Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 38/1972
ECLI:IT:COST:1972:38
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento promosso dall'ex militare [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento liquidativo di indennità una tantum
sostitutiva della pensione privilegiata ordinaria (D.M. 11 dicembre
1962 n. 3503/7), il Procuratore generale presso la Corte dei conti,
avendo rilevato che l'istante aveva riscosso l'indennità prima della
scadenza dei termini per ricorrere, domandava che il ricorso fosse
dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 64 t.u. approvato con
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t.u. delle leggi sull'ordinamento della
Corte dei conti).
Con ordinanza 2 febbraio 1970, la Corte dei conti (IV sez. pens.
mil.), ritenuta l'applicabilità della norma alla specie, sollevava, su
conforme richiesta delle parti, questione di legittimità
costituzionale del citato art. 64, nella parte in cui sancisce
l'inammissibilità del ricorso prodotto da chi abbia fatto riscossione
dell'indennità prima del termine per ricorrere alla Corte dei conti,
per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo
e secondo comma, della Costituzione.
Osservava che la violazione del principio di eguaglianza, anche
sotto il profilo della parità nel diritto alla tutela giurisdizionale,
sembrava manifestarsi nel diverso trattamento riservato a due
situazioni oggettivamente eguali, quali quelle di coloro che ricorrono
per ottenere la pensione ordinaria o di guerra. Per questi ultimi,
infatti, la preclusione processuale, già operante in forza del
denunciato art. 64, era stata rimossa dall'art. 114, secondo comma,
della legge 10 agosto 1950, n. 648. In tal senso, il contrasto con gli
invocati principi costituzionali sarebbe apparso più evidente,
considerando che la diversità di disciplina non era giustificata da
particolari esigenze, ma semplicemente imputabile alla disorganica
successione nel tempo delle leggi in materia.
La norma denunciata avrebbe inoltre operato una discriminazione nei
confronti dei meno abbienti, per i quali, spinti dal bisogno a
riscuotere l'indennità senza attendere l'esito del lungo procedimento
relativo all'autorizzazione al pagamento ln pendenza di ricorso (art.
15, secondo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703), si sarebbe reso
impossibile o quanto meno difficile osservare l'onere imposto. La
violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma,
della Costituzione veniva, infine, rilevata sotto il profilo degli
interessi tutelati dall'art. 64. Tale norma (introdotta dalla legge 26
luglio 1868, n. 4516, confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27
giugno 1933, n. 703) era intesa a concedere un mezzo di cautela
all'erario, dato il sistema della rifusione rateale dell'indennità
percetta e la conseguente possibilità che lo Stato nulla avrebbe
potuto opporre in compensazione, se la pensione successivamente
concessa fosse cessata dopo poco tempo. Di qui una sproporzione tra la
sanzione comminata e il fine da raggiungere e l'illegittimità del
limite alla proponibilità del ricorso, non giustificato da interessi
di preminente valore pubblico o da esigenze processuali.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata e la causa è stata discussa in camera di consiglio, ai
sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle norme integrative, non essendovi stata costituzione di parti.
:
1. - La censura proposta dalla Corte dei conti di illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt.3, primo comma, 24, primo
comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 64
del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che
sancisce la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale contro la
liquidazione provvisoria della pensione, o contro la liquidazione di
un'indennità una tantum per chi abbia proceduto alla loro riscossione
prima della scadenza del termine per ricorrere, appare fondata.
Sussiste infatti la denunciata difformità di trattamento fra
l'ipotesi dell'indennità una volta tanto concessa all'invalido di
guerra, la cui riscossione, ai sensi dell'art. 114 della legge 10
agosto 1950, n. 648 (confermato dall'art. 109 della legge 10 marzo
1968, n. 313), non implica più decadenza del diritto a ricorrere alla
Corte dei conti, e quella di indennità liquidata per trattamento
pensionistico relativo a rapporti di servizio ordinario.
Quale che sia la giustificazione che possa porsi a base della
decadenza disposta dall'art. 64 (tanto quella che si faccia discendere
da una presunzione irrefragabile di acquiescenza alla avvenuta
liquidazione dell'indennità in luogo della pensione, sulla base
dell'art. 329 c.p.c., quanto l'altra della tutela dell'interesse
dell'erario pel caso di cessazione della pensione prima della completa
rifusione rateale dell'indennità), sta di fatto che, se essa dovesse
ritenersi fondata, non potrebbe non farsi valere nell'una e nell'altra
delle ipotesi predette, dato che la differenza del titolo da cui si fa
discendere la liquidazione dell'indennità in nessun modo appare
suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi
avverso la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del
maggiore diritto allegato dalla parte.
L'evidente violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,
rende irrilevante l'esame degli altri motivi di incostituzionalità
dedotti nell'ordinanza, fatti discendere dagli articoli 24 e 113 della
Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 del r.d 12
luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi
sull'ordinamento della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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