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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 13409/2024

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27431 /20 2 2 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , già [OSCURATO:PERSONA].R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L. , per atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], Repertorio n. 16130/12353, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro Oggetto:rinuncia al ricorso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso icui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Toscanan. 522 / 0 3 / 2 2 depositata i n data 05 / 0 4 / 20 2 2 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l’Ufficio delle Dogane di Pisa dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoliaveva chiesto il pagamento della complessiva somma di €.85.127,13 quale accisa per l’energia elettrica “vettoriata” dalla società nella provincia di Lucca nell’anno 2009; pagamento che per via dell’affidamento fatto dalla società stessa sul parere espressodai suoi Uffici centrali e periferici l’Agenzia aveva limitato allesole accise escludendo le sanzioni e gli interessi di mora; - impugnato l’atto, la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata la CTR ha accolto il gravame ritenendo che possono usufruire dell’esenzione soltanto le “imprese di autoproduzione”come individuate dall’art. 52 del TUA; poiché per interpretazione di legge e giurisprudenza più che costante nel nostroordinamento la società consortile ed i soggetti consorziati non si identificano in un organismo unitario, ma sono entità giuridiche autonome, ben distinte l’una dalle altre, dal momento cheai sensi dell’art. 2615 - ter c.c. la società consortile ha una sua autonomia giuridica e patrimoniale rispetto ai soci consorziati; conseguentementel’esenzione non spetta; - ricorre la società con sei motivi di impugnazione; - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - è in atti rinuncia al ricorso; la dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenzadi interesse; - ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante; - infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 laCorte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principalea norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto,vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non disoccombenza (cfr. Cass.

III, n. 34025/2023); p.q.m.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27431 /20 2 2 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , già [OSCURATO:PERSONA].R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L. , per atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], Repertorio n. 16130/12353, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro Oggetto:rinuncia al ricorso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso icui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Toscanan. 522 / 0 3 / 2 2 depositata i n data 05 / 0 4 / 20 2 2 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l’Ufficio delle Dogane di Pisa dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoliaveva chiesto il pagamento della complessiva somma di €.85.127,13 quale accisa per l’energia elettrica “vettoriata” dalla società nella provincia di Lucca nell’anno 2009; pagamento che per via dell’affidamento fatto dalla società stessa sul parere espressodai suoi Uffici centrali e periferici l’Agenzia aveva limitato allesole accise escludendo le sanzioni e gli interessi di mora; - impugnato l’atto, la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata la CTR ha accolto il gravame ritenendo che possono usufruire dell’esenzione soltanto le “imprese di autoproduzione”come individuate dall’art. 52 del TUA; poiché per interpretazione di legge e giurisprudenza più che costante nel nostroordinamento la società consortile ed i soggetti consorziati non si identificano in un organismo unitario, ma sono entità giuridiche autonome, ben distinte l’una dalle altre, dal momento cheai sensi dell’art. 2615 - ter c.c. la società consortile ha una sua autonomia giuridica e patrimoniale rispetto ai soci consorziati; conseguentementel’esenzione non spetta; - ricorre la società con sei motivi di impugnazione; - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - è in atti rinuncia al ricorso; la dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenzadi interesse; - ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante; - infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 laCorte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principalea norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto,vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non disoccombenza (cfr. Cass. III, n. 34025/2023); p.q.m.