Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 252/1974
ECLI:IT:COST:1974:252
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], già
dipendente da ente pubblico, rivolto ad ottenere il riconoscimento del
diritto a pensione, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale,
in accoglimento della eccezione proposta dal pubblico ministero, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma
primo, dell'ordinamento della Cassa di previdenza degli impiegati degli
enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.
Si osserva nell'ordinanza di rinvio che la norma impugnata, non
consentendo la proposizione del gravame giurisdizionale avverso il
provvedimento concessivo dell'indennità per chi abbia percepito questa
prima della scadenza del termine previsto per l'impugnativa, violerebbe
il principio di eguaglianza, essendo assente eguale disposizione in
tema di pensione di guerra (art. 109, capoverso, della legge 18 marzo
1968, n. 313) ed essendo stata dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 38 del 1972 l'analoga norma già esistente
con riferimento ai dipendenti dello Stato (art. 64 del testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti approvato col r.d. 12 luglio 1934, n.
1214).
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è
in questo costituita.
:
1. - La Corte dei conti, su istanza del pubblico ministero, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali: cfr. art. 1 legge 11 aprile
1955, n. 379), in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione. Secondo l'ordinanza di rinvio, la disposizione
impugnata, per cui "non è ammesso il ricorso contro la liquidazione
dell'indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza
del termine di cui all'art. 60", ossia prima del termine di novanta
giorni per proporre gravame giurisdizionale davanti alla Corte dei
conti, è in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto
integra una disparità di trattamento, sia nei confronti della
disciplina pensionistica di guerra, per cui l'art. 1 O9, secondo comma,
della legge 18 marzo 1968, n. 313, espressamente stabilisce che la
riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal
ricorso, sia anche nei confronti di quella oggi vigente per i
dipendenti dello Stato, a seguito della declaratoria di illegittimità
costituzionale della disposizione preclusiva del ricorso, già
contenuta nell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di
approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte
dei conti.
2. - La questione è fondata. Questa Corte, con la sentenza n. 38
del 1972, richiamata dall'ordinanza di rimessione, ha riconosciuto la
evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, che risultava dal
contrasto tra la norma dell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e
quella dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, confermata
dall'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che in materia di
pensioni di guerra aveva eliminato la decadenza dalla facoltà di
ricorrere alla Corte dei conti dopo la riscossione dell'indennità una
tantum. Ciò in quanto la differenza del titolo da cui si fa discendere
la liquidazione dell'indennità "in nessun modo appare suscettibile di
ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso la
detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore
diritto allegato dalla parte".
Lo stesso argomento vale anche nei confronti della disposizione
denunciata, perfettamente analoga a quella del ricordato art. 64 del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e della quale deve
pertanto essere dichiarata la incostituzionalità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma,
del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere