzo 2023 – Pres. Mancino, rel. Buffa- causa numero 7 – rg. 15732/18 Con sentenza del 13/11/17 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto del lavoratore in epigrafe all’accreditamento dei contributi con condanna dell'INPS al riconoscimento relativo. In particolare, premesso che la contribuzione riguardava periodi 99-06 relativi al rapporto di lavoro accertato in altro giudizio tra lavoratori e datore di lavoro con sentenza 22/12/04, la Corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere se non dalla data della sentenza della quale andava riconosciuta l’efficacia riflessa verso l'INPS. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, per un motivo, illustrato da memoria; il lavoratore è rimasto intimato. Con un unico motivo si deduce violazione degli articoli 2116 c.c. e 3 , comm i 9 e 10 legge 335 del 95, per avere la Corte territoriale trascurato la prescrizione quinquennale del periodo contributivo 24 giugno-24 ottobre 1999. Il motivo è fondato. Premesso che la Corte territoriale ha accertato che mai era stato portato a conoscenza dell'INPS l’inadempimento contributivo prima della maturazione della prescrizione (essendo ciò avvenuto solo il 23/11/04, dopo la sentenza intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro), si rileva che la prescrizione matura giorno per giorno (ed in particolare dallo spirare del termine, fissato dall’ordinamento , per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione) e non dalla sentenza che ha accertato il rapporto. Ne‘ elementi in senso contrario possono trarsi dall’efficacia riflessa, nei confronti dell’INPS , della sentenza intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro, posto che tale efficacia, quand’anche configurabile, non ha in alcun modo valenza interruttiva della prescrizione contributiva, non costituendo atto di esercizio del credito da parte del creditore. Può, dunque , affermarsi che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dallo spirare del termine fissato dall’ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data – successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore. La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dalla data della sentenza pronunciata tra l avoratore e datore, non si è attenuta al detto principio e deve, pertanto , essere cassata. La causa va rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione,